Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5058/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 5058 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FIANDRI SIMONA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SASSI MARIA GIANNA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 05/12/2024 Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla Parte_2
quale è nata la figlia in data 18/08/2005, riconosciuta da entrambi, Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
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“1. La figlia maggiorenne continuerà ad abitare con la madre ed essere iscritta nella residenza anagrafica presso la ex casa famigliare, sita in Prignano sulla Secchia (MO),
Via S. Lorenzo n.137/6;
2. Stante la maggior età della figlia, non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione né di diritto di visita del genitore non convivente e pertanto si lascia al libero accordo tra padre e figlia maggiorenne quando vedersi e frequentarsi.
3. In punto al mantenimento della figlia maggiorenne ma al momento non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in egual misura. Il padre, genitore non collocatario/convivente con la figlia maggiorenne ma al momento non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, verserà entro il 15 di ogni mese, direttamente alla figlia, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 350,00, importo che verrà rivalutato, come per legge, secondo l'indice ISTAT.
4. Il padre verserà altresì alla il 50% delle spese straordinarie afferenti la figlia, Pt_1 che la stessa avrà esborsato, ed in egual modo la rimborserà il 50 % delle spese Pt_1 eventualmente sostenute dal come da protocollo del Tribunale di Modena, Parte_2 sino all'indipendenza economica della figlia stessa. Pertanto le spese straordinarie concordate e dovute nella misura di cui sopra, verranno versate sul conto del genitore che effettua la spesa.
5. Le parti stabiliscono che le spese per i tagliandi ordinari nonché per i pneumatici e l'assicurazione rca della Fiat 500 tg. ET605GS saranno ripartite al 50% tra gli stessi che le sosterranno quindi in detta misura sin dal momento della spesa che verrà programmata tra le parti per quanto riguarda i pneumatici ed i tagliandi. Il padre sosterrà tali spese al 50%, purché la vettura in oggetto sia utilizzata solo da Per_1
e solo sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia. Il padre non verserà alcunché per il carburante, il bollo o altre qualsivoglia spese legate alla vettura di pagina 2 di 4 cui sopra o a qualsiasi altra auto. Qualora la figlia dovesse utilizzare altra autovettura in sostituzione della predetta, sempre fino all'indipendenza economica della figlia e sempre che il suddetto mezzo sia utilizzato solo dalla figlia, il padre sosterrà analoghe spese (solo tagliandi ordinari nonché pneumatici e assicurazione rca) purché le condizioni della nuova autovettura siano analoghe alla precedente e purché la vettura che andrebbe a sostituire la Fiat 500 tg. ET605GS non comporti importi di spese superiori.
6. Le tasse universitarie della figlia imposte da Università pubbliche per la durata prevista dal corso di laurea prescelto, saranno sostenute dai genitori che poi le ripartiranno tra di loro al 50% ciascuno e le verseranno direttamente ad alla Per_1 scadenza nella misura del 50% ciascuno.
7. I genitori s'impegnano altresì a versare al 50% tra di loro anche le spese correlate all'assicurazione UNISALUTE di Gli eventuali indennizzi effettuati da Per_1
UNISALUTE per le spese mediche di verranno comunicati da parte della Per_1 via email al padre e ripartiti al 50% tra i genitori stessi. Pt_1
8. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Si sottolinea che la richiesta formale e il consenso/dissenso sono imprescindibili e precedenti al sostenimento della spesa nonché alla richiesta di rimborso.
Il rimborso pro quota, al genitore che ha anticipato le predette spese a seguito del consenso dell'altro e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.
9. Il conto cointestato nr. 000002533736 tra e acceso presso banca Parte_2 Pt_1
BPER di Prignano S/S verrà estinto e le somme verranno accreditate sul c/c ad
Parte_3
10. Il deposito titoli n.1305113 acceso a suo tempo come forma di risparmio per la figlia presso la banca BPER di Prignano S/S cointestato tra e Per_1 Parte_2 Pt_1 verrà intestato unicamente alla figlia Parte_3
pagina 3 di 4 11. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
12. le spese legali di assistenza si intenderanno integralmente compensate tra le parti.
13. Le parti, e dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti Parte_2 Pt_1 patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente alle scrittura privata del 22.10.2022 e del 28.08.2024 in quanto superate dalla stesura del ricorso de quo (doc.n.5).”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
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