TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 268
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La nota di autotutela annulla la precedente nota dichiarativa dell'improcedibilità dell'istanza della società, la quale torna ad essere procedibile ex tunc. Le censure avverso un parere richiamato nella nota sono inammissibili in quanto colpiscono un atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna e non attinente alla richiesta originaria (4G).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 27/02/2026, n. 268
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 268
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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