Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/05/2022, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00783/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03191/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3191 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pacifico Nichil, con domicilio eletto presso lo studio di Antonio Pacifico Nichil in Lecce, viale Leopardi, n. 151;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto e Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio di Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio;
per la condanna
del Comune di Lecce al risarcimento per equivalente monetario del danno derivante dall’adozione da parte dell’Ufficio Edilizio della nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2009 con cui è stata richiesta un’integrazione e specificazione della domanda di condono (avente ad oggetto opere relative ad una porzione di un edificio sita in Lecce alla via -OMISSIS- di cui è era proprietario il ricorrente e aseritamente consistenti nella trasformazione di finestre in porte al piano terra e nell’apertura di un varco per presa luce ed aria nel seminterrato) ed è stato ordinato al ricorrente il versamento della somma di € 30.841,49 a titolo di conguaglio dell’oblazione dovuta (comprensiva di interessi legali calcolati sino al 28 febbraio 2009) nonché la ulteriore somma di € 30.005,27 a titolo di conguaglio oneri accessori (comprensiva di interessi di mora calcolati sino al 28 febbraio 2009), nota dichiarata illegittima ed annullata con sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, -OMISSIS- del 15 Ottobre 2009 (passata in giudicato il 29 novembre 2010).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. Nichil e avv.to L. Astuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 novembre 2015 e depositato in giudizio il 30 dicembre 2015 il ricorrente, proprietario di una porzione di un edificio complessivamente costituito da sei abitazioni sito in Lecce alla via -OMISSIS-, ha domandato la condanna, ex art. 30 comma 5 c.p.a., del Comune di Lecce al risarcimento per equivalente monetario del danno patrimoniale subìto derivante dall’adozione da parte dell’Ufficio Edilizio del medesimo Comune della nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2009 con cui era stata richiesta un’integrazione e specificazione della domanda di condono relativa alla predetta porzione di immobile (avente ad oggetto asseritamente la trasformazione di finestre in porte al piano terra e all’apertura di un varco per presa luce ed aria nel seminterrato) ed era stato ordinato al ricorrente il versamento della somma di € 30.841,49 a titolo di conguaglio dell’oblazione dovuta (comprensiva di interessi legali calcolati sino al 28 febbraio 2009) nonché l’ulteriore somma di € 30.005,27 a titolo di conguaglio oneri accessori (comprensiva di interessi di mora calcolati sino al 28 febbraio 2009).
1.1 Espone, in particolare, il ricorrente di aver impugnato la predetta nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2009 con ricorso -OMISSIS- R.G. e che questa Sezione, con sentenza -OMISSIS- del 15 Ottobre 2009 (passata in giudicato il 29 novembre 2010), ha annullato la stessa.
Sostiene, in particolare, di aver sofferto, in conseguenza del comportamento colposo dell’Amministrazione Comunale di Lecce sostanziatosi nell’adozione di tale atto illegittimo, un danno patrimoniale ingiusto dell’ammontare complessivo di € 68.032,87. Nel dettaglio, deduce di aver stipulato un contratto preliminare di vendita dei due appartamenti interessati dal procedimento di condono de quo già in data 15 giugno 2008 (con termine per la stipula del contratto definitivo stabilito “entro e non oltre” la definizione della sanatoria), ma che la stipula del contratto definitivo è intervenuta solo nei mesi di aprile e maggio 2011 (per un corrispettivo totale di € 100.000,00), dopo che in data 11 gennaio 2011, con nota prot. -OMISSIS-, l’ufficio Condono del Comune di Lecce, in sede di riedizione del potere a seguito di annullamento della prefata nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2009, gli aveva comunicato l’esatto importo di oneri da versare a titolo di conguaglio dell’oblazione e degli oneri accessori (pari a complessivi € 7.304,32 + € 7.214,69, somme entrambe comprensive di interessi legali e di mora calcolati al 10 % al 28 febbraio 2011) e gli aveva consentito di effettuare, nel febbraio 2011, il pagamento dell’oblazione e, quindi, di perfezionare il procedimento di condono.
1.2 Nel dettaglio, sostiene parte ricorrente che, in conseguenza del comportamento colposo del Comune di Lecce, sarebbe stato messo in condizione di vendere gli appartamenti de quibus con quattro anni di ritardo rispetto alla stipula del contratto preliminare.
Lamenta, quindi, di aver sofferto, anzitutto, un lucro cessante pari ad interessi e rivalutazione sulla mancata vendita appartamenti dal marzo 2007 a maggio 2011 (quantificati in complessivi € 10.004,20).
1.3 Parte ricorrente, deduce, poi, di essersi trasferito in Lombardia nell’anno 2006 e di esser stato costretto a prendere in locazione degli appartamenti ad uso abitazione, prima a AV (nel periodo compreso tra il marzo 2006 ed il febbraio 2007) e poi a NO (per 4 anni dal marzo 2007 al marzo 2011) in quanto non in condizione di poter procedere all’acquisto di una casa di proprietà per mancanza di liquidità (dovuta al ritardo registrato nella vendita degli appartamenti siti in Lecce alla via -OMISSIS-). In particolare, osserva parte ricorrente di non aver potuto procedere all’acquisto di un appartamento di proprietà in Lombardia in ragione del mancato tempestivo conseguimento del corrispettivo previsto per la cessione degli appartamenti siti in Lecce alla via -OMISSIS-.
Lamenta, quindi, di aver sofferto un danno emergente consistito nelle somme che è stato costretto ad esborsare per prendere in locazione ad uso abitativo gli appartamenti a AV (dal marzo 2006 al febbraio 2007 ad una pigione mensile di € 600,00 più spese, per un totale di € 10.962,84 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria) e NO (per quattro anni dal marzo 2007 al marzo 2011 per una spesa complessiva di € 9.000,00 all’anno ed un totale di € 64.586,30).
1.4 Il ricorrente lamenta, in ultimo, un ulteriore profilo di danno emergente evidenziando di aver versato, nel novembre 1994, la somma di 2.000.000 di lire a titolo di contributo ex Legge Buccalossi e sostenendo che anche tale somma andrebbe restituita con interessi e rivalutazione dal 1994 sino a oggi (interessi che sarebbero pari a € 2.014,32).
2. In data 1° febbraio 2016 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce.
3. In data 17 settembre 2021 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva (non notificata alle altre parti) svolgendo ulteriormente le proprie difese e chiedendo, in aggiunta alle somme già richieste con il ricorso introduttivo anche la somma di € 40.000,00 (ovvero altro importo da determinare in via equitativa) per il ristoro del danno non patrimoniale sub specie di danno morale.
4. All’udienza pubblica del 19 ottobre 2021 il Presidente, vista l'istanza di rinvio congiunta delle parti e tenuto conto dei problemi di notifica dell'avviso di fissazione d'udienza al Comune di Lecce, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 13 aprile 2022.
5. L’11 marzo 2022 il Comune di Lecce ha depositato memorie difensive eccependo l’irricevibilità dell’azione risarcitoria in quanto proposta tardivamente e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della relativa azione (per decorso del termine prescrizionale quinquennale decorrente al più dalla pubblicazione della sentenza). In subordine ha chiesto la reiezione nel merito del ricorso sulla scorta della considerazione che non sussisterebbero i presupposti per la configurazione di una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. in quanto, da un lato, difetterebbe l’elemento della colpa dell’Amministrazione Comunale resistente “in quanto la tempistica del procedimento è dipesa e da carenze originarie della domanda di condono e da una complessità della fattispecie come si desume dai vari passaggi di proprietà succedutisi nel tempo” e, dall’altro, che i danni lamentati sarebbero collegati a libere scelte di vita del ricorrente “(che sceglieva di vivere a NO e AV) il quale non aveva certo perso la disponibilità del bene oggetto di condono”.
6. In data 23 marzo 2022 il Comune di Lecce ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 il Presidente, letta l'istanza di rinvio depositata lo stesso giorno dalla difesa comunale, sentito il difensore di parte ricorrente (che nulla ha opposto), ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 27 aprile 2022.
8. All’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In limine, rileva il Collegio che il ricorso risulta tempestivamente proposto.
Non trova, infatti, applicazione, nel caso specie, secondo il consolidato insegnamento pretorio che risale alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 2015, il termine decadenziale di cui all’art. 30 comma 5 c.p.a., in quanto la proposta domanda risarcitoria si riferisce ad un fatto illecito anteriore all’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo.
Ne consegue che l’azione risarcitoria de qua resta soggetta al regime prescrizionale quinquennale, ex art. 2947 c.c., operante, a parere di un pacifico indirizzo interpretativo, in epoca precedente all’introduzione del prefato meccanismo decadenziale.
2. Tanto premesso, in disparte da ogni considerazione in ordine alla fondatezza o meno dell’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla difesa comunale, il ricorso è sicuramente infondato nel merito e va respinto.
3. Non sussiste, infatti, ad avviso del Collegio, il requisito della colpa dell’Amministrazione Comunale resistente, necessario perché possa configurarsi una responsabilità da fatto illecito della stessa ex art. 2043 c.c..
E’, in proposito, appena il caso di ribadire che, secondo la giurisprudenza costante, “Ai fini del giudizio risarcitorio a carico dei soggetti pubblici, il (necessario) requisito della colpa (c.d. d'apparato) deve essere individuato nella accertata violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero nella negligenza, nelle omissioni o negli errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; viceversa, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto” (ex multis Consiglio di Stato , sez. III , 31/12/2021 , n. 8762).
Deve, peraltro osservarsi che “L'annullamento di atti illegittimi della pubblica amministrazione non deriva direttamente la possibilità dell'interessato di ottenere un risarcimento del danno, ciò in quanto, da un lato, l'illegittimità degli atti annullati rappresenta solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'amministrazione, ricavabile dalle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. e, dall'altro, ricade sulla stessa amministrazione l'onere di provare l'assenza di colpa” (Consiglio di Stato , sez. II , 12/01/2022 , n. 226).
3.1 Ebbene, nel caso che occupa, parte ricorrente si è limitata a dedurre, a sostegno della sussistenza di profili di colpa nella condotta dell’Amministrazione Comunale resistente, da un lato, l’accertata illegittimità (a mezzo di sentenza -OMISSIS- del 15 Ottobre 2009 - passata in giudicato il 29 novembre 2010 – di questa Sezione) della nota prot. -OMISSIS- del 29 gennaio 2009 da parte dell’Ufficio Edilizio del Comune di Lecce e, dall’altro, la ritardata definizione (solo nell’anno 2011) della domanda di condono edilizio dalla stessa presentata nel 1994.
Detti elementi presuntivi non valgono, tuttavia, a fondare, nell’opinione del Collegio, un rimprovero a titolo di colpa a carico del Comune di Lecce. Ciò in quanto gli stessi si scontrano con precise e puntuali emergenze probatorie in grado di rivelare una preminente condotta colpevole del ricorrente - istante.
La giurisprudenza ha, del resto, chiarito, anche alla luce del canone della buona fede oggi scolpito dal nuovo comma 2 bis dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., che “Il comportamento dell'Amministrazione nel danno verificatosi deve essere valutato unitamente alla condotta dell'istante, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e in tale veste dispone di poteri idonei a incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento stesso” (in termini T.A.R. Piemonte, Torino , sez. I , 15/07/2016 , n. 996).
In particolare, come risulta dalla sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 15 Ottobre 2009 (segnatamente ai punti 4 e 5) e dalla restante documentazione versata in atti (tra cui l’istanza di condono presentata nel 1994) l’odierno ricorrente non ha specificato nella propria originaria istanza di condono edilizio né quali parti del fabbricato fossero di sua proprietà, né esattamente i lavori abusivi realizzati, indicando unicamente la trasformazione di talune finestre in porte e l’apertura di un varco luce nel seminterrato.
Va, inoltre, rilevato che sull’immobile de quo risultano essere stati eseguiti interventi maggiori di ristrutturazione e nuova costruzione, invero colposamente specificati da parte ricorrente (con nota acquisita al protocollo generale del Comune con -OMISSIS- del 189 agosto 2010, espressamente richiamata nel provvedimento n. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2011 dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Lecce) solo dopo l’emissione della predetta sentenza di annullamento di questo T.A.R..
Non v’è, dunque, dubbio che l’Amministrazione Comunale resistente non sia stata messa in condizione di poter definire il procedimento di condono (e, quindi, di quantificare le somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione e di oneri accessori) fino al momento in cui lo stesso ricorrente ha fornito il proprio apporto chiarificatore specificando oggetto e termini della domanda di condono.
4. Sul piano materiale, va, in ogni caso, per completezza, esclusa la sussistenza di un nesso eziologico (da accertare secondo il canone del “più probabile che non”) tra le condotte ascritte all’Amministrazione Comunale resistente e le principali voci di danno-evento lamentate dal ricorrente (che paiono legate a libere scelte di quest’ultimo non strettamente imposte dalla mancata tempestiva definizione del procedimento di condono edilizio di che trattasi).
5. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono, anche in considerazione della complessità del thema probandum, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.