Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/06/2022, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01066/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2021, proposto da
Ibvi 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- PA Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
di: Frv S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 502 del 22.4.2021 a firma del Dirigente della Provincia di Taranto - 5° Settore pianificazione e ambiente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- delle note prot. n. 22931 dell'1.12.2020 e prot. n. 1461 del 18.3.2021 della Soprintendenza;
- delle note prot. n. 9109 del 4.12.2020, prot. n. 2492 del 18.3.2021 e prot. n. 3466 del 16.4.2021 della Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;
- delle note prot. n. 85086 del 4.12.2020, prot. n. 19785 del 22.3.2021 e prot. n. 27633 del 21.4.2021 dell'PA;
- del parere espresso dalla Provincia di Taranto - Servizio V.I.A. e V.Inc.A. nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del 19.3.2021 e giusta nota prot. n. 12808 del 19.4.2021;
- dei verbali della conferenza di servizi in data 4.12.2020 ed in data 19.3.2021;
- degli artt. 89 e 90 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., nonché della “normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito” e delle linee guida del medesimo P.P.T.R.;
- nei limiti dell'interesse fatto valere, del P.U.G. del Comune di Castellaneta (TA).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to A. Sticchi Damiani per la parte ricorrente, avv.to M. Trisolini in sostituzione dell'avv.to C. Semeraro per la Provincia di Taranto, avv.to T. Colelli per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente impugna la determinazione della Provincia di Taranto n. 502 del 22 aprile 2021 con cui è stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale – e, quindi, è stato negato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006 – sul progetto, presentato dalla ditta ricorrente, di realizzazione di impianto fotovoltaico.
2) Col primo motivo di ricorso si deduce che sarebbero stati violati i termini previsti dall’art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006, che la norma qualifica come perentori, e ciò sarebbe indice di un orientamento precostituito della Provincia.
3) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) la Provincia avrebbe acriticamente recepito i pareri negativi resi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, senza considerare la possibilità di ripensamento non solo da parte degli Enti che li hanno espressi ma anche dell’Autorità competente, a cui spetta concludere la conferenza di servizi;
- b) in particolare, la Provincia non si è espressa sulle controdeduzioni dell’interessata, senza nemmeno considerare che gli impianti di fonti energetiche rinnovabili sono per legge considerati di interesse pubblico.
4) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
- a) tutti i pareri negativi che sono stati resi nel procedimento non indicano le modifiche progettuali necessarie all’assenso, in violazione dell’art. 14 ter, commi 3 e 7, L. n. 241/1990;
- b) il parere della Soprintendenza, di cui alle note prot. 22931 dell’1.12.2020 e prot. n. 1461 del 18.3.2021, si fonda sulla considerazione che il progetto potrebbe produrre impatti sul patrimonio archeologico e determinerebbe consumo di suolo e trasformazione del paesaggio agrario in termini di visibilità, risultando, per l’effetto, in contrasto con alcuni degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C.2 della scheda d’ambito e, in particolare, con quelli relativi alle componenti visivo-percettive;
- c) tale parere, non riguardando beni paesaggistici, non può considerarsi vincolante né è stato confermato dalla Soprintendenza, cosa quindi che non poteva consentire alla Provincia di ritenere che il precedente parere della Soprintendenza (prot. 1461 del 18.3.2021) fosse confermato;
- d) gli artt. 89 e 91 NN.TT.AA. del P.P.T.R. sono illegittimi nella parte in cui impongono l’accertamento di compatibilità paesaggistica che non è invece prevista dalla normativa statale e regionale e, comunque, la stessa scheda d’ambito, sezione C2, non ha carattere vincolante;
- e) quanto al vincolo idrogeologico, il fatto che il progetto avrà un carico sul suolo molto ridotto, sarà realizzato senza plinti in fondazione e non pregiudicherà la permeabilità dei suoli depone nel senso della sua compatibilità con l’art. 43, comma 5, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., che ammette nelle aree gli interventi rispettosi dell’assetto paesaggistico, che non compromettono gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti e che garantiscono la permeabilità dei suoli;
- f) quanto al vincolo legato a formazioni arbustive in evoluzione naturale, il fatto che il progetto non comporterà la rimozione di formazioni arbustive in evoluzione naturale depone nel senso della sua compatibilità con l’art. 66 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., che preclude nelle aree gli interventi che determinino tale rimozione;
- g) quanto al vincolo relativo ad aree appartenenti alla rete dei tratturi, aree di rispetto delle componenti culturali insediative e strade a valenza paesaggistica, l’interferenza è limitata al cavidotto che, in quanto destinato ad essere realizzato in modalità interrata e lungo viabilità esistente, è esentato dall’obbligo di acquisizione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91, comma 12, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R.;
- h) la Soprintendenza ha poi erroneamente fatto riferimento alla sola possibilità che nell’area di interesse possano esservi beni archeologici;
- i) nella parte relativa alla presunta idoneità del progetto a determinare consumo di suolo e trasformazione del paesaggio agrario in termini di visibilità, la Soprintendenza omette di considerare che l’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 individua le zone agricole quali zone idonee ad ospitare impianti F.E.R. e che il progetto interessa un’area vasta nella quale gli impianti fotovoltaici nel buffer di 4.968 m intorno al progetto occupano appena 9 ha e, quindi, un’estensione pari allo 0,1% della medesima area e nella quale le recinzioni di impianto occuperanno 193 ha, per un’occupazione di circa 1,4% dell’ambito territoriale considerato ed esteso di 12.968 ha;
- j) quanto alla trasformazione del paesaggio agrario in termini di visibilità, la Soprintendenza omette di considerare che la ponderazione del progetto non può essere limitata solo al concetto della sua visibilità;
- k) con riferimento al parere negativo della Regione Puglia, si deduce che esso è errato in primo luogo perché l’incompatibilità del progetto con il PUG di Castellaneta non è fattore ostativo, considerato che l’approvazione del progetto costituirebbe variante urbanistica;
- l) quanto alla presunta incompatibilità del progetto col r.r. 24/2010, ritenuta dalla Regione, vale distinguere tra la presunta incompatibilità con la <<area frapposta tra i siti natura 2000 Z.P.S.-S.I.C.-I.B.A. “Alta Murgia”, Z.P.S.-S.I.C.-I.B.A. “Area delle Gravine”, S.I.C. “Murgia di sud-est”>> e la presunta incompatibilità con l’area “tratturi e … buffer di 100 m”, incompatibilità, quest’ultima, in relazione alla quale valgono le censure di cui alla precedente lett. “g”;
- m) con riferimento al primo suddetto profilo, si deduce che non può ritenersi che l’area di non idoneità di impianti F.E.R. coincida con la totalità dell’ambito graficizzato nella mappa del R.R. 24/2010, dovendosi di contro individuare come aree incompatibili col progetto solo quelle corrispondenti ai corridoi di connessione ecologica;
- n) nel caso di specie, non vi sono specifiche esigenze di tutela ambientale tali da impedire la realizzazione dell’impianto, anche alla luce del fatto che non risulta condotta una verifica in concreto dell’impatto del progetto sulle caratteristiche dell’area;
- o) anche il parere di PA (secondo cui il progettato intervento sarebbe incompatibile con il r.r. 24/2010, determinerebbe un cumulo con altri impianti ed esprimerebbe un i.p.c. stimato secondo un metodo non congruente con quanto richiesto dalla d.d. n. 162 del 6.6.2014, determinerebbe consumo di suolo e trasformazione del paesaggio rurale, avrebbe un potenziale effetto negativo sul libero deflusso delle acque superficiali, sarebbe stato presentato in carenza di informazioni indefettibili in ordine all’utilizzo delle terre e rocce da scavo e, comunque, prevederebbe, strumentalmente alla realizzazione dell’uliveto super intensivo, l’uso di risorse idriche sotterranee), è illegittimo per tutto quanto sin qui dedotto, per il fatto che PA ha espresso valutazioni al di fuori delle proprie competenze – come quelle relative al fatto che l’intervento potrebbe negativamente incidere sul libero deflusso delle acque superficiali (posto che il Servizio Autorità idraulica regionale e l’Autorità di bacino hanno dato il proprio assenso) –, per il fatto che consegue a una errata applicazione dei criteri di cui alla d.d 162/2014 (v. pagg. 27-28 ricorso), per il fatto che non è motivato e che è stato superato dalle controdeduzioni della ricorrente del 14.2.2021, nelle quali si è fatto presente che sarebbe stato eliminato l’uliveto super intensivo;
p) anche il parere contrario espresso dalla Provincia di Taranto - Servizio V.I.A. e V.Inc.A. nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del 19.3.2021 e giusta nota prot. n. 12808 del 19.4.2021 (che si fonda, in estrema sintesi, sull’assunto secondo il quale il progetto sarebbe incompatibile con il r.r. 24/2010, sarebbe corredato di una relazione faunistica carente di studi sito specifici in campo e ricognitiva di impatti sottostimati, individuati sulla base di una metodologia non chiara, e non recherebbe, in sede di valutazione degli impatti cumulativi, specifica considerazione degli interventi in progetto) sarebbe illegittimo, sia per quanto tutto quanto sin qui dedotto, sia per il fatto che si fonda sulla mera possibilità che il progetto sia foriero di pregiudizio per le specie selvatiche dell’area (incontestatamente vocata a seminativo);
- q) detta possibilità è solo affermata, ma non è supportata da studi sito specifici in campo che, quindi, mancano, oltre che per la ricorrente (cui la Provincia di Taranto - Servizio V.I.A. e V.Inc.A., anziché esprimere il proprio parere nella seduta conclusiva della conferenza di servizi del 19.3.2021, ben avrebbe potuto rivolgere anche una richiesta istruttoria specifica sul punto), anche per la Provincia di Taranto - Servizio V.I.A. e V.Inc.A.;
- r) non si è tenuto conto della possibile migliore proliferazione delle specie selvatiche in un contesto che, per effetto della realizzazione del progetto – con il pascolo di ovini e, come da proposta di rimodulazione avanzata, con l’inserimento, quale misura di compensazione ambientale, di colture a perdere per la fauna selvatica a supporto della biodiversità –, favorirebbe la quiete dei luoghi;
- s) del resto, quanto alla valutazione degli impatti cumulativi, la determina n. 1362/2018, al punto 2.1, nell’individuare i progetti da valutare a fini V.Inc.A., contempla, oltre ai piani e progetti completati e a quelli approvati, ma non completati, i soli progetti non ancora proposti, ma -comunque- previsti in uno strumento di pianificazione territoriale, con la conseguenza che non tutti gli interventi in progetto debbono costituire oggetto di valutazione a fini V.Inc.A., ma solo quelli che siano previsti in uno strumento di pianificazione territoriale (diversamente opinando, la determina n. 1362/2018 sarebbe illegittima in quanto impositiva di un raffronto con progetti che potrebbero anche non vedere mai la luce).
5) Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Taranto, la Regione Puglia e il Ministero della Cultura.
6) All’udienza pubblica del 15 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
8) Il diniego è stato espresso dalla Provincia con una motivazione congrua e articolata, nella quale si è rappresentato che il sito oggetto di intervento « risulta collocato in prossimità di aree della Rete Natura 2000; in particolare il sito è adiacente al perimetro del SIC/ZPS IT9120007 “Murgia Alta” e dell’area IBA 135 “Murge”, dista circa 3.200 m dal SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”, circa 3.800 m dal SIC IT9130005 “Murgia di Sud-Est”, circa 4.400 m dal Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” e circa 3.200 m dall’area IBA 139 “Gravine”(...). Trattasi di territori accomunati dal sistema murgiano appulo lucano che dal gradone dell’Alta Murgia, ove si colloca la ZPS “Murgia Alta” e l’IBA “Murge”, degrada e si evolve nel complesso del sistema delle Gravine Ioniche contaddistinguente il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, il Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano, la ZPS “Area delle Gravine” e l’IBA “Gravine”» (pag. 2 provvedimento impugnato) . A fronte di tale premessa, la Provincia, nel fare propri i pareri di segno negativo espressi dalla Soprintendenza e dalla Regione, ha evidenziato, diversamente da quanto sul punto censurato da parte ricorrente, le specifiche ragioni di tutela che ostano all’insediamento del progetto, in quanto l’area considerata è caratterizzata da « Una transizione graduale e continua, nella quale i paesaggi naturali e agrari e le relative specie vegetali e animali caratterizzano le porzioni di territorio non formalmente incluse nel sistema delle aree protette, ma che di fatto svolgono l’altrettanto quanto fondamentale ruolo di connessione ecologica tra le aree. La tipica coltivazione cerealicola estensiva che caratterizza la zona, con una bassa presenza antropica e terreni coltivati in asciutto, rappresenta un valore aggiunto, essendo questi ultimi, tra le tipologie di aree agricole, quelle che più di altre risultano idonee ed utilizzate dalla componente faunistica che caratterizza le Aree Protette e i Siti Natura 2000 che intercludono l’area di progetto » (v., sempre, pag. 2 provvedimento impugnato). Ne deriva quindi che non vi era motivo che la Provincia, prima di emettere il provvedimento negativo, indicasse alla ricorrente – come invece da lei censurato – le modifiche progettuali da apportare, in quanto l’intervento è stato ritenuto radicalmente in contrasto con la caratterizzazione dell’area. Né vale il riferimento, precisato da parte ricorrente nelle memorie difensive del 13 maggio 2022, al fatto che il progetto era relativo a un impianto agrifotovoltaico (impianto, cioè, che non consumerebbe suolo agricolo in quanto consentirebbe la coltivazione al di sotto dei pannelli solari, che risulterebbero rialzati rispetto al suolo), in quanto, nel caso di specie, si è ritenuto di preservare la connotazione di habitat agricolo esteso, fondamentale per la conservazione dell’avifauna. Infatti, la Provincia ha chiaramente motivato nel senso che « Gli ambienti aperti come quello in esame sono utilizzati da diverse specie di interesse conservazionistico come habitat trofico, da altre come habitat riproduttivo e sono interessati da flussi di mobilità tra le limitrofe Aree Protette, caratterizzate dalla compresenza di medesime specie. Peraltro, l’area di intervento è interclusa tra Siti Natura 2000 e Important Birds Area designati tali proprio per la presenza e per la necessità di conservazione dell’avifauna (e chirotterofauna) di interesse comunitario e conservazionistico, specie caratterizzate da alta mobilità (area SIC/ZPS “Murgia Alta”, IBA “Murge”, area SIC “Murgia di Sud-Est, PNR “Terra delle Gravine”, IBA “Gravine”, area SIC/ZPS “Area delle Gravine”). Si rammenta a riguardo che le finalità delle Direttive Comunitarie 2009/147/CE e Dir. 92/43/CEE sono la conservazione e il mantenimento in uno stato soddisfacente di habitat e specie di interesse conservazionistico e/o prioritarie, non la mera tutela di queste ultime esclusivamente all’interno dei SIC-ZPS. In merito alla tipologia ambientale assolutamente dominante nel sito, ovvero seminativi in aree non irrigue, è da evidenziare che è una delle tipologie di coltivazioni di maggiore valore per gli uccelli rientranti tra le Aree agricole di alto valore per la biodiversità. Le aree agricole ad alto valore naturalistico sono rappresentate da quelle aree in cui l’agricoltura è l’uso del suolo prevalente (normalmente il dominante) e dove quell’agricoltura mantiene o è associata a una grande varietà di specie e habitat di interesse europeo e che pertanto sono considerabili tali le zone in esame » (v., sempre, pag. 2 provvedimento impugnato). Alla luce di tale motivazione, non vale sostenere, come preteso da parte ricorrente, che l’area incompatibile col progetto potrebbe essere solo quella corrispondente a dati corridoi di connessione ecologica, in quanto, ad avviso del Collegio, l’Autorità procedente, nell’esercizio della discrezionalità tecnica di cui gode in tale materia, può individuare altre aree, esplicitandone le relative ragioni. Ciò è avvenuto nel caso di specie, considerato che, oltre a quanto sin qui evidenziato, la Provincia ha sottolineato che « i seminativi non irrigui hanno un elevato valore per la conservazione della biodiversità e rientrano tra le aree classificate come habitat agricoli seminaturali ad alto valore per la conservazione della biodiversità. Come già rilevato, l’area in esame è collocata in una più vasta zona interclusa a ferro di cavallo tra Siti natura 2000 (ZSC “Murgia Alta”, ZSC “Murgia di Sud est”, ZSC “Area delle Gravine”) e IBA (“Murge” e “Gravine”). Trattasi di aree di rilevanza faunistica elevatissima soprattutto per quello che concerne la popolazione di avifauna caratterizzata da numerose specie di interesse comunitario, rare e minacciate, tra l’altro caratterizzate da elevata mobilità. L’area così detta “interclusa” è pertanto strategica per le interazioni e le connessioni ecologiche tra più siti, Natura 2000 e IBA presenti al contorno. Il sistema delle Gravine rappresenta il principale sito di ricovero dal quale gli animali si muovono per espletare l’attività di caccia utile all’approvvigionamento trofico. Questa attività è espletata anche nei territori attigui, esterni ai parchi, e ai siti di Natura 2000, quale appunto l’area di connessione tra l’Alta Murgia e l’area delle Gravine, ove si colloca l’area in progetto » (pag. 3 provvedimento impugnato). È di tutta evidenza che la Provincia abbia inteso tutelare l’area di interesse per la sua funzione di salvaguardia della biodiversità – con le colture esistenti e con bassa presenza antropica – e parte ricorrente non fornisce gli indici di irrazionalità né di inattendibilità di una simile visione, che, da sola, è in grado di reggere il provvedimento impugnato.
9) Per quanto osservato, il ricorso è infondato e va respinto.
10) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio, considerata la peculiarità della vicenda in esame. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti delle parti non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti delle parti non costituitesi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO