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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 804/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Ivano Piluso, Emanuele Vento e Giuseppa Privitera;
Appellato
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 310/2023 del 10 aprile 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1
condannava il Parte_1
al pagamento, in favore del , della somma di €. 6.695,30 a titolo
[...] CP_1
di differenze retributive per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'amministrazione nel periodo in cui il era stato detenuto presso la Casa di CP_1
reclusione di Augusta.
In particolare il tribunale - ricostruita la disciplina in tema di lavoro penitenziario e rilevato che in materia retributiva il lavoro carcerario non è completamente equiparato al rapporto di lavoro subordinato in quanto ai sensi dell'art. 22, 1° co., Ordinamento Penitenziario, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”; rilevato inoltre che la circolare n. 2294/4748 del 9.03.1976 era intervenuta allo scopo di definire le voci che devono essere computate nella retribuzione disponendo che: “A) La mercede, riferita ai contratti di categoria, stabilita per giornata lavorativa, è costituita dalle quote della paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità
B) Per il lavoro prestato nelle giornate festive verrà corrisposta doppia mercede. Per ciascuna ora di lavoro effettuata oltre il normale orario verrà corrisposta la mercede oraria maggiorata del 25% ... D) le effettive prestazioni di ogni lavoratore in base alla quantità e qualità di lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo” - riteneva fondate le argomentazioni del ricorrente e, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica di parte allegata al ricorso, condannava l'amministrazione alle chieste differenze retributive nella misura sopra indicata.
Avverso detta sentenza proponeva appello il con Parte_1
ricorso depositato in data 29.9.2023.
Resisteva l'appellato che eccepiva la improcedibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 415, co 7 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933; deduce che il ha CP_1
notificato il ricorso di primo grado direttamente all'amministrazione penitenziaria in violazione del principio per cui per gli enti statali la notifica deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente;
afferma che l'erroneità della notifica del ricorso introduttivo comporta la nullità della sentenza impugnata come previsto dal comma 3 del citato art.11 e aggiunge che erroneamente il primo giudice non ha rilevato la nullità e disposto la rinnovazione della notifica ex art 291 c.p.c.; detta nullità ha pregiudicato la valida instaurazione del processo e comporta la rimessione della controversia al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
2. Con il secondo motivo si duole che il tribunale ha erroneamente affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro intramurario nonostante la diversità ontologica dei due rapporti, senza tenere conto che il lavoro in ambito carcerario
è concepito come uno dei pilastri fondamentali del trattamento rieducativo ed è sottoposto a stringenti vincoli derivanti dalle pubbliche risorse stanziate, tanto è vero che la mercede spettante al detenuto è determinata da un'apposita
Commissione e gli istituti penitenziari devono redigere un progetto annuale, da cui risulti la previsione dei posti di lavoro intra moenia disponibili al fine di consentire a tutti i detenuti le medesime opportunità in campo lavorativo nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate. L'appellante contesta pertanto la fondatezza delle pretese avanzate in primo grado dal . Insiste nella CP_1
rimessione della causa al primo giudice, anche al fine di proporre le necessarie difese ed eccezioni non formulate in primo grado, tra cui l'eccezione di compensazione tra le somme vantate dal ricorrente a titolo di differenze retributive e quelle spettanti all'amministrazione penitenziaria a titolo di rimborso delle spese di mantenimento sostenute per il periodo in cui il è stato CP_1
detenuto presso il carcere di Augusta, evidenziando che in relazione a dette spese il non ha presentato domanda di riconoscimento della rimessione del debito CP_1
ex art.6 del D.P.R. n. 115/2002 (norma che prevede un istituto a scopo premiale della buona condotta carceraria, disponendo la rinuncia dello Stato alla riscossione dei crediti maturati in relazione alle spese processuali e di mantenimento in carcere dei condannati che rispondano ai requisiti indicati nello stesso art.6), nonché l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla controparte ex art. 2955 c.c., atteso che l'azione di recupero dei crediti da parte del è stata esercitata solo nel mese di giugno 2020 e che, medio tempore, CP_1
non è stato posto in essere alcun atto interruttivo, non potendosi ritenere che la prescrizione dei crediti da mercede inizi a decorrere dalla fine del periodo di detenzione.
3. Infine, l'appellante impugna il capo con cui è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
4. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'appello formulata dalla difesa della parte appellata, che ha documentato di avere notificato all'amministrazione la sentenza impugnata in data 17.4.2023 all'indirizzo PEC
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L'appellato sostiene che detta notifica sia idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'appello, che nella specie non sarebbe stato rispettato dall'amministrazione appellante in quanto il ricorso in appello è stato depositato in data 29.9.2023.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 11 RD 30/10/1933 n.1611 “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
Trovano applicazione i principi dettati dalla Suprema Corte, secondo cui nei casi di patrocinio obbligatorio si applica il regime speciale delle notifiche di cui al citato art.11 che non subisce deroghe nell'ipotesi di contumacia dell'amministrazione.
Si veda altresì la pronuncia n. 15415/2017, ove la Suprema Corte ha stabilito:
“Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. la notificazione della sentenza nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'assistenza obbligatoria in giudizio dell'Avvocatura erariale (tali sono ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1, "le
Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo") deve essere eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (cfr. Corte Cass. Sez.
U, Sentenza n. 1252 del 09/05/1973; id. Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 02/02/2001, con riferimento alle sentenze del Giudice di Pace;
id. Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 12/06/2014) … Tale disciplina non muta per il fatto che le Amministrazioni pubbliche predette siano rimaste contumaci nel giudizio in primo grado, atteso che la domiciliazione delle stesse presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza, trova titolo direttamente nella legge e spiega efficacia per tutti i gradi del giudizio, indipendentemente dalle scelte - attinenti a valutazioni discrezionali di strategia processuale - operate dalle Amministrazioni pubbliche in ordine alla opportunità di costituirsi o meno in giudizio …”. Da tanto consegue che la notifica della sentenza effettuata il 17.4.2023 direttamente all'indirizzo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non sia idonea a determinare l'applicazione del termine breve ad impugnare ex
326 c.p.c.
Trova invece applicazione il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza (10.4.2023), e dunque l'appello proposto in data
29.9.2023 è tempestivo.
5. È fondato il primo motivo dell'appello.
Erroneamente il tribunale ha dichiarato in primo grado la contumacia del nonostante la notifica del ricorso sia stata effettuata Parte_1
direttamente all'Amministrazione Penitenziaria e non presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa.
Trattasi di nullità che non è stata sanata né dall'ordine di rinnovazione della notifica da parte del giudice né dalla costituzione dell'amministrazione, mai avvenuta.
Detta nullità - da pronunciarsi anche d'ufficio ai sensi del cit. art.11 RD
n.1611/1933 - si riverbera sulla sentenza impugnata e comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (secondo cui il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice).
La sentenza di primo grado va pertanto annullata e le parti devono essere rimesse davanti al giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore CP_1
della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa ed assegna alle stesse il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi che liquida Controparte_1
per il primo grado in €. 2.540,00 oltre rimborso spese generali e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese