Sentenza 30 maggio 2006
Massime • 1
La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto al compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal segretario di una organizzazione sindacale in favore di un lavoratore nei confronti del datore di lavoro, genericamente qualificata come di assistenza sindacale, non avendo peraltro il ricorrente neppure dedotto in quale specifico albo professionale il prestatore di lavoro avrebbe dovuto essere iscritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2006, n. 12840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12840 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA RIITANO, che la difende unitamente all'avvocato RIITANO BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20510/02 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 13/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/06 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
Udito l'Avvocato RIITANO Gianluca, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ZAZA Claudio con delega depositata in udienza dell'Avvocato PANICI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.11.99 LI NI, segretario di un'organizzazione sindacale, convenne davanti al Giudice di Pace di Roma la lavoratrice SO HE, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 400.000, o di quella diversa ritenuta dovuta nei limiti della cognizione equitativa, a titolo di compenso per l'assistenza personalmente prestata alla suddetta, non iscritta al sindacato, per il recupero di spettanze nei confronti di un suo ex datore di lavoro. Precisava l'attore che tale assistenza, per la quale era stato pattuito un compenso in misura del 10% del credito vantato, si era concretizzata in contatti con la controparte e con il legale che avrebbe dovuto eventualmente intraprendere la causa, nella redazione di calcoli delle spettanze, in un accesso all'ufficio provinciale del lavoro, ed aveva, infine, sortito buon esito, consentendo alla donna il recupero della somma di L. quattro milioni.
Costituitasi la convenuta contestava, sia in fattoria in diritto, il fondamento della domanda e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, avvocato Carlo Guglielmi, richiesta sulla quale il giudice tuttavia non provvedeva.
Espletati la prova testimoniale richiesta dalle parti e l'interrogatorio formale dell'attore, con sentenza dell'8-13 giugno 2002 l'adito giudice, ritenute provate le attività dedotte dall'attore, che considerava, "anche sulla base di valutazione equitativa ... assistenza sindacale o parasindacale sostanzialmente atipica, ma sicuramente utile, nella grande maggioranza dei casi, alla tutela dei lavoratori...", tenuto conto che, peraltro, la convenuta avesse aderito alla proposta di compenso a percentuale nel convincimento che tale misura fosse prevista dalla legge, perveniva ad una "valutazione equitativa" della somma dovuta al LI in misura di centottanta Euro, oltre agli interessi legali, così accogliendone la domanda, con il favore delle spese del giudizio. Avverso tale sentenza la SO propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Resiste il LI con controricorso.
Il processo, già fissato per la definizione in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., con ordinanza del 20.10.2005 è stato rimesso alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 269 c.p.c. ed omessa motivazione anche su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza. Le doglianze attengono alla mancata statuizione, su cui vi era stata riserva differita al prosieguo del giudizio, ma non più sciolta, in ordine alla richiesta di fissazione di un'udienza per chiamare in causa l'avvocato Carlo Guglielmi, omissione aggravata dalla circostanza che il professionista, poi addotto quale teste nella lista di parte convenuta, non era stato ammesso dal giudice, proprio sul rilievo che sulla sua chiamata in giudizio pendeva riserva. Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non precisandosi nell'ambito della censura dedotta nel mezzo d'impugnazione a quale titolo la SO intendesse chiamare in giudizio l'avv. Guglielmi, ne' su quali circostanze il medesimo avrebbe dovuto, secondo la successiva richiesta della convenuta, deporre quale testimone.
In siffatto contesto, di evidente carenza di "autosufficienza" del mezzo d'impugnazione, non essendo consentito al giudice di legittimità attingere direttamente elementi di valutazione della censura dagli atti della fase di merito, questa Corte di trova nell'impossibilità di poter delibare la rilevanza e decisività delle questioni sottoposte al giudice a quo e da quello non esaminate, e, dunque, di stabilire se vi sia stata effettiva violazione dell'obbligo della decisione sulle domande proposte dalle parti e della motivazione al riguardo, sebbene totalmente omessa nella sentenza impugnata, occorrendo pur sempre, anche in tali casi, stabilire se il "punto della controversia" sottoposto al giudice dalla parte avesse attitudine alla risoluzione della lite nel senso dalla stessa prospettato.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 41 Cost. e art. 2222 e segg. c.c. con connesse carenze della motivazione, segnatamente in ordine all'omessa precisazione della natura giuridica del rapporto sorto tra le parti, in riferimento alla ritenuta liceità e tutelabilità in sede giudiziaria dell'attività di assistenza, definita "atipica" e "parasindacale" dal Giudice di Pace, svolta dal LI a titolo personale;
dall'esercizio di tale attività, in quanto consentito dalle norme in vigore solo alle associazioni sindacali, e riservato, ove comportante assistenza di natura legale, agli avvocati, non avrebbe potuto derivare il diritto alla retribuzione, tenuto conto della "nullità assoluta", comminata dall'art. 2231 c.c., in rel. all'art. 2229 cod. civ., rilevabile anche di ufficio, per i rapporti di prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuati da chi non sia iscritto negli appositi albi previsti dalla legge.
Le censure, pur ammissibili in quanto deducenti violazione di norme processuali e costituzionali e di principi informatori della materia, in concreto non sono tuttavia fondate. Ai fini dell'esclusione, ex art. 2231 c.c., del prestatore di opera professionale dall'azione per il pagamento della retribuzione, è necessario che l'attività, che si assume abusivamente svolta, rientri tra quelle per il cui esercizio sia espressamente prescritta l'iscrizione in uno degli albi o elenchi, la cui previsione, a norma dell'art. 2229 c.c., è riservata alla legge.
Questa S.C., per quanto riguarda in particolare l'assistenza legale, ha già avuto modo di escludere, con motivazioni del tutto condivisibili alle quali si rimanda, che la stessa è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza e difesa in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo;
al di fuori di tali limiti l'attività di consulenza ed assistenza legale non può ritenersi condizionata a tale iscrizione e, pertanto, rientrare nella previsione di cui all'art. 2231 c.c.; sicché la prestazione della stessa da diritto al compenso ed alla relativa azione a favore del prestatore, anche se privo di particolari abilitazioni o requisiti professionali (Cass. 3^ n. 7359/97, conf. n. 5906/78, n. 3971/75). Per quanto attiene alla natura "sindacale" o "parasindacale" dell'assistenza nella specie prestata dal resistente, deve rilevarsi come il relativo profilo di censura difetti di specificità, non essendo la stessa ricorrente in grado di precisare in quale albo il prestatore d'opera intellettuale in questione avrebbe dovuto essere iscritto.
È appena il caso, a tal proposito, di osservare come nei principi dettati in materia dall'art. 39 Cost. non sia dato individuare alcun elemento a sostegno della tesi esposta in ricorso, secondo la quale l'assistenza stragiudiziale dei lavoratori sarebbe riservata alle sole associazioni sindacali, in quanto tali, e non anche consentita, a titolo personale, a soggetti operanti al di fuori dell'ambito di siffatte organizzazioni;
limitazioni in tal senso, del resto, sarebbero palesemente in contrasto con l'affermazione del principio basilare, di libertà di organizzazione (implicante la non obbligatorietà di avvalersi dei sindacati nelle vertenze di lavoro) enunciato nel primo comma del citato articolo.
Nè rileva, infine, la dichiarata mancanza di tipicità del rapporto intercorso tra le parti, tenuto conto del principio di libertà negoziale al quale è improntato il vigente sistema civilistico (v. art. 1322 cod. civ.), nel quale le parti ben possono, nella loro autonomia, concludere contratti anche non espressamente regolati dalla legge, purché nell'ambito dei limiti, generali, di liceità, e particolari, dettati da eventuali disposizioni specifiche, che nella specie non ricorrono.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro quattrocento, di cui trecento per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2006