Sentenza 14 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2004, n. 15918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15918 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.I.A.R.C. - Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva - S.R.L., in persona dell'amministratore unico Giuseppe Albano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio, n. 12, presso l'avv. Giovanni Tortorici, che, unitamente all'avv. Antonio Parisi, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1071 in data 30 agosto 2001 (R.G. 242/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 18.3.2004:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Tortorici;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello dell'Inps, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva accolto, previa riunione dei giudizi, le domande proposte dalla Società Industrie Alimentari e Ristorazione Collettiva - SIARC - s.r.l. per l'accertamento dell'inesistenza dei crediti contributivi di cui ai verbali di accertamento ispettivo 18 giugno e 26 giugno 1992.
Delle numerose questioni decise dalla sentenza, è ancora oggetto di controversia se l'avvenuta regolarizzazione (conseguente alla richiesta del c.d. condono) della situazione contributiva da parte della società esplicasse i suoi effetti non soltanto per i contributi evasi, ma anche per le differenze retributive omesse rispetto ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, consentendo in tal modo la fruizione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il Tribunale ha fornito risposta di segno positivo al quesito, rilevando che l'Inps non aveva sollevato contestazioni in ordine alla regolarità della domanda di condono.
La cassazione di questa statuizione è domandata dall'Inps con ricorso per un unico motivo, cui resiste con controricorso la S.I.A.R.C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della normativa in tema di condono previdenziale, in particolare dell'art. 43 della legge n. 413 del 1991 e del decreto legge n. 174 del 1992, nonché vizio di motivazione.
Sostiene che la società non aveva rispettato nei confronti dei dipendenti le disposizioni della contrattazione collettiva in tema di livelli di inquadramento e aveva domandato la regolarizzazione sulla base dell'art. 43 l. 413/1991, norma che non prevede tra gli effetti derivanti dal c.d. condono la non applicazione della decadenza dal beneficio della fiscalizzazione;
sul piano dei principi generali, osserva ulteriormente l'Istituto, le inadempienze nei confronti dei lavoratori impediscono la nascita del diritto al beneficio della fiscalizzazione, che non può derivare dalla tardiva regolarizzazione contributiva. La Corte giudica il ricorso infondato. Va premesso che con l'art. 6, nono comma lett. c), d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989 n. 389 - recante, fra l'altro, disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno - è stato disposto che il beneficio della fiscalizzazione non spetta per i lavoratori che "siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1^" (vale a dire inferiori a quelle stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale).
Nella fattispecie, viene in considerazione l'art. 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo il cui disposto, il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali va effettuato con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Diversamente da altre fonti regolatoci del c.d. "condono", la disposizione in esame si limita a prevedere (e su ciò fonda l'argomentazione dell'Inps) che "la regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali".
Va però osservato che questa disposizione in tema di c.d. "condono", deve essere integrata con le norme contenute nel richiamato decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 (visto che la somma sostituisce quella dovuta a titolo di
"condono" in base a questa fonte legislativa), il cui art. 4 comma 8^, contiene disposizioni molto più articolate.
Viene quindi in rilievo, risolvendo ogni residua questione, il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1^ giugno 1991, n. 166, il cui art. 3 (Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali), richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e dispone che il versamento della somma dovuta ai fini della regolarizzazione, in sostituzione di quella determinata ai sensi dell'indicato decreto, anche se effettuata in base a domanda presentata nel termine previsto dal comma 6^ dell'art. 3 del D.L. 22 novembre 1990, n. 338, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9^ e 10^, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.
Atri decreti legge hanno poi riguardato la proroga dei termini originariamente previsti (tra gli altri, il d.l. 174/92, non convertito ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della Legge 24 marzo 1993, n. 75 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16). Pertanto, il quadro normativo applicabile alla fattispecie, contrariamente all'assunto del ricorrente, contiene la previsione espressa (come, del resto, la generalità della normativa in materia di "condono previdenziale") che la regolarizzazione rende inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9^ e 10^, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.
Dal tenore letterale di queste previsioni la giurisprudenza della Corte (Cass. 7858/2003; 16370/2002; 6139/2001) ha tratto la conclusione che la regolarizzazione contributiva, conseguente al condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio della fiscalizzazione (nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria).
Si è ritenuto, dunque, che la specifica deroga prevista dal legislatore in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali comporta che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative ad un'impresa avente diritto, in astratto, al suddetto beneficio della fiscalizzazione, per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, l'avvenuta regolarizzazione conseguente a condono previdenziale della situazione contributiva ha effetto non soltanto per i contributi evasi, ma anche per le differenze omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di continuare a fruire del beneficio in questione.
Si è rilevato che a diversa conclusione non poteva pervenirsi atteso il chiaro tenore letterale delle disposizioni di legge (relative al c.d. "condono") e che le considerazioni, svolte dall'inps in ordine al significato da assegnarsi al termine "regolarizzazione", postulavano una equivocità del termine stesso non ricavabile dal dato testuale, di evidente chiarezza, avuto riguardo soprattutto al fatto che il legislatore, se avesse ritenuto necessario ai fini degli sgravi anche la corresponsione ai lavoratori delle relative differenze retributive, avrebbe espressamente previsto l'adempimento di tale condizione (si confronti la diversa formula "regolarizzazione retribuiva e contributiva", adoperata dall'art. 5 decreto legge n. 510 del 1996, conv. in L. n. 608 del 1996, in tema di contratti di riallineamento retributivo).
D'altra parte, come è stato sottolineato in dottrina, i provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo con riferimento ai condoni previdenziali, sono stati sempre finalizzati a sanare l'evasione contributiva con la previsione di meccanismi di tipo premiale, consistenti nell'attribuzione di benefici e di incentivi atti a sollecitare l'adempimento. Il che, formando oggetto del potere discrezionale del legislatore - il quale, per mezzo del condono, tende a reperire risorse finanziarie e, talvolta, a ridurre il contenzioso - dal punto di vista giuridico non determina, come avviene in tutti i casi in cui venga emanato un provvedimento di tale natura (anche in campo fiscale), una disparità di trattamento tra soggetti originariamente adempienti e soggetti originariamente inadempienti, tale disparità dovendo cedere a fronte della tutela del superiore interesse relativo all'integrità della pubblica finanza.
Ritiene tuttavia la Corte che le difficoltà interpretative della normativa applicabile giustifichino la compensazione integrale delle spese per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2004