Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2020, proposto da Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi, Giuseppe Cozzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour n. 31;
contro
Comune di Modugno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della “nota del Servizio 4 – Assetto del Territorio, del Comune di Modugno prot. n. 16347 del 3.4.2020, in parte qua
di tutti gli atti, i verbali e i pareri, anche di natura interlocutoria e endoprocedimentali, relativi all'istruttoria,
ove occorrer possa, del Regolamento Regionale n. 14/2006 e dei coevi atti di adozione e approvazione, nonché del Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP, della richiamata D.C.S. n. 33 del 19.11.2014 e dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. FA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce che il Comune di Modugno con la delibera della Giunta n. 104/2019 aveva previsto che, in ossequio al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario, gli uffici competenti non dovevano procedere ad autorizzare nuove tecnologie come il 5G. L’Ente locale in tale atto rappresentava una situazione di pericolo derivante dal fatto che lo spettro impiegato per il 5G, involgendo frequenze ancora “inesplorate”, comportava una situazione di “rischio sanitario” derivante “dalla massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne”. Venivano, inoltre, richiamati studi scientifici che avrebbero classificato “i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo” e altri studi che avrebbero indicato un aumento dell’incidenza tumorale in caso di esposizione a tali campi.
L’atto di indirizzo politico si concludeva con l’invito rivolto agli uffici comunali competenti a “non procedere a autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possono condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale ... applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea”.
Sulla base di tale indirizzo, la società ricorrente riceveva la nota prot. n. 4784 del 29.1.2020 del Servizio 4 – Assetto del territorio del Comune di Modugno, con la quale veniva dichiarata l’improcedibilità dell’istanza presentata il 14.3.2019 inerente a un intervento su di una stazione radio-base per implementare una portante antenna LTE (4G).
L’improcedibilità dell’istanza si basava, inoltre, sul presupposto che la pratica fosse stata irregolarmente presentata senza utilizzare il portale digitale “ impresainungiorno ”.
A seguito di alcune interlocuzioni con il gestore, il Comune di Modugno, con la nota prot. n. 16347 del 3 aprile 2020, disponeva l’annullamento in autotutela della ridetta nota del 29 gennaio 2020 con cui aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza.
La nota del 3 aprile 2020 di annullamento in autotutela è impugnata sostenendo che, in una parte dell’atto, il Comune avrebbe svolto adombrato dubbi sulla corretta attivazione di tutte le portanti della stazione radio-base interessata dall’istanza. Richiamando il proprio atto di indirizzo politico inerente la tecnologia 5G, l’Amministrazione comunale avrebbe lasciato intendere di considerare regolarmente istruite solo le pratiche riguardanti gli apparati LTE (4G).
Nel ricorso si deduce che “il Comune di Modugno, pur non disponendo alcunché sulle portanti 5G già autorizzate, riteneva che alcune portanti risultassero sprovviste del nullaosta da parte dell’AR e del certificato di post attivazione”.
Con il mezzo di gravame sono introdotti cinque motivi di censura.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026, dato avviso ex art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, per la possibile inammissibilità del mezzo di gravame, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Viene impugnata in parte qua un provvedimento in autotutela che ha annullato una precedente nota che dichiarava improcedibile la comunicazione di attivazione dell’impianto per la telefonia mobile sito in via Paradiso nel comune di Modugno, denominata “BA36”.
Il ricorso impugna la ridetta nota in parte qua , laddove, tra i considerata richiama “il parere dell’ing. Fantasia che rimarca la correttezza dell’istanza relativa ai soli apparati LTE 2600, così come valutati nel parere preventivo AR del 17.05.2019, e riportati in allegato allo stesso e non ad altra configurazione radioelettrica che seppur riportata nella perizia giurata deve necessariamente ottenere ulteriore parere tecnico preventivo da parte di AR Puglia prima della effettiva attivazione, così come dallo stesso richiedente specificato, tenendo conto che la legittimazione dell'intervento richiesto sull'impianto de quo è subordinata, comunque, al perfezionamento con il parere post - attivazione di AR Puglia a seguito della citata Perizia Giurata del Gestore così come previsto al punto A.3 del R.R. 14/06, in assenza del quale l'intera procedura sarebbe invalidata”.
Come da avviso dato in udienza, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, posto che la parte dispositiva avente rilevanza esterna della nota gravata, va a vantaggio della società e dispone esattamente nel senso richiesto dalla stessa. La nota di autotutela pone infatti nel nulla la precedente nota dichiarativa dell’improcedibilità dell’istanza della società, istanza che, per l’effetto, torna ad essere, ex tunc , procedibile, stante l’ordinaria retroattività degli atti di secondo grado in annullamento di ufficio.
Le censure dedotte avverso il parere richiamato sono quindi inammissibili, perché colpiscono un atto endoprocedimentale privo di rilevanza in relazione alla istanza presentata (che era per il 4G, cfr. punto n. 7 pag. 5 del ricorso: “Il 14.3.2019, TIM, avendo necessità di effettuare un ulteriore intervento sulla stessa SRB per implementare una portante LTE (4G), presentava la SCIA ex art. 87 bis CCE prot. 5 110495 del 4.2.2019”), senza contare che il tecnico che lo aveva rilasciato, secondo quanto risulta dalla stessa nota gravata, non risulta essere un funzionario incardinato nell’Ente comunale (quindi privo di immedesimazione organica nell’Amministrazione), bensì un consulente esterno. A ben vedere, inoltre, la parte della nota che richiama tale parere, non è una vera e propria sussunzione nella motivazione dell’atto (che come detto precettivamente non riguarda il 5G), bensì un mero richiamo alle risultanze del dibattito sviluppatosi in seno alla videoconferenza del 1° aprile 2020.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Considerata la definizione in rito della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US DA, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
FA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RI | US DA |
IL SEGRETARIO