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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 4 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michela Foti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellante contro
, nata a M[...]ssina il [...] a [...] residente a [...]Controparte_1
(ME) in Via Garibaldi n. 83, difesa dall'Avv. Carmela Bonina appellata
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 2 settembre 2020 la sig.ra premesso di CP_1
avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta di CO SI
TI per complessivamente n. 102 nell'anno 2017 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, esponeva di avere successivamente appreso di essere stata cancellata e di avere proposto ricorso amministrativo rimasto però infruttuoso. Con sentenza n. 444/24 del 22.03.24 il Tribunale di Patti, preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto e, in accoglimento della domanda della sig.ra ordinava la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di CP_1
residenza per il 2017 per n. 102 giornate, nonché il pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che le risultanze istruttorie a supporto della domanda della sig.ra confermavano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze CP_1
della ditta CO SI;
in particolare la teste ascoltata aveva riportato circostanze relative ad orari, giornate di lavoro, ordini e mansioni che la sig.ra aveva CP_1
eseguito presso la ditta CO SI.
Con ricorso del 20 settembre 2024 proponeva appello l' . Pt_1
Censurava la sentenza nel merito evidenziando come il Giudice di primo grado avesse, a torto, accolto la domanda inoltrata dalla ritenendo che la prova CP_1 dell'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura per l'anno rivendicato potesse evincersi dalle sole dichiarazioni rese da un'unica testimonianza assunta in primo grado, senza tenere in adeguato conto il contenuto del verbale di accertamento ispettivo riguardante la ditta CO SI TI.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l' censura la sentenza lamentando che il giudice non avrebbe Pt_1
adeguatamente considerato le prove fornite da esso istituto, basando la sua decisione unicamente sulla prova testimoniale resa dalla sig.ra , senza porla a Testimone_1
confronto con gli esiti e gli accertamenti descritti nel verbale ispettivo del 04.07.2019 e del 09.07.201.
Alla stregua del proposto motivo di appello questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice circa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra la sig.ra e la ditta CO SI TI sia CP_1
condivisibile.
Pag. 2 di 6 Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta CO SI TI per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto, così come incentrata sull'accertamento ispettivo effettuato a carico della ditta CO SI.
Quanto alla prova offerta dalla ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di testimone, di un Pt_1
soggetto - la sig.ra - parimenti coinvolto nella medesima situazione Testimone_1
della essendo stati i loro presunti rapporti lavorativi in agricoltura contestati CP_1
con il medesimo verbale ispettivo. Per altro la sig.ra ha pure dichiarato di avere Tes_1
“proposto ricorso” avverso la cancellazione.
Non può, pertanto, non ritenersi detta testimone portatore di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierna appellata che induce fondatamente a dubitare della sua credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi che, in linea generale, la teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che l'ha riguardata e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che
l' contesta”. Pt_1
Quanto al contenuto di detta deposizione, la nel confermare l'attività lavorativa Tes_1
svolta dalla per la ditta CO alle dirette dipendenze del titolare, lo ha CP_1 fatto esclusivamente in relazione ad un'attività prestata nei terreni di Montalbano
Elicona.
Tuttavia, parte ricorrente ha, nel ricorso di primo grado, assunto di avere prestato attività lavorativa nei terreni di e Tortorici ed anche i capitolati sono stati Pt_2 incentrati sull'attività lavorativa che sarebbe stata svolta “per la maggior parte nei
Pag. 3 di 6 comuni di Tortorici e (come risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo Pt_2
grado). Tale discrasia induce a dubitare della veridicità della deposizione, ove anche si consideri che la ditta aveva in affitto anche dei terreni nel comune di e che la teste Pt_2
ha invece modulato la propria dichiarazione conformemente alle risultanze ispettive che, a seguito di specifica verifica su luoghi, avevano rilevato l'assenza di qualsivoglia attività sui terreni di detto comune, ormai abbandonati da anni, riscontrandola solo sui terreni di Montalbano. In ogni caso la deposizione testimoniale risulta estremamente generica soprattutto in ordine alle dedotte “direttive” che il CO SI avrebbe impartito e anche in riferimento alle diverse attività lavorative svolte.
Quanto alle prove offerte dall'Istituto previdenziale circa l'insussistenza di un effettivo rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta CO SI TI va evidenziato che in base al verbale di accertamento ispettivo, la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro formalmente instaurati con la ditta erano fittizi.
Con riferimento ai terreni siti in Montalbano Elicona, concessi in appalto all'azienda “il
Darifoglio” di CO SI TI, e con riferimento all'anno 2017 che risulta essere l'unico anno di attività svolta dall'azienda su appalto concesso da tre proprietari mediante contratti di affitto di terreni, gli ispettori verbalizzanti hanno calcolato il fabbisogno annuo di giornate necessarie all'azienda secondo i parametri tabellari di cui al decreto assessoriale del 5/03/2021 (determinazione del fabbisogno di lavoro corrente per ettaro colture) e la stima tecnica di fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture indicate e per le estensioni dichiarate. Il calcolo ha determinato, che a fronte di 11.338 giornate lavorative denunciate il fabbisogno stimato era pari a 707 giornate. Sotto il profilo economico nessuna fattura è stata prodotta né di vendita né di acquisto, mentre le registrazioni Iva e dei corrispettivi relativi al periodo ottobre/dicembre 2017 decorrono dal 1° agosto di quell'anno. Hanno altresì accertato la non plausibilità del quantitativo di nocciole risultante dagli importi di vendita dichiarati
(si ripete senza il riscontro di fatture o qualunque documentazione comprovante l'effettiva vendita) e il quantitativo massimo ricavabile in base all'estensione dei terreni, registrandone la eccessività (477/573 q rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni di vendita corrispondenti a 1599 q).
Pag. 4 di 6 Hanno riscontrato, ancora, gli ispettori, in base a specifico sopralluogo, che la ditta era sprovvista di locali idonei a provvedere all'essiccazione delle nocciole, essendo dotata solo di un locale/garage adibito a deposito di appena 20 m². Hanno concluso nel senso che tutti i numeri relativi ai corrispettivi ed al quantitativo dei prodotti non giustificano l'effettiva attività svolta dall'azienda la quale non ha prodotto neppure documentazione comprovante l'eventuale costo relativo al carburante occorrente per il funzionamento dei mezzi agricoli utilizzati per la pulizia dei terreni.
Tutto quanto sopra considerato esclude qualunque valenza probatoria alle dichiarazioni di vendita formulate da CO SI TI, poiché non supportate da alcun riscontro documentale.
Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dalla ricorrente si deve Pt_1 ritenere quest'ultima non idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta CO SI TI per l'anno 2017.
Da ciò consegue il rigetto delle domande spiegate in primo grado dalla CP_1
Quanto alle spese del presente giudizio va disposta la condanna dell'appellata, in virtù del principio di soccombenza, per entrambi i gradi di lite.
Ed invero, avendo la chiesto solo il riconoscimento del diritto all'iscrizione, CP_1
esulando dall'odierna fattispecie qualunque domanda strettamente connessa a prestazioni derivanti dall'iscrizione, non ricorrono le condizioni per un esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Esse si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 147/22 in favore dell' Pt_1
P. Q. M.
accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso del 31 Controparte_1
agosto 2020; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di entrambi Controparte_1 Pt_1
i gradi di giudizio, che liquida in € 2697,00 per il primo grado di lite e in € 1984,00 per il presente appello oltre quelle inerenti il pagamento del contributo unificato da parte dell' Pt_1
Pag. 5 di 6 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò.
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 4 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michela Foti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellante contro
, nata a M[...]ssina il [...] a [...] residente a [...]Controparte_1
(ME) in Via Garibaldi n. 83, difesa dall'Avv. Carmela Bonina appellata
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 2 settembre 2020 la sig.ra premesso di CP_1
avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta di CO SI
TI per complessivamente n. 102 nell'anno 2017 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, esponeva di avere successivamente appreso di essere stata cancellata e di avere proposto ricorso amministrativo rimasto però infruttuoso. Con sentenza n. 444/24 del 22.03.24 il Tribunale di Patti, preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto e, in accoglimento della domanda della sig.ra ordinava la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di CP_1
residenza per il 2017 per n. 102 giornate, nonché il pagamento delle spese di lite.
Osservava il decidente che le risultanze istruttorie a supporto della domanda della sig.ra confermavano l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze CP_1
della ditta CO SI;
in particolare la teste ascoltata aveva riportato circostanze relative ad orari, giornate di lavoro, ordini e mansioni che la sig.ra aveva CP_1
eseguito presso la ditta CO SI.
Con ricorso del 20 settembre 2024 proponeva appello l' . Pt_1
Censurava la sentenza nel merito evidenziando come il Giudice di primo grado avesse, a torto, accolto la domanda inoltrata dalla ritenendo che la prova CP_1 dell'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura per l'anno rivendicato potesse evincersi dalle sole dichiarazioni rese da un'unica testimonianza assunta in primo grado, senza tenere in adeguato conto il contenuto del verbale di accertamento ispettivo riguardante la ditta CO SI TI.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l' censura la sentenza lamentando che il giudice non avrebbe Pt_1
adeguatamente considerato le prove fornite da esso istituto, basando la sua decisione unicamente sulla prova testimoniale resa dalla sig.ra , senza porla a Testimone_1
confronto con gli esiti e gli accertamenti descritti nel verbale ispettivo del 04.07.2019 e del 09.07.201.
Alla stregua del proposto motivo di appello questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice circa la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra la sig.ra e la ditta CO SI TI sia CP_1
condivisibile.
Pag. 2 di 6 Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta CO SI TI per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto, così come incentrata sull'accertamento ispettivo effettuato a carico della ditta CO SI.
Quanto alla prova offerta dalla ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di testimone, di un Pt_1
soggetto - la sig.ra - parimenti coinvolto nella medesima situazione Testimone_1
della essendo stati i loro presunti rapporti lavorativi in agricoltura contestati CP_1
con il medesimo verbale ispettivo. Per altro la sig.ra ha pure dichiarato di avere Tes_1
“proposto ricorso” avverso la cancellazione.
Non può, pertanto, non ritenersi detta testimone portatore di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierna appellata che induce fondatamente a dubitare della sua credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi che, in linea generale, la teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che l'ha riguardata e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che
l' contesta”. Pt_1
Quanto al contenuto di detta deposizione, la nel confermare l'attività lavorativa Tes_1
svolta dalla per la ditta CO alle dirette dipendenze del titolare, lo ha CP_1 fatto esclusivamente in relazione ad un'attività prestata nei terreni di Montalbano
Elicona.
Tuttavia, parte ricorrente ha, nel ricorso di primo grado, assunto di avere prestato attività lavorativa nei terreni di e Tortorici ed anche i capitolati sono stati Pt_2 incentrati sull'attività lavorativa che sarebbe stata svolta “per la maggior parte nei
Pag. 3 di 6 comuni di Tortorici e (come risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo Pt_2
grado). Tale discrasia induce a dubitare della veridicità della deposizione, ove anche si consideri che la ditta aveva in affitto anche dei terreni nel comune di e che la teste Pt_2
ha invece modulato la propria dichiarazione conformemente alle risultanze ispettive che, a seguito di specifica verifica su luoghi, avevano rilevato l'assenza di qualsivoglia attività sui terreni di detto comune, ormai abbandonati da anni, riscontrandola solo sui terreni di Montalbano. In ogni caso la deposizione testimoniale risulta estremamente generica soprattutto in ordine alle dedotte “direttive” che il CO SI avrebbe impartito e anche in riferimento alle diverse attività lavorative svolte.
Quanto alle prove offerte dall'Istituto previdenziale circa l'insussistenza di un effettivo rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta CO SI TI va evidenziato che in base al verbale di accertamento ispettivo, la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro formalmente instaurati con la ditta erano fittizi.
Con riferimento ai terreni siti in Montalbano Elicona, concessi in appalto all'azienda “il
Darifoglio” di CO SI TI, e con riferimento all'anno 2017 che risulta essere l'unico anno di attività svolta dall'azienda su appalto concesso da tre proprietari mediante contratti di affitto di terreni, gli ispettori verbalizzanti hanno calcolato il fabbisogno annuo di giornate necessarie all'azienda secondo i parametri tabellari di cui al decreto assessoriale del 5/03/2021 (determinazione del fabbisogno di lavoro corrente per ettaro colture) e la stima tecnica di fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture indicate e per le estensioni dichiarate. Il calcolo ha determinato, che a fronte di 11.338 giornate lavorative denunciate il fabbisogno stimato era pari a 707 giornate. Sotto il profilo economico nessuna fattura è stata prodotta né di vendita né di acquisto, mentre le registrazioni Iva e dei corrispettivi relativi al periodo ottobre/dicembre 2017 decorrono dal 1° agosto di quell'anno. Hanno altresì accertato la non plausibilità del quantitativo di nocciole risultante dagli importi di vendita dichiarati
(si ripete senza il riscontro di fatture o qualunque documentazione comprovante l'effettiva vendita) e il quantitativo massimo ricavabile in base all'estensione dei terreni, registrandone la eccessività (477/573 q rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni di vendita corrispondenti a 1599 q).
Pag. 4 di 6 Hanno riscontrato, ancora, gli ispettori, in base a specifico sopralluogo, che la ditta era sprovvista di locali idonei a provvedere all'essiccazione delle nocciole, essendo dotata solo di un locale/garage adibito a deposito di appena 20 m². Hanno concluso nel senso che tutti i numeri relativi ai corrispettivi ed al quantitativo dei prodotti non giustificano l'effettiva attività svolta dall'azienda la quale non ha prodotto neppure documentazione comprovante l'eventuale costo relativo al carburante occorrente per il funzionamento dei mezzi agricoli utilizzati per la pulizia dei terreni.
Tutto quanto sopra considerato esclude qualunque valenza probatoria alle dichiarazioni di vendita formulate da CO SI TI, poiché non supportate da alcun riscontro documentale.
Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dalla ricorrente si deve Pt_1 ritenere quest'ultima non idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta CO SI TI per l'anno 2017.
Da ciò consegue il rigetto delle domande spiegate in primo grado dalla CP_1
Quanto alle spese del presente giudizio va disposta la condanna dell'appellata, in virtù del principio di soccombenza, per entrambi i gradi di lite.
Ed invero, avendo la chiesto solo il riconoscimento del diritto all'iscrizione, CP_1
esulando dall'odierna fattispecie qualunque domanda strettamente connessa a prestazioni derivanti dall'iscrizione, non ricorrono le condizioni per un esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Esse si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 147/22 in favore dell' Pt_1
P. Q. M.
accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza Pt_1
impugnata, rigetta le domande proposte da con ricorso del 31 Controparte_1
agosto 2020; condanna al pagamento in favore dell' delle spese di entrambi Controparte_1 Pt_1
i gradi di giudizio, che liquida in € 2697,00 per il primo grado di lite e in € 1984,00 per il presente appello oltre quelle inerenti il pagamento del contributo unificato da parte dell' Pt_1
Pag. 5 di 6 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò.
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