Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 369/2022 promossa da:
res SC elettivamente domiciliata presso avv Milena Cordero che la Parte_1 difende e rappresenta per procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1 corrente in Piasco (CN) Via Umberto I° n. 147, in persona dei legali rappresentanti
[...]
residente in [...]di Savigliano, , residente in CP_2 Controparte_3
UZ (CN) residente residente in [...]Controparte_4 Controparte_5 elettivamente domiciliata in UZ Corso Roma n. 19, presso lo Studio e la persona dell'Avv.
ANDREA FARINA che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
CONVENUTO ad oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
La ricorrente:
ACCERTARE che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nei giorni, e negli orari, indicati nella parte in fatto e conseguentemente ACCERTARE la non correttezza dei prospetti paga emessi dalla datrice di lavoro e conseguentemente DICHIARARE TENUTA E
CONDANNARE la nella persona del Controparte_6
pagina 1 di 6
, a corrispondere alla Sig.ra per le ragioni sopra esposte, la P.IVA_1 Parte_1
somma lorda di euro €. 39.006,01, di cui €. 1.950,71 a titolo di T.F.R. ed €. 3.173,84 a titolo di bonus D.L. 66/2014, ovvero veriore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Con riserva di agire, in virtù dell'accertamento delle non conformità dei prospetti paga emessi dalla datrice di lavoro, ai fini di richiedere la condanna della datrice di lavoro alla corretta regolarizzazione contributiva, della lavoratrice, o comunque al risarcimento dei danni stante il mancato corretto versamento dei contributi previdenziali dovuti.
Il convenuto
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare l'estinzione di ogni diritto controverso per intervenuta prescrizione anteriore alla data del 12/07/2017, precedente al quinquennio la notifica al convenuto del ricorso ex art. 414 c.p.c. avvenuta in data 11/07/2022;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere il ricorso e le conclusioni tutte ivi formulate dalla ricorrente perché infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere la convenuta da ogni Controparte_1 istanza e pretesa avversaria;
- Con vittoria di spese, di competenze e onorari del giudizio, oltre al rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69, si osserva
Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono
1. e' infondata la eccezione di prescrizione dei crediti ante 12.7.2017 in quanto risultano prodotte richieste di pagamento di differenze retributive del 2019, chiaramente interruttive della prescrizione. pagina 2 di 6 2. Deduce la ricorrente di essere stata alle dipendenze della convenuta fino al 2018 e di aver dal 2014, ininterrottamente, prestato lavoro subordinato oltre le ore di lavoro di cui alle risultanze delle buste paga, sebbene assunta con contratti a termine negli anni reiterati;
giova fin da subito osservare che la allegazione appare generica, in quanto – alla luce soprattutto della capitolazione istruttoria- da un lato declina la sussistenza di lavoro subordinato straordinario ( i capi di prova 11,12,13 capitolano la prestazione di 8/9/10 h di lavoro al giorno), dall'altra, assumendo una continuità di prestazione di lavoro, anche tra un contratto di lavoro a tempo determinato e l'altro, postula che la prestazione di lavoro non regolarizzato.
Tuttavia, in entrambi i casi, grava pacificamente sulla ricorrente l'onere della prova rigoroso delle ore di lavoro prestato ed effettivamente osservato (cfr Cassazione sez LN. 16159/ 2018;
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre
l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” tra le molte e costanti pronunce in tal senso.
Orbene, ha allegato la ricorrente di aver svolto, con cadenza regolare “nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,00 e poi dalle ore 13,30 alle 17,30”, da aprile a maggio “9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle 12,00 e poi dalle ore 13,30 alle 18,30", da giugno a ottobre “10 ore al giorno, dal lunedì al sabato: dalle ore 7,00 alle 12,00 e poi dalle ore 13,30 alle 18,30”.
Valutando quindi le risultanze istruttorie si evince che
-la ricorrente, come da certificazione medica prodotta dalla convenuta e non contestata dalla ricorrente, ha beneficiato d'indennità di malattia per alcuni gg nel 2014 e nel 2018. doc 30 e 31
-l'estratto conto previdenziale inerente la posizione della ricorrente dimostra che la CP_7 ricorrente ha percepito indennità di disoccupazione e trattamento speciale agricolo complessivamente: anno 2014: 134 giorni (44 + 90); anno 2015: 120 giorni (30 + 90); anno 2016:
113 giorni (23 + 90) anno 2017: 122 giorni (32 + 90); anno 2018: 100 giorni (10 + 90).
Appare quindi per ciò solo smentito che la ricorrente abbia lavorato – dal 2014- ininterrottamente per il dedotto orario, in quanto la indennità di disoccupazione . – secondo pagina 3 di 6 le indicazioni del sito “, serve per compensare i lavoratori agricoli per un periodo CP_7 di disoccupazione già trascorso, e non per una disoccupazione successiva alla presentazione della domanda: il trattamento infatti viene corrisposto sulla base dello stato di disoccupazione verificatosi nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta
d'indennità.
Non senza tacere che i contratti di lavoro erano tutti a termine.
Inoltre dalla lettura del ricorso si evince che la stessa ricorrente ammette ( cfr capi 12,13,14,15,
16,17 di ricorso) di non aver lavorato tutti i giorni e precisamente
Per il 2014 dal 1° al 9 gennaio, dal I° marzo al 13 aprile, dal 11 maggio al 31 maggio, dalla metà alla fine del mese di dicembre;
per il 2015: dal 1° al 11 gennaio, dal 21 febbraio al 15 marzo, dall'11 aprile al 19 maggio, dall'11 giugno al 30 giugno, dal 21 al 31 dicembre;
per il 2016 dal 1° al 6 gennaio, dal 19 marzo al 10 aprile;
dal 1° al 14 giugno, dal 21 al 31 dicembre;
per anno 2017: da 2 a 21 maggio, da 16 a 31 dicembre;
per anno 2018: da 1° a 14 gennaio, da 16 a 19 marzo, da 21 a 30 aprile, da 21 maggio a 14 giugno, da 10 ottobre al 30 novembre.
Inoltre la ricorrente ammette di non aver mai lavorato da novembre a maggio, per ogni anno in cui era stata alle dipendenze del convenuto, di sabato e di non aver mai lavorato la domenica.
Passando quindi all'esame delle testimonianze rilevanti si rileva.
già dipendente fino al 2015, ha reso dichiarazioni che non possono considerarsi CP_8 apprezzabili perché ha dichiarato di aver lavorato a chiamata e quindi non quotidianamente.
Il teste così ha risposto: Tes_1 sul capo n. 5(“ la ricorrente prestava giornalmente attività lavorativa, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, per non meno di 8 ore giornaliere;
solo in rare occasioni, nell'inverno del 2014, la ricorrente ha prestato attività lavorativa per un numero di ore inferiore alle 8 giornaliere”): “La ricorrente lavorava otto/nove al giorno, quando lavorava nel capannone. Quando lavorava fuori, a volte, anche di più. Lo so perché tante volte io la vedevo. La ricorrente lavorava insieme a mia moglie e a mia sorella, io le accompagnavo e le andavo a prendere a fine giornata quindi vedevo la ricorrente.” ; pagina 4 di 6 ha confermato il capo 6) (“la ricorrente era altresì obbligata, soprattutto nel periodo da luglio a novembre, a prestare lavoro straordinario lavorando, dal lunedì al sabato, per 9 o 10 ore giornaliere); sul capo 12 (“ la ricorrente era obbligata al rispetto dei seguenti orari di lavoro:
• • nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo: per 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle 12,00 e poi dalle ore 13,30 alle 17,30,
• • da aprile a maggio per 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle 12,00 e poi dalle ore 13,30 alle 18,30;
• da giugno a settembre/ottobre per 10 ore al giorno, dal lunedì al sabato: dalle ore 7,00 alle
12,00 e poi dalle ore 13,30 alle 18,30): “ era obbligata al rispetto di questi orari: nei mesi Parte_1 di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo: otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 12,30/13,00 alle ore 17,30 circa. Nei mesi di aprile e maggio: nove ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 18,30. Nei mesi estivi lavorava otto/dieci ore al giorno a seconda dei giorni. Anche al sabato, quasi tutti, a volte solo mezza giornata.
Ogni tanto facevamo la pausa pranzo insieme. La ricorrente faceva più ore di lavoro di mia moglie e di mia sorella perché lavorava anche alle serre prima di andare nel capannone.)
La teste ha dichiarato che si lavorava non meno di otto ore al giorno, che in Testimone_2
inverno “capitava di dover andare anche il sabato: tante volte, non mi ricordo quante. Il lavoro iniziava al mattino alle ore 8,00, fino alle ore 12,00; poi dalle ore 13,00 alle ore 17,30/18,00. Anche a dicembre e a gennaio: in questi mesi lavoravamo all'interno del capannone per la scelta delle mele. Nel periodo da giugno a novembre si iniziava alle sei di mattina fino alle 12,00. Poi dalle 13,00 fino alle
18,00. In estate capitava quasi sempre di dover andare a lavorare anche di sabato. Questi orari la ricorrente li faceva anche nel 2017 e nel 2018. Il sabato a volte si lavorava mezza giornata, a volte la giornata intera”.
Orbene, è evidente che dalle deposizioni testimoniali non si possono dedurre elementi precisi in ordine all'orario di lavoro come allegato dalla ricorrente;
non è indifferente affermare che la ricorrente lavorasse 8 o 9 ore, oppure 8.30 h;
quanto alla deposizione di essa Tes_1 va valutata con estrema cautela in quanto il predetto è in causa nei confronti del medesimo convenuto per identica causa petendi;
in ogni caso egli ha riferito di 8/9 h di lavoro sicchè anche nelle sue parole si riscontra la imprecisione rilevabile nelle altre testimonianze, non senza tacere che dalle sue parole emerge che la ricorrente lavorava ogni giorno, mentre è pagina 5 di 6 documentato che ebbe periodi di assenza per malattia, come già detto e che percepì
l'indennità di disoccupazione come sopra precisato.
Alla luce di tali evidenze istruttorie il ricorso non può essere accolto e come tale va respinto, difettando la prova rigorosa delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Spese come da soccombenza liquidate secondo il valore della lite dato dalla domanda in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 secondo i valori minimi e per n. 4 fasi
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Respinge il ricorso
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte convenuta liquidate in euro 4.629,00 oltre accessori di legge
- Motivazione in gg 60
Cuneo, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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