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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1443/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OT NN IT, RE
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1082/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890912052980151 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6441/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MUNICIPIA SPA, ha proposto gravame avverso la Sentenza CGT I grado Napoli 10765/17/24 con cui è stato accolto il ricorso del contribuente avverso Comunicazione Preventiva di iscrizione del Fermo
Amministrativo n. 20237405189091205298015, notificato in data 15/09/2023, relativo al mancato pagamento della prodromica ingiunzione di pagamento n. 202074051239451814020868, in relazione a TARES 2013.
Il primo giudice ha ritenuto non notificati gli atti presupposti.
MUNICIPIA ha proposto gravame allegando le notifiche e l'ammissibilità dei documenti. In particolare, ha dedotto che l'ingiunzione di pagamento n. 202074051239451814020868 è stata correttamente notificata a mezzo pec alla contribuente in data 15/09/2021 all'indirizzo pec censito Email_3.
E' contumace la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 4.11.2023.
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello
"è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),.
Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nell' aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
L'appello va accolto.
Effettivamente l'ingiunzione di pagamento n. 202074051239451814020868 è stata correttamente notificata a mezzo pec alla contribuente in data 15/09/2021 all'indirizzo pec censito Email_3. Essa ha ad oggetto la TARES 2013, e non è mai stata impugnata.
Dunque, a prescindere dalla notifica dell'accertamento, ogni doglianza doveva essere fatta valere in quella sede.
L'appello va dunque accolto.
Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione dell'allegazione dei documenti solo in appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OT NN IT, RE
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1082/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10765/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890912052980151 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6441/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MUNICIPIA SPA, ha proposto gravame avverso la Sentenza CGT I grado Napoli 10765/17/24 con cui è stato accolto il ricorso del contribuente avverso Comunicazione Preventiva di iscrizione del Fermo
Amministrativo n. 20237405189091205298015, notificato in data 15/09/2023, relativo al mancato pagamento della prodromica ingiunzione di pagamento n. 202074051239451814020868, in relazione a TARES 2013.
Il primo giudice ha ritenuto non notificati gli atti presupposti.
MUNICIPIA ha proposto gravame allegando le notifiche e l'ammissibilità dei documenti. In particolare, ha dedotto che l'ingiunzione di pagamento n. 202074051239451814020868 è stata correttamente notificata a mezzo pec alla contribuente in data 15/09/2021 all'indirizzo pec censito Email_3.
E' contumace la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
Il ricorso di primo grado è stato notificato il 4.11.2023.
In via del tutto preliminare va dipanata la questione attinente alle allegazioni documentali.
In base al combinato disposto degli artt. 58 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione applicabile in questo giudizio, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, anche nel caso in cui non sussista l'impossibilità per le parti di produrli in primo grado.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità facendo leva su un'interpretazione delle norme testé citate che contemplano una facoltà di produzione processuale più ampia di quella prevista dall'art. 345 c.p.c. Difatti, nel codice del processo tributario la norma di riferimento è il comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., il quale prevede espressamente che in sede di appello
"è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", mentre l'art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che "nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"( vedi da ultimo Cassazione civile sez. trib., 21/06/2025 n.16625, Cassazione civile sez. trib., 23/04/2025, n.10549,
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2024, n.27265 e Cass., sez. tributaria, 21 marzo 2023, n. 8089),.
Occorre, peraltro, farsi carico di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220, il quale sostituisce l'art. 58, dettando il seguente nuovo testo della norma: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
La novella legislativa, che, almeno prima facie, pare restringere la facoltà di produrre nuovi documenti in appello, non si applica nel presente giudizio, atteso che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 220 cit. regola l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 546 del 1992 cit., stabilendo, per quel che riguarda, in particolare, il presente giudizio, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), c.) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."
Posto che l'entrata in vigore della normativa in questione è stata fissata al 4 gennaio 2024, essa non trova applicazione nel giudizio attualmente in corso, atteso che esso è stato instaurato ben prima di tale data (in quanto il ricorso di primo grado è stato notificato nell' aprile 2023).
Va, pertanto, confermata la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza anteriore in ordine alla possibilità di depositare documenti per la prima volta in grado di appello.
L'appello va accolto.
Effettivamente l'ingiunzione di pagamento n. 202074051239451814020868 è stata correttamente notificata a mezzo pec alla contribuente in data 15/09/2021 all'indirizzo pec censito Email_3. Essa ha ad oggetto la TARES 2013, e non è mai stata impugnata.
Dunque, a prescindere dalla notifica dell'accertamento, ogni doglianza doveva essere fatta valere in quella sede.
L'appello va dunque accolto.
Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione dell'allegazione dei documenti solo in appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese e competenze compensate per l'intero giudizio