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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza dell'1 dicembre 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Portici alla via Amendola, 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Curcio Gargiulo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Afragola alla via Sardegna, 2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Credentino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 3131/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 29.7.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio presso il carcere di Secondigliano l'8 maggio 2017, in regime di comunione dei beni e che prima del matrimonio nascevano due figli - (nato a [...] il Per_1
Per_ 9.3.2010) e (nata a [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 17 ottobre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.534/2024)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 19 giugno 2025.
Dopo alcuni rinvii per il deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e per la comparizione di entrambi in modalità cartolare, all'udienza del 26 novembre 2025
i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta il
17-10-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate: Per ART. 1 Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato Per_1
2 V.G. n. 3131/2024
presso la madre, con la quale coabitano in Caivano alla Via Circumvallazione Ovest Parco
Verde B2/1 piano 3.
ART. 2 Durante il periodo di detenzione il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per
1 giorno alla settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e con gli orari fissati dal carcere di Napoli Secondigliano per le visite ai detenuti. Una volta che il padre avrà scontato la pena presso il predetto istituto di detenzione lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due giorni alla settimana dall'uscita di scuola con rientro presso il domicilio materno alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con l'eventuale attività lavorativa che esso andrà a svolgere;
week end alternati dall'uscita di Parte_1 scuola del sabato con rientro a casa la domenica alle ore 20:00; durante le festività natalizie ad anni alterni i minori trascorreranno dal 24 al 26 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 1 gennaio nonché il giorno della befana con la madre e viceversa;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'angelo e viceversa;
il periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Ove mai i genitori dovessero avere lo stesso periodo di ferie,
i minori trascorreranno, in detta sola ipotesi, una settimana consecutiva con il padre ed una con la madre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nel caso in cui nel giorno fissato per la visita paterna ai minori gli stessi risultassero ammalati, il padre potrà fare visita ai figli presso l'abitazione materna ovvero il padre avrà la facoltà di recuperare il giorno di visita perso.
ART. 3 Porre a carico di esso un assegno mensile di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) a titolo di concorso per il mantenimento dei figli ovvero euro 200,00 per la Per minore ed euro 200,00 per il minore somma che sarà aggiornata annualmente Per_1 secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge. L'importo predetto dovrà essere corrisposto dallo stesso entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese secondo le indicazioni che darà essa Il Sig. si impegna e si obbliga al Parte_2 Parte_1 versamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche sostenute per i figli minori, purché preventivamente documentate dalla madre. Per quanto riguarda le altre spese le parti si rifanno al protocollo d'intesa intervenuto tra il COA ed il Tribunale di Napoli.
ART. 4 I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
ART. 5 Quanto all'assegno unico per i figli, i coniugi concordano che esso sarà percepito nella
3 V.G. n. 3131/2024
misura del 100% dalla Sig.ra . Parte_2
ART. 6 Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il carcere di
Secondigliano l'8 maggio 2017 (atto n. 22 , parte II, Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2017) tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 19.7.1994), alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 1 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza dell'1 dicembre 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Portici alla via Amendola, 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Curcio Gargiulo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Afragola alla via Sardegna, 2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Credentino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 3131/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 29.7.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio presso il carcere di Secondigliano l'8 maggio 2017, in regime di comunione dei beni e che prima del matrimonio nascevano due figli - (nato a [...] il Per_1
Per_ 9.3.2010) e (nata a [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 17 ottobre 2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (sentenza n.534/2024)
e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 19 giugno 2025.
Dopo alcuni rinvii per il deposito della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e per la comparizione di entrambi in modalità cartolare, all'udienza del 26 novembre 2025
i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (avvenuta il
17-10-2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate: Per ART. 1 Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato Per_1
2 V.G. n. 3131/2024
presso la madre, con la quale coabitano in Caivano alla Via Circumvallazione Ovest Parco
Verde B2/1 piano 3.
ART. 2 Durante il periodo di detenzione il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per
1 giorno alla settimana compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e con gli orari fissati dal carcere di Napoli Secondigliano per le visite ai detenuti. Una volta che il padre avrà scontato la pena presso il predetto istituto di detenzione lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due giorni alla settimana dall'uscita di scuola con rientro presso il domicilio materno alle ore 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e con l'eventuale attività lavorativa che esso andrà a svolgere;
week end alternati dall'uscita di Parte_1 scuola del sabato con rientro a casa la domenica alle ore 20:00; durante le festività natalizie ad anni alterni i minori trascorreranno dal 24 al 26 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 1 gennaio nonché il giorno della befana con la madre e viceversa;
le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'angelo e viceversa;
il periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, da stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. Ove mai i genitori dovessero avere lo stesso periodo di ferie,
i minori trascorreranno, in detta sola ipotesi, una settimana consecutiva con il padre ed una con la madre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nel caso in cui nel giorno fissato per la visita paterna ai minori gli stessi risultassero ammalati, il padre potrà fare visita ai figli presso l'abitazione materna ovvero il padre avrà la facoltà di recuperare il giorno di visita perso.
ART. 3 Porre a carico di esso un assegno mensile di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) a titolo di concorso per il mantenimento dei figli ovvero euro 200,00 per la Per minore ed euro 200,00 per il minore somma che sarà aggiornata annualmente Per_1 secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge. L'importo predetto dovrà essere corrisposto dallo stesso entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese secondo le indicazioni che darà essa Il Sig. si impegna e si obbliga al Parte_2 Parte_1 versamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche sostenute per i figli minori, purché preventivamente documentate dalla madre. Per quanto riguarda le altre spese le parti si rifanno al protocollo d'intesa intervenuto tra il COA ed il Tribunale di Napoli.
ART. 4 I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
ART. 5 Quanto all'assegno unico per i figli, i coniugi concordano che esso sarà percepito nella
3 V.G. n. 3131/2024
misura del 100% dalla Sig.ra . Parte_2
ART. 6 Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il carcere di
Secondigliano l'8 maggio 2017 (atto n. 22 , parte II, Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2017) tra (nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Parte_2
Napoli il 19.7.1994), alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 1 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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