Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 41/2024 R.G.; promossa da
(P. IVA ), con sede legale in Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 50, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa (C.F. ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Enrico Macrì (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catania, Via. F. Crispi n. 225, giusta procura in atti;
- Appellante principale - nei confronti di
(P. IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Catania, Viale Odorico da Pordenone n. 58, in persona del legale rappresentante pro tempore;
, (C.F. ), nata a [...], l'[...], e residente in [...], CP_1 C.F._3
in Via F.lli Mazzaglia n. 82, entrambe rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Luca Inserra (C.F. ), e dall'Avv. Vito Distefano, ed elettivamente domiciliate C.F._4 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catania, in Via Etnea n. 353, giusta procura in atti;
- Appellate e appellanti incidentali -
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi residente, in CP_2 C.F._5
Viale Mario Rapisardi n. 451, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Di
Giorgio (C.F. , e dall'Avv. Marco Perna (C.F. ), ed C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Di Giorgio, sito in Catania, in Via Amore n. 10, giusta procura in atti;
1
(C.F. ), nato a [...], il [...] ed ivi residente Controparte_3 C.F._8
in Via F.lli Mazzaglia n. 82.
-Appellato contumace-
All'udienza di discussione del 3.6.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3025/2023, emessa il 13.07.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 17495/2017
R.G.), il Tribunale Civile di Catania, Sez. III, in composizione monocratica, (adito da al Parte_1
fine di accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del terreno censito al N.C.T. del Comune di Catania, foglio 7, particella 211, sito in Catania, al V.le O. Da Pordenone n. 58, nonché di condannare
[...]
alla Controparte_4 CP_1 restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno patrimoniale da occupazione abusiva.
[...]
interveniva spontaneamente formulando domanda riconvenzionale di usucapione, alla quale CP_2
aderiva anche il padre, Revisione Autoveicoli di e Controparte_3 Controparte_1
rimanevano contumaci), così statuiva: CP_1
“1. rigetta ogni domanda riconvenzionale proposta da;
CP_2
2. dichiara che è proprietaria del terreno sito in Catania in viale Odorico da Pordenone 58, Parte_1
censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Catania al foglio 7, particella 211;
3. condanna , Revisione Autoveicoli di Controparte_3 Controparte_1 CP_1
e al rilascio, a favore di del bene di cui al precedente punto del
[...] CP_2 Parte_1
presente dispositivo, libero da persone e/o cose, proprie e/o di terzi;
4. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
5. condanna , Controparte_3 Controparte_1 CP_1
e , in solido, a rimborsare a i due terzi delle spese di lite, che si
[...] CP_2 Parte_1 liquidano, per l'intero, in € 545,00 per spese, € 10.676,00 per compenso, oltre rimborso forfetario,
i.v.a., c.p.a. e con compensazione del residuo terzo;
6. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma Controparte_3
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
7. condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma CP_2
d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Con atto di citazione notificato l'11.01.2024, proponeva appello avverso la menzionata Parte_1
sentenza, formulando tre motivi di gravame.
2 Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
contumaci in primo grado, deducendo l'infondatezza dell'appello principale e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale e istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame.
Inoltre, si costituiva rinunciando alla domanda di usucapione formulata in primo CP_2
grado. non si costituiva. Controparte_3
Con ordinanza del 22.10.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta da e da Controparte_1 [...]
CP_1
All'udienza di discussione del 6.5.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le “istanze istruttorie”, nuovamente formulate dalla in seno all'atto di citazione in appello, Parte_1
sono da ritenersi inammissibili in quanto eccessivamente generiche e prive di qualsivoglia motivazione che ne giustifichi l'assunzione.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di non costituitosi seppure Controparte_3
regolarmente citato e, tenuto conto che non ha contestato alcun motivo di gravame CP_2
avverso, oltre ad avere rinunciato alla domanda di usucapione proposta nel giudizio di primo grado, la sentenza del Tribunale di Catania è da ritenersi passata in giudicato nei loro confronti, con riferimento alla condanna al rilascio dell'immobile e agli ulteriori capi di condanna.
Ciò premesso, in ragione della natura preliminare dell'appello incidentale promosso da
[...]
e da rispetto all'appello principale, è Controparte_1 CP_1
opportuno occuparsi in primo luogo della questione concernente la presunta illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la proprietà del terreno oggetto di controversia in capo alla in violazione dell'art. 948 c.c. Parte_1
Il suddetto motivo di appello incidentale è da ritenersi infondato.
Il diritto di proprietà del terreno sito in Catania, in viale O. da Pordenone n. 58, censito al Nuovo
Catasto Terreni del Comune di Catania al foglio 7, particella 211, è oggetto dell'azione di rivendicazione promossa dalla in forza del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Parte_1
Catania, Sez. Esecuzioni Immobiliari in data 26.6.2002, nella procedura di espropriazione immobiliare in danno di e , iscritta al n. 1404/1995 R.G.E (v. doc. 2 allegato all'atto Parte_3 CP_5
di citazione di I grado).
3 L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., istituto mediante il quale il titolare può far valere il suo diritto di proprietà nei confronti di chi si trova illegittimamente nel possesso, o nella detenzione, di un bene, presuppone un onere probatorio rigoroso a carico del rivendicante, c.d. probatio diabolica (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 3994 del 13.2.2024).
Non si ritiene sufficiente, infatti, allegare un titolo di acquisto a titolo derivativo, piuttosto è necessario provare un acquisto a titolo originario, o altrimenti dimostrare la regolarità della sequenza di trasferimenti del bene, sino a giungere a colui che lo ha acquistato a titolo originario.
Tuttavia, la gravosità della suddetta prova risulta talvolta attenuata dalla condotta di controparte. In tal senso, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è pacifico ritenere che tale affievolimento si ha nell'ipotesi in cui “il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (Cass.
Civ., Sez. II, n. 4547 del 20.2.2025; Cass. Civ., Sez. II, n. 25793 del 14.12.2016); ed ancora quando “il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante” (Cass. Civ., Sez. II, n. 18395 del 28.6.2023).
Alla luce di ciò, ai fini decisori, assumono un evidente rilievo alcune allegazioni di parte appellante quali: la richiesta di acquisto del terreno effettuata, in data 29.1.2001, da all'epoca CP_6
amministratore unico della Revisione Autoveicoli s.r.l. (vd. doc. 10 allegato all'atto di citazione di I grado); nonché la più recente proposta di acquisto, datata 13.2.2020, compiuta da parte dell'appellata nella qualità di amministratrice unica della CP_1 Controparte_1 Controparte_1
(vd. doc. G allegato alla comparsa conclusionale di I grado).
[...]
Con riferimento alla prima richiesta, essa è stata rivolta al Tribunale di Catania, Sez. Esecuzioni
Immobiliari, in seno alla procedura esecutiva n. 1404/95 R.G.E. promossa in danno di Parte_4
e precedenti proprietari del terreno oggetto di controversia, procedimento
[...] CP_5 esecutivo conclusosi con l'aggiudicazione del bene in favore della come già anticipato. Per Parte_1 quanto concerne, invece, la più recente proposta d'acquisto, essa risulta indirizzata all'allora amministratore giudiziario della Parte_1
È dunque evidente che nel 2001 le odierne appellanti incidentali hanno riconosciuto la proprietà del terreno in capo ai danti causa (debitori esecutati) della (riconoscimento non contestato in Parte_1
seno al presente giudizio), il che, sulla base della giurisprudenza sopra citata, permetterebbe all'appellante principale di assolvere il proprio onere probatorio semplicemente dando prova del trasferimento di proprietà, circostanza verificatasi con l'allegazione del decreto di aggiudicazione suddetto.
4 Per di più, nel 2020 le convenute hanno riconosciuto la proprietà dell'immobile in favore della stessa condotta che a fortiori affievolisce il rigore della prova diabolica ex art. 948 c.c. gravante Parte_1
sulla società rivendicante.
Per le ragioni suddette, l'appello incidentale proposto da Controparte_1
e da va rigettato, confermando l'accertamento della proprietà del terreno sito
[...] CP_1
in Catania, in viale O. da Pordenone n. 58, censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Catania al foglio 7, particella 211, in favore della così come statuito dal Giudice di prime cure. Parte_1
Per quanto concerne l'appello principale, con il primo motivo di gravame, la deduce Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendola non adeguatamente allegata e provata, per difetto di motivazione ed errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c.
Tale motivo di gravame è parzialmente fondato nei limiti di cui appresso.
Al fine di una corretta statuizione, è necessario prendere le mosse dalla nota sentenza n. 33645 del
15.11.2022 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nel dirimere il contrasto ermeneutico sorto in materia di risarcimento danno da occupazione abusiva tra i Giudici della II e III Sezione della medesima Suprema Corte, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Le Sezioni Unite giungono ad una soluzione compromissoria tra l'interpretazione della II Sezione, ispirata alla teoria normativa del danno, e quella della III Sezione, che invece trae ispirazione dalla teoria causale.
Infatti, da un lato si ritiene che la violazione del contenuto del diritto di proprietà, derivante dall'occupazione sine titulo, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, quale perdita
5 patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria, in ragione del danno c.d. “presunto” o “normale”.
Allo stesso tempo, chiarisce che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
Nel caso di specie, l'onere di allegazione gravante sulla si ritiene assolto. Parte_1
Infatti, l'appellante ha innanzitutto provato il pregiudizio subito dalla mancata locazione dell'immobile mediante l'allegazione del contratto di locazione (vd. doc 8 allegato all'atto di citazione I grado), stipulato dal custode giudiziario nel procedimento esecutivo n. 1404/95 R.G.E. e la Revisione
Autoveicoli s.r.l., in data 1.1.2001, avente ad oggetto un canone pari a £ 12.000.000,00 annue.
Inoltre, il concreto tentativo da parte della di godere dell'immobile traendone profitto, Parte_1
risulta ulteriormente comprovato dall'intenzione di realizzare un parcheggio nel terreno in questione, circostanza risultante dal progetto di parcheggio privato depositato presso il Comune di Catania nel
2014, e dal conseguente avvio del procedimento amministrativo di Concessione Edilizia da parte dell'amministrazione comunale (vd. doc. F e doc. F bis allegati alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. di I grado).
Ai fini della quantificazione del danno, non essendo individuabile nel suo preciso ammontare, si ritiene necessaria una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., e in particolare, il parametro di riferimento sul quale determinare la suddetta somma è quello del canone di locazione versato dalla Revisione
Autoveicoli s.r.l. in favore del custode giudiziario nel procedimento esecutivo a danno di Parte_3
e sulla base del contratto di locazione precedentemente citato, pari £
[...] CP_5
12.000.000,00 annue, attualizzato in € 6.000,00 annui.
Alla luce delle suddette osservazioni, gli odierni appellati vanno condannati solidalmente al pagamento della somma, equitativamente individuata ed attualizzata, di € 500,00 mensili, a far data dal mese di novembre 2017, momento di introduzione del giudizio di primo grado e corrispondente alla prima formale messa in mora da parte della a seguito di un lungo periodo (anni 15) di inerzia, Parte_1 sino alla data dell'effettivo rilascio.
Alla suddetta somma, rivalutata e attualizzata alla data odierna, quale tipico debito di valore, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha impugnato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha condannato le controparti a rifondere le spese di lite limitatamente ai due terzi, in quanto avrebbe invece dovuto disporne la condanna per l'intero.
6 Anche le appellanti incidentali hanno impugnato il suddetto capo di condanna, chiedendone la riforma in quanto la soccombenza reciproca giustificherebbe la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, e in particolare, del rigetto dell'appello incidentale promosso da nonché Controparte_4 CP_1 dell'accoglimento delle domande di parte appellante, il suddetto motivo d'appello principale è da ritenersi fondato.
Ciò premesso, alla luce della sostanziale e quasi totale soccombenza degli originari convenuti, le spese dei due gradi di giudizio sono poste solidalmente a carico degli appellati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo qualsivoglia ipotesi di compensazione delle spese ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Le spese di primo grado vengono liquidate nella medesima misura già determinata dal Tribunale, mentre quelle inerenti al presente giudizio di appello si liquidano come in dispositivo.
Pertanto, trattandosi di più domande proposte nei confronti della medesima persona, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della controversia è dato dal cumulo delle domande. E in particolare, tenuto conto che il giudizio ha ad oggetto la proprietà di beni immobili, che il valore del terreno dichiarato dalle appellate nella proposta di acquisto dell'immobile del 13.2.2020, è pari ad € 36.500,00, e in ragione del quantum condannatorio, il valore è da ritenersi compreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed €
260.000,00; inoltre, considerata la media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione in appello per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 41/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 3025/2023 Parte_1
del 13.07.2023 emessa dal Tribunale di Catania, Sez. III, nel procedimento iscritto al n. 17495/2017
R.G., condanna solidalmente i convenuti Controparte_3 CP_2 [...]
e al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_1 Parte_1 somma mensile di € 500,00 a decorrere dal mese di novembre del 2017, sino alla data dell'effettivo rilascio del terreno sito in Catania, in viale O. da Pordenone n. 58, censito al Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Catania al foglio 7, particella 211, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1
c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
7 Rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
CP_1
Condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute da in primo Parte_1 grado e nel presente giudizio d'appello che si liquidano come segue:
- per il primo grado di giudizio, a conferma di quanto statuito nella sentenza impugnata, in complessivi
€ 10.676,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
- per il giudizio d'appello, in complessivi € 12.154,00 per compensi di avvocato (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre € 1.848,00 per spese vive, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte delle appellanti incidentali, e Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_1
l'impugnazione incidentale, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 12.06.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
8