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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1165/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1165/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( - avv. CRISPINO Parte_1 C.F._1
GERARDA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n.
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CP_ 40020240002671848000, notificato il 13.02.2025, a mezzo del quale l aveva intimato il pagamento di € 12.478,20 a titolo di omessi contributi alla
Gestione Artigiani relativamente alle annualità 2018/2023. Eccepiva, in particolare, la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie vantate per gli anni anno 2018, 2019 e 2020; l'omesso invio di avviso bonario;
infondatezza della pretesa per mancanza dei presupposti di legge dell'abitualità e prevalenza;
il difetto di motivazione dell'atto esattoriale;
la nullità dell'atto impositivo per mancata sottoscrizione;
l'insistenza della notifica dell'avviso di addebito;
l'erroneo calcolo delle sanzioni applicate.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.05.2025, concludendo come in atti. CP_ L'eccezione di decadenza ex art. 24 d.lgs. 46/99 avanzata dall è meramente infondata;
invero, lo stesso istituto ha versato agli atti l'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto esattoriale, che reca la data del
13.02.2025, ragion per cui il ricorso giudiziario depositato in data
07.03.2025 si presenta oltremodo tempestivo.
Quanto alle eccezioni di carattere formale contenute nel ricorso introduttivo, le stesse sono, del pari, manifestamente infondate.
Quanto all'inesistenza della notifica in quanto avvenuta a mezzo posta, l'assunto è immediatamente superabile per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c..
Quanto al difetto di avviso bonario antecedente all'avviso di addebito, alcuna normativa prevede un obbligo per l'ente impositore di procedere a mettere in mora il contribuente. Peraltro, l'atto esattoriale in esame, costruito come una sorta di provocatio ad opponendum, mira proprio a raggiungere la definitività e incontestabilità solo in assenza di tempestiva opposizione. Nel caso di specie inoltre risulta comunque notificata alla parte una comunicazione di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, con avviso di recupero della contribuzione dovuta e non versata, in data 20.02.2023, rimasta non opposta.
Quanto al difetto di motivazione, l'avviso contiene al suo interno il dettaglio degli addebiti, i titoli contributivi, i periodi di debenza e gli importi
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dovuti, mettendo il debitore nelle condizioni di conoscere esaustivamente la
CP_ pretesa dell e di spiegare l'opposizione nel merito;
allo stesso modo,
l'atto risulta regolarmente attribuibile al direttore della sede locale dell'istituto che ha sottoscritto l'atto con le modalità di cui al d.lgs. 39/93.
Quanto alla modalità di calcolo delle sanzioni, la stessa è stata individuata nel corpo dell'atto esattoriale, facendo riferimento alla normativa di settore e all'ammontare complessivo delle stesse;
né la parte ricorrente ha proceduto a una modalità diversa di computo, rendendo la propria eccezione, di fatto, meramente formale e del tutto generica.
Venendo ora al merito e quanto all'assenza dei presupposti fattuali e giuridici per la iscrizione nella gestione separata, la defesa attorea non può ritenersi meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione versata in atti emerge che fu proprio la parte ricorrente a richiedere, in data
25.03.2003, l'iscrizione della propria attività imprenditoriale individuale di elettroidraulica nell'albo delle imprese artigiane. Sul punto, vale la pena di ricordare in diritto che, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (cfr. Cass. n. 8651/10). Nel caso di specie, a fronte della suddetta documentazione, la parte ricorrente non prova o comunque non chiede di provare la insussistenza dell'attività artigianale espletata nel periodo in CP_ contestazione, anzi, dal registro informatico emerge che addirittura la parte ricorrente abbia richiesto, nel 2018, di poter fruire del regime contributivo agevolato.
Quanto alla prescrizione, infine, la stessa risulta essere stata CP_ tempestivamente e validamente interrotta dall attraverso la missiva ricevuta in data 20.02.2023 (cfr. doc. in atti, ove si indica espressamente l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato per l'anno 2018).
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Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 2.938,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 04.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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