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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 126 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1
MELLEY MATTEO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to CARDOSI Controparte_1
ALESSANDRO e dall'avv. KURECSKA PAOLO presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA e nei confronti di app. e difesa dall'avv. Controparte_2
MELLEY MATTEO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nel la parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e comunque, illegittimi gli avvisi di accertamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
1 PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Genova adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_2 integralmente CONFERMARE la sentenza impugnata, e per l'effetto CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 alla refusione a favore della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
PARTE INTERVENIENTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in integrale riforma della sentenza impugnata,
- annullare e/o comunque dichiarare nulli e/o inefficaci e, comunque, illegittimi gli avvisi di accertamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatto e diritto
, con atto di citazione a comparire Parte_1 davanti al Tribunale della Spezia chiamava in giudizio al Controparte_1 fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. 246, 1113, 955, 114 ,894 e 2 notificati il 04.12.2018, con i quali veniva accertato il mancato pagamento da parte di Pt_1 dell'importo di euro 69.492,00 a titolo di Cosap. Tale importo era riferito al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche denominato
“COSAP”, asseritamente dovuto per gli anni dal 2013 al 2018 in relazione all'occupazione tramite i viadotti dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, di cui la era Pt_1 concessionaria, di spazi pubblici siti nel comune di SARZANA. deduceva : Pt_1
- l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art 31, 1° co lettera a) del Regolamento Cosap;
- la mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo del Cosap;
Si costituiva la convenuta mediante comparsa di costituzione e risposta in data CP_1
14.03.2019 contestando le ragioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza definitiva n. 506/2022 del 12.07.2022, il Tribunale della Spezia, così decideva: «A) RIGETTA l'opposizione proposta da;
B) Controparte_3
CONFERMA gli avvisi di accertamento impugnati. C) CONDANNA
[...]
alla refusione in favore di delle Controparte_4 Controparte_5 spese processuali del presente procedimento, liquidandole in euro 8.030,00 per onorari, oltre accessori e quant'altro previsto per legge». Avverso tale decisione, proponeva appello dinnanzi a questa Corte
[...] con atto notificato in data 02.02.2023. Parte_3
Con comparsa si costituiva che instava per il rigetto dell'appello. CP_1
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la Controparte_2 subentrata a in tutti i rapporti attivi e passivi ed altresì nei
[...] Pt_1
2 contenziosi in essere con faceva proprie tutte le difese precedentemente svolte da Pt_1
Pt_1
Con ordinanza del 6.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge. La parte appellante non depositava note conclusionali e di replica.
1. sui motivi di appello principale I due motivi, trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce, sono infondati e devono essere respinti. a. Sull'esenzione dal Cosap ex art. 31, primo comma, lett. a) del Regolamento comunale Con il primo motivo di appello educe Parte_3 che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nel ritenere inapplicabile l'esenzione prevista dall'art. 31, primo comma, lett. a) del Regolamento COSAP del Comune di Sarzana, sostenendo che l'occupazione derivante dalla presenza dei viadotti autostradali, facenti parte del demanio statale ai sensi dell'art. 822 c.c., vada ricondotta alle occupazioni effettuate dallo Stato, alle quali la norma regolamentare espressamente riconosce esenzione. L'appellante deduce che la gestione autostradale, sebbene affidata in concessione a un soggetto formalmente privato, realizza un servizio pubblico destinato alla collettività e rimane sottoposta a penetranti poteri di direzione, vigilanza e controllo da parte dello Stato, senza che ne derivi una sottrazione effettiva dello spazio all'uso pubblico, ma piuttosto un uso pubblico diverso dello stesso, finalizzato a garantire la circolazione di persone e merci. Deduce, altresì, che i benefici economici derivanti alla concessionaria costituiscono la fisiologica contropartita di un'opera pubblica e non modificano la natura demaniale del bene né possono integrare un presupposto impositivo non previsto dal regolamento comunale, la cui ratio attiene al sacrificio imposto alla collettività, non sussistente nella fattispecie in esame. b. Sull'inesistenza dei presupposti di applicazione del Cosap Con il secondo motivo di appello Parte_3 censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione del COSAP in contrasto con la disciplina regolamentare e con i principi normativi di riferimento. In particolare, l'appellante deduce che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale nonché degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 507/1993, il presupposto oggettivo del COSAP richiede un'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione del bene all'uso generale della collettività, integrando un'utilizzazione particolare che impedisca o limiti la fruizione pubblica. Richiama in proposito anche l'art. 33 del Regolamento comunale, che individua come criterio tariffario il sacrificio imposto alla collettività, nonché l'art. 149, lett. h), della legge 662/1996, a conferma che l'imposizione è giustificata soltanto in presenza di una rinuncia effettiva all'uso collettivo dell'area. L'appellante contesta che i viadotti autostradali, elevandosi in soprassuolo, possano in concreto ostacolare l'utilizzo delle strade comunali sottostanti, osservando che tali manufatti non impediscono né limitano la circolazione veicolare o pedonale, né sottraggono la disponibilità dello spazio aereo a finalità pubbliche diverse, essendo peraltro collocati in zone esterne al centro abitato o di scarsa rilevanza produttiva. Deduce, inoltre, che, pur essendo priva di concessione comunale, l'occupazione sarebbe legittimata da un titolo rilasciato dallo Stato nell'ambito della concessione autostradale, da
3 qualificarsi come occupazione “di diritto” e non “di fatto” ai sensi dell'art. 32 del Regolamento COSAP, così da escludere la configurabilità di un'occupazione abusiva. L'appellante deduce, infine, che la gestione autostradale costituisce un servizio pubblico sottoposto a penetranti controlli dello Stato e realizzato nell'interesse generale, cosicché anche l'eventuale sacrificio della collettività locale sarebbe compensato dall'utilità diffusa derivante dall'infrastruttura. Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa regolamentare per l'applicazione del COSAP. I motivi sono infondati e devono essere respinti. Gli stessi motivi sono stati esaminati da Questa Corte nella sentenza n. 1267/2022 pubbl. il 5.12.2022 nella causa R.G. 579/2020 (richiamata nelle sentenze 1063/2024 pubbl. il 01/08/2024 che a sua volta richiama la sentenza n. 773/2024, pubblicata il 30/05/2024 e nella sentenza n. 974/2024): tale motivazione è qui richiamata integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. . Tale giudizio, di cui alla sentenza 1267/2022, è stato definito dalla Suprema Corte con sentenza n. 28378/2024 pubblicata il 5/11/2024 (RG n. 12729/2023) che ha statuito che: “4. I primi due motivi di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
5. Si impone, preliminarmente, per ragioni di chiarezza una ricostruzione normativa.
5.1. Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, invero, si prevede: «sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province». Al comma 2 si prevedeva: «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande…e simili infissi di carattere stabile...». Ai sensi dell'articolo 39 (Soggetti attivi e passivi) del d.lgs. n. 507 del 1993, poi, «la tassa è dovuta al Comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio».
5.3. L'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 dispone anche: «Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province…”. Il nuovo d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, poi, ha stabilito all'art. 63, che: «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.....I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile...sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione...al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa....Il regolamento è informato ai seguenti criteri:....b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari […]; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la
4 data del verbale di accertamento;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa». Questa Corte ha anche chiarito che il Cosap è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi. Il Cosap, quindi, si è inserito nel solco di un processo politico istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo che legittima l'occupazione nel Cosap è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione). 6. Invero, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021, n. 16395). La ed il COSAP hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la Pt_4 prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003). Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.
6.1. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione"
5 degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla in merito a fattispecie analoghe a Pt_4 quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione. Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che «In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità)» (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass., sez. 5, n. 11689 del 2017; Cass., sez. 5, 11/5/2017, n. 11688; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che «In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( , la legittimazione passiva del rapporto Pt_4 tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica». Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - in un caso come il presente in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del - l'attività di gestione economica e CP_6 funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il
6 regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente”( sent. Cass. cit. in motivazione). In conclusione nel caso in esame l'occupazione del demanio comunale di cui si tratta concerne l'occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade comunali attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP secondo i principi sopra enunciati. L'occupazione in esame risulta poi essere «abusiva», in quanto - alla stregua degli atti - risulta attuata in assenza di titolo concessorio del e «di fatto» effettuata dalla società CP_6 concessionaria dell'infrastruttura autostradale, circostanze queste incontestate. Il COSAP è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351; Cass., Sez. U., 61/2016) come sopra illustrato dalla Suprema Corte di Cassazione. L'appellante non ha allegato idonei motivi per discostarsi dal costante insegnamento della Suprema Corte in materia che individua “il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato (cfr. Cass. n. 16395 del 10/6/2021; anche Cass., n. 10351 del 2023). A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018; Cass., n. 28341 del 5/11/2019). Infatti, la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del COSAP da parte del di secondo cui, CP_6 nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di Cosap;
Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di Cosap;
anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria e occupante mentre risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione». L'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta. Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sull'intervento
7 L'intervento è ammissibile in quanto avvenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non si provvedere alla estromissione del dante causa non sussistendone i presupposti di legge.
3. sulle spese di giudizio Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti della parte appellata. Sono interamente compensate con la parte intervenuta. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod. nei valori medi;
e precisamente valore inferiore ad € 260.000,001.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00 Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) spese di lite interamente compensate tra la parte appellante e
[...]
Controparte_2
3) dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali della parte appellata che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 30/06/2025 Il Presidente Dott. Rosella Silvestri
8
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel. Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 126 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1
MELLEY MATTEO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to CARDOSI Controparte_1
ALESSANDRO e dall'avv. KURECSKA PAOLO presso lo studio dei quali è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA e nei confronti di app. e difesa dall'avv. Controparte_2
MELLEY MATTEO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE INTERVENIENTE
CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nel la parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e comunque, illegittimi gli avvisi di accertamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
1 PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Genova adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_2 integralmente CONFERMARE la sentenza impugnata, e per l'effetto CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 alla refusione a favore della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
PARTE INTERVENIENTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in integrale riforma della sentenza impugnata,
- annullare e/o comunque dichiarare nulli e/o inefficaci e, comunque, illegittimi gli avvisi di accertamento di cui è causa, dichiarando non dovuti gli importi a titolo di Cosap pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Fatto e diritto
, con atto di citazione a comparire Parte_1 davanti al Tribunale della Spezia chiamava in giudizio al Controparte_1 fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. 246, 1113, 955, 114 ,894 e 2 notificati il 04.12.2018, con i quali veniva accertato il mancato pagamento da parte di Pt_1 dell'importo di euro 69.492,00 a titolo di Cosap. Tale importo era riferito al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche denominato
“COSAP”, asseritamente dovuto per gli anni dal 2013 al 2018 in relazione all'occupazione tramite i viadotti dell'Autostrada A12 Sestri Levante – Livorno, di cui la era Pt_1 concessionaria, di spazi pubblici siti nel comune di SARZANA. deduceva : Pt_1
- l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art 31, 1° co lettera a) del Regolamento Cosap;
- la mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo del Cosap;
Si costituiva la convenuta mediante comparsa di costituzione e risposta in data CP_1
14.03.2019 contestando le ragioni attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza definitiva n. 506/2022 del 12.07.2022, il Tribunale della Spezia, così decideva: «A) RIGETTA l'opposizione proposta da;
B) Controparte_3
CONFERMA gli avvisi di accertamento impugnati. C) CONDANNA
[...]
alla refusione in favore di delle Controparte_4 Controparte_5 spese processuali del presente procedimento, liquidandole in euro 8.030,00 per onorari, oltre accessori e quant'altro previsto per legge». Avverso tale decisione, proponeva appello dinnanzi a questa Corte
[...] con atto notificato in data 02.02.2023. Parte_3
Con comparsa si costituiva che instava per il rigetto dell'appello. CP_1
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. la Controparte_2 subentrata a in tutti i rapporti attivi e passivi ed altresì nei
[...] Pt_1
2 contenziosi in essere con faceva proprie tutte le difese precedentemente svolte da Pt_1
Pt_1
Con ordinanza del 6.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di legge. La parte appellante non depositava note conclusionali e di replica.
1. sui motivi di appello principale I due motivi, trattati congiuntamente in considerazione dell'intima connessione che li unisce, sono infondati e devono essere respinti. a. Sull'esenzione dal Cosap ex art. 31, primo comma, lett. a) del Regolamento comunale Con il primo motivo di appello educe Parte_3 che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nel ritenere inapplicabile l'esenzione prevista dall'art. 31, primo comma, lett. a) del Regolamento COSAP del Comune di Sarzana, sostenendo che l'occupazione derivante dalla presenza dei viadotti autostradali, facenti parte del demanio statale ai sensi dell'art. 822 c.c., vada ricondotta alle occupazioni effettuate dallo Stato, alle quali la norma regolamentare espressamente riconosce esenzione. L'appellante deduce che la gestione autostradale, sebbene affidata in concessione a un soggetto formalmente privato, realizza un servizio pubblico destinato alla collettività e rimane sottoposta a penetranti poteri di direzione, vigilanza e controllo da parte dello Stato, senza che ne derivi una sottrazione effettiva dello spazio all'uso pubblico, ma piuttosto un uso pubblico diverso dello stesso, finalizzato a garantire la circolazione di persone e merci. Deduce, altresì, che i benefici economici derivanti alla concessionaria costituiscono la fisiologica contropartita di un'opera pubblica e non modificano la natura demaniale del bene né possono integrare un presupposto impositivo non previsto dal regolamento comunale, la cui ratio attiene al sacrificio imposto alla collettività, non sussistente nella fattispecie in esame. b. Sull'inesistenza dei presupposti di applicazione del Cosap Con il secondo motivo di appello Parte_3 censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione del COSAP in contrasto con la disciplina regolamentare e con i principi normativi di riferimento. In particolare, l'appellante deduce che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale nonché degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 507/1993, il presupposto oggettivo del COSAP richiede un'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione del bene all'uso generale della collettività, integrando un'utilizzazione particolare che impedisca o limiti la fruizione pubblica. Richiama in proposito anche l'art. 33 del Regolamento comunale, che individua come criterio tariffario il sacrificio imposto alla collettività, nonché l'art. 149, lett. h), della legge 662/1996, a conferma che l'imposizione è giustificata soltanto in presenza di una rinuncia effettiva all'uso collettivo dell'area. L'appellante contesta che i viadotti autostradali, elevandosi in soprassuolo, possano in concreto ostacolare l'utilizzo delle strade comunali sottostanti, osservando che tali manufatti non impediscono né limitano la circolazione veicolare o pedonale, né sottraggono la disponibilità dello spazio aereo a finalità pubbliche diverse, essendo peraltro collocati in zone esterne al centro abitato o di scarsa rilevanza produttiva. Deduce, inoltre, che, pur essendo priva di concessione comunale, l'occupazione sarebbe legittimata da un titolo rilasciato dallo Stato nell'ambito della concessione autostradale, da
3 qualificarsi come occupazione “di diritto” e non “di fatto” ai sensi dell'art. 32 del Regolamento COSAP, così da escludere la configurabilità di un'occupazione abusiva. L'appellante deduce, infine, che la gestione autostradale costituisce un servizio pubblico sottoposto a penetranti controlli dello Stato e realizzato nell'interesse generale, cosicché anche l'eventuale sacrificio della collettività locale sarebbe compensato dall'utilità diffusa derivante dall'infrastruttura. Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa regolamentare per l'applicazione del COSAP. I motivi sono infondati e devono essere respinti. Gli stessi motivi sono stati esaminati da Questa Corte nella sentenza n. 1267/2022 pubbl. il 5.12.2022 nella causa R.G. 579/2020 (richiamata nelle sentenze 1063/2024 pubbl. il 01/08/2024 che a sua volta richiama la sentenza n. 773/2024, pubblicata il 30/05/2024 e nella sentenza n. 974/2024): tale motivazione è qui richiamata integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. . Tale giudizio, di cui alla sentenza 1267/2022, è stato definito dalla Suprema Corte con sentenza n. 28378/2024 pubblicata il 5/11/2024 (RG n. 12729/2023) che ha statuito che: “4. I primi due motivi di impugnazione, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
5. Si impone, preliminarmente, per ragioni di chiarezza una ricostruzione normativa.
5.1. Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, invero, si prevede: «sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province». Al comma 2 si prevedeva: «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande…e simili infissi di carattere stabile...». Ai sensi dell'articolo 39 (Soggetti attivi e passivi) del d.lgs. n. 507 del 1993, poi, «la tassa è dovuta al Comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio».
5.3. L'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 dispone anche: «Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province…”. Il nuovo d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, poi, ha stabilito all'art. 63, che: «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.....I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile...sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione...al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa....Il regolamento è informato ai seguenti criteri:....b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari […]; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la
4 data del verbale di accertamento;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa». Questa Corte ha anche chiarito che il Cosap è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi. Il Cosap, quindi, si è inserito nel solco di un processo politico istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo che legittima l'occupazione nel Cosap è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., n. 12167 del 2003, in motivazione). 6. Invero, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021, n. 16395). La ed il COSAP hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la Pt_4 prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003). Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico.
6.1. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione"
5 degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla in merito a fattispecie analoghe a Pt_4 quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione. Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che «In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità)» (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass., sez. 5, n. 11689 del 2017; Cass., sez. 5, 11/5/2017, n. 11688; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che «In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( , la legittimazione passiva del rapporto Pt_4 tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica». Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - in un caso come il presente in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del - l'attività di gestione economica e CP_6 funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il
6 regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente”( sent. Cass. cit. in motivazione). In conclusione nel caso in esame l'occupazione del demanio comunale di cui si tratta concerne l'occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade comunali attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP secondo i principi sopra enunciati. L'occupazione in esame risulta poi essere «abusiva», in quanto - alla stregua degli atti - risulta attuata in assenza di titolo concessorio del e «di fatto» effettuata dalla società CP_6 concessionaria dell'infrastruttura autostradale, circostanze queste incontestate. Il COSAP è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass., sez. 1, 18/4/2023, n. 10351; Cass., Sez. U., 61/2016) come sopra illustrato dalla Suprema Corte di Cassazione. L'appellante non ha allegato idonei motivi per discostarsi dal costante insegnamento della Suprema Corte in materia che individua “il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato (cfr. Cass. n. 16395 del 10/6/2021; anche Cass., n. 10351 del 2023). A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018; Cass., n. 28341 del 5/11/2019). Infatti, la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del COSAP da parte del di secondo cui, CP_6 nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di Cosap;
Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di Cosap;
anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria e occupante mentre risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione». L'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta. Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sull'intervento
7 L'intervento è ammissibile in quanto avvenuto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non si provvedere alla estromissione del dante causa non sussistendone i presupposti di legge.
3. sulle spese di giudizio Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti della parte appellata. Sono interamente compensate con la parte intervenuta. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod. nei valori medi;
e precisamente valore inferiore ad € 260.000,001.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. fase istruttoria: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00 Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) spese di lite interamente compensate tra la parte appellante e
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Controparte_2
3) dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali della parte appellata che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 30/06/2025 Il Presidente Dott. Rosella Silvestri
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