Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11728 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11728 / 2024 promossa da:
(nome da nubile , nata il [...] negli USA;
Parte_1 Per_1
(nome da nubile ), nata il [...] negli USA, che nel Controparte_1 Per_2
presente atto agisce anche nell'interesse della figlia minore:
nata il [...] negli USA;
Persona_3
nata il [...] negli USA;
CP_2 Parte_2
(nome da nubile , nata il [...] negli USA, che nel Parte_3 Per_4
presente atto agisce anche nell'interesse della figlia minore:
nata il [...] negli USA Controparte_3
nonché:
, nato il [...] negli USA, che nel presente atto interviene soltanto Persona_5 nell'interesse della sopraddetta figlia minore;
Parte_3
Jr, nato il [...] negli USA, che nel presente atto interviene Parte_4 soltanto nell'interesse della sopraddetta figlia minore Persona_3
rappresentati e difesi dall'Avv. ARTURO GRASSO ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Torino
1
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
• accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
• per l'effetto, ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 10/7/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_4
discendenti della cittadina italiana Persona_6
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- che in data 2/7/1886 da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Borgiallo (TO), cittadina italiana la quale contraeva matrimonio a Cuorgnè con Persona_6
l'italiano in data 24/11/1905 (docc. 1-2); Persona_7
- che i due coniugi partivano per gli USA nel dicembre 1905 (doc. 22 lista passeggeri);
- che negli USA nasceva il figlio in data 11/2/1913 il quale a sua volta Persona_8
contraeva matrimonio con in data 26/6/1935 – divorzio in data Persona_9
28/10/1953 (docc. 5-6);
- che (indicata anche come ) – in conseguenza della lunga Persona_6 Per_10
permanenza negli Stati uniti e della nascita di undici figli – otteneva concessione di naturalizzazione a mezzo del provvedimento del 23/12/1944 (doc. 3), quando – oramai – il figlio (nato nel 1913) era maggiorenne;
Persona_8
- che contraeva un secondo matrimonio in data 31/7/1954 con Persona_8 [...]
(doc. 7) e dalla loro unione nasceva la figlia e odierna ricorrente Controparte_5 Per_11
in data 4/8/1957 (doc. 8);
[...]
- che contraeva matrimonio con nel 1975 e dal loro Persona_11 Persona_12
matrimonio nasceva la figlia e odierna ricorrente in data 7/9/1983 (doc. 14) Parte_5
2 la quale generava da un'unione di fatto la figlia e odierna ricorrente Parte_6
in data 4/9/2003 (doc. 15);
[...]
- che contraeva matrimonio nel 2009 con (doc. 16) e Parte_5 Persona_13
insieme generavano la figlia e odierna ricorrente in data 27/8/2010 Persona_3
(doc. 17);
- che contraeva un secondo matrimonio con nel 1985 Persona_11 Persona_14
(doc. 11) – divorzio in data 17/12/1998 (doc. 12) – e dalla loro unione nasceva la figlia e odierna ricorrente in data 3/8/1987 (doc. 18); Parte_7
- che contraeva matrimonio con nel 2016 (doc. 19) Parte_7 Persona_5
e dalla loro unione nasceva la figlia e odierna ricorrente in data 17/11/2017 Controparte_3
(doc. 20);
- che ha contratto un terzo matrimonio nel 2000 con . Persona_11 Persona_15
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, con decreto depositato in data 15/01/2025, disponeva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio al 27/02/2025, poi posticipato al 17/04/2025. I ricorrenti tramite il loro difensore, con note di trattazione scritta depositata in data 25/02/2025, insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni in atti.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui
l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
3. Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'ava italiana, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenata dei ricorrenti ( e Persona_6
3 quello del coniuge ( con quello che hanno assunto negli USA Persona_16
(rispettivamente e o , l'identità delle persone in questione, in Per_10 Per_17 Persona_18
ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi, riportati sia nell'estratto di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche negli atti relativi ai suoi discendenti oltre che nella lista passeggeri prodotta al doc. 22 allegato al ricorso.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4 4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: (1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); (2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
5. Nel caso di specie la domanda è fondata.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'ava nata a [...] Persona_6
(TO) il 2/7/1886 (si vedano allegati al ricorso introduttivo).
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Emerge dagli atti che si sia naturalizzata cittadina statunitense con Persona_6
provvedimento rilasciato il 23.12.1944 (doc. 3). dunque, a causa e per effetto Persona_6 della naturalizzazione statunitense nel 1944, ha perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data 1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”. Tale naturalizzazione è avvenuta, peraltro, in seguito alla nascita del figlio nato l'[...], successivamente al compimento della maggiore Persona_8
età dello stesso, senza per questo comportare la perdita dello status civitatis acquisito al momento della sua nascita.
5.1.Tuttavia, dall'atto di naturalizzazione dell'ava emerge altresì, la Persona_6
naturalizzazione del marito (divenuto negli USA Dominc Aliment) Persona_16
5 riconosciuta in data 11/07/1924, ovvero prima che il figlio fosse maggiorenne (cfr. doc. 3, foglio 9 del file pdf).
Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, tale concatenazione di fatti, comporterebbe per la perdita della relativa cittadinanza italiana “iure Persona_8 sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
Occorre, pertanto, verificare se anche abbia perso la cittadinanza italiana in Persona_8 conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, per via dell'acquisto della cittadinanza statunitense in data 11.07.1924, quando era ancora minorenne (essendo nato Persona_8
l'11.02.1913).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale evocato [Sez. 1 -, n. 17161/2023], assume rilievo la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 [secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”]; la disposizione si riferirebbe proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9 [ipotesi non ricorrenti in questo caso].
Secondo tale orientamento, – in quanto figlio minore – avrebbe perso la Persona_8
cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza statunitense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera
e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.
12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ.
n. 29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
5.2. Il Tribunale non condivide tale approdo ermeneutico.
È da ritenere che la previsione della perdita del diritto ad uno status debba essere oggetto di esplicita considerazione da parte del legislatore, prevalendo diversamente l'interesse al mantenimento dello status.
Va allora evidenziato che nessuna delle disposizioni della legge n. 555/1912 esplicitamente considera
6 l'ipotesi della perdita di cittadinanza, per effetto delle decisioni assunte dagli esercenti la responsabilità genitoriale. È sufficiente leggere l'art. 8 della legge n. 555/1912 per averne conferma.
Viceversa, l'art. 1 della legge n. 555/1912 esplicitamente afferma[va] che «È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino (…)». Lo status di cittadino, dunque, si consegue e si consolida con il solo fatto naturale della nascita.
Se, dunque, la legge esplicitamente non prevede che eventuali rinunce alla cittadinanza da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale riverberino effetti sulla posizione del minore (che è cittadino per nascita), si deve concludere che – salvo rinunce provenienti dal diretto interessato – egli
è da ritenere cittadino italiano per nascita.
5.3. Non assume rilievo – nel caso in esame – il dettato dell'art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912
[«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero»]. Al riguardo si osserva che – da un punto di vista puramente letterale – la disposizione in parola sembra applicarsi ad un diverso caso (ossia chi – per effetto della perdita di cittadinanza del genitore, perdendola a sua volta – divenga straniero); nel caso in esame, non è diventato straniero, essendo bipolide (cittadino italiano per il fatto Persona_8 naturale della nascita; cittadino statunitense, iure soli).
5.4.Non a caso, l'art. 7 della legge n. 555/1912 considera l'ipotesi del «cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita», evidenziando che
– in questo caso – il cittadino italiano per nascita «conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi».
5.5. Deve, pertanto, ritenersi che nato negli USA, fosse cittadino statunitense Persona_8 iure soli, ed al contempo cittadino italiano iure sanguinis, essendo la cittadinanza italiana trasmessa dai genitori al momento della nascita, a nulla rilevando, ai fini della perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso, l'intervenuta abdicazione alla cittadinanza italiana da parte del padre durante la minore età di (in quanto successiva alla sua nascita, avendo essi trasmesso al Persona_8 figlio al momento della nascita la cittadinanza italiana ed avendo il minore autonomamente conseguito la cittadinanza statunitense iure soli, non incidendo dunque, per il principio giuridico innanzi enunciato, le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte dei genitori sullo status del figlio, salva la facoltà di rinuncia da parte di quest'ultimo al conseguimento della maggiore età; rinuncia che, come già evidenziato, nel caso di specie non vi è stata).
6. In queste coordinate interpretative questo Giudice ritiene che la domanda sia fondata. Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e
7 dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
6.1. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
6.2. A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
6.3. Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
6.4. Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli [per inciso: la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha comunque riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948].
7. Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che: dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza non si è interrotta e trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea maschile tra figlio di genitori italiani Persona_8
al momento della sua nascita, e la figlia odierna ricorrente, la quale, a sua volta, Persona_11
8 ha trasmesso la cittadinanza italiana per linea femminile alle figlie e Parte_5 [...]
e alle nipoti e odierne ricorrenti: , Parte_7 Parte_6 Persona_3
e .
[...] Controparte_3
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4
provvedimenti conseguenti.
8. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti:
- (nome da nubile , nata il [...] negli USA;
Parte_1 Per_1
- (nome da nubile ), nata il [...] negli USA;
Controparte_1 Per_2
- nata il [...] negli USA;
Persona_3
- nata il [...] negli USA;
Parte_6
- (nome da nubile nata il [...] negli USA;
Parte_3 Per_4
- nata il [...] negli USA Controparte_3
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 17/4/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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