Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
In materia di prestazioni previdenziali erogate dall'INPS in relazione alla disoccupazione involontaria (nella specie, indennità di disoccupazione speciale), il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziaria riguarda sia il credito per la sorte capitale che il credito (eventuale) per la rivalutazione monetaria e gli interessi,stante l'accessorietà dell'obbligazione relativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2004, n. 20985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20985 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO VA, LL NN, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, FRANCO JENI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2040/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/05/01 R.G.N. 46368/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Napoli confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 25 settembre 1995 - che aveva rigettato le domande proposte da LV NN e AR UC contro l'INPS, per ottenere rivalutazione monetaria ed interessi su ratei dell'indennità di disoccupazione speciale tardivamente corrisposti - essenzialmente in base al rilievo che la decadenza (quinquennale e/o annuale, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639/70 e, rispettivamente, dell'art. 4 decreto-legge 284, convertito in legge n. 438 del 1992) "si è verificata poiché, nel caso de quo, dall'epoca del pagamento dell'indennità in oggetto, parte appellante (ed attuale ricorrente: n.d.e.) ha omesso di chiedere l'adempimento della prestazione pretesa", in quanto "la concessione dell'indennità costituisce mancata attribuzione delle ulteriori somme, vale a dire di rivalutazione ed interessi" - non essendo "condivisibile sul piano logico-normativo la tesi di parte appellante (ed attuale ricorrente:
n.d.e.), secondo cui l'Istituto non ha erogato somme alla medesima a titolo di disoccupazione speciale" - con la conseguenza che, dalla liquidazione, decorre il "termine ai fini dell'impugnazione, a pena di decadenza, sul presupposto dell'esistenza di un provvedimento di reiezione delle maggiori somme invocate".
Avverso la sentenza d'appello, LV NN e AR UC propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato INPS ha depositato procura speciale alle liti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 47 D.P.R. n. 639/70, come autenticamente interpretato dall'art. 6 d.l. 103, convertito con modificazioni dalla l. n. 166/91, e 4 decreto-legge 284, convertito in legge n. 438 del 1992) -
LV NN e AR UC censurano la sentenza impugnata - per avere ritenuto che si fosse verificata, nella specie, la decadenza (quinquennale e/o annuale) prevista per la prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione speciale) - sebbene l'azione, fatta valere nel presente giudizio, fosse diretta - non già al conseguimento della prestazione, ma - ad ottenere, in dipendenza della corresponsione tardiva della prestazione medesima, rivalutazione monetaria ed interessi, per i quali non è previsto l'esperimento del procedimento amministrativo, dal quale decorrono i dies a quo ("dalla data di decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della predetta decisione ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo") del termine di decadenza, non potendosi peraltro configurare la erogazione parziale dell'indennità come "provvedimento implicito di reiezione" per le "maggiori somme dovute.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 429
e 442 c.p.c., come si leggono dopo la sentenza n. 196/93 della Corte costituzionale) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che - all'atto del pagamento tardivo degli arretrati dell'indennità di disoccupazione speciale - ciascun ricorrente "era ancora creditore di una quota di capitale pari all'importo determinato dall'ammontare degli interessi più quello della rivalutazione monetaria" e che - su tale somma - sono dovuti rivalutazione ed interessi ulteriori, "in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte".
Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 16, 6 comma, legge n. 412/91) - i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la disposizione invocata (art. 16, 6 comma, legge n. 412/91 cit.) non ha carattere interpretativo e, come tale, non può trovare applicazione retroattiva alla dedotta indennità di disoccupazione speciale, essendo il diritto alla prestazione medesima "sorto prima della sua entrata in vigore".
Il ricorso deve essere rigettato.
2. Invero, per le controversie in materia di prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (come per le altre prestazioni, contemplate contestualmente), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine - di cinque anni (nel testo normativo originario) e, rispettivamente, di un anno (nel testo successivamente sostituito) - "dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione."(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come sostituito, appunto, dall'art. 4 decreto-legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992). Si tratta, all'evidenza, di un termine di decadenza, che - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine la sentenza n. 246 del 1992, relativa all'articolo 6 del decreto-legge n. 133, convertito in legge n. 166 del 1991, norma di interpretazione autentica dell'articolo 47, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 639/70, nel senso che i termini, ivi previsti, "sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale") e di questa Corte (vedine le sentenze n. 12498, 3853/03, nonché le sentenze n. 5942/01, 9595/97, con riferimento all'analoga decadenza dall'azione, concernente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, di cui all'articolo 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83)
ha natura sostanziale.
Ne consegue che va esclusa, da un lato, la sanatoria della stessa decadenza (ai sensi dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533) e, dall'altro, l'abrogazione tacita della disposizione che la prevede (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 148 disp. att. c.p.c.) - in quanto la sanatoria e l'abrogazione prospettate non riguardano l'esperimento di azione giudiziaria per la tutela del diritto sostanziale - senza che risulti, tuttavia, violata la costituzione (vedi Corte cost. n. 246/92, cit. 376 e 410/92), sia sotto il profilo dell'irrilevanza di ogni preclusione ostativa del riesame giudiziario di pretese già oggetto di contestazione in sede amministrativa (vedi Corte cost., ordinanza n. 88/1988), sia sotto il profilo della disparità di trattamento (vedi Cass. n. 5942/01, 9595/97, cit.), potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quale, appunto, l'analoga decadenza dall'azione, concernente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Quanto, poi, alla decorrenza dello stesso termine decadenziale - per l'esercizio dell'azione giudiziaria - la disposizione in esame prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine decadenziale, comunque, decorre dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni, dalia presentazione della domanda amministrativa della prestazione) - per l'esaurimento del procedimento amministrativo - quali risultano dal cumulo del termine (di 120 giorni) per la pronuncia sulla domanda amministrativa (a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), nonché dei due termini ulteriori (di 90 giorni ciascuno, di cui all'articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (vedi Cass. n. 16107/2003, nonché 12498/2003, cit. ed, ivi, riferimenti a Corte cost. n. 128/96, ed a Cass. n. 152/99).
3. Ora il prospettato regime decadenziale - in quanto previsto per le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (come per le altre prestazioni, contemplate contestualmente) - all'evidenza ne riguarda sia il credito per la sorte capitale, sia il credito (eventuale) - in caso di adempimento tardivo - per la rivalutazione monetaria e gli interessi, stante l'accessorietà dell'obbligazione relativa (in tal senso, sia pure con riferimento alla prescrizione, vedi Cass. 12924/2003, 4939/97, 916/82). Coerentemente, il pagamento della sola sorte capitale - al pari di qualsiasi altro pagamento parziale (sul quale, vedi Cass. n. 4636/2004) - di detta prestazione non influisce sulla applicabile, nè sulla concreta applicazione, del regime decadenziale previsto per la prestazione medesima.
In altri termini, qualsiasi pagamento parziale - al pari del pagamento mancato - della prestazione non incide sulla decorrenza - nè sulla durata - del termine di decadenza dell'azione giudiziaria di pagamento, (sia pure) limitatamente all'importo residuo ancora dovuto.
Tanto basta per rigettare il ricorso.
Infatti ne risulta infondato il primo motivo - che investe l'applicazione della decadenza, appunto, a rivalutazione monetaria ed interessi sulla dedotta indennità di disoccupazione - con assorbimento conseguente degli altri motivi, che - supponendo la inapplicabilità della decadenza - riguardano la spettanza e la misura degli emolumenti pretesi.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
I ricorrenti non possono essere condannati, tuttavia, alla rifusione delle spese del presente giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensive nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004