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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3029/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Atena Lucana - Viale Kennedy 2 84030 Atena Lucana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406475250000221002 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'accertamento TASI, avviso n. 406475250000221002 del 5.03.2025, notificato alla ricorrente, a mezzo posta, in data 19.03.2025, emesso dalla società SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione tributi, Ente impositore Comune di Atena Lucana, riferito alla TASI anno 2019.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di legittimazione passiva rappresentando, con supporto di allegazioni documentali, in relazione all'immobile oggetto di imposizione che dal 28.09.2012 la sig.ra Ricorrente_1 non ha più la disponibilità dello stesso a seguito di immissione nel possesso del bene da parte del custode, che ha cambiato la serratura, nominato dal Tribunale, come si evince dalla relazione dell'Avv.
Nominativo_1 depositata nella procedura esecutiva incardinata innanzi al Tribunale di Lagonegro, ex Tribunale di Sala Consilina, procedura R.G.N. 18.2010.
Con il secondo motivo si rileva il vizio di motivazione dell'impugnato avviso di accertamento rispetto alla base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati in relazione agli interessi richiesti.
Il Comune di Atena Lucana non si è costituito.
La OG nel costituirsi ha rilevato, in primo luogo, la infondatezza del primo motivo di ricorso sul presupposto che la procedura esecutiva e, in particolare, l'attribuzione della disponibilità dell'immobile in capo al custode non determina alcun effetto rispetto alla legittimazione passiva in capo al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento del cespite.
Il concessionario ha segnalato anche la infondatezza del secondo motivo di ricorso in relazione al calcolo degli interessi applicati.
In data 14.1.2026 la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha replicato alla
OG in relazione al tema del difetto di legittimazione passiva per essere l'immobile entrato nella detenzione del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva.
Nella memoria di replica, in particolare, si è evidenziato quanto segue: “Nel caso di specie, la sig.ra Ricorrente_1 è stata privata non solo del possesso in senso civilistico, ma anche e soprattutto di ogni forma di "detenzione", avendo il custode giudiziario la disponibilità esclusiva delle chiavi e del bene, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti (vedasi la citata relazione del custode del 27.05.2020 e la relazione del nuovo custode del 17 10 2023). La detenzione non è più in capo alla ricorrente, ma è esercitata da un ausiliario del Giudice per finalità pubblicistiche (la conservazione del bene in vista della vendita coattiva), del tutto estranee all'interesse della proprietaria spossessata.”
Nel prosieguo la difesa ha operato un richiamo alla sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa IMU nella parte in cui non prevedeva l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente, qualora fosse stata presentata denuncia.
In subordine la ricorrente ha ribadito la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
In data 22.1.2026 la difesa di OG ha memorie illustrative rispetto alla memoria di replica della ricorrente, ribandendo la infondatezza delle sollevate eccezioni ed insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo si osserva quanto segue: ai sensi dell'articolo 1 c. 746 L. 160/2019 "soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi".
Le vicende della esecuzione immobiliare e l'attribuzione della disponibilità dell'immobile in capo al custode non interferiscono rispetto al rapporto obbligatorio tributario che resta in capo al soggetto che vanta la titolarità giuridica del bene nei termini sopra precisati fino al momento in cui non venga adottato il decreto di trasferimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il saggio degli interessi è quello legale, stabilito per effetto di decreti ministeriali senz'altro conoscibili, attesa la natura pubblica, da parte del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta ilo ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio della parte costituita OG,liquidandole in euro 200, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3029/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Atena Lucana - Viale Kennedy 2 84030 Atena Lucana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406475250000221002 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 351/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'accertamento TASI, avviso n. 406475250000221002 del 5.03.2025, notificato alla ricorrente, a mezzo posta, in data 19.03.2025, emesso dalla società SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione tributi, Ente impositore Comune di Atena Lucana, riferito alla TASI anno 2019.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di legittimazione passiva rappresentando, con supporto di allegazioni documentali, in relazione all'immobile oggetto di imposizione che dal 28.09.2012 la sig.ra Ricorrente_1 non ha più la disponibilità dello stesso a seguito di immissione nel possesso del bene da parte del custode, che ha cambiato la serratura, nominato dal Tribunale, come si evince dalla relazione dell'Avv.
Nominativo_1 depositata nella procedura esecutiva incardinata innanzi al Tribunale di Lagonegro, ex Tribunale di Sala Consilina, procedura R.G.N. 18.2010.
Con il secondo motivo si rileva il vizio di motivazione dell'impugnato avviso di accertamento rispetto alla base di calcolo, il tasso ed il periodo di mora applicati in relazione agli interessi richiesti.
Il Comune di Atena Lucana non si è costituito.
La OG nel costituirsi ha rilevato, in primo luogo, la infondatezza del primo motivo di ricorso sul presupposto che la procedura esecutiva e, in particolare, l'attribuzione della disponibilità dell'immobile in capo al custode non determina alcun effetto rispetto alla legittimazione passiva in capo al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento del cespite.
Il concessionario ha segnalato anche la infondatezza del secondo motivo di ricorso in relazione al calcolo degli interessi applicati.
In data 14.1.2026 la difesa della ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha replicato alla
OG in relazione al tema del difetto di legittimazione passiva per essere l'immobile entrato nella detenzione del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva.
Nella memoria di replica, in particolare, si è evidenziato quanto segue: “Nel caso di specie, la sig.ra Ricorrente_1 è stata privata non solo del possesso in senso civilistico, ma anche e soprattutto di ogni forma di "detenzione", avendo il custode giudiziario la disponibilità esclusiva delle chiavi e del bene, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti (vedasi la citata relazione del custode del 27.05.2020 e la relazione del nuovo custode del 17 10 2023). La detenzione non è più in capo alla ricorrente, ma è esercitata da un ausiliario del Giudice per finalità pubblicistiche (la conservazione del bene in vista della vendita coattiva), del tutto estranee all'interesse della proprietaria spossessata.”
Nel prosieguo la difesa ha operato un richiamo alla sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa IMU nella parte in cui non prevedeva l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente, qualora fosse stata presentata denuncia.
In subordine la ricorrente ha ribadito la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
In data 22.1.2026 la difesa di OG ha memorie illustrative rispetto alla memoria di replica della ricorrente, ribandendo la infondatezza delle sollevate eccezioni ed insistendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo si osserva quanto segue: ai sensi dell'articolo 1 c. 746 L. 160/2019 "soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi".
Le vicende della esecuzione immobiliare e l'attribuzione della disponibilità dell'immobile in capo al custode non interferiscono rispetto al rapporto obbligatorio tributario che resta in capo al soggetto che vanta la titolarità giuridica del bene nei termini sopra precisati fino al momento in cui non venga adottato il decreto di trasferimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il saggio degli interessi è quello legale, stabilito per effetto di decreti ministeriali senz'altro conoscibili, attesa la natura pubblica, da parte del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta ilo ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio della parte costituita OG,liquidandole in euro 200, oltre accessori come per legge.