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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3038/2022
BBLICA ITALIANAREPVB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Raffaela Brunetti
Email 1
nei confronti di
CP_1
- parte resistente-
Avv. Mirella Arlotta Email_2 t
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, la ricorrente in epigrafe riferiva: che essendo in possesso dei requisiti di legge, in data 24.1.2022, aveva presentato all' CP_1 domanda per ottenere assegno sociale; che l' CP_2 le aveva rigettato l'istanza per assenza dello stato di bisogno, in ragione della rinuncia all'assegno di mantenimento, di avere proposto gravame amministrativo cristallizzatosi con il rigetto in data
12.4.2022; di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere l'assegno sociale;
adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa oltre interessi, con il favore delle competenze di giudizio.
Costituitasi la parte resistente CP_1 deduceva l'infondatezza della domanda con riferimento all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, poiché non si riscontrava lo stato di bisogno economico, ne chiedeva, per l'effetto, il rigetto vinte le spese di giudizio.
Il ricorso è fondato nel merito.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento dell'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale;
trattasi di una prestazione di carattere assistenziale che spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
Ai sensi dell'art 3, comma 6°, della legge 8.8.1995, n. 335 "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato
"assegno sociale". (...) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Nella fattispecie, è contestato solo il requisito reddituale, o meglio, lo stato di bisogno dell'istante, avendo l' CP_1 negato al ricorrente il riconoscimento dell'assegno sociale in ragione del fatto che la stesso aveva dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento, come si evince dal decreto di omologazione 3532/2021 allegato agli atti, nonché in ragione di un paventato stato di preordinazione volto fraudolentemente ad ottenere il beneficio di legge.
Orbene, va richiamato il principio espresso recentemente dalla
Suprema Corte, cui si sono uniformati diversi giudici di merito (Tribunale
Tivoli, sez. lav., 15/09/2020, n. 524; Tribunale Catania, sez. lav.,
02/10/2020, n. 3216; Corte appello Roma, sez. lav., 03/11/2020, n. 2317) secondo cui "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della 1. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno." (Cass., sez. VI, 09/07/2020,
n. 14513).
Invero, l'istante ha depositato il proprio ISEE attestante la sussistenza del requisito economico (allegato produzione parte ricorrente). Coerentemente alla massima di diritto suesposta e alla documentazione versata in atti, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto di Parte_1 alla percezione dell'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto ottenuto in questo giudizio, ridotti fino al 30% per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza, tenendo in particolare considerazione l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dall'1.10.2019
e, per l'effetto, condanna 1' CP_1 al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- condanna 1' CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 889,00 oltre C.P.A. e IVA come per legge, con distrazione.
Castrovillari, 4.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito