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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 212/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 212/2025 V.G., promossa da: nata ad [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/09/2004 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
130/2025 pubbl. il 13/03/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 04/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2004 atto numero 48 parte II,
pagina 2 di 3 serie A, Uff. 3, alle medesime condizioni della separazione, recepite nella Sentenza
n. 130/2025 pubbl. il 13/03/2025 e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/11/2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 212/2025 V.G., promossa da: nata ad [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI GIROLAMO GIUSEPPE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/09/2004 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
130/2025 pubbl. il 13/03/2025, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 04/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2004 atto numero 48 parte II,
pagina 2 di 3 serie A, Uff. 3, alle medesime condizioni della separazione, recepite nella Sentenza
n. 130/2025 pubbl. il 13/03/2025 e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/11/2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3