TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3458/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3458/2019 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Daniele Martellacci e Ilaria Guidotti
contro
(C.F. OPPOSTA CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Katia Pedercini e Andrea Pedercini
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, nulla ammesso in favore avversario, previe le migliori declaratorie del caso, in via principale: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 286 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18 gennaio 2019 della cui opposizione trattasi;
in ogni caso:
pagina 1 di 8 - accertato e dichiarato che nulla è dovuto da a favore di Parte_1 CP_1 respingere ogni domanda di quest'ultima nei confronti della prima, per essere infondata in fatto e in diritto;
in subordine: rideterminare il credito residuo di nei confronti di CP_1 Parte_1
in relazione alla fornitura per cui è causa, in ragione di tutto quanto esposto in atti, in una misura minima, tendenzialmente pari a zero;
- dichiarare tenuta e condannare a restituire a tutte le somme CP_1 Parte_1
corrisposte da quest'ultima alla prima a seguito dell'ordinanza del 12 luglio 2019, comunicata in data 17 luglio 2019, mediante la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero le diverse somme accertate in corso di causa, debitamente maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
Per parte opposta:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, Nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto o in ogni caso accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di della somma di € CP_1 Parte_1
21.594,00, o della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore a pagare a la somma così determinata maggiorata di interessi di mora ex CP_1
D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo. Spese di CTU e competenze professionali rifuse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(nel prosieguo: promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
286/19 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.594,00 oltre accessori in favore di (nel prosieguo anche: Stebo) avente ad oggetto il saldo del CP_1
corrispettivo relativo alla fornitura di alcune componenti (coestrusore nitrurato, estrusori, supporto coestrusore, tubotermoregolato) costituente una parte essenziale della linea produttiva pagina 2 di 8 finalizzata alla produzione di tubi flessibili ed estensibili.
A sostegno della opposizione deduceva, in fatto, che: 1) a seguito della messa in servizio degli estrusori, erano immediatamente emerse alcune problematiche, tempestivamente rappresentate alla fornitrice, quali: a) errata rotazione di una vite dell'estrusore, b) vizi gravissimi nella realizzazione del collettore del coestrusore, c) interruzione del fuso per probabile formazione di aria, d) eccessiva variazione del peso del materiale che fuoriusciva dall'estrusore dovuta al non corretto funzionamento del tronchetto raffreddato dell'elettrovalvola; 2) nonostante le contestazioni, anche a mezzo email, e i sopralluoghi effettuati presso l'impianto dalle parti, le problematiche non erano state risolte;
3) i problemi riscontrati erano riconducibili alle elettrovalvole inserite nel macchinario;
4) la fornitrice non aveva fornito la documentazione di supporto necessaria per il funzionamento del macchinario né aveva redatto la dichiarazione CE di conformità; 5) il malfunzionamento delle componenti fornite da aveva provocato, dapprima un ritardo nell'avvio della linea produttiva e, CP_1 successivamente, ripetuti blocchi all'impianto.
In diritto, eccepiva l'inadempimento della venditrice e, ritenendo che nulla fosse ancora dovuto alla fornitrice in conseguenza delle problematiche riscontrate (avendo essa già corrisposto l'importo di € 42.950,00 oltre Iva a fronte del corrispettivo pattuito di € 73.993,00
Iva inclusa), chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, riservandosi di formulare in altra sede domanda di risarcimento del danno.
Si costituiva deducendo, in fatto, che: 1) i componenti da essa forniti CP_1
necessitavano, per essere utilizzati, di successivo cablaggio elettrico;
a tale scopo, in base agli accordi raggiunti dalle parti, essi dovevano essere consegnati ad altra società (Gefran s.r.l.) per essere assemblati con altri componenti, ed il tutto successivamente cablato e consegnato presso lo stabilimento dell'opponente ove doveva essere assemblato l'intero macchinario;
2) l'attività di progettazione del macchinario e della linea produttiva, il cablaggio dei componenti, e l'installazione del coestrusore all'interno del macchinario era stata curata dall'opponente e /o da soggetti terzi dalla stessa incaricati;
3) segnalati, in diverse occasioni, i malfunzionamenti,
legale rappresentante di , in un'ottica di collaborazione, si era recato più Testimone_1 CP_1
pagina 3 di 8 volte presso lo stabilimento dell'opponente, ed all'esito dei sopralluoghi era emerso che il macchinario funzionava correttamente e che i malfunzionamenti denunciati erano in realtà dovuti ad errate impostazioni di pressione e temperatura di funzionamento dell'impianto, decise personalmente dall'operatore. Con riferimento agli specifici vizi denunciati osservava che: 1) l'errata rotazione della vite di uno degli istrusori, problema verificatosi in sede di collaudo, era dovuta ad un errato collegamento elettrico del motore non eseguito da;
2) CP_1
l'elevata oscillazione della pressione sull'estrusore 1 era causata dal fatto che l'elettrovalvola che attivava i sistema di raffreddamento era stata regolata dall'opponente a 90 gradi in luogo dei 35 gradi consigliati da;
3) il problema relativo all'alimentazione del coestrusore non CP_1
era dovuto al collettore, ma all'errata impostazione delle temperature di lavoro da parte dell'opponente, che non permettevano il regolare flusso del materiale.
Contestava, infine, la mancanza di dichiarazione di conformità CE osservando che tale certificazione concerne esclusivamente le “macchine” o “semimacchine” mentre la fornitura di concerneva esclusivamente componenti che dovevano essere assemblati, unitamente a CP_1
componenti forniti da soggetti terzi, dalla stessa Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., a fronte delle contestazioni svolte da
, l'opponente ribadiva che la somma oggetto di ingiunzione, pari al saldo CP_1 complessivamente previsto nella conferma d'ordine, non doveva ritenersi dovuta “a fronte dell'accertamento del minor valore del bene compravenduto” (pagg. 17-18) chiedendo, in via subordinata, rideterminarsi il credito dovuto all'ingiungente.
Concessa la provvisoria esecutività, espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 31.10.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non è in contestazione il perfezionamento del contratto tra le parti così come il versamento, prima della instaurazione del presente giudizio, della somma di € 52.399,00 Iva compresa a fronte di un corrispettivo complessivamente previsto pari ad € 73.993,00 Iva compresa.
pagina 4 di 8 Ciò detto, si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da con Parte_1 CP_1
riferimento al saldo ancora dovuto deducendo la sussistenza di vizi nei beni consegnati e formulando domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.; ha chiesto, pertanto, la revoca de decreto ingiuntivo dovendosi le somme già corrisposte ritenersi ampiamente satisfattive del credito della fornitrice e, in subordine, la rideterminazione dell'importo eventualmente ancora dovuto.
Preliminarmente, va richiamata in questa sede la relazione del CTU ing.
[...]
, ampiamente motivata e priva di vizi logici, anche in riferimento alle osservazioni dei Per_1
CTP, cui l'ausiliario ha risposto esaurientemente, e che pertanto questo giudice ritiene di poter condividere integralmente.
Nella relazione l'ing. , in primo luogo, dà atto che alla data del sopralluogo Per_1
(25.5.22) i beni forniti da (due estrusori e un coestrusore) erano installati e funzionanti CP_1
all'interno della linea produttiva realizzata da a seguito di modifiche dalla stessa Parte_1
apportate.
Esaminati i beni forniti e smontati l'ausiliario ha, quindi, evidenziato quanto segue:
1) collettore dell'estrusore: l'opponente lamentava principalmente il flusso irregolare del materiale proveniente imputando la problematica a difetti nella realizzazione del collettore medesimo (in particolare: presenza di saldature interne al tubo che ostruivano il transito del materiale e ridotta sezione di entrata e di uscita). Rileva il CTU che detta mancata regolarità del flusso di materiale dal mixer al coestrusore non sia imputabile ad un difetto di costruzione imputabile a quanto piuttosto alla mancata valutazione dei fenomeni del flusso dei CP_1
granuli in transito dal mixer (posto in testa al coestrusore e fornito da terzi) al coestrusore in relazione anche alle caratteristiche dei diversi materiali impiegati (peso, granulometria, temperatura d'esercizio). A tale conclusione il CTU è pervenuto “considerando che il collettore attualmente installato (realizzato da terzi) ha geometrie differenti rispetto a quelli forniti da
e che i collettori oggetto di causa non presentano significative irregolarità meccaniche CP_1
interne tali da comportare i malfunzionamenti rilevati da (pag. 54 relazione). Parte_1
pagina 5 di 8 2) elettrovalvole: il vizio lamentato dall'opponente – concernente non il loro malfunzionamento ma la tipologia di elettrovalvole fornite - non sussiste. Dette elettrovalvole, infatti, sono state fornite da così come richieste dall'opponente; al momento del sopralluogo, peraltro, esse CP_1
risultavano installate e funzionanti ma non utilizzate (gli estrusori, infatti, funzionano anche senza l'utilizzo delle elettrovalvole);
3) errata rotazione di una vite dell'estrusore: l'opponente, con e mail 29.7.18, aveva lamentato la mancata indicazione della corretta rotazione della vite dell'estrusore, dal che sarebbe derivata la necessità di smontaggio e rimontaggio della vite con conseguente perdita di due giorni di lavoro. Il CTU ha ritenuto la sussistenza del vizio non avendo fornito CP_1
indicazioni in merito al corretto senso di rotazione (non risulta fornita documentazione tecnica né sul motoriduttore risultava apposta specifica etichetta con indicazione del senso di rotazione.
Osserva il CTU che “il senso di rotazione della vite deve essere indicato dal costruttore nella documentazione tecnica e/o apportando un'etichetta fisica sul motoriduttore/estrusore” e che
“Senza tale indicazione non è possibile stabilire il senso di rotazione della vite dell'estrusore che è indispensabile per eseguire correttamente i collegamenti di alimentazione del motore elettrico” (pag. 31).
Con riferimento, poi, alla lamentata mancata fornitura della documentazione ex Direttiva
2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine), recepita in Italia con il D.Lvo 17/10, il CTU ha ritenuto che i beni forniti da debbano essere qualificati come “quasi macchine” trattandosi di CP_1
“macchine non complete essendo mancante l'impianto di alimentazione e il sistema di programmazione controllo e gestione”, come tali soggetti a detta normativa;
ha, invece, escluso che essi possano essere considerati meri “componenti” trattandosi di “beni funzionali ad uno specifico impiego” mentre “…i componenti della macchina possono solitamente essere integrati in un'ampia gamma di categorie di macchine con diverse applicazioni” (pagg. 36 -37 relazione. Ha, quindi, confermato che avrebbe dovuto fornire all'opponente CP_1
documentazione specifica, in particolare: pertinente documentazione – all. VII parte B, istruzioni di assemblaggio – all. VI, dichiarazione di incorporazione – all. II parte 1 Sezione B
(cfr. pagg. 39-44 relazione).
pagina 6 di 8 Ora, come si è detto, l'opponente ha sostanzialmente eccepito l'inesatto adempimento della venditrice stante la presenza dei vizi lamentati (Cass. 23759/16; Cass. 23345/09) formulando domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.
Il CTU, verificata la sussistenza del vizio della mancata indicazione del senso di rotazione della vite dell'estrusore, ha quantificato il conseguente “minor valore” del bene nella misura di € 2000,00 (imputabile per metà a e per la restante metà alla società che ha CP_1
realizzato i collegamenti elettrici), derivante dalla necessità per l'opponente, a seguito del mancato funzionamento dell'estrusore, di smontare la vite e rimontarla dopo averla pulita, e quantificando poi il costo di tali operazioni.
Ritiene questo giudice che tale importo non possa essere riconosciuto all'opponente
L'azione di riduzione del prezzo, operante anche in assenza di colpa, è finalizzata ad eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore;
nella specie, il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio della vite non attiene a tale profilo, bensì rientra nel danno subito dall'acquirente per effetto della presenza del difetto menzionato;
tale importo avrebbe, pertanto, potuto essere riconosciuto solo in presenza di una domanda risarcitoria da parte di ex art. 1494 Parte_1
c.c., domanda che – come è noto - può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene), ed è proponibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (cfr. tra le altre: Cass. 26852/13 in motivazione).
Nella specie, alcuna domanda risarcitoria è stata formulata dall'opponente.
Passando alla questione della mancata consegna della documentazione prevista dal
D.Lgs. 17/10 va esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza formulata da , al cui CP_1
eventuale accoglimento consegue la superfluità dell'esame dell'ulteriore questione della applicabilità di tale normativa – contestata da - ai beni da questa forniti. CP_1
pagina 7 di 8 L'eccezione è fondata.
Sostiene l'opponente che la mancata consegna di tale documentazione tecnica integri mancanza di una qualità essenziale “con conseguente esonero dalla denuncia ex art. 1495 c.c.”
(pag. 2 memoria di replica opponente); la tesi è smentita da quanto previsto espressamente dall'art. 1497 c.c. secondo cui, in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, il diritto di chiedere la risoluzione (o la riduzione del prezzo) è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento;
anche le spese della consulenza tecnica vanno poste in base al principio della soccombenza a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 5.077,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte opponente.
Brescia, 12/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3458/2019 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con gli avv. Daniele Martellacci e Ilaria Guidotti
contro
(C.F. OPPOSTA CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Katia Pedercini e Andrea Pedercini
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, nulla ammesso in favore avversario, previe le migliori declaratorie del caso, in via principale: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 286 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18 gennaio 2019 della cui opposizione trattasi;
in ogni caso:
pagina 1 di 8 - accertato e dichiarato che nulla è dovuto da a favore di Parte_1 CP_1 respingere ogni domanda di quest'ultima nei confronti della prima, per essere infondata in fatto e in diritto;
in subordine: rideterminare il credito residuo di nei confronti di CP_1 Parte_1
in relazione alla fornitura per cui è causa, in ragione di tutto quanto esposto in atti, in una misura minima, tendenzialmente pari a zero;
- dichiarare tenuta e condannare a restituire a tutte le somme CP_1 Parte_1
corrisposte da quest'ultima alla prima a seguito dell'ordinanza del 12 luglio 2019, comunicata in data 17 luglio 2019, mediante la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero le diverse somme accertate in corso di causa, debitamente maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
Per parte opposta:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, Nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto o in ogni caso accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di della somma di € CP_1 Parte_1
21.594,00, o della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore a pagare a la somma così determinata maggiorata di interessi di mora ex CP_1
D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo. Spese di CTU e competenze professionali rifuse.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(nel prosieguo: promuoveva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
286/19 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.594,00 oltre accessori in favore di (nel prosieguo anche: Stebo) avente ad oggetto il saldo del CP_1
corrispettivo relativo alla fornitura di alcune componenti (coestrusore nitrurato, estrusori, supporto coestrusore, tubotermoregolato) costituente una parte essenziale della linea produttiva pagina 2 di 8 finalizzata alla produzione di tubi flessibili ed estensibili.
A sostegno della opposizione deduceva, in fatto, che: 1) a seguito della messa in servizio degli estrusori, erano immediatamente emerse alcune problematiche, tempestivamente rappresentate alla fornitrice, quali: a) errata rotazione di una vite dell'estrusore, b) vizi gravissimi nella realizzazione del collettore del coestrusore, c) interruzione del fuso per probabile formazione di aria, d) eccessiva variazione del peso del materiale che fuoriusciva dall'estrusore dovuta al non corretto funzionamento del tronchetto raffreddato dell'elettrovalvola; 2) nonostante le contestazioni, anche a mezzo email, e i sopralluoghi effettuati presso l'impianto dalle parti, le problematiche non erano state risolte;
3) i problemi riscontrati erano riconducibili alle elettrovalvole inserite nel macchinario;
4) la fornitrice non aveva fornito la documentazione di supporto necessaria per il funzionamento del macchinario né aveva redatto la dichiarazione CE di conformità; 5) il malfunzionamento delle componenti fornite da aveva provocato, dapprima un ritardo nell'avvio della linea produttiva e, CP_1 successivamente, ripetuti blocchi all'impianto.
In diritto, eccepiva l'inadempimento della venditrice e, ritenendo che nulla fosse ancora dovuto alla fornitrice in conseguenza delle problematiche riscontrate (avendo essa già corrisposto l'importo di € 42.950,00 oltre Iva a fronte del corrispettivo pattuito di € 73.993,00
Iva inclusa), chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, riservandosi di formulare in altra sede domanda di risarcimento del danno.
Si costituiva deducendo, in fatto, che: 1) i componenti da essa forniti CP_1
necessitavano, per essere utilizzati, di successivo cablaggio elettrico;
a tale scopo, in base agli accordi raggiunti dalle parti, essi dovevano essere consegnati ad altra società (Gefran s.r.l.) per essere assemblati con altri componenti, ed il tutto successivamente cablato e consegnato presso lo stabilimento dell'opponente ove doveva essere assemblato l'intero macchinario;
2) l'attività di progettazione del macchinario e della linea produttiva, il cablaggio dei componenti, e l'installazione del coestrusore all'interno del macchinario era stata curata dall'opponente e /o da soggetti terzi dalla stessa incaricati;
3) segnalati, in diverse occasioni, i malfunzionamenti,
legale rappresentante di , in un'ottica di collaborazione, si era recato più Testimone_1 CP_1
pagina 3 di 8 volte presso lo stabilimento dell'opponente, ed all'esito dei sopralluoghi era emerso che il macchinario funzionava correttamente e che i malfunzionamenti denunciati erano in realtà dovuti ad errate impostazioni di pressione e temperatura di funzionamento dell'impianto, decise personalmente dall'operatore. Con riferimento agli specifici vizi denunciati osservava che: 1) l'errata rotazione della vite di uno degli istrusori, problema verificatosi in sede di collaudo, era dovuta ad un errato collegamento elettrico del motore non eseguito da;
2) CP_1
l'elevata oscillazione della pressione sull'estrusore 1 era causata dal fatto che l'elettrovalvola che attivava i sistema di raffreddamento era stata regolata dall'opponente a 90 gradi in luogo dei 35 gradi consigliati da;
3) il problema relativo all'alimentazione del coestrusore non CP_1
era dovuto al collettore, ma all'errata impostazione delle temperature di lavoro da parte dell'opponente, che non permettevano il regolare flusso del materiale.
Contestava, infine, la mancanza di dichiarazione di conformità CE osservando che tale certificazione concerne esclusivamente le “macchine” o “semimacchine” mentre la fornitura di concerneva esclusivamente componenti che dovevano essere assemblati, unitamente a CP_1
componenti forniti da soggetti terzi, dalla stessa Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., a fronte delle contestazioni svolte da
, l'opponente ribadiva che la somma oggetto di ingiunzione, pari al saldo CP_1 complessivamente previsto nella conferma d'ordine, non doveva ritenersi dovuta “a fronte dell'accertamento del minor valore del bene compravenduto” (pagg. 17-18) chiedendo, in via subordinata, rideterminarsi il credito dovuto all'ingiungente.
Concessa la provvisoria esecutività, espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 31.10.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Non è in contestazione il perfezionamento del contratto tra le parti così come il versamento, prima della instaurazione del presente giudizio, della somma di € 52.399,00 Iva compresa a fronte di un corrispettivo complessivamente previsto pari ad € 73.993,00 Iva compresa.
pagina 4 di 8 Ciò detto, si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da con Parte_1 CP_1
riferimento al saldo ancora dovuto deducendo la sussistenza di vizi nei beni consegnati e formulando domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.; ha chiesto, pertanto, la revoca de decreto ingiuntivo dovendosi le somme già corrisposte ritenersi ampiamente satisfattive del credito della fornitrice e, in subordine, la rideterminazione dell'importo eventualmente ancora dovuto.
Preliminarmente, va richiamata in questa sede la relazione del CTU ing.
[...]
, ampiamente motivata e priva di vizi logici, anche in riferimento alle osservazioni dei Per_1
CTP, cui l'ausiliario ha risposto esaurientemente, e che pertanto questo giudice ritiene di poter condividere integralmente.
Nella relazione l'ing. , in primo luogo, dà atto che alla data del sopralluogo Per_1
(25.5.22) i beni forniti da (due estrusori e un coestrusore) erano installati e funzionanti CP_1
all'interno della linea produttiva realizzata da a seguito di modifiche dalla stessa Parte_1
apportate.
Esaminati i beni forniti e smontati l'ausiliario ha, quindi, evidenziato quanto segue:
1) collettore dell'estrusore: l'opponente lamentava principalmente il flusso irregolare del materiale proveniente imputando la problematica a difetti nella realizzazione del collettore medesimo (in particolare: presenza di saldature interne al tubo che ostruivano il transito del materiale e ridotta sezione di entrata e di uscita). Rileva il CTU che detta mancata regolarità del flusso di materiale dal mixer al coestrusore non sia imputabile ad un difetto di costruzione imputabile a quanto piuttosto alla mancata valutazione dei fenomeni del flusso dei CP_1
granuli in transito dal mixer (posto in testa al coestrusore e fornito da terzi) al coestrusore in relazione anche alle caratteristiche dei diversi materiali impiegati (peso, granulometria, temperatura d'esercizio). A tale conclusione il CTU è pervenuto “considerando che il collettore attualmente installato (realizzato da terzi) ha geometrie differenti rispetto a quelli forniti da
e che i collettori oggetto di causa non presentano significative irregolarità meccaniche CP_1
interne tali da comportare i malfunzionamenti rilevati da (pag. 54 relazione). Parte_1
pagina 5 di 8 2) elettrovalvole: il vizio lamentato dall'opponente – concernente non il loro malfunzionamento ma la tipologia di elettrovalvole fornite - non sussiste. Dette elettrovalvole, infatti, sono state fornite da così come richieste dall'opponente; al momento del sopralluogo, peraltro, esse CP_1
risultavano installate e funzionanti ma non utilizzate (gli estrusori, infatti, funzionano anche senza l'utilizzo delle elettrovalvole);
3) errata rotazione di una vite dell'estrusore: l'opponente, con e mail 29.7.18, aveva lamentato la mancata indicazione della corretta rotazione della vite dell'estrusore, dal che sarebbe derivata la necessità di smontaggio e rimontaggio della vite con conseguente perdita di due giorni di lavoro. Il CTU ha ritenuto la sussistenza del vizio non avendo fornito CP_1
indicazioni in merito al corretto senso di rotazione (non risulta fornita documentazione tecnica né sul motoriduttore risultava apposta specifica etichetta con indicazione del senso di rotazione.
Osserva il CTU che “il senso di rotazione della vite deve essere indicato dal costruttore nella documentazione tecnica e/o apportando un'etichetta fisica sul motoriduttore/estrusore” e che
“Senza tale indicazione non è possibile stabilire il senso di rotazione della vite dell'estrusore che è indispensabile per eseguire correttamente i collegamenti di alimentazione del motore elettrico” (pag. 31).
Con riferimento, poi, alla lamentata mancata fornitura della documentazione ex Direttiva
2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine), recepita in Italia con il D.Lvo 17/10, il CTU ha ritenuto che i beni forniti da debbano essere qualificati come “quasi macchine” trattandosi di CP_1
“macchine non complete essendo mancante l'impianto di alimentazione e il sistema di programmazione controllo e gestione”, come tali soggetti a detta normativa;
ha, invece, escluso che essi possano essere considerati meri “componenti” trattandosi di “beni funzionali ad uno specifico impiego” mentre “…i componenti della macchina possono solitamente essere integrati in un'ampia gamma di categorie di macchine con diverse applicazioni” (pagg. 36 -37 relazione. Ha, quindi, confermato che avrebbe dovuto fornire all'opponente CP_1
documentazione specifica, in particolare: pertinente documentazione – all. VII parte B, istruzioni di assemblaggio – all. VI, dichiarazione di incorporazione – all. II parte 1 Sezione B
(cfr. pagg. 39-44 relazione).
pagina 6 di 8 Ora, come si è detto, l'opponente ha sostanzialmente eccepito l'inesatto adempimento della venditrice stante la presenza dei vizi lamentati (Cass. 23759/16; Cass. 23345/09) formulando domanda di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.
Il CTU, verificata la sussistenza del vizio della mancata indicazione del senso di rotazione della vite dell'estrusore, ha quantificato il conseguente “minor valore” del bene nella misura di € 2000,00 (imputabile per metà a e per la restante metà alla società che ha CP_1
realizzato i collegamenti elettrici), derivante dalla necessità per l'opponente, a seguito del mancato funzionamento dell'estrusore, di smontare la vite e rimontarla dopo averla pulita, e quantificando poi il costo di tali operazioni.
Ritiene questo giudice che tale importo non possa essere riconosciuto all'opponente
L'azione di riduzione del prezzo, operante anche in assenza di colpa, è finalizzata ad eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore;
nella specie, il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio della vite non attiene a tale profilo, bensì rientra nel danno subito dall'acquirente per effetto della presenza del difetto menzionato;
tale importo avrebbe, pertanto, potuto essere riconosciuto solo in presenza di una domanda risarcitoria da parte di ex art. 1494 Parte_1
c.c., domanda che – come è noto - può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene), ed è proponibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (cfr. tra le altre: Cass. 26852/13 in motivazione).
Nella specie, alcuna domanda risarcitoria è stata formulata dall'opponente.
Passando alla questione della mancata consegna della documentazione prevista dal
D.Lgs. 17/10 va esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza formulata da , al cui CP_1
eventuale accoglimento consegue la superfluità dell'esame dell'ulteriore questione della applicabilità di tale normativa – contestata da - ai beni da questa forniti. CP_1
pagina 7 di 8 L'eccezione è fondata.
Sostiene l'opponente che la mancata consegna di tale documentazione tecnica integri mancanza di una qualità essenziale “con conseguente esonero dalla denuncia ex art. 1495 c.c.”
(pag. 2 memoria di replica opponente); la tesi è smentita da quanto previsto espressamente dall'art. 1497 c.c. secondo cui, in caso di vendita di un bene mancante di qualità promesse o essenziali, il diritto di chiedere la risoluzione (o la riduzione del prezzo) è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento;
anche le spese della consulenza tecnica vanno poste in base al principio della soccombenza a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 5.077,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico di parte opponente.
Brescia, 12/03/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 8 di 8