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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2968/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Carmine Buonomo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio
Capasso e Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- Di aver ricevuto in data 24.05.2021 avviso di addebito n. 371 2021 0000238213
000 con cui l' le intimava il pagamento della complessiva somma di € CP_1
1 1.471,12 a titolo di contributi “Gestione Separata/Liberi Professionisti” per l'anno
2011;
- Di aver provveduto al pagamento della predetta somma in data 27.07.2021 tramite addebito sul proprio conto corrente;
- Di aver ottenuto con sentenza n. 1226/2022 emessa il 07.03.2022 dal Tribunale di
Napoli, sez. lavoro, all'esito del procedimento iscritto al n. 10742/2021 R.G.,
l'annullamento del predetto avviso e l'accertamento di non dover corrispondere le somme ivi indicate per intervenuta prescrizione;
- Di aver, quindi, richiesto con pec del 18.10.2022 all' la Controparte_3
restituzione delle somme indebitamente corrisposte, allegando copia della
Sentenza, intimazione di pagamento annullata e ricevuta di versamento bancaria;
- Di aver, non avendo ricevuto risposta in 12 mesi, formalmente notificato a mezzo pec in data 17.10.2023, tramite procuratore, la sentenza n. 1226/2022 alla CP_2
e a tutte le sedi coinvolte nel procedimento;
[...] CP_1
- Di aver ricevuto in pari data comunicazione dall' Nord (Afragola) del CP_1 CP_3 seguente tenore: “Buongiorno. La sua PEC risulta, come da indirizzo, già inviata alla Filiale di Vomero-Camaldoli, competente per materia. CP_3 [...]
”; Controparte_4
- Di non aver ancora ricevuto la restituzione delle somme pagate nonostante il decorso dei termini di cui all'art. 7 L. 533/1973.
Ha, pertanto, agito in giudizio chiedendo di dichiarare il proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 1.471,12 con condanna dell' alla restituzione dello CP_1
stesso. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi al 2011. Ed
[...]
CP_ infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999),
2 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del
31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, la domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le seguenti ragioni.
Nel caso in esame, parte ricorrente esperisce un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e chiede la restituzione dell'importo pagato e riferibile all'avviso di addebito indicato in ricorso, dichiarato non dovuto con sentenza n.
1226/2022 del Tribunale di Napoli, versata in atti (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Parte ricorrente ha, inoltre, provato di aver provveduto al pagamento delle somme oggetto di causa nei confronti di (cfr. ricevuta di Controparte_5
pagamento rilasciata da Banca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in atti).
L' quindi, deve essere condannata alla restituzione della somma di € 1.428,88, CP_1 pari alla somma di tutti i contributi, i relativi interessi e l'aggio.
Infatti, sulla base anche delle disposizioni previste dal d.lgs. 112/1999, è possibile ritenere che il pagamento eseguito in favore del concessionario sia imputabile direttamente all'ente titolare della pretesa creditoria.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. 24735/2007; cfr. anche Trib. Roma sent. 4501/2017,
Trib. Taranto sent. 1849/2018, Trib. Salerno sent. 1631/2018) secondo cui “nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario,
è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento. Dal suddetto principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., n.
23701/2004; Cass., n. 11746/2004), deriva la necessaria conseguenza che l'azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei
3 confronti del suddetto soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne pretende
l'indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette somme, dopo averne effettuato l'incasso, non ha più la disponibilità per averle trasmesse all'ente impositore”.
Tale ratio decidendi può desumersi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento secondo cui “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra
l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre
2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass.,
Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)” (Cassazione civile, n. 9016 del 2016; cfr. in tal senso anche Cassazione civile n. 16757 del 2019).
Per tali ragioni, la legittimazione passiva compete all'agente della riscossione
4 esclusivamente per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva (vd. anche
Cassazione civile n. 2617 del 2007).
Tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
In questo caso, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito con riferimento alla pretesa contributiva indicata nell'avviso di addebito, in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria di cui parte ricorrente allega la natura indebita.
Al contrario, sussiste la legittimazione passiva dell' Controparte_6
per la restituzione della quota delle spese di riscossione.
[...]
Nel caso di specie, alcuna domanda restitutoria è formulata nei confronti dell'
[...]
, con la conseguenza che è preclusa la pronuncia sulla restituzione degli CP_5
oneri di riscossione, pari a € 42,74 (cfr. AVA in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e la in considerazione della Controparte_2 contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
b) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 1.428,88, versata a titolo di contributi Gestione Separata per l'anno
2011;
c) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
5 d) Nulla sulle spese tra la ricorrente e la Controparte_2
Si comunichi
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2968/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Carmine Buonomo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio
Capasso e Massimiliano Gorgoni, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- Di aver ricevuto in data 24.05.2021 avviso di addebito n. 371 2021 0000238213
000 con cui l' le intimava il pagamento della complessiva somma di € CP_1
1 1.471,12 a titolo di contributi “Gestione Separata/Liberi Professionisti” per l'anno
2011;
- Di aver provveduto al pagamento della predetta somma in data 27.07.2021 tramite addebito sul proprio conto corrente;
- Di aver ottenuto con sentenza n. 1226/2022 emessa il 07.03.2022 dal Tribunale di
Napoli, sez. lavoro, all'esito del procedimento iscritto al n. 10742/2021 R.G.,
l'annullamento del predetto avviso e l'accertamento di non dover corrispondere le somme ivi indicate per intervenuta prescrizione;
- Di aver, quindi, richiesto con pec del 18.10.2022 all' la Controparte_3
restituzione delle somme indebitamente corrisposte, allegando copia della
Sentenza, intimazione di pagamento annullata e ricevuta di versamento bancaria;
- Di aver, non avendo ricevuto risposta in 12 mesi, formalmente notificato a mezzo pec in data 17.10.2023, tramite procuratore, la sentenza n. 1226/2022 alla CP_2
e a tutte le sedi coinvolte nel procedimento;
[...] CP_1
- Di aver ricevuto in pari data comunicazione dall' Nord (Afragola) del CP_1 CP_3 seguente tenore: “Buongiorno. La sua PEC risulta, come da indirizzo, già inviata alla Filiale di Vomero-Camaldoli, competente per materia. CP_3 [...]
”; Controparte_4
- Di non aver ancora ricevuto la restituzione delle somme pagate nonostante il decorso dei termini di cui all'art. 7 L. 533/1973.
Ha, pertanto, agito in giudizio chiedendo di dichiarare il proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 1.471,12 con condanna dell' alla restituzione dello CP_1
stesso. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 21.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
avendo l'avviso opposto ad oggetto crediti contributivi relativi al 2011. Ed
[...]
CP_ infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999),
2 così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del
31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, la domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le seguenti ragioni.
Nel caso in esame, parte ricorrente esperisce un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e chiede la restituzione dell'importo pagato e riferibile all'avviso di addebito indicato in ricorso, dichiarato non dovuto con sentenza n.
1226/2022 del Tribunale di Napoli, versata in atti (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Parte ricorrente ha, inoltre, provato di aver provveduto al pagamento delle somme oggetto di causa nei confronti di (cfr. ricevuta di Controparte_5
pagamento rilasciata da Banca del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in atti).
L' quindi, deve essere condannata alla restituzione della somma di € 1.428,88, CP_1 pari alla somma di tutti i contributi, i relativi interessi e l'aggio.
Infatti, sulla base anche delle disposizioni previste dal d.lgs. 112/1999, è possibile ritenere che il pagamento eseguito in favore del concessionario sia imputabile direttamente all'ente titolare della pretesa creditoria.
Tali considerazioni, d'altra parte, sono condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. 24735/2007; cfr. anche Trib. Roma sent. 4501/2017,
Trib. Taranto sent. 1849/2018, Trib. Salerno sent. 1631/2018) secondo cui “nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario,
è soltanto l'ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento. Dal suddetto principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., n.
23701/2004; Cass., n. 11746/2004), deriva la necessaria conseguenza che l'azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei
3 confronti del suddetto soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne pretende
l'indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette somme, dopo averne effettuato l'incasso, non ha più la disponibilità per averle trasmesse all'ente impositore”.
Tale ratio decidendi può desumersi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento secondo cui “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, questa Corte ha infatti escluso costantemente che, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito, sia configurabile un litisconsorzio necessario tra
l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, attribuendo alla chiamata in causa di quest'ultimo (già prescritta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 24 settembre
2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265) il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato (cfr. Cass, Sez. lav., 11 novembre
2014, n. 23984; 12 maggio 2008, n. 11687; 16 maggio 2007, n. 11274). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anzichè la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo dev'essere pertanto ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che l'autorizzazione della stessa costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede
d'impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass.,
Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984)” (Cassazione civile, n. 9016 del 2016; cfr. in tal senso anche Cassazione civile n. 16757 del 2019).
Per tali ragioni, la legittimazione passiva compete all'agente della riscossione
4 esclusivamente per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva (vd. anche
Cassazione civile n. 2617 del 2007).
Tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
In questo caso, sussiste la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito con riferimento alla pretesa contributiva indicata nell'avviso di addebito, in quanto il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa creditoria di cui parte ricorrente allega la natura indebita.
Al contrario, sussiste la legittimazione passiva dell' Controparte_6
per la restituzione della quota delle spese di riscossione.
[...]
Nel caso di specie, alcuna domanda restitutoria è formulata nei confronti dell'
[...]
, con la conseguenza che è preclusa la pronuncia sulla restituzione degli CP_5
oneri di riscossione, pari a € 42,74 (cfr. AVA in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
Nulla sulle spese tra la ricorrente e la in considerazione della Controparte_2 contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
b) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 1.428,88, versata a titolo di contributi Gestione Separata per l'anno
2011;
c) Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
5 d) Nulla sulle spese tra la ricorrente e la Controparte_2
Si comunichi
Aversa, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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