Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1149/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1149/2014 R.G.A.C.,
TRA
e la Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi,
[...] giusta procura a margine dell'atto, dall'Avv. Luciano MONTEMITRO, del Foro di Foggia, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Nicola Edoardo PERRI;
RICORRENTI
E
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore p.t.,
[...] rapp.to e difeso dalla Dott.ssa Stefania AMMIRANTE, funzionario delegato, con elezione di domicilio nella sede dell'Ufficio di Napoli, in Napoli, alla Via del Fiumicello, n. 7;
RESISTENTE avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (Dipartimento Controparte_2 dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari, Ufficio di Napoli) emetteva, nei confronti di Parte_1 come autore materiale dell'infrazione, commessa nella qualità di rappresentante legale della e nei confronti della medesima Controparte_1
1
società, quale condebitore solidale, l'ordinanza-ingiunzione n. 34/2014, mediante cui applicava alle menzionate parti la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 36.000,00.
Attraverso verbale di accertamento e notificazione della contestazione, n. 2012/18, dell'8 Marzo 2012, l' rilevava, dietro comunicazione prot. n. Controparte_3
63/AM, pervenuta dall'Istituto , Sezione Parte_2 di Battipaglia, la violazione dell'art. 33, l. 1096/1971.
La menzionata comunicazione «segnalava il mancato campionamento ed invio delle sementi in esame, per le successive analisi obbligatorie finalizzate alla certificazione del prodotto, immesso comunque in commercio dall'azienda in questione, malgrado risultasse non sottoposto al controllo prescritto per la categoria di rispettiva classificazione».
2. Gli ingiunti si opponevano.
La condotta ascritta era consistita nella vendita di novecento quintali di frumento duro, senza l'asporto preventivo di 2250 cartellini di certificazione.
Il provvedimento era affetto da vizio di motivazione, perché non confutava le deduzioni difensive, presentate in sede amministrativa.
I campioni di seme, relativi alle partite contestate, erano stati inviati all'ente di controllo
(ENSE), il 22 Novembre 2011, ma il pacco veniva, successivamente, rintracciato nella sede dell' di Roma, anziché a Battipaglia, dove non erano stati recapitati a causa di un errore CP_4 del vettore.
Dalla sede di Roma, la società veniva rassicurata che il plico sarebbe stato inviato a
Battipaglia: ma la medesima società non veniva mai informata di tale nuovo trasferimento, né dell'esito dell'analisi.
Solo al momento dell'accertamento, si apprendeva che il collo non era stato spedito e che l'analisi non era stata svolta.
Il tecnico autorizzato della società, a propria volta, aveva raccolto dei campioni, e li aveva inviati alla sede di Battipaglia dell'istituto di controllo: l'ENSE, pertanto, avrebbe potuto condurre le proprie verifiche, e comunicarne l'esito, così autorizzando la commercializzazione del prodotto, munito di cartellini di certificazione.
Tale esito, peraltro, come poi si veniva a sapere, era stato sinanche positivo, ma non veniva reso noto alla società: ciò, comunque, consentiva di reputare legale la condotta di vendita del prodotto coi cartellini.
3. Il resisteva alla domanda. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è possibile accogliere la domanda.
2. Quanto, innanzitutto, al preteso vizio di motivazione, in diritto deve ricordarsi come
«L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di
una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali
rilievi difensivi formulati dal ricorrente.» (Cass. civ., Sez. VI - 2, ord, 30.7.2020, n. 16316).
2 N. 1149/2014 R.G.A.C.
Nella specie, in fatto, alla disamina dei rilievi difensivi sono dedicati quattro capoversi della motivazione del provvedimento (dall'ultimo della pag. 2 in avanti), che non si limitano ad una menzione generica e formale.
3. Quanto al merito della vicenda, se pure possa lamentarsi, da parte della società, che vi fossero stati dei disguidi, ad essa non imputabili, è pur vero che rimane la circostanza di fatto che essa abbia venduto partite di grano duro, dotate di cartellini, che menzionavano la varietà, senza aver ottenuto l'esito del controllo, ad opera dell'ente preposto: e non è possibile una sanatoria successiva, ex tunc, di una simile condotta, una volta che si sia eventualmente saputo che corrispondessero (ed ove possa dirsi che il prodotto venduto fosse stato correttamente sottoposto a campionatura, da parte del tecnico, pur autorizzato, incaricato dalls società) cartellini e varietà oggetto di commercio.
Al momento della condotta, infatti, gli acquirenti non disponevano di alcuna certificazione corrispondente ad una realtà già verificata, e le circostanze successive rimangono, in proposito, irrilevanti.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda, che ha visto, oltre alla condotta non conforme della società, degli accadimenti oggettivamente dubbi, estranei a quella condotta e non imputabili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1149/2014 R.G.A.C., promossa da e dalla Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., contro il
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore p.t.,
[...] ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dispone il deposito della sentenza entro i sessanta giorni.
Potenza, all'esito dell'udienza del 24 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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