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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 875/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO oggi sostituito dall'avv. Rosi Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. dott.ssa Valeria Musumeci insiste per il rigetto dell'opposizione riportandosi agli scritti difensivi dell'Amministrazione; in merito alla supposta posizione di socio accomandante della ER KI, per la prima volta asserito in sede di note finale da parte ricorrente, rappresenta che tale qualità non risulta provata e anzi non emerge affatto dalla visura camerale storica della società, dalla quale non risulta alcun ruolo della moglie del Offre in visione la visura camerale e chiede di essere Pt_1 autorizzata al deposito cartaceo. L'avv. Rosi si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale. Autorizza parte resistente al deposito cartaceo della visura camerale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO Parte_1 C.F._1 che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/04/2023, il sig. , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare Controparte_2 la nullità e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n. 22/2023 del 15/03/2023 con cui l'
[...]
di aveva ingiunto il pagamento della somma di € 9.943,90 in relazione Controparte_1 CP_1 all'irregolare occupazione alle dipendenze della società delle lavoratrici Controparte_2
e nella giornata del 12/10/2019. Persona_1 Parte_2
A fondamento dell'opposizione il contestava: a) la nullità dell'ordinanza per indeterminatezza Pt_1 assoluta della data degli eventi contestati riteneva infatti che nella stessa non si dice con esattezza quando sarebbero avvenuti gli episodi contestati e comunque non si individua con certezza la data della commissione dei presunti illeciti, stante la contraddittorietà dei riferimenti;
b) l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato della con le signore e Controparte_2 Persona_1 [...]
mancando la prova dei presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni non avendo Parte_3 pagina 2 di 10 dimostrato la ITL che le due presunte lavoratrici fossero legate da un rapporto di lavoro dipendente, sosteneva infatti che la sig.ra era presente sul luogo di lavoro in accompagnamento Parte_2 alla SO che voleva acquistare l'azienda, mentre la sig.ra moglie del gli Per_1 Pt_1 avrebbe dato una mano “al volo”; c) l'inesistenza del requisito della clandestinità della Parte_2
, brasiliana, essendo in Italia in forza di un regolare visto per lavoro autonomo. Persona_2
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 9
D. Lgs. 149/2015.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta. Non veniva escussa la teste in quanto irreperibile sul territorio italiano. Il Giudice Testimone_1 con ordinanza del 24/04/2025, tenuto conto della verosimile dilatazione dei tempi e dell'impossibilità oggettiva e pratica di escutere la stessa mediante collegamento audiovisivo nonché della ulteriore dilatazione di tempi e di costi in caso di eventuale rogatoria internazionale e ritenuta la superfluità dell'escussione della teste già sentita a sommarie informazioni durante l'accertamento ispettivo, revocava l'ordinanza ammissiva della prova della predetta teste.
Il Tribunale fissava l'udienza del 4.11.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive.
Il fatto.
Riferiva la resistente che la pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con l'accesso effettuato alle ore 20,00 di sabato 12/10/2019 presso il bar ristorante denominato
” sito in loc. Montorsaio, ove veniva accertata la presenza, in abiti da lavoro, del legale CP_2 rappresentante della società sig. , il quale si occupava di accogliere i clienti nel locale, Parte_1 nonché, all'interno della cucina, delle sigg.re intenta a grigliare la carne, e Persona_1 [...]
, intenta alla preparazione dei cibi ed alla loro sistemazione sui vassoi, come risultante Parte_2 dal Verbale di primo accesso ispettivo redatto nell'immediatezza.
Venivano sentite a sommarie informazioni la la quale aveva dichiarato di essere la moglie Per_1 del titolare, di dare una mano al marito, di non essere iscritta né all'INPS né all'INAIL e di cucinare
“insieme alla brasiliana” per aiutare il marito per la festa del paese, e la che Parte_2 aveva confermato di essere presente in cucina dalla sera stessa, di non aver firmato alcun contratto di lavoro e di essere la SO della signora che avrebbe dovuto acquistare il ristorante, precisando Per_
“Stasera sto cucinando insieme alla moglie del titolare, .
L'accesso era stato effettuato di sabato sera in concomitanza con la festa del paese, Sagra della pagina 3 di 10 e Festa Patronale di San Cerbone), il si occupava della sala e della gestione dei Per_3 Pt_1 clienti, che la società gestiva il bar ristorante senza alcun dipendente formalizzato.
Essendo le sigg.re e risultate entrambe prive di qualsivoglia Per_1 Parte_2 regolarizzazione, il personale ispettivo aveva adottato nell'immediatezza il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/08, stante l'accertato impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari al
100% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
In data 5/11/2019, la proponeva ricorso ex art.14 del D. Lgs. n. 81/08 Controparte_2 all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, asserendo che le signore e fossero entrambe Persona_1 Parte_2 presenti nel locale solo ed esclusivamente per vedere come funzionava, essendo interessate quali socie della K & K srl all'acquisto dei beni strumentali della società, e che in tal senso la K & K aveva successivamente provveduto, assumendo il come dipendente a decorrere dal 24/10/2019; il Pt_1 ricorso veniva respinto e confermate le risultanze ispettive. Successivamente la ITL accertava che alla data dell'accesso ispettivo la sig.ra era sprovvista di permesso di soggiorno Parte_2 idoneo a svolgere attività di lavoro subordinato. Al sig. veniva quindi notificato il Verbale Pt_1
Unico di Accertamento e Notificazione prot. 1788 dell'11/02/2020, contenente la Diffida ad adempiere per la sola posizione della lavoratrice mentre per la , gli Persona_1 Parte_2 veniva contestato l'illecito non sanabile per avere occupato la lavoratrice in data 12/10/2019, per il quale il citato art. 3, comma 3 quater, introdotto dall'art. 22 del D. Lgs. 151/2015 per cui è prevista la sanzione maggiorata del 20% in quanto è riferita a persona priva di titolo di soggiorno che consenta di prestare attività lavorativa.
L'art. 3, comma 3, DL 12/2002 conv. in L. n. 73/2003 come sostituito dall'art. 22 D. Lgs. 151/2015, che ha introdotto il comma 3 bis prevede infatti che la procedura di diffida non trova applicazione per le ipotesi di impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno atteso che il lavoratore straniero non può essere considerato “occupabile”.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dell'ordinanza per indeterminatezza assoluta della data degli eventi contestati, richiamando i principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi sanzionatori ed in particolare l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 il quale stabilisce che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato" e che "la motivazione deve pagina 4 di 10 indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Al riguardo si osserva che il regime sanzionatorio amministrativo si basa principalmente sulla Legge
689/1981 e sulle disposizioni che regolano la specifica materia, pertanto l'obbligo di motivazione trova fondamento oltre che nell'Art. 3 della suddetta legge, anche nell'art. 18 della L. 689/81 nel quale si prevede che, “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso di specie posto che si ritiene che l'ordinanza ingiunzione abbia compiutamente indicato in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'irrogazione della sanzione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nella stessa vengono richiamati gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi quindi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta, ed in particolare facilmente identificabile e determinabile la data degli eventi contestati che viene più volte ripetuta sia nelle contestazioni notificate al ricorrente che nella motivazione (si veda infatti “…occupato alle proprie dipendenze in data 12/10/2019…”; “..provvedimento di sospensione dell'attività del 12/10/2019…”; “…successivamente a quella dell'accesso ispettivo del 12/10/2019”;
pagina 5 di 10 “…al momento dell'accesso ispettivo del 12/10/2019…”).
Entrando nel merito della questione, è principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Dunque, incombe sulla ITL l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Ciò detto, è utile ricordare innanzitutto il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori ITL.
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva. Si veda, in tal senso, ad esempio, Cass. 9251/2010 secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal pagina 6 di 10 giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Facendo applicazione di questi principi, si riepiloga e si analizza brevemente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento ed in corso di causa partendo da quelle ispettive.
Le ispettrici del lavoro, LU NI e che hanno effettuato l'accesso ispettivo, hanno Testimone_2 pagina 7 di 10 riferito e confermato che al momento dell'accesso nei locali del ristorante le sig.re e Persona_1
si trovavano in cucina, in abiti da lavoro, intente alla preparazione dei cibi: in Parte_2 particolare la teste NI ha precisato che “avevano il grembiule, il camicino e il cappellino”, mentre la teste ha testualmente riferito “siamo entrati anche in cucina, come risulta anche dal verbale di Tes_2 primo accesso in cui generalmente fotografiamo la situazione. Ricordo che c'era una griglia grande, un focolare e c'erano dei clienti”.
La teste moglie del al personale ispettivo aveva dichiarato, “Sono in Persona_1 Pt_1 cucina e aiuto mio marito per la festa del paese. Sto cucinando insieme alla brasiliana”), escussa in udienza, oltre a riconoscere la propria sottoscrizione la stessa ha riferito dapprima di non ricordare se il
12/10/2019 si trovasse nel locale, aggiungendo poi di essere stata presente in azienda solo perché moglie del titolare. Ha riferito che il marito gestiva da solo il ristorante e, quanto alla sig.ra , ha Pt_4 riferito di non sapere chi fosse, confermando successivamente che la stessa era interessata con la SO
a comprare il locale. Circa la dichiarazione resa agli ispettori, la teste ha riconosciuto la propria sottoscrizione ma ha affermato di non aver “capito la situazione”; ha negato di essere sul posto intenta a cucinare aggiungendo “forse potevo trovarmi giù forse per vedere la sig.ra che voleva Pt_2 comprare il ristorante, era il giorno di sagra. Era mio marito che cucinava carne e portava le pietanze ai tavoli, la griglia era in sala e faceva tutto da solo. Non c'era nessun altro che lavorava al ristorante”.
La teste , durante l'escussione ha precisato per due volte che il Testimone_3 Pt_1 voleva mostrare che “l'attività poteva essere condotta anche da due persone sole come faceva lui con la moglie, era la sera della festa della castagna a Montorsaio ed il ristorante era pieno di persone (…) Il sig. aveva messo il menù fisso, e voleva farci vedere che il ristorante poteva essere condotto Pt_1 da due persone. La moglie era in cucina (…)”.
Inoltre, la teste ha confermato che la sera del 12/10/2019 la sig.ra era presente in Persona_1 azienda e stava lavorando.
Va detto che, laddove possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
Ebbene poco credibile risulta essere la testimonianza della sia perché moglie del Per_1 ricorrente sia perché quanto riferito in udienza sia contraddittorio rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rilasciate in sede di accertamento e proprio anche durante la prova testimoniale. Appare altresì inverosimile la circostanza che il locale potesse essere gestito dal solo che si doveva occupare Pt_1 pagina 8 di 10 tra le altre cose, di cucinare, di portare le pietanze ai tavoli;
irrilevante è altresì il fatto che la sia stata socia accomandante della società, circostanza peraltro non provata Per_1 documentalmente. Anzi, è proprio lo stesso a riferire alla che Pt_1 Testimone_3
l'attività poteva essere condotta da due persone (in questo caso da lui e dalla moglie), versione certo più veritiera e plausibile rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente.
Nessun dubbio, quindi, può nascere in merito all'esistenza di rapporto lavorativo intercorrente tra il e la Pt_1 Per_1
Quanto alla posizione della , che non è stata escussa in corso di causa Parte_5 stante la irreperibilità in Italia della stessa, va detto che la SO sentita Testimone_3 come teste, ha riferito che era presente in azienda il giorno 12.10.19 ma non Parte_3 stava lavorando. Ha precisato che “io e mia SO eravamo intenzionate a comprare il ristorante del sig. (omissis) … Io mi trovavo al bar quando entrarono gli ispettori, non dietro al bancone, Pt_1 mia SO era in cucina in quanto il suo ruolo sarebbe stato quello di cuoca, doveva vedere come faceva la moglie”. Ha inoltre riferito che per la SO , era la prima volta che era presente al Pt_3 ristorante, doveva acquistare l'attività, acquisto poi perfezionatosi.
Contrariamente alla posizione della questo Giudice ritiene che l'Amministrazione non Per_1 abbia provato che tra la ed il ci fosse un rapporto di Parte_5 Pt_1 subordinazione. Dall'istruttoria è emerso chiaramente che la sera dell'accesso, la Parte_3
era presente al ristorante solo ed esclusivamente al fine di vedere come si svolgeva l'attività,
[...] essendo le sorelle intenzionate ad acquistare l'azienda, non sussistendo pertanto alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.
Si rileva infatti che dall'istruttoria è emerso l'occasionalità della presenza, la sera dell'accertamento era la prima (ed unica) volta in cui la signora si trovava nel ristorante;
non è risultata provata Pt_2 alcuna forma di eterodirezione, né l'osservanza di orari prestabiliti, né la percezione di retribuzione, né
l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Le testimonianze concordemente attestano che la presenza della signora era finalizzata alla valutazione dell'attività in vista di un possibile Pt_2 acquisto.
Si deve evidenziare invero che pochi giorni dopo l'accesso ispettivo avvenuto il 19.10.2021, le sorelle quali socie della K & K srl hanno acquistato i beni strumentali della società, Testimone_3 assumendo il come dipendente a decorrere dal 24/10/2019. Pt_1
Ciò posto, non risultando provata la sussistenza del rapporto lavorativo nei confronti della Da Pt_4
pagina 9 di 10 il capo B) dell'ordinanza oggi impugnata deve essere annullata;
deve invece essere Parte_5 confermato il capo A) riguardante la sig.ra Persona_1
Considerato il parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In parziale accoglimento del ricorso annulla il capo B) e conferma il capo A) dell'ordinanza oggi impugnata.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 4 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 875/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO oggi sostituito dall'avv. Rosi Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. dott.ssa Valeria Musumeci insiste per il rigetto dell'opposizione riportandosi agli scritti difensivi dell'Amministrazione; in merito alla supposta posizione di socio accomandante della ER KI, per la prima volta asserito in sede di note finale da parte ricorrente, rappresenta che tale qualità non risulta provata e anzi non emerge affatto dalla visura camerale storica della società, dalla quale non risulta alcun ruolo della moglie del Offre in visione la visura camerale e chiede di essere Pt_1 autorizzata al deposito cartaceo. L'avv. Rosi si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale. Autorizza parte resistente al deposito cartaceo della visura camerale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. NICOSIA GIUSEPPE IGNAZIO Parte_1 C.F._1 che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/04/2023, il sig. , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare Controparte_2 la nullità e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n. 22/2023 del 15/03/2023 con cui l'
[...]
di aveva ingiunto il pagamento della somma di € 9.943,90 in relazione Controparte_1 CP_1 all'irregolare occupazione alle dipendenze della società delle lavoratrici Controparte_2
e nella giornata del 12/10/2019. Persona_1 Parte_2
A fondamento dell'opposizione il contestava: a) la nullità dell'ordinanza per indeterminatezza Pt_1 assoluta della data degli eventi contestati riteneva infatti che nella stessa non si dice con esattezza quando sarebbero avvenuti gli episodi contestati e comunque non si individua con certezza la data della commissione dei presunti illeciti, stante la contraddittorietà dei riferimenti;
b) l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato della con le signore e Controparte_2 Persona_1 [...]
mancando la prova dei presupposti di legge per l'irrogazione delle sanzioni non avendo Parte_3 pagina 2 di 10 dimostrato la ITL che le due presunte lavoratrici fossero legate da un rapporto di lavoro dipendente, sosteneva infatti che la sig.ra era presente sul luogo di lavoro in accompagnamento Parte_2 alla SO che voleva acquistare l'azienda, mentre la sig.ra moglie del gli Per_1 Pt_1 avrebbe dato una mano “al volo”; c) l'inesistenza del requisito della clandestinità della Parte_2
, brasiliana, essendo in Italia in forza di un regolare visto per lavoro autonomo. Persona_2
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 9
D. Lgs. 149/2015.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta. Non veniva escussa la teste in quanto irreperibile sul territorio italiano. Il Giudice Testimone_1 con ordinanza del 24/04/2025, tenuto conto della verosimile dilatazione dei tempi e dell'impossibilità oggettiva e pratica di escutere la stessa mediante collegamento audiovisivo nonché della ulteriore dilatazione di tempi e di costi in caso di eventuale rogatoria internazionale e ritenuta la superfluità dell'escussione della teste già sentita a sommarie informazioni durante l'accertamento ispettivo, revocava l'ordinanza ammissiva della prova della predetta teste.
Il Tribunale fissava l'udienza del 4.11.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive.
Il fatto.
Riferiva la resistente che la pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con l'accesso effettuato alle ore 20,00 di sabato 12/10/2019 presso il bar ristorante denominato
” sito in loc. Montorsaio, ove veniva accertata la presenza, in abiti da lavoro, del legale CP_2 rappresentante della società sig. , il quale si occupava di accogliere i clienti nel locale, Parte_1 nonché, all'interno della cucina, delle sigg.re intenta a grigliare la carne, e Persona_1 [...]
, intenta alla preparazione dei cibi ed alla loro sistemazione sui vassoi, come risultante Parte_2 dal Verbale di primo accesso ispettivo redatto nell'immediatezza.
Venivano sentite a sommarie informazioni la la quale aveva dichiarato di essere la moglie Per_1 del titolare, di dare una mano al marito, di non essere iscritta né all'INPS né all'INAIL e di cucinare
“insieme alla brasiliana” per aiutare il marito per la festa del paese, e la che Parte_2 aveva confermato di essere presente in cucina dalla sera stessa, di non aver firmato alcun contratto di lavoro e di essere la SO della signora che avrebbe dovuto acquistare il ristorante, precisando Per_
“Stasera sto cucinando insieme alla moglie del titolare, .
L'accesso era stato effettuato di sabato sera in concomitanza con la festa del paese, Sagra della pagina 3 di 10 e Festa Patronale di San Cerbone), il si occupava della sala e della gestione dei Per_3 Pt_1 clienti, che la società gestiva il bar ristorante senza alcun dipendente formalizzato.
Essendo le sigg.re e risultate entrambe prive di qualsivoglia Per_1 Parte_2 regolarizzazione, il personale ispettivo aveva adottato nell'immediatezza il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/08, stante l'accertato impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari al
100% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
In data 5/11/2019, la proponeva ricorso ex art.14 del D. Lgs. n. 81/08 Controparte_2 all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, asserendo che le signore e fossero entrambe Persona_1 Parte_2 presenti nel locale solo ed esclusivamente per vedere come funzionava, essendo interessate quali socie della K & K srl all'acquisto dei beni strumentali della società, e che in tal senso la K & K aveva successivamente provveduto, assumendo il come dipendente a decorrere dal 24/10/2019; il Pt_1 ricorso veniva respinto e confermate le risultanze ispettive. Successivamente la ITL accertava che alla data dell'accesso ispettivo la sig.ra era sprovvista di permesso di soggiorno Parte_2 idoneo a svolgere attività di lavoro subordinato. Al sig. veniva quindi notificato il Verbale Pt_1
Unico di Accertamento e Notificazione prot. 1788 dell'11/02/2020, contenente la Diffida ad adempiere per la sola posizione della lavoratrice mentre per la , gli Persona_1 Parte_2 veniva contestato l'illecito non sanabile per avere occupato la lavoratrice in data 12/10/2019, per il quale il citato art. 3, comma 3 quater, introdotto dall'art. 22 del D. Lgs. 151/2015 per cui è prevista la sanzione maggiorata del 20% in quanto è riferita a persona priva di titolo di soggiorno che consenta di prestare attività lavorativa.
L'art. 3, comma 3, DL 12/2002 conv. in L. n. 73/2003 come sostituito dall'art. 22 D. Lgs. 151/2015, che ha introdotto il comma 3 bis prevede infatti che la procedura di diffida non trova applicazione per le ipotesi di impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno atteso che il lavoratore straniero non può essere considerato “occupabile”.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità dell'ordinanza per indeterminatezza assoluta della data degli eventi contestati, richiamando i principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi sanzionatori ed in particolare l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 il quale stabilisce che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato" e che "la motivazione deve pagina 4 di 10 indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Al riguardo si osserva che il regime sanzionatorio amministrativo si basa principalmente sulla Legge
689/1981 e sulle disposizioni che regolano la specifica materia, pertanto l'obbligo di motivazione trova fondamento oltre che nell'Art. 3 della suddetta legge, anche nell'art. 18 della L. 689/81 nel quale si prevede che, “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Nel caso di specie posto che si ritiene che l'ordinanza ingiunzione abbia compiutamente indicato in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'irrogazione della sanzione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nella stessa vengono richiamati gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi quindi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta, ed in particolare facilmente identificabile e determinabile la data degli eventi contestati che viene più volte ripetuta sia nelle contestazioni notificate al ricorrente che nella motivazione (si veda infatti “…occupato alle proprie dipendenze in data 12/10/2019…”; “..provvedimento di sospensione dell'attività del 12/10/2019…”; “…successivamente a quella dell'accesso ispettivo del 12/10/2019”;
pagina 5 di 10 “…al momento dell'accesso ispettivo del 12/10/2019…”).
Entrando nel merito della questione, è principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Dunque, incombe sulla ITL l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Ciò detto, è utile ricordare innanzitutto il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori ITL.
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva. Si veda, in tal senso, ad esempio, Cass. 9251/2010 secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal pagina 6 di 10 giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Facendo applicazione di questi principi, si riepiloga e si analizza brevemente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento ed in corso di causa partendo da quelle ispettive.
Le ispettrici del lavoro, LU NI e che hanno effettuato l'accesso ispettivo, hanno Testimone_2 pagina 7 di 10 riferito e confermato che al momento dell'accesso nei locali del ristorante le sig.re e Persona_1
si trovavano in cucina, in abiti da lavoro, intente alla preparazione dei cibi: in Parte_2 particolare la teste NI ha precisato che “avevano il grembiule, il camicino e il cappellino”, mentre la teste ha testualmente riferito “siamo entrati anche in cucina, come risulta anche dal verbale di Tes_2 primo accesso in cui generalmente fotografiamo la situazione. Ricordo che c'era una griglia grande, un focolare e c'erano dei clienti”.
La teste moglie del al personale ispettivo aveva dichiarato, “Sono in Persona_1 Pt_1 cucina e aiuto mio marito per la festa del paese. Sto cucinando insieme alla brasiliana”), escussa in udienza, oltre a riconoscere la propria sottoscrizione la stessa ha riferito dapprima di non ricordare se il
12/10/2019 si trovasse nel locale, aggiungendo poi di essere stata presente in azienda solo perché moglie del titolare. Ha riferito che il marito gestiva da solo il ristorante e, quanto alla sig.ra , ha Pt_4 riferito di non sapere chi fosse, confermando successivamente che la stessa era interessata con la SO
a comprare il locale. Circa la dichiarazione resa agli ispettori, la teste ha riconosciuto la propria sottoscrizione ma ha affermato di non aver “capito la situazione”; ha negato di essere sul posto intenta a cucinare aggiungendo “forse potevo trovarmi giù forse per vedere la sig.ra che voleva Pt_2 comprare il ristorante, era il giorno di sagra. Era mio marito che cucinava carne e portava le pietanze ai tavoli, la griglia era in sala e faceva tutto da solo. Non c'era nessun altro che lavorava al ristorante”.
La teste , durante l'escussione ha precisato per due volte che il Testimone_3 Pt_1 voleva mostrare che “l'attività poteva essere condotta anche da due persone sole come faceva lui con la moglie, era la sera della festa della castagna a Montorsaio ed il ristorante era pieno di persone (…) Il sig. aveva messo il menù fisso, e voleva farci vedere che il ristorante poteva essere condotto Pt_1 da due persone. La moglie era in cucina (…)”.
Inoltre, la teste ha confermato che la sera del 12/10/2019 la sig.ra era presente in Persona_1 azienda e stava lavorando.
Va detto che, laddove possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
Ebbene poco credibile risulta essere la testimonianza della sia perché moglie del Per_1 ricorrente sia perché quanto riferito in udienza sia contraddittorio rispetto alle dichiarazioni dalla stessa rilasciate in sede di accertamento e proprio anche durante la prova testimoniale. Appare altresì inverosimile la circostanza che il locale potesse essere gestito dal solo che si doveva occupare Pt_1 pagina 8 di 10 tra le altre cose, di cucinare, di portare le pietanze ai tavoli;
irrilevante è altresì il fatto che la sia stata socia accomandante della società, circostanza peraltro non provata Per_1 documentalmente. Anzi, è proprio lo stesso a riferire alla che Pt_1 Testimone_3
l'attività poteva essere condotta da due persone (in questo caso da lui e dalla moglie), versione certo più veritiera e plausibile rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente.
Nessun dubbio, quindi, può nascere in merito all'esistenza di rapporto lavorativo intercorrente tra il e la Pt_1 Per_1
Quanto alla posizione della , che non è stata escussa in corso di causa Parte_5 stante la irreperibilità in Italia della stessa, va detto che la SO sentita Testimone_3 come teste, ha riferito che era presente in azienda il giorno 12.10.19 ma non Parte_3 stava lavorando. Ha precisato che “io e mia SO eravamo intenzionate a comprare il ristorante del sig. (omissis) … Io mi trovavo al bar quando entrarono gli ispettori, non dietro al bancone, Pt_1 mia SO era in cucina in quanto il suo ruolo sarebbe stato quello di cuoca, doveva vedere come faceva la moglie”. Ha inoltre riferito che per la SO , era la prima volta che era presente al Pt_3 ristorante, doveva acquistare l'attività, acquisto poi perfezionatosi.
Contrariamente alla posizione della questo Giudice ritiene che l'Amministrazione non Per_1 abbia provato che tra la ed il ci fosse un rapporto di Parte_5 Pt_1 subordinazione. Dall'istruttoria è emerso chiaramente che la sera dell'accesso, la Parte_3
era presente al ristorante solo ed esclusivamente al fine di vedere come si svolgeva l'attività,
[...] essendo le sorelle intenzionate ad acquistare l'azienda, non sussistendo pertanto alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.
Si rileva infatti che dall'istruttoria è emerso l'occasionalità della presenza, la sera dell'accertamento era la prima (ed unica) volta in cui la signora si trovava nel ristorante;
non è risultata provata Pt_2 alcuna forma di eterodirezione, né l'osservanza di orari prestabiliti, né la percezione di retribuzione, né
l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Le testimonianze concordemente attestano che la presenza della signora era finalizzata alla valutazione dell'attività in vista di un possibile Pt_2 acquisto.
Si deve evidenziare invero che pochi giorni dopo l'accesso ispettivo avvenuto il 19.10.2021, le sorelle quali socie della K & K srl hanno acquistato i beni strumentali della società, Testimone_3 assumendo il come dipendente a decorrere dal 24/10/2019. Pt_1
Ciò posto, non risultando provata la sussistenza del rapporto lavorativo nei confronti della Da Pt_4
pagina 9 di 10 il capo B) dell'ordinanza oggi impugnata deve essere annullata;
deve invece essere Parte_5 confermato il capo A) riguardante la sig.ra Persona_1
Considerato il parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
In parziale accoglimento del ricorso annulla il capo B) e conferma il capo A) dell'ordinanza oggi impugnata.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 4 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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