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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di conSIlio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Giovanna Cannata ConSIliere relatore
Dott Laura Casale ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 217/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 XX SETTEMBRE 20/5 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che la rappresenta e CP_1 difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e ON C.F._2 Controparte_3 (C.F. ) elettivamente domiciliati in La Spezia, via Tazzoli n. 36,
[...] C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Daniele che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._4 Massa, via Massa Avenza n. 223, presso lo studio dell'Avv. Anna Schiaffino che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso CP_5 CodiceFiscale_5 indirizzo di posta elettronica certificata pec del Prof. Avv. Sergio Email_1 Menchini che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLAT/APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, eccepita ogni contraria istanza eccezione e deduzione: 1) in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020, pubblicata il 25.1.2024 e non notificata perché sussistenti i gravi e fondati motivi di legge ex artt. 283 e 351 c.p.c.. 2) IN VIA PRINCIPALE, in totale riforma della gravata sentenza non definitiva del Tribunale di La Spezia definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020 in oggi impugnata, - accogliere tutte le conclusioni formulate dall'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.5.2023 nanti il Tribunale di La Spezia causa RG 157/2020 e precisamente e in ogni caso: IN VIA PRELIMINARE E RICONVENZIONALE: accertare i fatti di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare e/o accertare la simulazione relativa e la loro inefficacia dei seguenti contratti: - atto di compravendita (Rep. 61.893, Raccolta 15.480) redatto in data 30.5.2007 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in data 14.6.2007; - atto di Persona_1 compravendita del 6.7.2102 (rep 67.844 raccolta 19.469) presso lo studio del Notaio
[...]
in La Spezia ed ivi registrato in data 19.7.2012; - atto di donazione fra vivi con Persona_1 cui, in data 6.7.2012 nanti il Notaio , il fu donava al solo figlio Persona_1 Parte_2
tre beni immobili: locale deposito in San Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 CP_4 sub. 15, terreno foglio 8 di 42 centiare, part. 949, terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E RICONVENZIONALE: disporre sia per le ragioni esposte in premessa a sostegno in capo alla SI.ra dell'azione ex art. 2901 c.c. sia in Parte_1 surroga con dichiarazione e/o accertamento di legittimazione attiva dell'esponente ad agire in surrogatoria del SI. in tale azione ex art. 2900 c.c., la revocatoria Controparte_3 dell'atto di compravendita n. 291.1/2018 rep. n. 19434 redatto dal Notaio in La Persona_2
Spezia di stipulato in data 26.1.2018, dichiarando inefficace l'atto di disposizione del patrimonio. IN VIA PRINCIPALE: Preso atto della lesione della quota di legittima lamentata da controparte e che in ogni caso ha pregiudicato e pregiudica , dichiarare le parti in causa non Parte_1 dispensate dalla collazione che deve comprendere anche l'immobile e annesse pertinenze di San Terenzo, Via Mantegazza 9 a seguito dell'accoglimento delle domande tutte sopra formulate dalla convenuta in via preliminare e riconvenzionale, tenute a rendere alla massa ereditaria gli immobili di cui agli atti citati in premessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c. e conseguentemente ordinare la collazione (relictum più donatum) di tutti i beni mobili e immobili del de cuius al fine di formare la massa ereditaria;
-disporre, in ogni caso, la riunione fittizia dei beni del de cuius, dichiarando che i beni immobili oggetto di liberalità dissimulate (ed eventuali beni mobili) fanno parte dell'asse ereditario e che la quota di riserva, spettante alle parti deve essere calcolata tenendo conto dei beni stessi secondo il loro valore (determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c.) e reintegrata, disponendo la riduzione delle donazioni (ed eventuali disposizioni testamentarie ove esistenti) nel caso sia accertata la lesione della quota di eredità a lui riservata;
-per l'effetto, formare lotti anche considerato l'immobile e annesse pertinenze di San Terenzo, Via Mantegazza 9 oggetto delle domande tutte sopra formulate dalla convenuta in via preliminare e riconvenzionale, di valore equivalente alle quote di comproprietà, previo espletamento di consulenza tecnica da affidare a perito di provata capacità ed esperienza, tenuto conto anche delle attuali intestazioni e destinazioni dei beni, determinando gli eventuali conguagli da operarsi tra le parti;
-rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o eccezione formulata dalle controparti e/o dalla terza chiamata nei confronti dell'esponente cosi come ex adverso proposte tanto in via preliminare quanto in via principale e/o subordinata;
IN VIA ISTRUTTORIA: In primo luogo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Il SI. , seguitamente Parte_2 al fatto di sangue che ha visto quale vittima la SI.ra e imputabile al figlio SI. Persona_3
2 decideva unitamente alla moglie di pianificare la propria successione, Controparte_3 estromettendo dall'eredità il SI. al fine di tutelarlo nei confronti dei Controparte_3 creditori (famiglia ) una volta aperta la propria successione;
2) il SI. Controparte_6 [...]
a seguito della condanna del figlio e prima del suo decesso,
Parte_2 Controparte_3 manifestava alla IG le sue volontà in relazione alla propria successione, come da doc. 10 Pt_1 che si produce e rammostra, riservandosi ove richiesto il deposito dell'originale; 3) la lettera di cui al doc. 10. e gli allegati n. 1 e 2 sono olografi e riconducili al SI. ; 4) in
Parte_2 riferimento al documento 10 di cui al cap. 2) e precisamente all'allegato 1, il SI.
Parte_2 intendeva destinare alla SI.ra l'immobile di CI, Via Gerini e l'immobile di Parte_1 San Terenzo Viale della Vittoria 45; 5) in riferimento al documento 10 di cui al cap. 2) e precisamente all'allegato 1, il SI. intendeva destinare al SI.
Parte_2 CP_4
l'immobile di San Terenzo Viale della Vittoria 26b e l'immobile di San Terenzo Viale
[...] della Vittoria 26b; 6) in riferimento al documento 10 di cui al cap.2) e precisamente all'allegato 2, il SI. manifestava la propria volontà di destinare al figlio , l'immobile Parte_2 CP_4 ad uso box di San Terenzo, Via del Campo 2, previo conguaglio alla IG , ove intestato Pt_1 esclusivamente al , di euro 20.000,00; 7) in riferimento al documento 10 di cui al cap.2) e CP_4 precisamente all'allegato 1, il SI. intendeva lasciare in eredità al SI. Parte_2 [...]
gli immobili di San Terenzo Via Mantegazza 9, int 5 e 6: 8) in relazione al Controparte_3 capitolo che precede, già con lettera di incarico professionale al SI. (doc. 8 Testimone_1 fascicolo ) il SI. aveva manifestato la volontà di destinare tali Parte_1 Parte_2 immobili al figlio;
9) in riferimento al documento 10 di cui al cap. 2) Controparte_3 e precisamente all'allegato 2, il SI. indicava le spese necessarie al trasferimento Parte_2 della proprietà e dei diritti degli immobili ai tre figli secondo lo schema stabilito (cfr. all.1 e 2 doc. 10) con le seguenti modalità: - spese per il SI. in relazione agli immobili di Controparte_4
San Terenzo Viale della Vittoria 26b e l'immobile di San Terenzo Viale della Vittoria 26b, euro 15.783,75; - spese per la SI.ra in relazione agli immobili di CI, Via Gerini e Parte_1 all'immobile di San Terenzo Viale della Vittoria 45, euro 15.634,93; 10) in relazione alle spese menzionate nei capitoli precedenti, il SI. intendeva intestare la fattura avente ad Parte_2 oggetto le spese medesime di cui al cap. 9 alla SI.ra per euro 15.634,93; 11) in Parte_1 relazione alle spese menzionate nei capitoli precedenti, il SI. intendeva intestare Parte_2 la fattura avente ad oggetto le spese medesime di cui al cap. 9 alla NU (moglie del figlio Pt_3
) per quanto riguarda i beni del figlio per euro 15.783,75; 12) il SI. CP_4 Controparte_3
manifestava la volontà di voler far firmare alla NU (moglie del figlio Parte_2 Pt_3
) un documento notarile in cui di doveva dichiarare che i beni a lei intestati in realtà CP_4 appartenevano al figlio come da doc.10 che si rammostra;
13) Il SI. Controparte_3 [...]
esprimeva a la propria volontà di lasciare una somma di denaro Parte_2 Parte_1 liquida di circa euro 50.000,00; 14) Con un primo testamento olografo del SI. Parte_2 non pubblicato datato 25.2.2004 lo stesso esprimeva le proprie volontà Parte_2 successorie in aderenza a quelle successivamente manifestate con la lettera data 6.3.2006 di cui al doc. 11 che si produce e si rammostra;
15) In data 12.1.2004 il SI Analcleto CP_3 Parte_2 manifestava la volontà ai genitori di indirizzare la sua parte di eredità alla IG (doc. 12, Pt_4 che si produce, si rammostra); 16) il testamento pubblicato datato 8.6.2009 ( doc. 4 fascicolo di parte attrice) fu predisposto dal SI. per porre in essere l'accordo di cui al cap. Parte_2 1), indicando in esso unicamente i figli e;
17) in esecuzione di tutto quanto sopra CP_4 Pt_1 indicato nei capitoli precedenti furono stipulati i seguenti atti di compravendita: -atto di compravendita (Rep. 59.141, Raccolta 14.442) redatto in data 31.3.2006 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in data 27.4.2006 ( Persona_1 Persona_4
) immobile sito in Via Liguria 7/4, e immobile sito in Viale della Vittoria 45/12, fraz. San
[...]
– Terenzo di CI); - atto di compravendita (Rep. 59.442, Raccolta 14.494) redatto in data
3 21.4.2006 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in data Persona_1 17.2.2006 ( e - immobile sito in Viale Parte_2 Testimone_2 della Vittoria 26B/12 in CI fraz. San – Terenzo di e immobile sito in Viale della Vittoria 26B/11 in CI fraz. San – Terenzo di CI - atto di compravendita (Rep. 6.670, Raccolta 3.622) redatto in data 6.11.2006 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in Persona_5 data 13.11.2006 ( e sito in Via ON Controparte_7 Controparte_8 Mantegazza 9 in CI fraz. San – Terenzo di CI -atto di compravendita (Rep. 61.893, Raccolta 15.480) redatto in data 30.5.2007 presso lo studio del Notaio in La Persona_1 Spezia ed ivi registrato in data 14.6.2007 ( / - immobile sito in Parte_2 Testimone_1 Via Mantegazza 9 in CI fraz. San –Terenzo di CI e immobile piccolo vano deposito (già servizio igienico) via AO Mantegazza n. 9, e immobile piccolo vano deposito in via Mantegazza 9, in CI fraz. San –Terenzo di CI, via AO Mantegazza n. 9; - atto di compravendita (rep 67.844 raccolta 19.469) presso lo studio del Notaio in La Spezia ed Persona_1 ivi registrato in data 19.7.2012 ( / -immobile sito in San Testimone_1 Controparte_4 Terenzo – CI Via Mantegazza 9 e immobile piccolo vano deposito (già servizio igienico) via AO Mantegazza n. 9, piano 1-2, e immobile piccolo vano deposito in via Mantegazza 9, in CI fraz. San –Terenzo di CI - atto di donazione fra vivi con cui, in data 6.7.2012 nanti il Notaio
, ( / - tre beni immobili: locale deposito in Persona_1 Parte_2 Controparte_4 San Terenzo Via Turini terreno foglio 8 di 42 centarie, part. 949 e terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947; -atto di compravendita n. 291.1/2018 rep. n. 19434 redatto dal Notaio in Persona_2 La Spezia di stipulato in data 26.1.2018 ( / , San Terenzo, Via Controparte_4 CP_5 Mantegazza 9); 18) il SI. , una volta reintestato l'immobile di Via Mantegazza Controparte_4 9, consapevole della non appartenenza a se stesso di tale bene, si adoperava nell'interesse di
, reale destinatario del cespite, per cercare di vendere tale alloggio;
Controparte_3
19) Il SI. , a comprova di quanto sopra, comunicava alla sorella Controparte_4 Pt_1 informazioni relative alla vendita dell'appartamento di Via Mantegazza 9 facendo, per quest'ultimo, riferimento alla “vendita casa nell'oggetto della mail (come da doc. 13 che Per_6 si produce e rammostra); 20) nella e-mail di cui al doc. 13 il SI. , in Controparte_4 particolare, comunicava alla sorella di aver informato gli inquilini dell'immobile di Via Pt_1
Mantegazza 9 di della vendita di tale immobile;
21) i SI.ri Controparte_3
occupanti l' immobile di cui al capitolo precedente ebbero una reazione di manifesta Parte_5 insoddisfazione e dispiacere;
22) nella mail di cui al doc. 13 il SI. avrebbe Controparte_4 informato il fratello delle circostanze di cui ai capitoli 20 e 21; 23) Il SI. Controparte_3
teneva costantemente informata la sorella in relazione alla eventuale Controparte_4 Pt_1 vendita dell'immobile di Via Mantegazza 9, come da doc. 14 che si produce e rammostra;
24) Il SI. manifestava la propria volontà alla sorella di reperire denaro per Controparte_4 Pt_1 far fronte al pagamento di cui alla transazione con la famiglia , facendo espresso Controparte_9 riferimento all'operazione immobiliare e patrimoniale relativa alla successione del SI.
[...]
di cui al cap. 1), come da doc. 15 che si mostra al teste;
25) il Tribunale di La Spezia Parte_2 emetteva ordinanza di sequestro giudiziario, ponendo la relativa misura cautelare sugli immobili per cui oggi è causa, ivi compreso l'immobile sito in San Terenzo, Via Mantegazza 9; 26) La famiglia corrispondeva la somma di cui alla transazione seguente il sequestro con la Parte_2 famiglia mediante le somme di denaro così reperite: euro 200.000,00 Controparte_6 provenienti da fondi della famiglia gestiti da per e vendita atto 6.11.2006 CP_4 Per_6
(Bacchione/ Pavesi) e gli altri 210.000,00 furono pagati tramite mutuo ipotecario con ipoteca gravante sull'immobile di Via Mantegazza;
27) Il SI. comunicava alla Controparte_4 convenuta che le vendite aventi ad oggetto l'immobile di Via Mantegazza 9 e Parte_1 annesse pertinenze ( / ) erano fittizie Parte_6 Controparte_10 e finalizzate a tutelare il SI. estromettendolo dall'eredità del padre;
Controparte_3
4 28) Il SI. essendo precedentemente indicato quale esecutore testamentario in relazione Tes_1 alla successione del SI. (vedi cap. 8)) era a conoscenza della volontà della Parte_2 famiglia di pianificare la successione del SI. , estromettendo Parte_2 Parte_2 dall'eredità il SI. al fine di tutelare quest'ultimo nei confronti dei Controparte_3 creditori;
29) il SI. era a conoscenza che l'immobile di San Terenzo, Via Mantegazza 9 Tes_1 era destinato al SI. , al quale non poteva essere intestato alcun bene Controparte_3 per i motivi di causa;
30) il SI. manifestava la volontà di acquisire l'immobile sito Parte_7 in San Terenzo, Via Mantegazza 9 ed annesse pertinenze;
31) della volontà di cui sopra la SI.ra
e il di lei marito vennero notiziati da abitanti del paese;
32) il Parte_1 Parte_8 SI. risultava promissario acquirente dell'immobile sito in San Terenzo, Via Parte_7 Mantegazza 9 (come da doc. 16 che si produce e rammostra al teste); 33) il contratto preliminare per la vendita dell'immobile sito in Via Mantegazza 9 è stato stipulato con l'intervento del Geom.
, amministratore dello stabile nonché titolare dell'agenzia immobiliare Prontocasa di San Pt_9 Terenzo di CI;
34) Il canone di locazione relativo agli immobili locati oggetto di causa veniva gestito e/o percepito dal SI. al fine di rientrare delle spese sostenute in Controparte_4 relazione al mutuo ipotecario acceso per adempiere agli obblighi di pagamento in merito alla transazione sottoscritta con la famiglia;
35) Fanno parte dell'asse ereditario i Controparte_6 Per_1 seguenti beni mobili (doc. 17) : - Quadri tra cui un (n. 4), Persona_7 Per_8 Per_9 Monti, (n. 3), Sirius;
- Quadro “ultima cena” in argento;
- Zanna d'avorio lavorata;
- Per_11
Mobili di pregio - Suppellettile vari su i mobili - Servizio di piatti, di bicchieri, da caffè e da the marca completo di zuppiere e piatti di portata;
- Brillante non montato, eredità al padre CP_11 della cugina - Vari gioielli, alcuni di proprietà della madre già divisi dalla stessa Persona_12 Per_1 Per_1 per le tre nipoti in differenti sacchetti con il nome delle tre nipoti femmine: (di ) , Pt_1 (di ) e (di ); - Tre pellicce: due visoni, uno era della cugina CP_4 Pt_4 CP_3 [...]
e una di castoro;
Asciugamani e lenzuola ricamati della famiglia e della Per_12 Parte_2 cugina 36) Fanno parte dell'asse ereditario i seguenti beni immobili: locale Persona_12 deposito in San Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 sub. 15, terreno foglio 8 di 42 centiare, part. 949, terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947; 37) Il Geometra ha stimato CP_12 l'asse ereditario dal punto di vista immobiliare per un valore di euro 2.596.698,20, come da perizia che conferma (cfr. doc. 18). Si indicano a testi: - Dott. (capp. da 1 a 35); - Parte_8 [...] (capp. 20, 21) ; - (capp. 20 e 21); - Geom. Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 (capp. 30, 32, 33); - Geom. (cap. 37). Voglia, altresì, Codesta Ill.ma Corte, ove Tes_6 ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica, previo accertamento da parte del Ctu della consistenza dell'asse ereditario dal punto di vista mobiliare e immobiliare, autorizzando il nominando perito anche a richiedere alle parti e agli istituti di credito di CI e San Terenzo tutta la documentazione idonea a stabilire la liquidità riconducibile al defunto fino al Parte_2 giorno dell'exitus, al fine di formare lotti di valore equivalente alle quote di spettanza delle parti, tenuto conto anche delle attuali intestazioni e destinazioni dei beni, determinando gli eventuali conguagli da operarsi tra le parti;
e ciò, in virtù della domanda avanzata dall'esponente, formulando una prima ipotesi includendo l'immobile di San Terenzo via Mantegazza 9 e annesse pertinenze, e una seconda ipotesi escludendo questi ultimi immobili. Voglia, altresì, Codesta Ill.ma Corte ordinare, ove ritenuto necessario e opportuno, a queste ultime, l'esibizione ai fini dell'acquisizione al processo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in ordine a: - tutta la documentazione, contabile e non, ritenuta utile ai fini dell'esatta determinazione dell'importo in denaro consistente del corrispettivo pattuito in ordine alla vendita dell'immobile sito in San Terenzo di CI, Via Mantegazza 9 con atto di compravendita n. 291.1/2018 rep. n. 19434 redatto dal Notaio Per_2
- conti corrente bancari dove risultino intestatari e/o cointestatari ,
[...] Controparte_4
, , , presso la banca Controparte_3 ON Parte_2 [...]
unitamente agli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali bancari Controparte_13
5 eventualmente accertati, a far data dal febbraio 2011; - conti corrente bancari dove risulta intestatario e/o cointestatario il SI. con le parti in causa unitamente ai relativi Testimone_1 estratti conto;
- atto di donazione fra vivi con cui, in data 6.7.2012 nanti il Notaio Persona_1 al SI. tredici giorni prima della morte, i seguenti beni immobili: locale
[...] Controparte_4 deposito in San Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 sub. 15, terreno foglio 8 di 42 centarie, part. 949, terreno foglio 8 di 38 centarie, part. 947. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, Controparte_4 disattesa ogni contraria istanza:
1. rigettare l'appello proposto da per la riforma Parte_1 della sentenza non definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020, pubblicata il 25.1.2024 e non notificata, in quanto inammissibile o comunque infondato;
2. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere ai convenuti Parte_1 appellati, onorari, spese e competenze del giudizio da quantificare anche tenendo conto della violazione ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli articoli 6 e 8 del dm del 7.8.2023 n. 110." Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_14 Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. rigettare l'appello proposto da per la Parte_1 riforma della sentenza non definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020, pubblicata il 25.1.2024 e non notificata, in quanto inammissibile o comunque infondato;
2. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere ai Parte_1 convenuti appellati, onorari, spese e competenze del giudizio da quantificare anche tenendo conto della violazione ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli articoli 6 e 8 del dm del 7.8.2023 n. 110”. Per parte appellata/appellante incidentale : “in via principale, di CP_5 respingere in toto, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello principale proposto dalla OR , con tutti i motivi d'impugnazione ivi formulati, e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza non definitiva n. 83/2024 del Tribunale della Spezia, dichiarando inammissibili e/o infondate e, quindi, rigettando tutte le domande formulate nei confronti della OR;
in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, in riforma della CP_5 sentenza di primo grado in parte qua, in applicazione del parametro previsto per le cause di valore indeterminabile, stabilito dall'art. 5, comma 6, del d.m. n. 55/2014, condannare la OR
[...]
al pagamento, a titolo di spese giudiziali di primo grado, del maggiore importo di euro Parte_1 14.103,00, oltre spese generali, iva e cassa avvocati, oppure, in subordine, del maggior importo di euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e cpa;
in ogni caso, si ripropongono le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e si chiede a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita di: 1) dichiarare inammissibile in appello ogni domanda nuova, che non sia stata formulata o che sia stata rinunciata nel corso del giudizio di primo grado;
2) accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della OR nei confronti della terza chiamata odierna Parte_1 deducente e, nel caso in cui si ritenga proposta la domanda di collazione ereditaria per imputazione, il difetto di legittimazione passiva della SI.ra , ex art. 746, comma 2, CP_5
c.c., con conseguente estromissione dell'odierna deducente dal presente giudizio;
in via principale: 3) respingere integralmente tutte le domande proposte nei confronti della SI.ra , in CP_5 quanto inammissibili, non provate e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nei precedenti atti;
in via subordinata e riconvenzionale: 4) in ipotesi denegata di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla SI.ra
[...]
, condannare i SI.ri e in solido tra loro o Parte_1 Controparte_4 ON ciascuno per la parte di spettanza, a restituire, alla SI.ra , l'importo del prezzo CP_5 versato per l'acquisto del bene, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché a rimborsare le spese dalla stessa sostenute per le migliorie apportate sugli immobili, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
5) in ipotesi estremamente
6 subordinata, per il caso denegato e non creduto che si ritengano proposte, dalla OR
[...]
, la domanda di riduzione e di restituzione ex art. 563 c.c. in relazione agli immobili di Parte_1 proprietà della SI.ra , come meglio individuati in premessa, ed in via subordinata CP_5 all'accoglimento delle domande di simulazione, riduzione e restituzione proposte dalla SI.ra
[...] : - dichiarare il diritto ex art. 563, comma 3, c.c. della SI.ra di liberarsi Parte_1 CP_5 dall'obbligo di restituire in natura i beni immobili dalla stessa acquistati in data 26 gennaio 2018 mediante pagamento di un equivalente in denaro, da quantificarsi nel minor importo fra il valore dell'immobile oggetto del diritto ceduto al momento di apertura della successione e quanto necessario, in ipotesi, per reintegrare la quota di legittima del soggetto asseritamente leso, in applicazione dei criteri di legge dettati dagli artt. 563 e 560, comma 2, c.c., dedotte in ogni caso le spese sostenute dalla SI.ra per i miglioramenti apportati agli immobili oggetto di CP_5 causa, nella misura indicata in premessa o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, ovvero, in alternativa subordinata, condannare gli eredi , in solido Parte_2 fra loro, al rimborso dei suddetti importi, alla SI.ra , oltre interessi dai singoli CP_5 versamenti al saldo;
- condannare, ai sensi dell'art. 1486 c.c., il SI. e la Controparte_4 SI.ra in solido o per la parte di loro spettanza, a corrispondere, in luogo della ON SI.ra , l'equivalente in denaro ex art. 563, comma 3, c.c. come sopra determinato CP_5 o, in alternativa subordinata, a rimborsare, alla SI.ra , l'importo dalla stessa CP_5 corrisposto a tale titolo;
5) sempre in via subordinata, ma in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, anche di una soltanto delle domande proposte dalla SI.ra , condannare, anche ai sensi degli artt.1483 e 1485 c.c., i SI.ri Parte_1
e in solido tra loro o ciascuno per la parte di spettanza, a Controparte_4 ON risarcire e/o a tenere indenne la SI.ra da ogni e qualsiasi conseguenza CP_5 pregiudizievole che la stessa possa subire, a qualsiasi titolo, in ragione del presente giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 26 gennaio 2018 al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge. In via istruttoria. Salvo che si riconoscano come pacifici i relativi fatti storici, e comunque ferma ogni deduzione e difesa pregiudiziale, si insiste nella richiesta di prova per testi sui capitoli formulati nelle memorie istruttorie, che di seguito di trascrivono: Capitolo 1. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , la CP_5 ha eseguito lavori di fornitura e posa di Controparte_15 passate grezze, di serramenti in pvc, di portoncino blindato, di porte interne, di finestre, di porta finestra e di tenda esterna, presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9? Capitolo 2. Vero che, per i lavori di fornitura e posa di passate grezze, di serramenti in pvc, di portoncino blindato, di porte interne, di finestre, di porta finestra e di tenda esterna, eseguiti presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, la ha percepito, dalla SI.ra Controparte_15 [...]
, la somma di euro 9.493,00, di cui oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 3. CP_5 Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , ha svolto l'incarico di direzione dei CP_5 lavori strutturali per intervento locale in immobile a destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9? Capitolo 4. Vero che, per l'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori strutturali per intervento locale in immobile a destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9, ha percepito, dalla SI.ra , la somma di euro 570,96, di cui CP_5 oggetto della fattura che si rammostra? Capitolo 5. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra
, ha espletato l'incarico di progetto strutturale per intervento locale in immobile a CP_5 destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9? Capitolo 6. Vero che, per l'espletamento dell'incarico di progetto strutturale per intervento locale in immobile a destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9, ha percepito, dalla SI.ra , la somma di CP_5
7 euro 579,52, di cui oggetto della fattura che si rammostra? Capitolo 7. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , ha curato la redazione della pratica edilizia CILA, relativa a CP_5 lavori di manutenzione straordinaria – opere interne all'appartamento sito in San Terenzo (SP), Via P. Mantegazza, n. 9, individuato al N.C.E.U. di CI, foglio 8, Mappale 535, sub. 12? Capitolo 8. Vero che, per la redazione della pratica edilizia CILA, relativa a lavori di manutenzione straordinaria – opere interne all'appartamento sito in San Terenzo (SP), Via P. Mantegazza, n. 9, individuato al N.C.E.U. di CI, foglio 8, Mappale 535, sub. 12, ha percepito, dalla SI.ra , la somma di euro 1.456,00, oggetto della parcella che si rammostra? CP_5 Capitolo 9. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , la CP_5 Controparte_16 ha eseguito interventi di manutenzione e restauro dell'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo (SP), alla Via AO Mantegazza, n. 9? Capitolo 10. Vero che, per gli interventi di manutenzione e restauro dell'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo (SP), alla Via AO Mantegazza, n. 9, la ha percepito, dalla SI.ra , la Controparte_16 CP_5 somma di euro 57.938,10, oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 11. Vero che, su incarico della SI.ra , la CP_5 Controparte_17
ha eseguito un impianto elettrico presso l'immobile sito in CI (SP), località San
[...] Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9? Capitolo 12. Vero che, per l'esecuzione dell'impianto elettrico presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, la
[...]
ha percepito, dalla SI.ra , la Controparte_17 CP_5 somma di euro 3.800,00, di cui oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 13. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , la CP_5 Parte_10
ha eseguito lavori termoidraulici presso l'abitazione sita in CI (SP), località San
[...] Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, oggetto di ristrutturazione edilizia straordinaria? Capitolo 14. Vero che, per i lavori termoidraulici eseguiti presso l'abitazione sita CI (SP), località San Terenzo (SP), alla Via Mantegazza, n. 9, oggetto di ristrutturazione edilizia straordinaria, la
ha percepito, dalla SI.ra , Parte_10 CP_5 la somma di euro 11.000,00, di cui oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 15. Vero che, la SI.ra ha affidato l'incarico per la fornitura idraulica presso l'immobile sito CP_5 in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, alla TI DI CH TI E C. S.A.S.? Capitolo 16. Vero che, per la fornitura idraulica presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, la TI DI CH TI E C. S.A.S. ha percepito, dalla SI.ra , la somma di euro 20.681,16? Sui CP_5 capitoli testimoniali sopra dedotti, si chiede che siano chiamati a deporre i seguenti soggetti: - capitoli 1 e 2: , codice fiscale , Testimone_7 CodiceFiscale_6 Cont nella sua qualità di Legale Rappresentante della Controparte_15
- capitoli 3, 4, 5 e 6: DOTT. ING. codice fiscale;
-
[...] CP_18 CodiceFiscale_7 capitoli 7 e 8: codice fiscale;
- capitoli Tes_8 CP_19 CodiceFiscale_8 9 e 10: codice fiscale , nella sua qualità Testimone_9 CodiceFiscale_9 di Legale Rappresentante della - capitoli 11 e 12: Controparte_16 Parte_11 codice fiscale , nella sua qualità di Legale Rappresentante
[...] CodiceFiscale_10 della;
- capitoli 13 e 14: Controparte_17 [...] codice fiscale , nella sua qualità di Legale Testimone_10 CodiceFiscale_11 Rappresentante della;
- capitoli 15 e 16: Parte_10
codice fiscale , nella sua qualità di Socio Parte_12 CodiceFiscale_12
Accomandatario della TI DI CH TI E C. S.A.S. Sempre in via subordinata, sulle domande riconvenzionali avanzate da questa difesa, si chiede di disporre C.T.U. avente ad oggetto i seguenti quesiti: ai fini della quantificazione dell'equivalente in denaro ex art. 563, co.3, c.c., determinare il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione e quanto necessario, in ipotesi, per reintegrare la quota di legittima del soggetto leso;
nonché, determinare il
8 minor importo fra il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione e quanto necessario per reintegrare la quota di legittima del soggetto leso, dedotte in ogni caso le spese sostenute dalla SI.ra , sulla base dei documenti prodotti, per l'acquisto e per i CP_5 successivi interventi di manutenzione e conservazione;
ai fini della quantificazione del danno risarcibile ex art. 1483 c.c., determinare il danno subito per la lesione dell'interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo degli immobili pagato dalla SI.ra , dal CP_5 rimborso delle spese della vendita, che l'acquirente ha dovuto corrispondere a colui da quale è stato evitto, dalle spese per i successivi interventi di manutenzione e conservazione, oltre i valore dei frutti e le spese giudiziali;
nonché, in relazione alla lesione dell'interesse positivo, determinare il valore attuale degli immobili oggetto di compravendita tra la SI.ra ed i SI.ri CP_5
e accertare la natura o la consistenza degli interventi Controparte_4 ON compiuti sugli immobili siti in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, nonché la congruenza tra l'attività compiuta ed i corrispettivi pagati dalla SI.ra . Si CP_5 richiamano tutti i documenti prodotti e si insiste per il rigetto delle istanze di prova avversarie tutte, per le ragioni esposte nei precedenti atti e verbali, da ritenersi richiamati nella loro interezza. Sin d'ora si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, produzioni o istanze di prova tardive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e ON Controparte_3 convenivano in giudizio e , assumendo: Parte_1 Controparte_4 che in data 19/7/2012 decedeva in CI Marcenaro AO marito della e padre di _2
, e;
CP_3 CP_4 Pt_1 che in data 28/9/2012 veniva pubblicato il testamento olografo del de cuius con il quale istituiva eredi universali i figli e;
Parte_1 Controparte_4 che il de cuius era proprietario di numerosi immobili e che nel corso degli ultimi anni di vita aveva disposto in favore dei figli e mediante donazioni e vendite dissimulanti donazioni;
Pt_1 CP_4 che al momento dell'apertura della successione, era rimasto titolare della proprietà Parte_2 di ½ di un fondo terraneo (piano stradale) di mq. 17, Rendita Catastale Euro 86,92, ubicato in Via
Meneghetti n°22, Marina di San Terenzo, Comune di CI, (foglio 7, part.414, sub.1, zona 2, cat.
C/2, classe 3, mq.17), con un valore di mercato di € 37.713,75; e del diritto proprietà, per 30/120 su terreno di mq. 770 Uliveto/Vigneto, denominato “Il Gozzano”, ubicato nell'immediato entroterra di
San Terenzo, Comune di CI, (foglio 8, part. 68, sub.1), Rendita Dominicale € 5,77 - Rendita
Agraria Euro 3,78, con un valore di mercato di € 4.620,00; che conseguentemente le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità posti in essere dal de cuius erano lesivi dei diritti ereditari della moglie e del figlio Controparte_3
Chiedevano, quindi, che venisse dichiarata la nullità degli atti di vendita in quanto dissimulanti donazione, meglio descritti in atti, che venisse determinato l'asse ereditario morendo dismesso da mediante la riunione fittizia del relictum e donatum; accertare la lesione della Parte_2
9 quota di legittima riservata al coniuge ed al figlio e per l'effetto disporre ex art. 544 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie ed eventualmente ove non sufficiente l'attivo ereditario, ex art. 555
c.c. la riduzione delle donazioni e delle attribuzioni di liberalità fatte in vita dal de cuius in favore di e . Parte_1 Controparte_4
1.1 Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli Parte_1 attori assumendo che la volontà di attribuire il patrimonio ereditario e e Parte_1 CP_4
derivava dalla necessità di sottrarre i beni dalle pretese creditorie della famiglia
[...] [...]
i quali avevano agito in via risarcitoria nei confronti di e dei familiari in CP_9 CP_3 conseguenza del delitto da questi perpetrato in danno di per cui era stato Persona_3 condannato in sede penale alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione ed al pagamento di una provvisionale di € 75.000,00 oltre al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi liquidati in sede civile, con sentenza n. 110/2006, nella misura di € 180.000,00 per ciascun genitore, e di €
220.000,00 per il figlio della parte offesa.
Deduceva, inoltre, che lei stessa ed il marito erano stati vittime di atto violento perpetrato a loro danno da per cui veniva condannato in sede penale alla pena di 2 anni e 8 mesi Controparte_3 di reclusione oltre alla provvisionale immediatamente esecutiva, di € 5.000,00.
Deduceva, infine che il de cuius aveva posto in essere altri atti al fine di eludere le pretese creditorie descritte, al fine di favorire così ledendo il diritto degli eredi e in particolare: Controparte_3
a) Atto in data 30.5.2007 a rogito Notaio in La Spezia con cui il Persona_1
cedeva a la nuda proprietà dell'appartamento sito in Parte_2 Testimone_1
CI Via Mantegazza 9 (censito al foglio 8 mappale 535 sub. 5 categoria A3 classe 1 rendita catastale 661,84), mantenendo per sé e per la moglie l'usufrutto; con lo stesso atto cedeva a la nuda proprietà pari a 2/3 del piccolo vano Parte_2 Testimone_1 deposito (già servizio igienico) (censito al foglio 8, mappale 535, sub. 12, via AO
Mantegazza n. 9, piano 1-2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, m.q. 2, rendita catastale € 7,44) mantenendo per sé l'usufrutto;
b) atto di compravendita in data 6.7.2012, pochi giorni prima del decesso di , Parte_2
a rogito Notaio di La Spezia con cui Persona_1 Testimone_1 trasferiva a la nuda proprietà dell'appartamento sito in San Terenzo – Controparte_4
CI Via Mantegazza 9 (censito al foglio 8 mappale 535 sub. 5 categoria A3 classe 1 rendita catastale 661,84), già in usufrutto al SI. e dopo di lui alla moglie;
Parte_2 con lo stesso atto cedeva a la nuda proprietà per la Testimone_1 Controparte_4 quota di 2/3 del piccolo vano deposito (già servizio igienico) censito al Catasto Fabbricati al
10 foglio 8, mappale 535, sub. 12, via AO Mantegazza n. 9, piano 1-2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, m.q. 2, rendita catastale € 7,44 già in usufrutto al SI. e dopo di Parte_2 lui alla moglie;
con lo stesso atto cedeva a la nuda Testimone_1 Controparte_4 proprietà pari ad 1/3 indiviso dell'intero del piccolo vano deposito in via Mantegazza 9, in
CI fraz. San –Terenzo di CI (già servizio igienico) censito al Catasto Fabbricati al foglio 8, mappale 535, sub. 12, via AO Mantegazza n. 9, piano 1-2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, m.q. 2, rendita catastale € 7,44 già in usufrutto a e dopo di lui alla Parte_2 moglie;
c) atto di donazione fra vivi, in data 6.7.2012 a rogito Notaio , con cui Persona_1 [...]
donava al figlio tre beni immobili: locale deposito in San Terenzo Via Parte_2 CP_4
Turini di 12 mq part. 535 sub. 15, terreno in San Terenzo, foglio 8 di 42 centiare, part. 949, terreno in San Terenzo foglio 8 di 38 centiare, part. 947;
d) atto di compravendita, in data 26.1.2018, a rogito Notaio con Persona_15 cui il SI. vendeva l'immobile di San Terenzo, Via Mantegazza 9 e Controparte_4 annesse pertinenze a . CP_5
Deduceva che gli atti di disposizione, lesivi della quota di legittima di Controparte_3
erano altresì lesivi delle proprie pretese creditorie nei suoi confronti.
[...]
Pertanto, in via riconvenzionale, previa estensione del contraddittorio a chiedeva di CP_5 dichiarare e/o accertare la simulazione relativa e inefficacia dell'atto di compravendita in data
30.5.2007, dell'atto di compravendita del 6.7.2012 e dell'atto di donazione fra vivi in data 6.7.2012;
- di disporre sia ex art. 2901 c.c. sia in surroga con dichiarazione e/o accertamento di legittimazione attiva dell'esponente ad agire in surrogatoria di in tale azione ex art. Controparte_3
2900 c.c., la revocatoria dell'atto di compravendita in data 26.1.2018, dichiarando inefficace l'atto di disposizione del patrimonio stipulato a favore di;
- di disporre il conferimento alla CP_5 massa di tutti i beni immobili preso atto della lesione della quota di legittima degli attori, e, previa riunione fittizia determinare la riduzione delle donazioni;
disporre la formazione dei lotti tenendo conto delle intestazioni dei beni determinando eventuali conguagli.
1.2 Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea deducendo la Controparte_4 natura onerosa dei trasferimenti immobiliari.
1.3 Previa autorizzazione alla chiamata, si costituiva altresì la quale assumeva di CP_5 aver acquistato il bene a titolo oneroso, previa stipula di mutuo bancario, di aver sostenuto importanti opere di ristrutturazione sostenendo esborsi per complessivi € 126.692,00 e deduceva la carenza di interesse ad agire della convenuta di essere priva di legittimazione Parte_1
11 passiva rispetto alla domanda di collazione, che nessuna domanda di riduzione o restituzione del bene ex art. 563 c.c. era stata proposta nei suoi confronti, che comunque i trasferimenti non erano avvenuti a titolo gratuito e che quindi la domanda era infondata.
In via riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti chiedeva condannarsi e a restituirle l'importo del Controparte_4 ON prezzo versato per l'acquisto del bene, nonché a rimborsarle le spese effettuate per le migliorie apportate, ovvero, nel caso in cui fossero ritenute proposte dalla convenuta le domande di riduzione e di restituzione ex art. 563 c.c., chiedeva accertarsi il suo diritto di liberarsi dall'obbligo di restituire in natura i beni immobili dalla stessa acquistati mediante il pagamento di un equivalente in denaro, con condanna, in ogni caso, di e a tenerla Controparte_4 ON indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
1.4 Non svolta attività istruttoria, il Tribunale della Spezia in composizione collegiale con sentenza n. 83/2024 pubblicata in data 25/1/2024, statuiva come segue: 1) dichiara la simulazione dell'atto a rogito del notaio del 31 marzo 2006 con il quale ha Persona_1 Parte_2 disposto a favore della IG dei diritti di nuda proprietà dell'unità Parte_1 immobiliare sita in CI, Via Liguria n° civico 7 (già n° civico 3 di Via Gerini), piano terzo, interno n°4 (censita al foglio 17, part. 223, sub.8) e dell'unità immobiliare sita in San Terenzo di
CI, Viale della Vittoria n° civico 45, posta al piano quarto, interno n°12 (censita al foglio 8, part. 473, sub.10, zona 2, cat. A/2, classe 2, vani 5), dissimulante donazione dei predetti diritti di nuda proprietà; 2) dichiara la simulazione dell'atto a rogito del notaio del 21 Persona_1 aprile 2006 con il quale ha disposto a favore del figlio Parte_2 CP_4
dei diritti di nuda proprietà sulla quota di ½ dell'unità immobiliare sita in San
[...]
Terenzo di CI, Viale della Vittoria n° civico 26/scala B, posta al piano quinto, interno n°12
(censita al foglio 8, part.74, sub.23), dell'unità immobiliare sita in San Terenzo di CI, Viale della Vittoria n° civico 26/scala B, posta al piano quinto (censita al foglio 8, part.74, sub.24) con diritti Millesimali Condominiali sul locale posto nella scala A del medesimo fabbricato (foglio 8, part.74, sub.25), nonché dell'immobile rappresentato da garage di mq. 23 sito in San Terenzo di
CI, Via del Campo n° civico 2 (censito al foglio 8, part.722, sub.12), dissimulante donazione dei predetti diritti di nuda proprietà; 3) respinge le domande di simulazione relativa svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
4) dichiara inammissibili e comunque Parte_1 infondate le domande di revocatoria svolte in via riconvenzionale dalla convenuta
[...]
, in proprio ed in surroga di;
5) condanna Parte_1 Controparte_3 Pt_1
12 al pagamento delle spese di lite di , che liquida in euro 5.077,00, Parte_2 CP_5 oltre spese generali, IVA e CPA. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza”.
In particolare, il Tribunale accertava, mediante presunzioni gravi precise e concordanti, la natura simulata degli atti di vendita delle nude proprietà disposti dal de cuius in favore dei figli e CP_4
, dissimulanti altrettante donazioni quali lo stretto legame di parentela tra le parti del contratto, Pt_1 la presenza di testimoni all'atto di compravendita ed il mancato pagamento del prezzo.
Quanto alla domanda riconvenzionale di , il Tribunale rilevava che la domanda non Parte_1 era certa e determinata avendo dedotto in primo luogo la natura simulatoria delle vendite, dissimulanti donazioni, in secondo luogo che la seconda compravendita era volta a far rientrare il bene nella disponibilità di che non se ne era mai privato;
in terzo luogo che in Controparte_4 realtà il bene era stato intestato a con l'intesa che fosse in realtà destinato ad e CP_4 CP_3 così configurando una ipotesi di interposizione reale di persone con intestazione fiduciaria del bene;
che dalle deduzioni della parte ed in mancanza di prova della reale provenienza della provvista per il pagamento del prezzo, effettivamente versato, doveva ritenersi configurata “una ipotesi di intestazione reale e fiduciaria del bene a , che avrebbe effettivamente acquistato la nuda CP_4 proprietà, pur con obbligo di ritrasferimento della stessa ad una volta che questi avesse CP_3 risolto il contenzioso con i suoi debitori”; che “l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento di un negozio fiduciario (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12138 del 30/05/2014), domanda non formulata dall'odierna convenuta, che ha chiesto solamente l'accertamento della simulazione relativa”; che in ogni caso la parte non poteva provare la simulazione relativa per presunzioni o testi in quanto erede che agisce per lo scioglimento della comunione e non quale legittimario leso nel proprio diritto che agisce in riduzione;
che nella specie ha genericamente dedotto Parte_1 di essere lesa nella propria quota senza tuttavia allegare e dedurre se ed in quale misura sia avvenuta la lamentata lesione peraltro da escludersi in ragione di quanto già ottenuto dal de cuius in vita;
che la pretermissione o la lesione di legittima non “possono essere riferite ad , Controparte_3 non avendo la convenuta proposto alcuna domanda di riduzione, in via surrogatoria ex art. 2900
c.c., in luogo del predetto attore”; che in ogni caso la parte non ha provato la sussistenza del collegamento negoziale tra le compravendite del 2007 e del 2012 atteso il pagamento del prezzo, e che il differente prezzo tra i due atti era giustificato dalla mutata età anagrafica degli usufruttuari;
che le comunicazioni ed email prodotte non erano di contenuto tale da provare l'intento simulatorio;
che era pacifica la natura gratuita dell'atto di donazione dei terreni da a;
Parte_2 CP_4
che la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. avente natura di mezzo di conservazione della garanzia
13 era “inammissibile in mancanza relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dagli attori, richiesta dall'art. 36 c.p.c., e non sussistendo un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea della domanda di revocatoria con l'azione di riduzione proposta da parte attrice”; che in ogni caso era infondata in quanto rivolta a , verso cui la stessa non ha pretese creditorie, che manca il presupposto CP_4 dell'eventus damni “essendo il patrimonio residuo di tale da soddisfare Controparte_4 ampiamente le ragioni creditorie (di natura ereditaria) di , previa eventuale riduzione delle CP_3 donazioni ricevute dal primo, oltre che di quelle ricevute dalla convenuta, in ipotesi di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dell'attore legittimario”.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello formulando 14 motivi di Parte_1 appello, impugnando le parti della sentenza relative al rigetto delle domande riconvenzionali proposte con riguardo alla natura simulatoria degli atti di compravendita, anche con riguardo ai limiti probatori in ragione della terzietà e della dedotta lesione della quota di legittima;
alla individuazione della fattispecie giuridica ed alla asserita modifica della domanda nel corso del processo;
alla intestazione fittizia dei beni a;
alla mancata prova della simulazione;
al CP_4 rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. per inammissibilità; alla condanna al pagamento dele spese di lite in favore della terza chiamata.
2.1 Si costituiva , il quale contestava quanto ex adverso dedotto, assumeva Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
2.2 Si costituivano e i quali preliminarmente ON Controparte_3 deducevano l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., l'ingiustificato superamento dei limiti redazionali degli atti del processo civile, di cui al DM 7.8.2023 n. 110 e nel merito l'infondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2.3 Si costituiva infine la quale chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello CP_5 incidentale limitatamente al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite in suo favore per violazione degli artt. 92 c.p.c. e art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, alla luce dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 avendo il Tribunale della Spezia applicato lo scaglione di valore sino ad
€ 26.000,00 anziché, trattandosi di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento da €
52.000 a 260.000. In via subordinata riproponeva le domande non esaminate in primo grado insistendo nel loro accoglimento.
14 3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà con ordinanza in data 12/7/2024, concessi i termini ex art. 352 cpc all'esito dell'udienza del 29/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, il ConSIliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
3.1 Con il primo motivo l'appellante deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale di
La Spezia ritiene, in ogni caso, insufficienti gli elementi indiziari ai fini della prova per presunzioni sulla reale titolarità dell'immobile di San Terenzo di CI, Via Mantegazza 9, ritenendo insussistente il collegamento contrattuale tra l'atto del 2007 ( – Parte_2 Testimone_1
e l'atto del 2012 ( )”. Parte_13
In particolare, sostiene di aver indicato elementi indiziari a sostegno della domanda di simulazione degli atti di compravendita desumibili: dalla lettera di al figlio da cui risulta che l'immobile di via Parte_2 Controparte_3
Mantegazza n. 9 era a questo destinato;
dalla comunicazione del 12/1/2004 con cui comunica alla famiglia la volontà che CP_3
l'immobile pervenga alla IG;
Pt_4 dal fatto che l'immobile venne venduto al commercialista della famiglia, nominato esecutore testamentario, il quale curò la transazione con le parti lese;
del fatto che pochi anni dopo il bene venne fatto rientrare nel patrimonio familiare mediante la cessione a;
Controparte_4 dal fatto che oggetto di impugnazione per lesione da parte degli attori in primo grado era solo l'atto di donazione e non già l'atto di compravendita;
dal fatto che con email prodotte sub docc. 13-14 parla del bene come “vendita casa CP_4
riferendosi all'immobile di via Mantegazza n. 9; Per_6 dal fatto che dalla lettera 1/3/2006 il de cuius faceva riferimento all'intenzione di di CP_4 vendere il bene a tale , che era sua moglie, inserendo nell'atto la dicitura del notaio che Pt_3
“tali beni sono di;
Per_6 dal fatto che la vendita del bene a non era riconducibile alla transazione e alla necessità di CP_5 procurare la provvista necessaria a soddisfare i creditori, in quanto intervenuta nel 2018 ossia cinque anni dopo la conclusione della transazione;
dal fatto che il Tribunale della Spezia aveva concesso il sequestro giudiziario su tutti i beni della famiglia sul presupposto della reale intestazione degli immobili;
Parte_2 dal fatto che non sono state autorizzate le indagini bancarie richieste dalla parte, che venivano reiterate.
15 3.2 Con il secondo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove viene stabilita la presunta impossibilità per parte della convenuta di avvalersi del regime probatorio più favorevole ex art. 1417 c.c., giacché soggetto ritenuto parte effettiva del negozio”.
In particolare, assumeva la propria qualità di terzo rispetto ai contratti;
che il contratto è potenzialmente illecito;
che non era a conoscenza delle operazioni immobiliari.
3.3 Con il terzo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado non ritiene applicabile il regime probatorio più favorevole per dimostrare la simulazione in forza del fatto che la quota di legittima in capo all'esponente non sarebbe stata lesa in concreto”.
In particolare, assumeva che la decisione contrastava con l'orientamento della Corte di cassazione che reputa sufficiente la potenziale lesione della quota di legittima per consentire al legittimario la prova della simulazione senza essere assoggettato ai vincoli di cui all'art. 1417 c.c. e che il tribunale aveva dedotto senza alcun accertamento tecnico l'insussistenza della lesione in capo alla istante.
3.4 Con il quarto motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado non ritiene l'esponente soggetto terzo rispetto alle parti contraenti l'atto impugnato, in forza del fatto che, per esserlo, occorra agire in riduzione, con la conseguenza dell'esclusione dal poter usufruire della prova per testi e/o per presunzioni”.
In particolare, assumeva che la domanda di simulazione è svincolata dalla contestuale domanda di riduzione basta che sia finalizzata alla tutela della quota di riserva.
3.5 Con il quinto motivo deduceva: “Erroneità della sentenza gravata laddove si rigetta la domanda della allora convenuta, in quanto la SI.ra non avrebbe individuato esattamente la Parte_1 fattispecie giuridica in riferimento al caso concreto”.
In particolare, deduceva che non vi era stata alcuna modificazione delle domande e che in ogni caso spetta al giudice conferire la corretta qualificazione giuridica della fattispecie;
che la parte, nelle proprie difese, ha fatto cenno all'istituto della simulazione, chiedendone l'accertamento e lasciando aperta, nell'ipotesi, ogni possibilità di inquadramento giuridico, sul presupposto che gli atti impugnati sono sempre stati classificati come “invalidi e/o illegittimi e/o inefficaci”.
3.6 Con il sesto motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale ritiene la difesa della SI.ra , riguardo alle domande svolte, generica e modificata nel corso del Parte_2 processo”.
In particolare, assumeva che non vi era stato alcun mutamento della domanda indicata dal tribunale ora come simulazione assoluta, ora come donazione simulata in favore di , ora Controparte_4 come interposizione fittizia o reale, o ancora intestazione fiduciaria, essendo le difese svolte finalizzate alla prova che i beni non erano mai usciti dal patrimonio familiare e che il fine
16 dell'azione proposta era quello di ricomporre l'asse ereditario, comprendendovi anche l'immobile di Via Mantegazza 9, ove fosse stata riconosciuta la mala fede delle parti contraenti l'atto
[...]
ovvero considerando il controvalore del cespite stesso, nell'ipotesi in cui fosse Parte_14 stata riconosciuta la buona fede dei contraenti.
3.7 Con il settimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale ritiene che la
SI.ra non abbia preso posizione di fatto e processuale in merito all'accertamento Parte_1 di un negozio fiduciario”.
In particolare, criticava la parte della sentenza ove era affermato che “alcuni elementi (quali la mancata contestazione del pagamento del prezzo della seconda compravendita, unitamente alla mancata allegazione del fatto che la relativa provvista sarebbe stata fornita all'acquirente dal padre o da , nonché al rilievo per cui avrebbe “custodito” il bene nell'interesse del CP_3 CP_4 fratello, in attesa della definizione della sua posizione debitoria) parrebbero delineare un'ipotesi di intestazione reale e fiduciaria del bene a , che avrebbe effettivamente acquistato la nuda CP_4 proprietà, pur con obbligo di ritrasferimento della stessa ad una volta che questi avesse CP_3 risolto il contenzioso con i suoi debitori. Senonché, le due fattispecie (interposizione fittizia ed interposizione reale) sono profondamente diverse, deducendosi con la prima un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione, mentre con la seconda si deduce l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell'obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante. In quest'ultimo caso, l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento di un negozio fiduciario (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12138 del 30/05/2014)”, salvo poi specificare che la parte non avrebbe svolto adeguate difese sulla base di: 1) mancata contestazione del prezzo della seconda compravendita;
2) mancata prova che la provvista relativa alla seconda vendita sarebbe stata fornita a dal padre o dal fratello , Controparte_4 Controparte_3 come sopra;
3) circostanza che avrebbe custodito il bene nell'interesse del Controparte_4 fratello in attesa della definizione della sua posizione debitoria, senza Controparte_3 considerare che erano state chieste indagini bancarie ex art. 210 cpc al fine di verificare la provenienza della provvista e la destinazione del prezzo, istanza non accolta dal Tribunale ed era stata contestata la congruità del prezzo.
3.8 Con l'ottavo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale ritiene reale l'intestazione di in relazione all'immobile di Via Mantegazza 9”. Controparte_4
In particolare, assumeva l'erroneità della decisione laddove riteneva plausibile la circostanza per cui avrebbe utilizzato la provvista della vendita dell'immobile di Via Mantegazza Controparte_4
17 9 per aiutare il fratello a reperire i fondi per adempiere agli obblighi stabiliti Controparte_3 nella transazione, senza tenere conto che la transazione era stata sottoscritta nel dicembre del 2013 mentre la vendita a è intervenuta i primi mesi del 2018; in secondo luogo, in quanto la CP_5 seconda email scritta da alla sorella è datata 9.5.2014 e quindi Controparte_4 Pt_1 successivamente alla transazione tra la famiglia e che la provvista per la transazione Parte_2 venne acquisita mediante stipula di mutuo con ipoteca sull'immobile di via Mantegazza n. 9.
Deduceva di aver formulato capitolo di prova sul punto, non ammesso, che reiterava.
3.9 Con il nono motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado respinge la domanda di simulazione formulata dall'esponente, giacché quest'ultima non avrebbe prodotto la controdichiarazione probante la domanda stessa”.
In particolare, richiamava le difese sulla terzietà rispetto al contratto.
3.10 Con il decimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado rigetta la domanda di simulazione in forza della presunta congruità della determinazione del prezzo relativo all'usufrutto di cui seconda compravendita ( )”. Parte_15
In particolare, censurava la parte della sentenza ove era riportato: “- la doglianza della resistente relativa alla pretesa anomalia del prezzo delle compravendite discende dall'erronea considerazione per cui il valore della nuda proprietà dipenderebbe dall'età dell'alienante, anziché dall'età dell'US. Applicando invece i parametri corretti (ossia con l'utilizzo di coefficienti legati all'età dell'US), l'aumento del prezzo delle due compravendite (da euro 130.000,00 nel
2007 ad euro 150.000,00 nel 2012) appare pienamente giustificato dal fatto che, in occasione della seconda compravendita, tanto l'US , quanto la di lui moglie Parte_2 [...]
titolare del diritto di usufrutto successivo, avevano un'età superiore rispetto al _2 momento della prima vendita, con conseguente aumento del valore della nuda proprietà”, senza svolgere istruttoria in ordine alla congruità del prezzo della prima vendita e considerarlo attuale con riferimento alla seconda.
3.11 Con l'undicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado asserisce che la validità degli atti impugnati dall'esponente sia implicitamente confermata in virtù della proposizione, da parte della stessa SI.ra , della domanda ex art. 2901 c.c.”. Parte_2
In particolare, assumeva che si tratta di domanda alternativa essendo proposta, come quella di simulazione in via preliminare e riconvenzionale.
3.12 Con il dodicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado asserisce che l'esponente avrebbe formulato domanda ex art. 2901 c.c.. scollegata e non dipendente a quella riconvenzionale di simulazione”.
18 In particolare, assumeva che risulta rispettato l'art. 36 cpc e che la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili in quanto alternative tra loro le due domande per cui non sussiste alcun profilo di inammissibilità della domanda.
3.13 Con il tredicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ritiene non fondata la domanda ex art. 2901 c.c dall'esponente formulata in proprio e in via surrogatoria”.
In particolare censurava la parte della motivazione in cui è scritto “In ogni caso, la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita – , proposta Controparte_4 CP_5 da in proprio ed in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. in sostituzione del fratello Parte_1
, appare in entrambe le prospettazioni infondata, considerato che: - quanto all'azione CP_3 formulata in proprio, l'atto di cui è chiesta la dichiarazione d'inefficacia è stato posto in essere da un soggetto ( ) verso il quale la convenuta non vanta crediti;
- quanto Controparte_4 invece all'azione che afferma di voler proporre in via surrogatoria ex art. Parte_1
2900 c.c. in luogo del fratello , difetta il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria CP_3 ordinaria (cd. eventus damni), essendo il patrimonio residuo di tale da Controparte_4 soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (di natura ereditaria) di , previa eventuale CP_3 riduzione delle donazioni ricevute dal primo, oltre che di quelle ricevute dalla convenuta, in ipotesi di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dell'attore legittimario”.
Assumeva di essere creditrice per € 12.000 circa nei confronti di e che potrebbe CP_3 potenzialmente essere ceditrice nei confronti di in ragione dell'atto dispositivo da lui CP_4 compiuto mediante la alienazione del bene familiare a terzi.
Quanto alla domanda revocatoria formulata in surroga ex art. 2900 c.c. deduceva l'erroneità della sentenza per aver escluso la sussistenza dell'eventus damni sul presupposto della capienza del patrimonio di a far fronte al credito di nei suoi confronti senza aver svolto sul CP_4 CP_3 punto alcuna attività istruttoria.
3.14 Con il quattordicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese di lite in odio all'appellante”.
In particolare, assumeva che in ragione delle questioni trattate e dei danni subiti le spese dovevano essere compensate.
4. Occorre esaminare i motivi di appello in ragione delle aree tematiche oggetto di doglianza.
In particolare, i motivi sub 1, 2, 3, 4, 9 e 10 riguardano la prova della simulazione;
i motivi sub 5, 6,
7, e 8 riguardano la qualificazione giuridica della domanda;
i motivi sub 11, 12 e 13 riguardano la
19 domanda di surroga e revocazione dell'atto di vendita a Somaglia, il motivo sub 14 riguarda le spese di lite.
In ordine logico vanno esaminati i motivi inerenti la qualificazione della domanda che comporta la determinazione del conseguente regime probatorio.
5. I motivi 5-6-7-8 vanno esaminati congiuntamente.
Il giudice ha il potere di qualificare la domanda sulla base di quanto prospettato dalle parti e dei fatti costitutivi dedotti.
5.1 Nella specie, fin dal primo difensivo ha chiesto accertarsi la simulazione Parte_1 relativa degli atti di vendita descritti, essendo avvinti da collegamento negoziale, in quanto finalizzati a far uscire i beni, solo apparentemente, dal patrimonio familiare, al fine di sottrarli dalle pretese dei creditori di ed in quanto beni a questo destinati secondo le volontà Controparte_3 paterne.
5.2 La simulazione relativa e l'inefficacia degli atti di compravendita quindi secondo le allegazioni della parte dovevano essere valutati nel loro complesso da considerare quale unica operazione immobiliare simulata in frode ai creditori mediante la vendita a soggetto terzo ma compiacente il quale dopo poco tempo, ha retrocesso i beni a con una intestazione formale in Controparte_4 quanto lo scopo era quello di far rientrare il bene nel patrimonio familiare.
In tale ottica deve ritenersi che la domanda sia da qualificare come interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato realizzandosi una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 19/03/1980).
5.3 Va infatti rilevato che la domanda della appellante è stata svolta nell'ambito dell'azione di riduzione e lesione della legittima proposta da e , cui consegue, la _2 Controparte_3 necessaria ricostruzione del patrimonio ereditario al fine dell'accertamento e quantificazione della lesione e delle conseguenti riduzioni delle disposizioni testamentarie e delle donazioni dirette o simulate, previo il loro accertamento, effettuate in vita dal de cuius.
In tale ottica deve essere valutata la domanda proposta dalla appellante.
A parere della Corte la prova di tale finalità appare raggiunta con conseguente imputazione del valore del bene alla massa ereditaria al fine della determinazione della lesione della legittima come infra.
6. Occorre quindi, passando ad esaminare i motivi di appello relativi alla prova della simulazione, richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni,
20 a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022).
La Corte ha altresì precisato che “Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 41132 del 21/12/2021).
Peraltro, “l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” (Cass.Sez. 2 -
, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
6.1 Per cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e
2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'eSIenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (Cass. n. 12317/2019).
6.2 Nella specie gli attori in primo grado hanno proposto azione di riduzione previo accertamento della simulazione di atti di vendita in favore dei coeredi, che presuppone l'accertamento della massa ereditaria anche con riguardo agli atti di disposizione del de cuius nei loro confronti al fine dell'accertamento della lesione della quota di legittima e d'altra parte rispetto a tali atti di disposizione l'azione di simulazione a parte degli altri legittimari è comunque strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, i quali conseguentemente si pongono come "terzo" rispetto all'atto impugnato, difendendo un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al "de cuius".
21 Infatti, la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ed ai fini del calcolo della quota disponibile occorre includere tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022).
6.3 Da quanto sopra consegue che non soggiaceva ai limiti probatori dell'azione di Parte_1 simulazione con conseguente rigetto, quindi dei motivi di appello, sub 2) relativo ai limiti di prova, sub 3) relativo alla necessità della lesione della quota di legittima, sub 4) relativo alla terzietà di
, sub 9) relativo alla mancata produzione della controdichiarazione. Parte_16
6.4 Occorre quindi valutare nel merito se effettivamente risulti la prova della simulazione della operazione negoziale relativa all'immobile di via Mantegazza n. 9 sulla scorta degli elementi offerti dalla parte appellante.
A parere della Corte tale prova deve ritenersi raggiunta.
In particolare, vanno valutati i seguenti elementi.
6.5 Il primo atto di vendita da a è del 30/5/2007 e ha ad oggetto Parte_2 Testimone_1 la nuda proprietà dell'immobile oggetto di esame con riserva di usufrutto in favore del venditore e dopo la di lui morte della moglie l'atto viene stipulato in epoca immediatamente ON successiva alla pubblicazione della sentenza 110/2006 con la quale veniva Controparte_3 condannato al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima e quale atto conclusivo degli atti di disposizione a titolo gratuito già stipulati da in favore dei figli Parte_2
e e costituiva l'unico bene di consistente valore ancora rimasto nel patrimonio CP_4 Pt_16 familiare.
Inoltre, l'atto è redatto alla presenza di testimoni, l'acquirente è il commercialista di fiducia della famiglia , che viene deSInato esecutore testamentario, e che acquista il bene Parte_2 limitatamente alla nuda proprietà, non potendo trarre alcuna utilità economica.
6.6 In data 6/7/2012 viene stipulato atto con cui il vende i beni acquistati precedentemente Tes_1
a . Con lo stesso rogito e donano altri beni a Controparte_4 Parte_2 ON
. All'atto partecipano i testimoni sul presupposto anche delle cessioni a titolo gratuito. CP_4
Tale atto appare privo di causa, non si comprende effettivamente la ragione di tale acquisto salvo quello di farlo rientrare nel patrimonio familiare sottraendolo alla aggressione dei creditori.
Risultano, inoltre, gli atti di donazione diretta che devono essere inclusi nella riunione fittizia.
6.7 Decreto di sequestro giudiziario del giudice della Spezia in data 17/7/12013 avente ad oggetto tutti i beni oggetto causa di proprietà di e di e ivi ON Parte_16 CP_4 compreso l'immobile di via Mantegazza 9.
22 6.8 Email 21/11/2013, 8/12/2013, 9/5/2014 tra e ed il loro legale, da cui Pt_1 Controparte_4 risultano le trattative con le parti offese del reato per il risarcimento dei danni per l'importo di €
410,00 e la volontà di versare l'importo di € 210.000,00 immediatamente riservando il saldo a conclusione dell'operazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile locato alla famiglia ossia l'immobile di via Mantegazza, 9, individuata nelle missive come “casa Gianni”, in Parte_5 relazione al quale auspicava un congruo rinvio ben oltre la data indicata da controparte del CP_4
15/4/2024.
6.9 La provvista per il pagamento del risarcimento viene tratta da mutuo bancario con ipoteca iscritta su detto immobile che verrà cancellata al momento della vendita al . CP_5
7. Così ricostruiti gli eventi relativi all'immobile, appare che sia stata fornita la prova che il bene immobile in realtà non sia mai stato sottratto alla famiglia , che fosse destinato secondo Parte_2 le volontà del de cuius ad ed in effetti utilizzato da e per Controparte_3 Pt_1 CP_4 procurarsi la provvista necessaria a saldare il danno dovuto dal fratello agli eredi della vittima del reato da lui commesso.
Tale ricostruzione appare coerente sia con il fatto che non abbia donato _20 direttamente o mediante vendita simulata il bene a o , come fatto per altri cespiti, sia Pt_1 CP_4 con il fatto che il de cuius abbia manifestato la volontà di destinare il bene ad Controparte_3 con la lettera 1/3/2006, sia con il fatto che e abbiamo condiviso la scelta di alienare CP_4 Pt_1 il bene, evidentemente consapevoli che si trattava di bene rimasto a disposizione della famiglia e non già di bene personale di , sia infine con il fatto che effettivamente il bene sia stato CP_4 utilizzato a tal fine, prima per ottenere mutuo garantito da ipoteca in data 3/7/2014, ossia in data vicina a quella indicata per il saldo nella email sopra citata, e, quindi, mediante la vendita del 2018 per procedere alla estinzione del mutuo stesso.
Nel rogito di vendita a del 26/1/2018 infatti si fa riferimento all'ipoteca ed CP_5 all'impegno dei venditori di procedere alla cancellazione previa estinzione del relativo debito garantito.
Anche il primo motivo di appello va pertanto accolto.
Va specificato che quanto all'atto di donazione, in data 6.7.2012, a rogito Notaio Persona_1 di La Spezia, tra e avente ad oggetto: locale deposito in San Parte_2 Controparte_4
Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 sub. 15; terreno foglio 8 di 42 centiare, part. 949; terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947 in ragione del disposto dell'art. 556 c.c. va computato ai fini della riunione fittizia, non risultando in relazione a tale bene alcun profilo di invalidità.
23 8. Alla domanda di simulazione, tuttavia, consegue l'imputazione del valore del bene alla massa ereditaria ed alle conseguenti valutazioni sulla determinazione della lesione della legittima e non già la revoca dell'atto di vendita da a atteso che “in tema di tutela Controparte_4 CP_5 del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta;
infatti, in tale ultima ipotesi, poiché
l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022).
8.1 Passando ad esaminare i motivi di appello sub 11, 12 e 13, si osserva, infine che in primo luogo non può agire ex art. 2900 c.c. in luogo di atteso che la norma Pt_1 Controparte_3 presuppone oltre alla sussistenza del credito e il pericolo di danno altresì la assoluta inerzia del legittimario, nella specie insussistente (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
8.2 In secondo luogo, non può agire ex art. 2901 c.c. in quanto pur rivestendo la qualità di creditore di tuttavia, in tale qualità non può agire con tale azione in quanto Controparte_3 questo collegio ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che, in considerazione della configurazione giuridica della posizione del legittimario totalmente pretermesso esclude anche l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
Si osserva, che la rinuncia all'azione di riduzione si presenta infatti come una rinuncia a una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore. Un atto che, pertanto, anche se dichiarato inefficace nei confronti del creditore, non consentirebbe il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione stessa secondo la ratio assegnatale dal legislatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 19/02/2013).
Né può ritenersi che possa ottenere più di quanto potrebbe ottenere il legittimario stesso.
Pertanto, i motivi di appello sul punto sono infondati.
9. Il motivo di appello sub 14 è infondato.
Il Tribunale ha infatti fatto corretta applicazione del principio della soccombenza avendo la convenuta formulato domanda nei confronti della provocandone la Parte_1 CP_5 chiamata in giudizio, domanda rigettata.
10. Va altresì rigettato il motivo di appello incidentale formulato da , infatti, il CP_5
Tribunale ha fatto applicazione dello scaglione di riferimento correlato al valore del credito vantato
24 da . In ogni caso, l'importo liquidato è congruo anche con riferimento allo Parte_1 scaglione per le cause di valore indeterminabile, da € 26.000,00 a € 52.000,00, secondo i valori minimi in ragione della non complessità delle domande svolte nei confronti della terza chiamata.
11. In ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto del motivo di appello sulle spese di lite e d'altra parte del rigetto dell'appello incidentale sul punto, pare equo compensare tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
12. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza parziale del Tribunale della
Spezia n. 83/2024 pubblicata il 25/01/2024
1) dichiara la simulazione relativa dei seguenti contratti:
- atto di compravendita (Rep. 61.893, Raccolta 15.480) in data 30.5.2007 a rogito Notaio
[...]
in La Spezia ed ivi registrato in data 14.6.2007; Persona_1
- atto di compravendita (rep 67.844 raccolta 19.469) in data 6.7.2012 a rogito Notaio
[...]
di La Spezia ed ivi registrato in data 19.7.2012; Persona_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da avverso detta sentenza;
CP_5
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Genova, 5/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di conSIlio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Giovanna Cannata ConSIliere relatore
Dott Laura Casale ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 217/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 XX SETTEMBRE 20/5 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che la rappresenta e CP_1 difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e ON C.F._2 Controparte_3 (C.F. ) elettivamente domiciliati in La Spezia, via Tazzoli n. 36,
[...] C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Daniele che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
E CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._4 Massa, via Massa Avenza n. 223, presso lo studio dell'Avv. Anna Schiaffino che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso CP_5 CodiceFiscale_5 indirizzo di posta elettronica certificata pec del Prof. Avv. Sergio Email_1 Menchini che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLAT/APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, eccepita ogni contraria istanza eccezione e deduzione: 1) in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020, pubblicata il 25.1.2024 e non notificata perché sussistenti i gravi e fondati motivi di legge ex artt. 283 e 351 c.p.c.. 2) IN VIA PRINCIPALE, in totale riforma della gravata sentenza non definitiva del Tribunale di La Spezia definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020 in oggi impugnata, - accogliere tutte le conclusioni formulate dall'odierno appellante in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.5.2023 nanti il Tribunale di La Spezia causa RG 157/2020 e precisamente e in ogni caso: IN VIA PRELIMINARE E RICONVENZIONALE: accertare i fatti di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare e/o accertare la simulazione relativa e la loro inefficacia dei seguenti contratti: - atto di compravendita (Rep. 61.893, Raccolta 15.480) redatto in data 30.5.2007 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in data 14.6.2007; - atto di Persona_1 compravendita del 6.7.2102 (rep 67.844 raccolta 19.469) presso lo studio del Notaio
[...]
in La Spezia ed ivi registrato in data 19.7.2012; - atto di donazione fra vivi con Persona_1 cui, in data 6.7.2012 nanti il Notaio , il fu donava al solo figlio Persona_1 Parte_2
tre beni immobili: locale deposito in San Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 CP_4 sub. 15, terreno foglio 8 di 42 centiare, part. 949, terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947; SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E RICONVENZIONALE: disporre sia per le ragioni esposte in premessa a sostegno in capo alla SI.ra dell'azione ex art. 2901 c.c. sia in Parte_1 surroga con dichiarazione e/o accertamento di legittimazione attiva dell'esponente ad agire in surrogatoria del SI. in tale azione ex art. 2900 c.c., la revocatoria Controparte_3 dell'atto di compravendita n. 291.1/2018 rep. n. 19434 redatto dal Notaio in La Persona_2
Spezia di stipulato in data 26.1.2018, dichiarando inefficace l'atto di disposizione del patrimonio. IN VIA PRINCIPALE: Preso atto della lesione della quota di legittima lamentata da controparte e che in ogni caso ha pregiudicato e pregiudica , dichiarare le parti in causa non Parte_1 dispensate dalla collazione che deve comprendere anche l'immobile e annesse pertinenze di San Terenzo, Via Mantegazza 9 a seguito dell'accoglimento delle domande tutte sopra formulate dalla convenuta in via preliminare e riconvenzionale, tenute a rendere alla massa ereditaria gli immobili di cui agli atti citati in premessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c. e conseguentemente ordinare la collazione (relictum più donatum) di tutti i beni mobili e immobili del de cuius al fine di formare la massa ereditaria;
-disporre, in ogni caso, la riunione fittizia dei beni del de cuius, dichiarando che i beni immobili oggetto di liberalità dissimulate (ed eventuali beni mobili) fanno parte dell'asse ereditario e che la quota di riserva, spettante alle parti deve essere calcolata tenendo conto dei beni stessi secondo il loro valore (determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750 c.c.) e reintegrata, disponendo la riduzione delle donazioni (ed eventuali disposizioni testamentarie ove esistenti) nel caso sia accertata la lesione della quota di eredità a lui riservata;
-per l'effetto, formare lotti anche considerato l'immobile e annesse pertinenze di San Terenzo, Via Mantegazza 9 oggetto delle domande tutte sopra formulate dalla convenuta in via preliminare e riconvenzionale, di valore equivalente alle quote di comproprietà, previo espletamento di consulenza tecnica da affidare a perito di provata capacità ed esperienza, tenuto conto anche delle attuali intestazioni e destinazioni dei beni, determinando gli eventuali conguagli da operarsi tra le parti;
-rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o eccezione formulata dalle controparti e/o dalla terza chiamata nei confronti dell'esponente cosi come ex adverso proposte tanto in via preliminare quanto in via principale e/o subordinata;
IN VIA ISTRUTTORIA: In primo luogo, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Il SI. , seguitamente Parte_2 al fatto di sangue che ha visto quale vittima la SI.ra e imputabile al figlio SI. Persona_3
2 decideva unitamente alla moglie di pianificare la propria successione, Controparte_3 estromettendo dall'eredità il SI. al fine di tutelarlo nei confronti dei Controparte_3 creditori (famiglia ) una volta aperta la propria successione;
2) il SI. Controparte_6 [...]
a seguito della condanna del figlio e prima del suo decesso,
Parte_2 Controparte_3 manifestava alla IG le sue volontà in relazione alla propria successione, come da doc. 10 Pt_1 che si produce e rammostra, riservandosi ove richiesto il deposito dell'originale; 3) la lettera di cui al doc. 10. e gli allegati n. 1 e 2 sono olografi e riconducili al SI. ; 4) in
Parte_2 riferimento al documento 10 di cui al cap. 2) e precisamente all'allegato 1, il SI.
Parte_2 intendeva destinare alla SI.ra l'immobile di CI, Via Gerini e l'immobile di Parte_1 San Terenzo Viale della Vittoria 45; 5) in riferimento al documento 10 di cui al cap. 2) e precisamente all'allegato 1, il SI. intendeva destinare al SI.
Parte_2 CP_4
l'immobile di San Terenzo Viale della Vittoria 26b e l'immobile di San Terenzo Viale
[...] della Vittoria 26b; 6) in riferimento al documento 10 di cui al cap.2) e precisamente all'allegato 2, il SI. manifestava la propria volontà di destinare al figlio , l'immobile Parte_2 CP_4 ad uso box di San Terenzo, Via del Campo 2, previo conguaglio alla IG , ove intestato Pt_1 esclusivamente al , di euro 20.000,00; 7) in riferimento al documento 10 di cui al cap.2) e CP_4 precisamente all'allegato 1, il SI. intendeva lasciare in eredità al SI. Parte_2 [...]
gli immobili di San Terenzo Via Mantegazza 9, int 5 e 6: 8) in relazione al Controparte_3 capitolo che precede, già con lettera di incarico professionale al SI. (doc. 8 Testimone_1 fascicolo ) il SI. aveva manifestato la volontà di destinare tali Parte_1 Parte_2 immobili al figlio;
9) in riferimento al documento 10 di cui al cap. 2) Controparte_3 e precisamente all'allegato 2, il SI. indicava le spese necessarie al trasferimento Parte_2 della proprietà e dei diritti degli immobili ai tre figli secondo lo schema stabilito (cfr. all.1 e 2 doc. 10) con le seguenti modalità: - spese per il SI. in relazione agli immobili di Controparte_4
San Terenzo Viale della Vittoria 26b e l'immobile di San Terenzo Viale della Vittoria 26b, euro 15.783,75; - spese per la SI.ra in relazione agli immobili di CI, Via Gerini e Parte_1 all'immobile di San Terenzo Viale della Vittoria 45, euro 15.634,93; 10) in relazione alle spese menzionate nei capitoli precedenti, il SI. intendeva intestare la fattura avente ad Parte_2 oggetto le spese medesime di cui al cap. 9 alla SI.ra per euro 15.634,93; 11) in Parte_1 relazione alle spese menzionate nei capitoli precedenti, il SI. intendeva intestare Parte_2 la fattura avente ad oggetto le spese medesime di cui al cap. 9 alla NU (moglie del figlio Pt_3
) per quanto riguarda i beni del figlio per euro 15.783,75; 12) il SI. CP_4 Controparte_3
manifestava la volontà di voler far firmare alla NU (moglie del figlio Parte_2 Pt_3
) un documento notarile in cui di doveva dichiarare che i beni a lei intestati in realtà CP_4 appartenevano al figlio come da doc.10 che si rammostra;
13) Il SI. Controparte_3 [...]
esprimeva a la propria volontà di lasciare una somma di denaro Parte_2 Parte_1 liquida di circa euro 50.000,00; 14) Con un primo testamento olografo del SI. Parte_2 non pubblicato datato 25.2.2004 lo stesso esprimeva le proprie volontà Parte_2 successorie in aderenza a quelle successivamente manifestate con la lettera data 6.3.2006 di cui al doc. 11 che si produce e si rammostra;
15) In data 12.1.2004 il SI Analcleto CP_3 Parte_2 manifestava la volontà ai genitori di indirizzare la sua parte di eredità alla IG (doc. 12, Pt_4 che si produce, si rammostra); 16) il testamento pubblicato datato 8.6.2009 ( doc. 4 fascicolo di parte attrice) fu predisposto dal SI. per porre in essere l'accordo di cui al cap. Parte_2 1), indicando in esso unicamente i figli e;
17) in esecuzione di tutto quanto sopra CP_4 Pt_1 indicato nei capitoli precedenti furono stipulati i seguenti atti di compravendita: -atto di compravendita (Rep. 59.141, Raccolta 14.442) redatto in data 31.3.2006 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in data 27.4.2006 ( Persona_1 Persona_4
) immobile sito in Via Liguria 7/4, e immobile sito in Viale della Vittoria 45/12, fraz. San
[...]
– Terenzo di CI); - atto di compravendita (Rep. 59.442, Raccolta 14.494) redatto in data
3 21.4.2006 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in data Persona_1 17.2.2006 ( e - immobile sito in Viale Parte_2 Testimone_2 della Vittoria 26B/12 in CI fraz. San – Terenzo di e immobile sito in Viale della Vittoria 26B/11 in CI fraz. San – Terenzo di CI - atto di compravendita (Rep. 6.670, Raccolta 3.622) redatto in data 6.11.2006 presso lo studio del Notaio in La Spezia ed ivi registrato in Persona_5 data 13.11.2006 ( e sito in Via ON Controparte_7 Controparte_8 Mantegazza 9 in CI fraz. San – Terenzo di CI -atto di compravendita (Rep. 61.893, Raccolta 15.480) redatto in data 30.5.2007 presso lo studio del Notaio in La Persona_1 Spezia ed ivi registrato in data 14.6.2007 ( / - immobile sito in Parte_2 Testimone_1 Via Mantegazza 9 in CI fraz. San –Terenzo di CI e immobile piccolo vano deposito (già servizio igienico) via AO Mantegazza n. 9, e immobile piccolo vano deposito in via Mantegazza 9, in CI fraz. San –Terenzo di CI, via AO Mantegazza n. 9; - atto di compravendita (rep 67.844 raccolta 19.469) presso lo studio del Notaio in La Spezia ed Persona_1 ivi registrato in data 19.7.2012 ( / -immobile sito in San Testimone_1 Controparte_4 Terenzo – CI Via Mantegazza 9 e immobile piccolo vano deposito (già servizio igienico) via AO Mantegazza n. 9, piano 1-2, e immobile piccolo vano deposito in via Mantegazza 9, in CI fraz. San –Terenzo di CI - atto di donazione fra vivi con cui, in data 6.7.2012 nanti il Notaio
, ( / - tre beni immobili: locale deposito in Persona_1 Parte_2 Controparte_4 San Terenzo Via Turini terreno foglio 8 di 42 centarie, part. 949 e terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947; -atto di compravendita n. 291.1/2018 rep. n. 19434 redatto dal Notaio in Persona_2 La Spezia di stipulato in data 26.1.2018 ( / , San Terenzo, Via Controparte_4 CP_5 Mantegazza 9); 18) il SI. , una volta reintestato l'immobile di Via Mantegazza Controparte_4 9, consapevole della non appartenenza a se stesso di tale bene, si adoperava nell'interesse di
, reale destinatario del cespite, per cercare di vendere tale alloggio;
Controparte_3
19) Il SI. , a comprova di quanto sopra, comunicava alla sorella Controparte_4 Pt_1 informazioni relative alla vendita dell'appartamento di Via Mantegazza 9 facendo, per quest'ultimo, riferimento alla “vendita casa nell'oggetto della mail (come da doc. 13 che Per_6 si produce e rammostra); 20) nella e-mail di cui al doc. 13 il SI. , in Controparte_4 particolare, comunicava alla sorella di aver informato gli inquilini dell'immobile di Via Pt_1
Mantegazza 9 di della vendita di tale immobile;
21) i SI.ri Controparte_3
occupanti l' immobile di cui al capitolo precedente ebbero una reazione di manifesta Parte_5 insoddisfazione e dispiacere;
22) nella mail di cui al doc. 13 il SI. avrebbe Controparte_4 informato il fratello delle circostanze di cui ai capitoli 20 e 21; 23) Il SI. Controparte_3
teneva costantemente informata la sorella in relazione alla eventuale Controparte_4 Pt_1 vendita dell'immobile di Via Mantegazza 9, come da doc. 14 che si produce e rammostra;
24) Il SI. manifestava la propria volontà alla sorella di reperire denaro per Controparte_4 Pt_1 far fronte al pagamento di cui alla transazione con la famiglia , facendo espresso Controparte_9 riferimento all'operazione immobiliare e patrimoniale relativa alla successione del SI.
[...]
di cui al cap. 1), come da doc. 15 che si mostra al teste;
25) il Tribunale di La Spezia Parte_2 emetteva ordinanza di sequestro giudiziario, ponendo la relativa misura cautelare sugli immobili per cui oggi è causa, ivi compreso l'immobile sito in San Terenzo, Via Mantegazza 9; 26) La famiglia corrispondeva la somma di cui alla transazione seguente il sequestro con la Parte_2 famiglia mediante le somme di denaro così reperite: euro 200.000,00 Controparte_6 provenienti da fondi della famiglia gestiti da per e vendita atto 6.11.2006 CP_4 Per_6
(Bacchione/ Pavesi) e gli altri 210.000,00 furono pagati tramite mutuo ipotecario con ipoteca gravante sull'immobile di Via Mantegazza;
27) Il SI. comunicava alla Controparte_4 convenuta che le vendite aventi ad oggetto l'immobile di Via Mantegazza 9 e Parte_1 annesse pertinenze ( / ) erano fittizie Parte_6 Controparte_10 e finalizzate a tutelare il SI. estromettendolo dall'eredità del padre;
Controparte_3
4 28) Il SI. essendo precedentemente indicato quale esecutore testamentario in relazione Tes_1 alla successione del SI. (vedi cap. 8)) era a conoscenza della volontà della Parte_2 famiglia di pianificare la successione del SI. , estromettendo Parte_2 Parte_2 dall'eredità il SI. al fine di tutelare quest'ultimo nei confronti dei Controparte_3 creditori;
29) il SI. era a conoscenza che l'immobile di San Terenzo, Via Mantegazza 9 Tes_1 era destinato al SI. , al quale non poteva essere intestato alcun bene Controparte_3 per i motivi di causa;
30) il SI. manifestava la volontà di acquisire l'immobile sito Parte_7 in San Terenzo, Via Mantegazza 9 ed annesse pertinenze;
31) della volontà di cui sopra la SI.ra
e il di lei marito vennero notiziati da abitanti del paese;
32) il Parte_1 Parte_8 SI. risultava promissario acquirente dell'immobile sito in San Terenzo, Via Parte_7 Mantegazza 9 (come da doc. 16 che si produce e rammostra al teste); 33) il contratto preliminare per la vendita dell'immobile sito in Via Mantegazza 9 è stato stipulato con l'intervento del Geom.
, amministratore dello stabile nonché titolare dell'agenzia immobiliare Prontocasa di San Pt_9 Terenzo di CI;
34) Il canone di locazione relativo agli immobili locati oggetto di causa veniva gestito e/o percepito dal SI. al fine di rientrare delle spese sostenute in Controparte_4 relazione al mutuo ipotecario acceso per adempiere agli obblighi di pagamento in merito alla transazione sottoscritta con la famiglia;
35) Fanno parte dell'asse ereditario i Controparte_6 Per_1 seguenti beni mobili (doc. 17) : - Quadri tra cui un (n. 4), Persona_7 Per_8 Per_9 Monti, (n. 3), Sirius;
- Quadro “ultima cena” in argento;
- Zanna d'avorio lavorata;
- Per_11
Mobili di pregio - Suppellettile vari su i mobili - Servizio di piatti, di bicchieri, da caffè e da the marca completo di zuppiere e piatti di portata;
- Brillante non montato, eredità al padre CP_11 della cugina - Vari gioielli, alcuni di proprietà della madre già divisi dalla stessa Persona_12 Per_1 Per_1 per le tre nipoti in differenti sacchetti con il nome delle tre nipoti femmine: (di ) , Pt_1 (di ) e (di ); - Tre pellicce: due visoni, uno era della cugina CP_4 Pt_4 CP_3 [...]
e una di castoro;
Asciugamani e lenzuola ricamati della famiglia e della Per_12 Parte_2 cugina 36) Fanno parte dell'asse ereditario i seguenti beni immobili: locale Persona_12 deposito in San Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 sub. 15, terreno foglio 8 di 42 centiare, part. 949, terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947; 37) Il Geometra ha stimato CP_12 l'asse ereditario dal punto di vista immobiliare per un valore di euro 2.596.698,20, come da perizia che conferma (cfr. doc. 18). Si indicano a testi: - Dott. (capp. da 1 a 35); - Parte_8 [...] (capp. 20, 21) ; - (capp. 20 e 21); - Geom. Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 (capp. 30, 32, 33); - Geom. (cap. 37). Voglia, altresì, Codesta Ill.ma Corte, ove Tes_6 ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica, previo accertamento da parte del Ctu della consistenza dell'asse ereditario dal punto di vista mobiliare e immobiliare, autorizzando il nominando perito anche a richiedere alle parti e agli istituti di credito di CI e San Terenzo tutta la documentazione idonea a stabilire la liquidità riconducibile al defunto fino al Parte_2 giorno dell'exitus, al fine di formare lotti di valore equivalente alle quote di spettanza delle parti, tenuto conto anche delle attuali intestazioni e destinazioni dei beni, determinando gli eventuali conguagli da operarsi tra le parti;
e ciò, in virtù della domanda avanzata dall'esponente, formulando una prima ipotesi includendo l'immobile di San Terenzo via Mantegazza 9 e annesse pertinenze, e una seconda ipotesi escludendo questi ultimi immobili. Voglia, altresì, Codesta Ill.ma Corte ordinare, ove ritenuto necessario e opportuno, a queste ultime, l'esibizione ai fini dell'acquisizione al processo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in ordine a: - tutta la documentazione, contabile e non, ritenuta utile ai fini dell'esatta determinazione dell'importo in denaro consistente del corrispettivo pattuito in ordine alla vendita dell'immobile sito in San Terenzo di CI, Via Mantegazza 9 con atto di compravendita n. 291.1/2018 rep. n. 19434 redatto dal Notaio Per_2
- conti corrente bancari dove risultino intestatari e/o cointestatari ,
[...] Controparte_4
, , , presso la banca Controparte_3 ON Parte_2 [...]
unitamente agli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali bancari Controparte_13
5 eventualmente accertati, a far data dal febbraio 2011; - conti corrente bancari dove risulta intestatario e/o cointestatario il SI. con le parti in causa unitamente ai relativi Testimone_1 estratti conto;
- atto di donazione fra vivi con cui, in data 6.7.2012 nanti il Notaio Persona_1 al SI. tredici giorni prima della morte, i seguenti beni immobili: locale
[...] Controparte_4 deposito in San Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 sub. 15, terreno foglio 8 di 42 centarie, part. 949, terreno foglio 8 di 38 centarie, part. 947. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, Controparte_4 disattesa ogni contraria istanza:
1. rigettare l'appello proposto da per la riforma Parte_1 della sentenza non definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020, pubblicata il 25.1.2024 e non notificata, in quanto inammissibile o comunque infondato;
2. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere ai convenuti Parte_1 appellati, onorari, spese e competenze del giudizio da quantificare anche tenendo conto della violazione ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli articoli 6 e 8 del dm del 7.8.2023 n. 110." Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Controparte_14 Genova, disattesa ogni contraria istanza:
1. rigettare l'appello proposto da per la Parte_1 riforma della sentenza non definitiva n. 83/2024 emessa dal Tribunale della Spezia, nel procedimento R.G. n. 157/2020, pubblicata il 25.1.2024 e non notificata, in quanto inammissibile o comunque infondato;
2. in ogni caso, condannare l'appellante a rifondere ai Parte_1 convenuti appellati, onorari, spese e competenze del giudizio da quantificare anche tenendo conto della violazione ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli articoli 6 e 8 del dm del 7.8.2023 n. 110”. Per parte appellata/appellante incidentale : “in via principale, di CP_5 respingere in toto, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello principale proposto dalla OR , con tutti i motivi d'impugnazione ivi formulati, e, per l'effetto, Parte_1 confermare la sentenza non definitiva n. 83/2024 del Tribunale della Spezia, dichiarando inammissibili e/o infondate e, quindi, rigettando tutte le domande formulate nei confronti della OR;
in accoglimento dell'unico motivo di appello incidentale, in riforma della CP_5 sentenza di primo grado in parte qua, in applicazione del parametro previsto per le cause di valore indeterminabile, stabilito dall'art. 5, comma 6, del d.m. n. 55/2014, condannare la OR
[...]
al pagamento, a titolo di spese giudiziali di primo grado, del maggiore importo di euro Parte_1 14.103,00, oltre spese generali, iva e cassa avvocati, oppure, in subordine, del maggior importo di euro 7.616,00, oltre spese generali, iva e cpa;
in ogni caso, si ripropongono le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e si chiede a codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita di: 1) dichiarare inammissibile in appello ogni domanda nuova, che non sia stata formulata o che sia stata rinunciata nel corso del giudizio di primo grado;
2) accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire della OR nei confronti della terza chiamata odierna Parte_1 deducente e, nel caso in cui si ritenga proposta la domanda di collazione ereditaria per imputazione, il difetto di legittimazione passiva della SI.ra , ex art. 746, comma 2, CP_5
c.c., con conseguente estromissione dell'odierna deducente dal presente giudizio;
in via principale: 3) respingere integralmente tutte le domande proposte nei confronti della SI.ra , in CP_5 quanto inammissibili, non provate e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nei precedenti atti;
in via subordinata e riconvenzionale: 4) in ipotesi denegata di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla SI.ra
[...]
, condannare i SI.ri e in solido tra loro o Parte_1 Controparte_4 ON ciascuno per la parte di spettanza, a restituire, alla SI.ra , l'importo del prezzo CP_5 versato per l'acquisto del bene, oltre interessi legali dal pagamento al saldo, nonché a rimborsare le spese dalla stessa sostenute per le migliorie apportate sugli immobili, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo;
5) in ipotesi estremamente
6 subordinata, per il caso denegato e non creduto che si ritengano proposte, dalla OR
[...]
, la domanda di riduzione e di restituzione ex art. 563 c.c. in relazione agli immobili di Parte_1 proprietà della SI.ra , come meglio individuati in premessa, ed in via subordinata CP_5 all'accoglimento delle domande di simulazione, riduzione e restituzione proposte dalla SI.ra
[...] : - dichiarare il diritto ex art. 563, comma 3, c.c. della SI.ra di liberarsi Parte_1 CP_5 dall'obbligo di restituire in natura i beni immobili dalla stessa acquistati in data 26 gennaio 2018 mediante pagamento di un equivalente in denaro, da quantificarsi nel minor importo fra il valore dell'immobile oggetto del diritto ceduto al momento di apertura della successione e quanto necessario, in ipotesi, per reintegrare la quota di legittima del soggetto asseritamente leso, in applicazione dei criteri di legge dettati dagli artt. 563 e 560, comma 2, c.c., dedotte in ogni caso le spese sostenute dalla SI.ra per i miglioramenti apportati agli immobili oggetto di CP_5 causa, nella misura indicata in premessa o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, ovvero, in alternativa subordinata, condannare gli eredi , in solido Parte_2 fra loro, al rimborso dei suddetti importi, alla SI.ra , oltre interessi dai singoli CP_5 versamenti al saldo;
- condannare, ai sensi dell'art. 1486 c.c., il SI. e la Controparte_4 SI.ra in solido o per la parte di loro spettanza, a corrispondere, in luogo della ON SI.ra , l'equivalente in denaro ex art. 563, comma 3, c.c. come sopra determinato CP_5 o, in alternativa subordinata, a rimborsare, alla SI.ra , l'importo dalla stessa CP_5 corrisposto a tale titolo;
5) sempre in via subordinata, ma in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, anche di una soltanto delle domande proposte dalla SI.ra , condannare, anche ai sensi degli artt.1483 e 1485 c.c., i SI.ri Parte_1
e in solido tra loro o ciascuno per la parte di spettanza, a Controparte_4 ON risarcire e/o a tenere indenne la SI.ra da ogni e qualsiasi conseguenza CP_5 pregiudizievole che la stessa possa subire, a qualsiasi titolo, in ragione del presente giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal 26 gennaio 2018 al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge. In via istruttoria. Salvo che si riconoscano come pacifici i relativi fatti storici, e comunque ferma ogni deduzione e difesa pregiudiziale, si insiste nella richiesta di prova per testi sui capitoli formulati nelle memorie istruttorie, che di seguito di trascrivono: Capitolo 1. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , la CP_5 ha eseguito lavori di fornitura e posa di Controparte_15 passate grezze, di serramenti in pvc, di portoncino blindato, di porte interne, di finestre, di porta finestra e di tenda esterna, presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9? Capitolo 2. Vero che, per i lavori di fornitura e posa di passate grezze, di serramenti in pvc, di portoncino blindato, di porte interne, di finestre, di porta finestra e di tenda esterna, eseguiti presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, la ha percepito, dalla SI.ra Controparte_15 [...]
, la somma di euro 9.493,00, di cui oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 3. CP_5 Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , ha svolto l'incarico di direzione dei CP_5 lavori strutturali per intervento locale in immobile a destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9? Capitolo 4. Vero che, per l'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori strutturali per intervento locale in immobile a destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9, ha percepito, dalla SI.ra , la somma di euro 570,96, di cui CP_5 oggetto della fattura che si rammostra? Capitolo 5. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra
, ha espletato l'incarico di progetto strutturale per intervento locale in immobile a CP_5 destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9? Capitolo 6. Vero che, per l'espletamento dell'incarico di progetto strutturale per intervento locale in immobile a destinazione d'uso a civile abitazione, sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via P. Mantegazza, n. 9, ha percepito, dalla SI.ra , la somma di CP_5
7 euro 579,52, di cui oggetto della fattura che si rammostra? Capitolo 7. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , ha curato la redazione della pratica edilizia CILA, relativa a CP_5 lavori di manutenzione straordinaria – opere interne all'appartamento sito in San Terenzo (SP), Via P. Mantegazza, n. 9, individuato al N.C.E.U. di CI, foglio 8, Mappale 535, sub. 12? Capitolo 8. Vero che, per la redazione della pratica edilizia CILA, relativa a lavori di manutenzione straordinaria – opere interne all'appartamento sito in San Terenzo (SP), Via P. Mantegazza, n. 9, individuato al N.C.E.U. di CI, foglio 8, Mappale 535, sub. 12, ha percepito, dalla SI.ra , la somma di euro 1.456,00, oggetto della parcella che si rammostra? CP_5 Capitolo 9. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , la CP_5 Controparte_16 ha eseguito interventi di manutenzione e restauro dell'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo (SP), alla Via AO Mantegazza, n. 9? Capitolo 10. Vero che, per gli interventi di manutenzione e restauro dell'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo (SP), alla Via AO Mantegazza, n. 9, la ha percepito, dalla SI.ra , la Controparte_16 CP_5 somma di euro 57.938,10, oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 11. Vero che, su incarico della SI.ra , la CP_5 Controparte_17
ha eseguito un impianto elettrico presso l'immobile sito in CI (SP), località San
[...] Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9? Capitolo 12. Vero che, per l'esecuzione dell'impianto elettrico presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, la
[...]
ha percepito, dalla SI.ra , la Controparte_17 CP_5 somma di euro 3.800,00, di cui oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 13. Vero che, per conto e su incarico della SI.ra , la CP_5 Parte_10
ha eseguito lavori termoidraulici presso l'abitazione sita in CI (SP), località San
[...] Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, oggetto di ristrutturazione edilizia straordinaria? Capitolo 14. Vero che, per i lavori termoidraulici eseguiti presso l'abitazione sita CI (SP), località San Terenzo (SP), alla Via Mantegazza, n. 9, oggetto di ristrutturazione edilizia straordinaria, la
ha percepito, dalla SI.ra , Parte_10 CP_5 la somma di euro 11.000,00, di cui oggetto delle fatture che si rammostrano? Capitolo 15. Vero che, la SI.ra ha affidato l'incarico per la fornitura idraulica presso l'immobile sito CP_5 in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, alla TI DI CH TI E C. S.A.S.? Capitolo 16. Vero che, per la fornitura idraulica presso l'immobile sito in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, la TI DI CH TI E C. S.A.S. ha percepito, dalla SI.ra , la somma di euro 20.681,16? Sui CP_5 capitoli testimoniali sopra dedotti, si chiede che siano chiamati a deporre i seguenti soggetti: - capitoli 1 e 2: , codice fiscale , Testimone_7 CodiceFiscale_6 Cont nella sua qualità di Legale Rappresentante della Controparte_15
- capitoli 3, 4, 5 e 6: DOTT. ING. codice fiscale;
-
[...] CP_18 CodiceFiscale_7 capitoli 7 e 8: codice fiscale;
- capitoli Tes_8 CP_19 CodiceFiscale_8 9 e 10: codice fiscale , nella sua qualità Testimone_9 CodiceFiscale_9 di Legale Rappresentante della - capitoli 11 e 12: Controparte_16 Parte_11 codice fiscale , nella sua qualità di Legale Rappresentante
[...] CodiceFiscale_10 della;
- capitoli 13 e 14: Controparte_17 [...] codice fiscale , nella sua qualità di Legale Testimone_10 CodiceFiscale_11 Rappresentante della;
- capitoli 15 e 16: Parte_10
codice fiscale , nella sua qualità di Socio Parte_12 CodiceFiscale_12
Accomandatario della TI DI CH TI E C. S.A.S. Sempre in via subordinata, sulle domande riconvenzionali avanzate da questa difesa, si chiede di disporre C.T.U. avente ad oggetto i seguenti quesiti: ai fini della quantificazione dell'equivalente in denaro ex art. 563, co.3, c.c., determinare il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione e quanto necessario, in ipotesi, per reintegrare la quota di legittima del soggetto leso;
nonché, determinare il
8 minor importo fra il valore degli immobili al momento dell'apertura della successione e quanto necessario per reintegrare la quota di legittima del soggetto leso, dedotte in ogni caso le spese sostenute dalla SI.ra , sulla base dei documenti prodotti, per l'acquisto e per i CP_5 successivi interventi di manutenzione e conservazione;
ai fini della quantificazione del danno risarcibile ex art. 1483 c.c., determinare il danno subito per la lesione dell'interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo degli immobili pagato dalla SI.ra , dal CP_5 rimborso delle spese della vendita, che l'acquirente ha dovuto corrispondere a colui da quale è stato evitto, dalle spese per i successivi interventi di manutenzione e conservazione, oltre i valore dei frutti e le spese giudiziali;
nonché, in relazione alla lesione dell'interesse positivo, determinare il valore attuale degli immobili oggetto di compravendita tra la SI.ra ed i SI.ri CP_5
e accertare la natura o la consistenza degli interventi Controparte_4 ON compiuti sugli immobili siti in CI (SP), località San Terenzo, alla Via Mantegazza, n. 9, nonché la congruenza tra l'attività compiuta ed i corrispettivi pagati dalla SI.ra . Si CP_5 richiamano tutti i documenti prodotti e si insiste per il rigetto delle istanze di prova avversarie tutte, per le ragioni esposte nei precedenti atti e verbali, da ritenersi richiamati nella loro interezza. Sin d'ora si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, produzioni o istanze di prova tardive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e ON Controparte_3 convenivano in giudizio e , assumendo: Parte_1 Controparte_4 che in data 19/7/2012 decedeva in CI Marcenaro AO marito della e padre di _2
, e;
CP_3 CP_4 Pt_1 che in data 28/9/2012 veniva pubblicato il testamento olografo del de cuius con il quale istituiva eredi universali i figli e;
Parte_1 Controparte_4 che il de cuius era proprietario di numerosi immobili e che nel corso degli ultimi anni di vita aveva disposto in favore dei figli e mediante donazioni e vendite dissimulanti donazioni;
Pt_1 CP_4 che al momento dell'apertura della successione, era rimasto titolare della proprietà Parte_2 di ½ di un fondo terraneo (piano stradale) di mq. 17, Rendita Catastale Euro 86,92, ubicato in Via
Meneghetti n°22, Marina di San Terenzo, Comune di CI, (foglio 7, part.414, sub.1, zona 2, cat.
C/2, classe 3, mq.17), con un valore di mercato di € 37.713,75; e del diritto proprietà, per 30/120 su terreno di mq. 770 Uliveto/Vigneto, denominato “Il Gozzano”, ubicato nell'immediato entroterra di
San Terenzo, Comune di CI, (foglio 8, part. 68, sub.1), Rendita Dominicale € 5,77 - Rendita
Agraria Euro 3,78, con un valore di mercato di € 4.620,00; che conseguentemente le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità posti in essere dal de cuius erano lesivi dei diritti ereditari della moglie e del figlio Controparte_3
Chiedevano, quindi, che venisse dichiarata la nullità degli atti di vendita in quanto dissimulanti donazione, meglio descritti in atti, che venisse determinato l'asse ereditario morendo dismesso da mediante la riunione fittizia del relictum e donatum; accertare la lesione della Parte_2
9 quota di legittima riservata al coniuge ed al figlio e per l'effetto disporre ex art. 544 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie ed eventualmente ove non sufficiente l'attivo ereditario, ex art. 555
c.c. la riduzione delle donazioni e delle attribuzioni di liberalità fatte in vita dal de cuius in favore di e . Parte_1 Controparte_4
1.1 Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda proposta dagli Parte_1 attori assumendo che la volontà di attribuire il patrimonio ereditario e e Parte_1 CP_4
derivava dalla necessità di sottrarre i beni dalle pretese creditorie della famiglia
[...] [...]
i quali avevano agito in via risarcitoria nei confronti di e dei familiari in CP_9 CP_3 conseguenza del delitto da questi perpetrato in danno di per cui era stato Persona_3 condannato in sede penale alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione ed al pagamento di una provvisionale di € 75.000,00 oltre al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi liquidati in sede civile, con sentenza n. 110/2006, nella misura di € 180.000,00 per ciascun genitore, e di €
220.000,00 per il figlio della parte offesa.
Deduceva, inoltre, che lei stessa ed il marito erano stati vittime di atto violento perpetrato a loro danno da per cui veniva condannato in sede penale alla pena di 2 anni e 8 mesi Controparte_3 di reclusione oltre alla provvisionale immediatamente esecutiva, di € 5.000,00.
Deduceva, infine che il de cuius aveva posto in essere altri atti al fine di eludere le pretese creditorie descritte, al fine di favorire così ledendo il diritto degli eredi e in particolare: Controparte_3
a) Atto in data 30.5.2007 a rogito Notaio in La Spezia con cui il Persona_1
cedeva a la nuda proprietà dell'appartamento sito in Parte_2 Testimone_1
CI Via Mantegazza 9 (censito al foglio 8 mappale 535 sub. 5 categoria A3 classe 1 rendita catastale 661,84), mantenendo per sé e per la moglie l'usufrutto; con lo stesso atto cedeva a la nuda proprietà pari a 2/3 del piccolo vano Parte_2 Testimone_1 deposito (già servizio igienico) (censito al foglio 8, mappale 535, sub. 12, via AO
Mantegazza n. 9, piano 1-2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, m.q. 2, rendita catastale € 7,44) mantenendo per sé l'usufrutto;
b) atto di compravendita in data 6.7.2012, pochi giorni prima del decesso di , Parte_2
a rogito Notaio di La Spezia con cui Persona_1 Testimone_1 trasferiva a la nuda proprietà dell'appartamento sito in San Terenzo – Controparte_4
CI Via Mantegazza 9 (censito al foglio 8 mappale 535 sub. 5 categoria A3 classe 1 rendita catastale 661,84), già in usufrutto al SI. e dopo di lui alla moglie;
Parte_2 con lo stesso atto cedeva a la nuda proprietà per la Testimone_1 Controparte_4 quota di 2/3 del piccolo vano deposito (già servizio igienico) censito al Catasto Fabbricati al
10 foglio 8, mappale 535, sub. 12, via AO Mantegazza n. 9, piano 1-2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, m.q. 2, rendita catastale € 7,44 già in usufrutto al SI. e dopo di Parte_2 lui alla moglie;
con lo stesso atto cedeva a la nuda Testimone_1 Controparte_4 proprietà pari ad 1/3 indiviso dell'intero del piccolo vano deposito in via Mantegazza 9, in
CI fraz. San –Terenzo di CI (già servizio igienico) censito al Catasto Fabbricati al foglio 8, mappale 535, sub. 12, via AO Mantegazza n. 9, piano 1-2, z.c. 2, categoria C/2, classe 1, m.q. 2, rendita catastale € 7,44 già in usufrutto a e dopo di lui alla Parte_2 moglie;
c) atto di donazione fra vivi, in data 6.7.2012 a rogito Notaio , con cui Persona_1 [...]
donava al figlio tre beni immobili: locale deposito in San Terenzo Via Parte_2 CP_4
Turini di 12 mq part. 535 sub. 15, terreno in San Terenzo, foglio 8 di 42 centiare, part. 949, terreno in San Terenzo foglio 8 di 38 centiare, part. 947;
d) atto di compravendita, in data 26.1.2018, a rogito Notaio con Persona_15 cui il SI. vendeva l'immobile di San Terenzo, Via Mantegazza 9 e Controparte_4 annesse pertinenze a . CP_5
Deduceva che gli atti di disposizione, lesivi della quota di legittima di Controparte_3
erano altresì lesivi delle proprie pretese creditorie nei suoi confronti.
[...]
Pertanto, in via riconvenzionale, previa estensione del contraddittorio a chiedeva di CP_5 dichiarare e/o accertare la simulazione relativa e inefficacia dell'atto di compravendita in data
30.5.2007, dell'atto di compravendita del 6.7.2012 e dell'atto di donazione fra vivi in data 6.7.2012;
- di disporre sia ex art. 2901 c.c. sia in surroga con dichiarazione e/o accertamento di legittimazione attiva dell'esponente ad agire in surrogatoria di in tale azione ex art. Controparte_3
2900 c.c., la revocatoria dell'atto di compravendita in data 26.1.2018, dichiarando inefficace l'atto di disposizione del patrimonio stipulato a favore di;
- di disporre il conferimento alla CP_5 massa di tutti i beni immobili preso atto della lesione della quota di legittima degli attori, e, previa riunione fittizia determinare la riduzione delle donazioni;
disporre la formazione dei lotti tenendo conto delle intestazioni dei beni determinando eventuali conguagli.
1.2 Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea deducendo la Controparte_4 natura onerosa dei trasferimenti immobiliari.
1.3 Previa autorizzazione alla chiamata, si costituiva altresì la quale assumeva di CP_5 aver acquistato il bene a titolo oneroso, previa stipula di mutuo bancario, di aver sostenuto importanti opere di ristrutturazione sostenendo esborsi per complessivi € 126.692,00 e deduceva la carenza di interesse ad agire della convenuta di essere priva di legittimazione Parte_1
11 passiva rispetto alla domanda di collazione, che nessuna domanda di riduzione o restituzione del bene ex art. 563 c.c. era stata proposta nei suoi confronti, che comunque i trasferimenti non erano avvenuti a titolo gratuito e che quindi la domanda era infondata.
In via riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti chiedeva condannarsi e a restituirle l'importo del Controparte_4 ON prezzo versato per l'acquisto del bene, nonché a rimborsarle le spese effettuate per le migliorie apportate, ovvero, nel caso in cui fossero ritenute proposte dalla convenuta le domande di riduzione e di restituzione ex art. 563 c.c., chiedeva accertarsi il suo diritto di liberarsi dall'obbligo di restituire in natura i beni immobili dalla stessa acquistati mediante il pagamento di un equivalente in denaro, con condanna, in ogni caso, di e a tenerla Controparte_4 ON indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
1.4 Non svolta attività istruttoria, il Tribunale della Spezia in composizione collegiale con sentenza n. 83/2024 pubblicata in data 25/1/2024, statuiva come segue: 1) dichiara la simulazione dell'atto a rogito del notaio del 31 marzo 2006 con il quale ha Persona_1 Parte_2 disposto a favore della IG dei diritti di nuda proprietà dell'unità Parte_1 immobiliare sita in CI, Via Liguria n° civico 7 (già n° civico 3 di Via Gerini), piano terzo, interno n°4 (censita al foglio 17, part. 223, sub.8) e dell'unità immobiliare sita in San Terenzo di
CI, Viale della Vittoria n° civico 45, posta al piano quarto, interno n°12 (censita al foglio 8, part. 473, sub.10, zona 2, cat. A/2, classe 2, vani 5), dissimulante donazione dei predetti diritti di nuda proprietà; 2) dichiara la simulazione dell'atto a rogito del notaio del 21 Persona_1 aprile 2006 con il quale ha disposto a favore del figlio Parte_2 CP_4
dei diritti di nuda proprietà sulla quota di ½ dell'unità immobiliare sita in San
[...]
Terenzo di CI, Viale della Vittoria n° civico 26/scala B, posta al piano quinto, interno n°12
(censita al foglio 8, part.74, sub.23), dell'unità immobiliare sita in San Terenzo di CI, Viale della Vittoria n° civico 26/scala B, posta al piano quinto (censita al foglio 8, part.74, sub.24) con diritti Millesimali Condominiali sul locale posto nella scala A del medesimo fabbricato (foglio 8, part.74, sub.25), nonché dell'immobile rappresentato da garage di mq. 23 sito in San Terenzo di
CI, Via del Campo n° civico 2 (censito al foglio 8, part.722, sub.12), dissimulante donazione dei predetti diritti di nuda proprietà; 3) respinge le domande di simulazione relativa svolte in via riconvenzionale dalla convenuta;
4) dichiara inammissibili e comunque Parte_1 infondate le domande di revocatoria svolte in via riconvenzionale dalla convenuta
[...]
, in proprio ed in surroga di;
5) condanna Parte_1 Controparte_3 Pt_1
12 al pagamento delle spese di lite di , che liquida in euro 5.077,00, Parte_2 CP_5 oltre spese generali, IVA e CPA. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza”.
In particolare, il Tribunale accertava, mediante presunzioni gravi precise e concordanti, la natura simulata degli atti di vendita delle nude proprietà disposti dal de cuius in favore dei figli e CP_4
, dissimulanti altrettante donazioni quali lo stretto legame di parentela tra le parti del contratto, Pt_1 la presenza di testimoni all'atto di compravendita ed il mancato pagamento del prezzo.
Quanto alla domanda riconvenzionale di , il Tribunale rilevava che la domanda non Parte_1 era certa e determinata avendo dedotto in primo luogo la natura simulatoria delle vendite, dissimulanti donazioni, in secondo luogo che la seconda compravendita era volta a far rientrare il bene nella disponibilità di che non se ne era mai privato;
in terzo luogo che in Controparte_4 realtà il bene era stato intestato a con l'intesa che fosse in realtà destinato ad e CP_4 CP_3 così configurando una ipotesi di interposizione reale di persone con intestazione fiduciaria del bene;
che dalle deduzioni della parte ed in mancanza di prova della reale provenienza della provvista per il pagamento del prezzo, effettivamente versato, doveva ritenersi configurata “una ipotesi di intestazione reale e fiduciaria del bene a , che avrebbe effettivamente acquistato la nuda CP_4 proprietà, pur con obbligo di ritrasferimento della stessa ad una volta che questi avesse CP_3 risolto il contenzioso con i suoi debitori”; che “l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento di un negozio fiduciario (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12138 del 30/05/2014), domanda non formulata dall'odierna convenuta, che ha chiesto solamente l'accertamento della simulazione relativa”; che in ogni caso la parte non poteva provare la simulazione relativa per presunzioni o testi in quanto erede che agisce per lo scioglimento della comunione e non quale legittimario leso nel proprio diritto che agisce in riduzione;
che nella specie ha genericamente dedotto Parte_1 di essere lesa nella propria quota senza tuttavia allegare e dedurre se ed in quale misura sia avvenuta la lamentata lesione peraltro da escludersi in ragione di quanto già ottenuto dal de cuius in vita;
che la pretermissione o la lesione di legittima non “possono essere riferite ad , Controparte_3 non avendo la convenuta proposto alcuna domanda di riduzione, in via surrogatoria ex art. 2900
c.c., in luogo del predetto attore”; che in ogni caso la parte non ha provato la sussistenza del collegamento negoziale tra le compravendite del 2007 e del 2012 atteso il pagamento del prezzo, e che il differente prezzo tra i due atti era giustificato dalla mutata età anagrafica degli usufruttuari;
che le comunicazioni ed email prodotte non erano di contenuto tale da provare l'intento simulatorio;
che era pacifica la natura gratuita dell'atto di donazione dei terreni da a;
Parte_2 CP_4
che la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. avente natura di mezzo di conservazione della garanzia
13 era “inammissibile in mancanza relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dagli attori, richiesta dall'art. 36 c.p.c., e non sussistendo un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea della domanda di revocatoria con l'azione di riduzione proposta da parte attrice”; che in ogni caso era infondata in quanto rivolta a , verso cui la stessa non ha pretese creditorie, che manca il presupposto CP_4 dell'eventus damni “essendo il patrimonio residuo di tale da soddisfare Controparte_4 ampiamente le ragioni creditorie (di natura ereditaria) di , previa eventuale riduzione delle CP_3 donazioni ricevute dal primo, oltre che di quelle ricevute dalla convenuta, in ipotesi di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dell'attore legittimario”.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello formulando 14 motivi di Parte_1 appello, impugnando le parti della sentenza relative al rigetto delle domande riconvenzionali proposte con riguardo alla natura simulatoria degli atti di compravendita, anche con riguardo ai limiti probatori in ragione della terzietà e della dedotta lesione della quota di legittima;
alla individuazione della fattispecie giuridica ed alla asserita modifica della domanda nel corso del processo;
alla intestazione fittizia dei beni a;
alla mancata prova della simulazione;
al CP_4 rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. per inammissibilità; alla condanna al pagamento dele spese di lite in favore della terza chiamata.
2.1 Si costituiva , il quale contestava quanto ex adverso dedotto, assumeva Controparte_4
l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
2.2 Si costituivano e i quali preliminarmente ON Controparte_3 deducevano l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., l'ingiustificato superamento dei limiti redazionali degli atti del processo civile, di cui al DM 7.8.2023 n. 110 e nel merito l'infondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2.3 Si costituiva infine la quale chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello CP_5 incidentale limitatamente al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite in suo favore per violazione degli artt. 92 c.p.c. e art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, alla luce dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 avendo il Tribunale della Spezia applicato lo scaglione di valore sino ad
€ 26.000,00 anziché, trattandosi di causa di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento da €
52.000 a 260.000. In via subordinata riproponeva le domande non esaminate in primo grado insistendo nel loro accoglimento.
14 3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà con ordinanza in data 12/7/2024, concessi i termini ex art. 352 cpc all'esito dell'udienza del 29/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, il ConSIliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
3.1 Con il primo motivo l'appellante deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale di
La Spezia ritiene, in ogni caso, insufficienti gli elementi indiziari ai fini della prova per presunzioni sulla reale titolarità dell'immobile di San Terenzo di CI, Via Mantegazza 9, ritenendo insussistente il collegamento contrattuale tra l'atto del 2007 ( – Parte_2 Testimone_1
e l'atto del 2012 ( )”. Parte_13
In particolare, sostiene di aver indicato elementi indiziari a sostegno della domanda di simulazione degli atti di compravendita desumibili: dalla lettera di al figlio da cui risulta che l'immobile di via Parte_2 Controparte_3
Mantegazza n. 9 era a questo destinato;
dalla comunicazione del 12/1/2004 con cui comunica alla famiglia la volontà che CP_3
l'immobile pervenga alla IG;
Pt_4 dal fatto che l'immobile venne venduto al commercialista della famiglia, nominato esecutore testamentario, il quale curò la transazione con le parti lese;
del fatto che pochi anni dopo il bene venne fatto rientrare nel patrimonio familiare mediante la cessione a;
Controparte_4 dal fatto che oggetto di impugnazione per lesione da parte degli attori in primo grado era solo l'atto di donazione e non già l'atto di compravendita;
dal fatto che con email prodotte sub docc. 13-14 parla del bene come “vendita casa CP_4
riferendosi all'immobile di via Mantegazza n. 9; Per_6 dal fatto che dalla lettera 1/3/2006 il de cuius faceva riferimento all'intenzione di di CP_4 vendere il bene a tale , che era sua moglie, inserendo nell'atto la dicitura del notaio che Pt_3
“tali beni sono di;
Per_6 dal fatto che la vendita del bene a non era riconducibile alla transazione e alla necessità di CP_5 procurare la provvista necessaria a soddisfare i creditori, in quanto intervenuta nel 2018 ossia cinque anni dopo la conclusione della transazione;
dal fatto che il Tribunale della Spezia aveva concesso il sequestro giudiziario su tutti i beni della famiglia sul presupposto della reale intestazione degli immobili;
Parte_2 dal fatto che non sono state autorizzate le indagini bancarie richieste dalla parte, che venivano reiterate.
15 3.2 Con il secondo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove viene stabilita la presunta impossibilità per parte della convenuta di avvalersi del regime probatorio più favorevole ex art. 1417 c.c., giacché soggetto ritenuto parte effettiva del negozio”.
In particolare, assumeva la propria qualità di terzo rispetto ai contratti;
che il contratto è potenzialmente illecito;
che non era a conoscenza delle operazioni immobiliari.
3.3 Con il terzo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado non ritiene applicabile il regime probatorio più favorevole per dimostrare la simulazione in forza del fatto che la quota di legittima in capo all'esponente non sarebbe stata lesa in concreto”.
In particolare, assumeva che la decisione contrastava con l'orientamento della Corte di cassazione che reputa sufficiente la potenziale lesione della quota di legittima per consentire al legittimario la prova della simulazione senza essere assoggettato ai vincoli di cui all'art. 1417 c.c. e che il tribunale aveva dedotto senza alcun accertamento tecnico l'insussistenza della lesione in capo alla istante.
3.4 Con il quarto motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado non ritiene l'esponente soggetto terzo rispetto alle parti contraenti l'atto impugnato, in forza del fatto che, per esserlo, occorra agire in riduzione, con la conseguenza dell'esclusione dal poter usufruire della prova per testi e/o per presunzioni”.
In particolare, assumeva che la domanda di simulazione è svincolata dalla contestuale domanda di riduzione basta che sia finalizzata alla tutela della quota di riserva.
3.5 Con il quinto motivo deduceva: “Erroneità della sentenza gravata laddove si rigetta la domanda della allora convenuta, in quanto la SI.ra non avrebbe individuato esattamente la Parte_1 fattispecie giuridica in riferimento al caso concreto”.
In particolare, deduceva che non vi era stata alcuna modificazione delle domande e che in ogni caso spetta al giudice conferire la corretta qualificazione giuridica della fattispecie;
che la parte, nelle proprie difese, ha fatto cenno all'istituto della simulazione, chiedendone l'accertamento e lasciando aperta, nell'ipotesi, ogni possibilità di inquadramento giuridico, sul presupposto che gli atti impugnati sono sempre stati classificati come “invalidi e/o illegittimi e/o inefficaci”.
3.6 Con il sesto motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale ritiene la difesa della SI.ra , riguardo alle domande svolte, generica e modificata nel corso del Parte_2 processo”.
In particolare, assumeva che non vi era stato alcun mutamento della domanda indicata dal tribunale ora come simulazione assoluta, ora come donazione simulata in favore di , ora Controparte_4 come interposizione fittizia o reale, o ancora intestazione fiduciaria, essendo le difese svolte finalizzate alla prova che i beni non erano mai usciti dal patrimonio familiare e che il fine
16 dell'azione proposta era quello di ricomporre l'asse ereditario, comprendendovi anche l'immobile di Via Mantegazza 9, ove fosse stata riconosciuta la mala fede delle parti contraenti l'atto
[...]
ovvero considerando il controvalore del cespite stesso, nell'ipotesi in cui fosse Parte_14 stata riconosciuta la buona fede dei contraenti.
3.7 Con il settimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale ritiene che la
SI.ra non abbia preso posizione di fatto e processuale in merito all'accertamento Parte_1 di un negozio fiduciario”.
In particolare, criticava la parte della sentenza ove era affermato che “alcuni elementi (quali la mancata contestazione del pagamento del prezzo della seconda compravendita, unitamente alla mancata allegazione del fatto che la relativa provvista sarebbe stata fornita all'acquirente dal padre o da , nonché al rilievo per cui avrebbe “custodito” il bene nell'interesse del CP_3 CP_4 fratello, in attesa della definizione della sua posizione debitoria) parrebbero delineare un'ipotesi di intestazione reale e fiduciaria del bene a , che avrebbe effettivamente acquistato la nuda CP_4 proprietà, pur con obbligo di ritrasferimento della stessa ad una volta che questi avesse CP_3 risolto il contenzioso con i suoi debitori. Senonché, le due fattispecie (interposizione fittizia ed interposizione reale) sono profondamente diverse, deducendosi con la prima un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione, mentre con la seconda si deduce l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell'obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante. In quest'ultimo caso, l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento di un negozio fiduciario (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12138 del 30/05/2014)”, salvo poi specificare che la parte non avrebbe svolto adeguate difese sulla base di: 1) mancata contestazione del prezzo della seconda compravendita;
2) mancata prova che la provvista relativa alla seconda vendita sarebbe stata fornita a dal padre o dal fratello , Controparte_4 Controparte_3 come sopra;
3) circostanza che avrebbe custodito il bene nell'interesse del Controparte_4 fratello in attesa della definizione della sua posizione debitoria, senza Controparte_3 considerare che erano state chieste indagini bancarie ex art. 210 cpc al fine di verificare la provenienza della provvista e la destinazione del prezzo, istanza non accolta dal Tribunale ed era stata contestata la congruità del prezzo.
3.8 Con l'ottavo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il Tribunale ritiene reale l'intestazione di in relazione all'immobile di Via Mantegazza 9”. Controparte_4
In particolare, assumeva l'erroneità della decisione laddove riteneva plausibile la circostanza per cui avrebbe utilizzato la provvista della vendita dell'immobile di Via Mantegazza Controparte_4
17 9 per aiutare il fratello a reperire i fondi per adempiere agli obblighi stabiliti Controparte_3 nella transazione, senza tenere conto che la transazione era stata sottoscritta nel dicembre del 2013 mentre la vendita a è intervenuta i primi mesi del 2018; in secondo luogo, in quanto la CP_5 seconda email scritta da alla sorella è datata 9.5.2014 e quindi Controparte_4 Pt_1 successivamente alla transazione tra la famiglia e che la provvista per la transazione Parte_2 venne acquisita mediante stipula di mutuo con ipoteca sull'immobile di via Mantegazza n. 9.
Deduceva di aver formulato capitolo di prova sul punto, non ammesso, che reiterava.
3.9 Con il nono motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado respinge la domanda di simulazione formulata dall'esponente, giacché quest'ultima non avrebbe prodotto la controdichiarazione probante la domanda stessa”.
In particolare, richiamava le difese sulla terzietà rispetto al contratto.
3.10 Con il decimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado rigetta la domanda di simulazione in forza della presunta congruità della determinazione del prezzo relativo all'usufrutto di cui seconda compravendita ( )”. Parte_15
In particolare, censurava la parte della sentenza ove era riportato: “- la doglianza della resistente relativa alla pretesa anomalia del prezzo delle compravendite discende dall'erronea considerazione per cui il valore della nuda proprietà dipenderebbe dall'età dell'alienante, anziché dall'età dell'US. Applicando invece i parametri corretti (ossia con l'utilizzo di coefficienti legati all'età dell'US), l'aumento del prezzo delle due compravendite (da euro 130.000,00 nel
2007 ad euro 150.000,00 nel 2012) appare pienamente giustificato dal fatto che, in occasione della seconda compravendita, tanto l'US , quanto la di lui moglie Parte_2 [...]
titolare del diritto di usufrutto successivo, avevano un'età superiore rispetto al _2 momento della prima vendita, con conseguente aumento del valore della nuda proprietà”, senza svolgere istruttoria in ordine alla congruità del prezzo della prima vendita e considerarlo attuale con riferimento alla seconda.
3.11 Con l'undicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado asserisce che la validità degli atti impugnati dall'esponente sia implicitamente confermata in virtù della proposizione, da parte della stessa SI.ra , della domanda ex art. 2901 c.c.”. Parte_2
In particolare, assumeva che si tratta di domanda alternativa essendo proposta, come quella di simulazione in via preliminare e riconvenzionale.
3.12 Con il dodicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado asserisce che l'esponente avrebbe formulato domanda ex art. 2901 c.c.. scollegata e non dipendente a quella riconvenzionale di simulazione”.
18 In particolare, assumeva che risulta rispettato l'art. 36 cpc e che la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili in quanto alternative tra loro le due domande per cui non sussiste alcun profilo di inammissibilità della domanda.
3.13 Con il tredicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ritiene non fondata la domanda ex art. 2901 c.c dall'esponente formulata in proprio e in via surrogatoria”.
In particolare censurava la parte della motivazione in cui è scritto “In ogni caso, la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita – , proposta Controparte_4 CP_5 da in proprio ed in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. in sostituzione del fratello Parte_1
, appare in entrambe le prospettazioni infondata, considerato che: - quanto all'azione CP_3 formulata in proprio, l'atto di cui è chiesta la dichiarazione d'inefficacia è stato posto in essere da un soggetto ( ) verso il quale la convenuta non vanta crediti;
- quanto Controparte_4 invece all'azione che afferma di voler proporre in via surrogatoria ex art. Parte_1
2900 c.c. in luogo del fratello , difetta il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria CP_3 ordinaria (cd. eventus damni), essendo il patrimonio residuo di tale da Controparte_4 soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (di natura ereditaria) di , previa eventuale CP_3 riduzione delle donazioni ricevute dal primo, oltre che di quelle ricevute dalla convenuta, in ipotesi di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dell'attore legittimario”.
Assumeva di essere creditrice per € 12.000 circa nei confronti di e che potrebbe CP_3 potenzialmente essere ceditrice nei confronti di in ragione dell'atto dispositivo da lui CP_4 compiuto mediante la alienazione del bene familiare a terzi.
Quanto alla domanda revocatoria formulata in surroga ex art. 2900 c.c. deduceva l'erroneità della sentenza per aver escluso la sussistenza dell'eventus damni sul presupposto della capienza del patrimonio di a far fronte al credito di nei suoi confronti senza aver svolto sul CP_4 CP_3 punto alcuna attività istruttoria.
3.14 Con il quattordicesimo motivo deduceva: “Erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese di lite in odio all'appellante”.
In particolare, assumeva che in ragione delle questioni trattate e dei danni subiti le spese dovevano essere compensate.
4. Occorre esaminare i motivi di appello in ragione delle aree tematiche oggetto di doglianza.
In particolare, i motivi sub 1, 2, 3, 4, 9 e 10 riguardano la prova della simulazione;
i motivi sub 5, 6,
7, e 8 riguardano la qualificazione giuridica della domanda;
i motivi sub 11, 12 e 13 riguardano la
19 domanda di surroga e revocazione dell'atto di vendita a Somaglia, il motivo sub 14 riguarda le spese di lite.
In ordine logico vanno esaminati i motivi inerenti la qualificazione della domanda che comporta la determinazione del conseguente regime probatorio.
5. I motivi 5-6-7-8 vanno esaminati congiuntamente.
Il giudice ha il potere di qualificare la domanda sulla base di quanto prospettato dalle parti e dei fatti costitutivi dedotti.
5.1 Nella specie, fin dal primo difensivo ha chiesto accertarsi la simulazione Parte_1 relativa degli atti di vendita descritti, essendo avvinti da collegamento negoziale, in quanto finalizzati a far uscire i beni, solo apparentemente, dal patrimonio familiare, al fine di sottrarli dalle pretese dei creditori di ed in quanto beni a questo destinati secondo le volontà Controparte_3 paterne.
5.2 La simulazione relativa e l'inefficacia degli atti di compravendita quindi secondo le allegazioni della parte dovevano essere valutati nel loro complesso da considerare quale unica operazione immobiliare simulata in frode ai creditori mediante la vendita a soggetto terzo ma compiacente il quale dopo poco tempo, ha retrocesso i beni a con una intestazione formale in Controparte_4 quanto lo scopo era quello di far rientrare il bene nel patrimonio familiare.
In tale ottica deve ritenersi che la domanda sia da qualificare come interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato realizzandosi una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta, con l'intesa della sua inefficacia. (cfr Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 19/03/1980).
5.3 Va infatti rilevato che la domanda della appellante è stata svolta nell'ambito dell'azione di riduzione e lesione della legittima proposta da e , cui consegue, la _2 Controparte_3 necessaria ricostruzione del patrimonio ereditario al fine dell'accertamento e quantificazione della lesione e delle conseguenti riduzioni delle disposizioni testamentarie e delle donazioni dirette o simulate, previo il loro accertamento, effettuate in vita dal de cuius.
In tale ottica deve essere valutata la domanda proposta dalla appellante.
A parere della Corte la prova di tale finalità appare raggiunta con conseguente imputazione del valore del bene alla massa ereditaria al fine della determinazione della lesione della legittima come infra.
6. Occorre quindi, passando ad esaminare i motivi di appello relativi alla prova della simulazione, richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni,
20 a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022).
La Corte ha altresì precisato che “Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 41132 del 21/12/2021).
Peraltro, “l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” (Cass.Sez. 2 -
, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
6.1 Per cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e
2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'eSIenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (Cass. n. 12317/2019).
6.2 Nella specie gli attori in primo grado hanno proposto azione di riduzione previo accertamento della simulazione di atti di vendita in favore dei coeredi, che presuppone l'accertamento della massa ereditaria anche con riguardo agli atti di disposizione del de cuius nei loro confronti al fine dell'accertamento della lesione della quota di legittima e d'altra parte rispetto a tali atti di disposizione l'azione di simulazione a parte degli altri legittimari è comunque strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, i quali conseguentemente si pongono come "terzo" rispetto all'atto impugnato, difendendo un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al "de cuius".
21 Infatti, la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., non è legata solo all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione necessaria, nel concorso di eredi legittimari, ed ai fini del calcolo della quota disponibile occorre includere tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14193 del 05/05/2022).
6.3 Da quanto sopra consegue che non soggiaceva ai limiti probatori dell'azione di Parte_1 simulazione con conseguente rigetto, quindi dei motivi di appello, sub 2) relativo ai limiti di prova, sub 3) relativo alla necessità della lesione della quota di legittima, sub 4) relativo alla terzietà di
, sub 9) relativo alla mancata produzione della controdichiarazione. Parte_16
6.4 Occorre quindi valutare nel merito se effettivamente risulti la prova della simulazione della operazione negoziale relativa all'immobile di via Mantegazza n. 9 sulla scorta degli elementi offerti dalla parte appellante.
A parere della Corte tale prova deve ritenersi raggiunta.
In particolare, vanno valutati i seguenti elementi.
6.5 Il primo atto di vendita da a è del 30/5/2007 e ha ad oggetto Parte_2 Testimone_1 la nuda proprietà dell'immobile oggetto di esame con riserva di usufrutto in favore del venditore e dopo la di lui morte della moglie l'atto viene stipulato in epoca immediatamente ON successiva alla pubblicazione della sentenza 110/2006 con la quale veniva Controparte_3 condannato al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima e quale atto conclusivo degli atti di disposizione a titolo gratuito già stipulati da in favore dei figli Parte_2
e e costituiva l'unico bene di consistente valore ancora rimasto nel patrimonio CP_4 Pt_16 familiare.
Inoltre, l'atto è redatto alla presenza di testimoni, l'acquirente è il commercialista di fiducia della famiglia , che viene deSInato esecutore testamentario, e che acquista il bene Parte_2 limitatamente alla nuda proprietà, non potendo trarre alcuna utilità economica.
6.6 In data 6/7/2012 viene stipulato atto con cui il vende i beni acquistati precedentemente Tes_1
a . Con lo stesso rogito e donano altri beni a Controparte_4 Parte_2 ON
. All'atto partecipano i testimoni sul presupposto anche delle cessioni a titolo gratuito. CP_4
Tale atto appare privo di causa, non si comprende effettivamente la ragione di tale acquisto salvo quello di farlo rientrare nel patrimonio familiare sottraendolo alla aggressione dei creditori.
Risultano, inoltre, gli atti di donazione diretta che devono essere inclusi nella riunione fittizia.
6.7 Decreto di sequestro giudiziario del giudice della Spezia in data 17/7/12013 avente ad oggetto tutti i beni oggetto causa di proprietà di e di e ivi ON Parte_16 CP_4 compreso l'immobile di via Mantegazza 9.
22 6.8 Email 21/11/2013, 8/12/2013, 9/5/2014 tra e ed il loro legale, da cui Pt_1 Controparte_4 risultano le trattative con le parti offese del reato per il risarcimento dei danni per l'importo di €
410,00 e la volontà di versare l'importo di € 210.000,00 immediatamente riservando il saldo a conclusione dell'operazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile locato alla famiglia ossia l'immobile di via Mantegazza, 9, individuata nelle missive come “casa Gianni”, in Parte_5 relazione al quale auspicava un congruo rinvio ben oltre la data indicata da controparte del CP_4
15/4/2024.
6.9 La provvista per il pagamento del risarcimento viene tratta da mutuo bancario con ipoteca iscritta su detto immobile che verrà cancellata al momento della vendita al . CP_5
7. Così ricostruiti gli eventi relativi all'immobile, appare che sia stata fornita la prova che il bene immobile in realtà non sia mai stato sottratto alla famiglia , che fosse destinato secondo Parte_2 le volontà del de cuius ad ed in effetti utilizzato da e per Controparte_3 Pt_1 CP_4 procurarsi la provvista necessaria a saldare il danno dovuto dal fratello agli eredi della vittima del reato da lui commesso.
Tale ricostruzione appare coerente sia con il fatto che non abbia donato _20 direttamente o mediante vendita simulata il bene a o , come fatto per altri cespiti, sia Pt_1 CP_4 con il fatto che il de cuius abbia manifestato la volontà di destinare il bene ad Controparte_3 con la lettera 1/3/2006, sia con il fatto che e abbiamo condiviso la scelta di alienare CP_4 Pt_1 il bene, evidentemente consapevoli che si trattava di bene rimasto a disposizione della famiglia e non già di bene personale di , sia infine con il fatto che effettivamente il bene sia stato CP_4 utilizzato a tal fine, prima per ottenere mutuo garantito da ipoteca in data 3/7/2014, ossia in data vicina a quella indicata per il saldo nella email sopra citata, e, quindi, mediante la vendita del 2018 per procedere alla estinzione del mutuo stesso.
Nel rogito di vendita a del 26/1/2018 infatti si fa riferimento all'ipoteca ed CP_5 all'impegno dei venditori di procedere alla cancellazione previa estinzione del relativo debito garantito.
Anche il primo motivo di appello va pertanto accolto.
Va specificato che quanto all'atto di donazione, in data 6.7.2012, a rogito Notaio Persona_1 di La Spezia, tra e avente ad oggetto: locale deposito in San Parte_2 Controparte_4
Terenzo Via Turini foglio 8 di 12 mq part. 535 sub. 15; terreno foglio 8 di 42 centiare, part. 949; terreno foglio 8 di 38 centiare, part. 947 in ragione del disposto dell'art. 556 c.c. va computato ai fini della riunione fittizia, non risultando in relazione a tale bene alcun profilo di invalidità.
23 8. Alla domanda di simulazione, tuttavia, consegue l'imputazione del valore del bene alla massa ereditaria ed alle conseguenti valutazioni sulla determinazione della lesione della legittima e non già la revoca dell'atto di vendita da a atteso che “in tema di tutela Controparte_4 CP_5 del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta;
infatti, in tale ultima ipotesi, poiché
l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022).
8.1 Passando ad esaminare i motivi di appello sub 11, 12 e 13, si osserva, infine che in primo luogo non può agire ex art. 2900 c.c. in luogo di atteso che la norma Pt_1 Controparte_3 presuppone oltre alla sussistenza del credito e il pericolo di danno altresì la assoluta inerzia del legittimario, nella specie insussistente (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).
8.2 In secondo luogo, non può agire ex art. 2901 c.c. in quanto pur rivestendo la qualità di creditore di tuttavia, in tale qualità non può agire con tale azione in quanto Controparte_3 questo collegio ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che, in considerazione della configurazione giuridica della posizione del legittimario totalmente pretermesso esclude anche l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
Si osserva, che la rinuncia all'azione di riduzione si presenta infatti come una rinuncia a una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore. Un atto che, pertanto, anche se dichiarato inefficace nei confronti del creditore, non consentirebbe il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione stessa secondo la ratio assegnatale dal legislatore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 19/02/2013).
Né può ritenersi che possa ottenere più di quanto potrebbe ottenere il legittimario stesso.
Pertanto, i motivi di appello sul punto sono infondati.
9. Il motivo di appello sub 14 è infondato.
Il Tribunale ha infatti fatto corretta applicazione del principio della soccombenza avendo la convenuta formulato domanda nei confronti della provocandone la Parte_1 CP_5 chiamata in giudizio, domanda rigettata.
10. Va altresì rigettato il motivo di appello incidentale formulato da , infatti, il CP_5
Tribunale ha fatto applicazione dello scaglione di riferimento correlato al valore del credito vantato
24 da . In ogni caso, l'importo liquidato è congruo anche con riferimento allo Parte_1 scaglione per le cause di valore indeterminabile, da € 26.000,00 a € 52.000,00, secondo i valori minimi in ragione della non complessità delle domande svolte nei confronti della terza chiamata.
11. In ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e del rigetto del motivo di appello sulle spese di lite e d'altra parte del rigetto dell'appello incidentale sul punto, pare equo compensare tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
12. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in parziale accoglimento dell'appello principale avverso la sentenza parziale del Tribunale della
Spezia n. 83/2024 pubblicata il 25/01/2024
1) dichiara la simulazione relativa dei seguenti contratti:
- atto di compravendita (Rep. 61.893, Raccolta 15.480) in data 30.5.2007 a rogito Notaio
[...]
in La Spezia ed ivi registrato in data 14.6.2007; Persona_1
- atto di compravendita (rep 67.844 raccolta 19.469) in data 6.7.2012 a rogito Notaio
[...]
di La Spezia ed ivi registrato in data 19.7.2012; Persona_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da avverso detta sentenza;
CP_5
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Genova, 5/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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