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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 3.12.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1476/2016 R.G.L., cui sono riuniti i procedimenti iscritti al R.G. n. 971/2018 e 995/2018 TRA
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. C.F._1 il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 arina Savastano, giusta procura generale alle liti, ed el omiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 29.09.2016, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “COSENTINI MICHELE” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da SISTO per un totale di: n. 102 giornate annue nell'anno 2008 dal 29.07.2008 al 04.12.2008, n. 102 giornate annue nell'anno 2011 dal 25.08.2011 al 31.12.2012, n. 102 giornate annue nell'anno 2012 dal 03.08.2012 al 31.12.2012 e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per 5-6 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte dell mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2015 degli elenchi CP_1 anagrafici oratori agricoli per gli anni 2008, 2011 e 2012 (pubblicato online dal 10.03.2016 al 25.03.2016). Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' nonché del Controparte_2 diritto alla reiscrizione per i medesi agricoli del
(PZ), con condanna dell nella persona del presidente p.t., a Controparte_3 CP_1 provvedere alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. L costituitosi in giudizio, ha CP_1 preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosserv el termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda alla luce del verbale di accertamento 2500 000338589 del 10.4.2013. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
1.1. Alla udienza del 26.09.2017 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la parte resistente alla prova contraria e diretta con due tra i testi indicati nella memoria di costituzione.
1.2. Alla udienza del 12.06.2018 veniva escusso il teste , per Testimone_1 parte ricorrente, e l'Ispettore . Alla udienza del 28.03.2019 veniva escusso il Controparte_4 secondo teste di parte ricorre . Parte_2
2. In data 14.05.2018 e 17.05.2018 parte ricorrente depositava due ulteriori ricorsi, iscritti rispettivamente al nn. R.G. 971/2018 e 995/2018, aventi ad oggetto il suo diritto alla corresponsione della disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012. Deduceva che con due distinte note del 25.11.2017, a seguito di riesame del 24.11.2017, l' comunicava che le CP_1 domande di disoccupazione agricola n. 2013592000610 del 17.03.201 2012555709656 del 19.03.2012 erano state respinte con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Chiedeva, quindi, accertarsi il suo diritto alla corresponsione della indennità contestata per le annualità specificate, con vittoria di spese.
2.1. Si costituiva in entrambi i giudizi l' deducendo la carenza del biennio assicurativo CP_1 a seguito del disconoscimento del rapporto d o presso le aziende agricole sopra nominate. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avanzate per difetto dei presupposti di legge e degli elementi costitutivi del diritto invocato. Ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione con il procedimento antecedentemente iscritto al n. R.G. 1476/2016, ne veniva disposta la riunione.
Esaurita l'istruttoria, alla udienza del 3.12.2024, celebrata ex art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata dopo la scadenza del termine per note.
3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi proposti.
In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi
Pag. 2 di 9 termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).
Ebbene, tutti i ricorsi sono tempestivi.
Infatti, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2015 è avvenuta sino al 25.03.2016. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 13.04.2016. Il CP_1 provvedimento è divenuto definitivo alla scadenza 0 giorni, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato il 29.09.2016; pertanto è tempestivo.
In relazione alla nota del 25.11.2017, con la quale l' ha comunicato il riesame delle CP_1 domande di disoccupazione n. 2013592000610 del 17.03.201 2012555709656 del 19.03.2012, parte ricorrente ha proposto due diversi ricorsi amministrativi in pari data (25.01.2018) e domanda giudiziale rispettivamente il 14.05.2018 e il 17.05.2018, entro il termine annuale previsto.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
Quanto alla domanda di reiscrizione, ritiene il Tribunale di dover confermare l'orientamento già seguito in precedenti decisioni, oggi fatto proprio anche dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Appello di Potenza (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza n. 185/2023 del 12-10/21-11-2023). In senso conforme anche le sentenze della Corte D'Appello di Catanzaro, tra cui la Sentenza n. 1206/2021 pubbl. il 13/01/2022. Le sentenze di cui sopra hanno tutte ad oggetto la domanda di reiscrizione di braccianti, dipendenti dell'azienda SE HE, cancellati sulla scorta del medesimo verbale ispettivo, depositato dall nel presente giudizio. CP_1
Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenze n. 127/2020 pubbl. il 28/04/2020 RG n. 244/2018 e n. 978/2019 pubbl. il 28/08/2019 RG n. 951/2018 ( due distinti Collegi con diversa composizione) ha confermato le sentenze rese dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI, est. Dott. Santoro, il quale ha rigettato le domande proposte da altri ricorrenti, i quali deducevano di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola di SE HE nei medesimi anni per cui è causa, sui medesimi terreni indicati nel presente ricorso. Il Tribunale di Castrovillari ha rigettato le domande sulla base di una circostanza, che riveste, invero, carattere assolutamente dirimente, ossia che i braccianti deducevano di aver lavorato su terreni di Cassano allo Jonio che il datore di lavoro non solo non aveva dichiarato nelle denunce aziendali, ma che risultavano non coltivati in quegli anni sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dal SE in sede di accertamento ispettivo. Si legge nella sentenza del Tribunale di Castrovillari: “In concreto per l'anno 2011 e per l'anno 2012 che qui interessano, il titolare HE SE dell'omonima azienda agricola sottoposta ad accertamento ispettivo ha presentato in momenti diversi denunce di mano d'opera agricola per diversi terreni. Dette denunce afferiscono anche alla presunta attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente nell'anno 2011 e nel 2012. Ebbene, in tali denunce è stato fatto espresso riferimento a lavorazioni agricole su terreni siti in località assolutamente diverse dal comune di Cassano in cui la parte ricorrente afferma di aver lavorato per lo stesso anno 2011 e per l'anno 2012. Nella prima denuncia è fatto riferimento ai terreni siti in agro di TO e di Tarsia e nella seconda a terreni in agro di TO. Nessuna di queste denunce riguarda lavorazioni di terreni siti in agro di Cassano”.
La Corte d'Appello di Catanzaro in una delle sentenze citate afferma: “Il Tribunale ha correttamente valorizzato le risultanze di detto accertamento, poiché gli ispettori sono pervenuti alla conclusione, tramite elementi di carattere obiettivo desunti dalla documentazione di carattere amministrativo proveniente dallo
Pag. 3 di 9 stesso datore di lavoro (denunce aziendali), che i terreni nella disponibilità della ditta, nell'anno in questione, erano ubicati in agro di TO e Tarsia, ciò che contrasta con l'allegazione attorea di avere lavorato presso terreni siti in Cassano allo Jonio.”
La decisione del Tribunale di Castrovillari, come confermata dalla Corte d'Appello di CATANZARO è assolutamente condivisibile e può essere posta a base della presente decisione anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc., unitamente alla sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha fatto proprio l'orientamento di cui innanzi.
Orbene, anche nel caso portato alla attenzione del Tribunale la allegazione contenuta in ricorso è esattamente sovrapponibile a quella scrutinata dalla Corte calabrese e dalla Corte lucana, in quanto anche la parte ricorrente nel presente giudizio deduce di aver lavorato a Cassano allo Jonio, su terreni siti in Contrada Sisto. Tuttavia, il datore di lavoro, SE HE, non solo non ha denunciato in detti anni i terreni siti in Cassano, ma sentito in data 10.06.2013 dagli ispettori, ha reso dichiarazioni di segno assolutamente contrario: “Sono titolare di un'impresa agricola da circa trent'anni. L'attività la svolgo su terreni che variano annualmente. Quest'anno, intendo annata agraria da settembre a settembre, coltivo i terreni in Agro di Mottafallone su un appezzamento di circa sette ettari e vi sono coltivate albicocche e ciliegie. Ho un regolare contratto scritto con il proprietario ZU IO. Coltivo inoltre una serra dal 2007 in agro di Francavilla Marittima, in comodato, di di circa 10.000 metri e vi coltivo ortaggi. Persona_1 Ho coltivato nel periodo invernale, fine 2012 inizio 2 i di broccoli e 7 di cavolfiori in agro di Mottafallone e per il momento non sono in possesso del contratto scritto in quanto vi è stato fatto un contratto verbale. I prodotti li vendo all' . Questi prodotti li confeziono io nel mio magazzino che poi l viene a Pt_3 Pt_3 caricare. (..) …. Nell'annat 2012 ho coltivato i seguenti terreni, oltre alla già citata ca una quarantina di ettari a Rotallone con la cultura di frumento/foraggio che ogni singolo proprietario produceva per suo conto. Intendo dire che il proprietario provvedeva alla sua coltura quasi sempre frumento e foraggio e dopo la raccolta me lo dava a me che vi piantavo ortaggi. Questa situazione si è verificata anche negli anni precedenti cambiando proprietari di anno in anno. Per quanto riguarda l'ubicazione, come già detto, circa quaranta ettari sono siti in agro di TO, Tarsia, Mottafallone e San Sosti, dove su quest'ultimo ho fatto i peperoni, varietà Roggianello, specificatamente su terreni di proprietà degli Intendo chiarire che questi terreni li ho coltivati inizialmente Pt_4 prima del 2001, quando era vivente il padre …) Infatti negli anni gran parte della produzione l'ho sempre Per_2 venduta all' e il prodotto l'ho sempr nato io, mentre era l a caricarlo sempre, pagando in Pt_3 Pt_3 contanti e tura, ma certificata sul registro dei corrispettivi. Nean uanto riguarda gli acquisti ho fatture (..) I terreni di mia moglie non li coltivo più dal 2007/2008….” Parte_5
Dal verbale ispettivo emerge una infedele denuncia del fabbisogno di opera bracciantile operata dall'azienda HE SE soprattutto nell'anno 2011 e nel 2012: il rapporto lavorativo CP_ in esame, infatti, è stato disconosciuto dagli ispettori con un'indagine ispettiva attraverso analitici riscontri di titoli e contratti legittimanti la d ibilità di terreni, le lavorazioni e la connessa attività d'impresa nel settore dell'agricoltura in capo all'azienda agricola sottoposta a controllo. Ebbene, proprio dal verbale di accertamento ispettivo versato in atti è dato inferire un dato dirimente e decisivo per la definizione della presente controversia. In concreto per l'anno 2011 e per l'anno 2012 che qui interessano, il titolare HE SE dell'omonima azienda agricola sottoposta ad accertamento ispettivo ha presentato in momenti diversi denunce di manodopera agricola per diversi terreni. Dette denunce afferiscono anche alla presunta attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente negli anni 2011 e 2012. Ebbene, in tali denunce è stato fatto espresso riferimento a lavorazioni agricole su terreni siti in località assolutamente diverse dal comune di Cassano in cui la parte ricorrente afferma di aver lavorato per lo stesso anno 2012, nonché negli anni 2010-2011. Nella prima denuncia è fatto riferimento ai terreni siti in agro di TO e di Tarsia e nella seconda a terreni in agro di TO. Nessuna di queste denunce riguarda lavorazioni di terreni siti in agro di Cassano. Non solo, gli altri contratti esibiti dal titolare dell'azienda per provare la disponibilità di terreni riguardano località in agro di Mottafollone e di Francavilla Marittima, in ogni caso diverse da Cassano.
Pag. 4 di 9 Appare evidente che la contraddizione di cui sopra è assolutamente insanabile. La parte ricorrente deduce di aver lavorato su terreni siti in Cassano che lo stesso datore di lavoro nega di aver coltivato in quegli anni e per i quali non risulta presentata la denuncia aziendale. Quanto precede, a parere del Tribunale, è sufficiente di per sé per escludere la fondatezza della domanda proposta dalla odierna parte ricorrente. Il convincimento del Tribunale è, invero, suffragato dalle numerose pronunce già rese dal Tribunale di Castrovillari e dalle sentenze rese dalla Corte d'Appello di Catanzaro e da ultimo dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza contenenti allegazioni simili a quelle per cui è causa.
Ad ogni buon conto, nel caso in esame, assume rilievo anche l'evidente difetto assertivo e probatorio in cui è incorsa la parte ricorrente nello stesso atto introduttivo del presente giudizio. In concreto la parte ricorrente ha agito per ottenere la re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2008-2011 e 2012 a seguito dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, limitandosi ad affermare a sostegno di quanto domandato in questo giudizio, tra l'altro in modo del tutto generico e per niente circostanziato, esclusivamente di aver svolto mansioni attinenti alla qualifica di bracciante agricolo, a tempo pieno e con orario di lavoro conforme a quello previsto dal C.C.N.L. per gli operai agricoli e floro-vivaisti. Risulta omesso qualunque riferimento non solo alla prestazione specifica di fatto svolta ma anche e soprattutto alle concrete modalità esecutive della stessa (tipologia di attività: raccolta o altro;
tipologia di prodotto lavorato: frutto o altro;
utilizzo o meno di strumenti, mezzi, attrezzi o altro;
ecc.).
Nell'atto introduttivo sono stati specificati esclusivamente i luoghi delle prestazioni lavorative, individuati nei terreni siti in agro di Cassano allo Ionio, c/da Sisto;
il numero di giorni;
il periodo lavorativo;
l'orario di lavoro;
l'azienda agricola alle dipendenze della quale sarebbe stata prestata l'attività lavorativa ed il comune dove ha sede l'azienda stessa. Null'altro. Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto delle domande azionate, stante la genericità della rappresentazione dei fatti a sostegno delle domande azionate. Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.
L'evidente difetto assertivo inibisce già a monte la stessa possibilità per il decidente di valutare concretamente la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente se si tiene conto delle deduzioni di parte resistente circa l'infedele denuncia del fabbisogno di opera bracciantile operata dall'azienda HE SE soprattutto nel 2012, ma anche negli altri anni oggetto di accertamento. - Cfr. verbale ispettivo in all. ti parte resistente -.
Nel corso del processo si è dato ingresso alla prova orale e sono stati sentiti due testimoni.
All'udienza del 12.06.2018, il teste ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “Conosco parte ricorrente perché ab 8, 2011 e 2012 per la ditta del Sig. SE HE con azienda a Cassano allo Ionio, C.da Sisto per il periodo da luglio a dicembre per
Pag. 5 di 9 tutti questi anni. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni alla settimana e per 7/8 ore giornaliere e consisteva nella coltivazione e raccolta di ortaggi vari - lattughe, melanzane, fagiolini, pomodori, cavolfiori, ecc. Parte ricorrente riceveva le direttive personalmente dal datore di lavoro Sig. SE HE. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, in contanti a fine mese in un ufficio dell'azienda. Parte ricorrente non ha mai coabitato con il datore di lavoro”.
Veniva, quindi escusso l'Ispettore “… Ho eseguito unitamente al collega CP_1 CP_4 un accertamento ispettivo nei confro HE sita in Cassano allo Jonio alla Tes_2 C/da Sisto i cui risultati sono riportati nel verbale ispettivo allegato al fascicolo di parte resistente, che mi viene mostrato e che riconosco e confermo ed al quale interamente mi riporto”.
All'udienza del 28.03.2019, il teste dichiarava quanto segue : “ … Per Parte_2 SE ho lavorato negli anni 2011-2012: nel 2011 da agosto a dicembre e nel 2012 da maggio a settembre …
ha lavorato con me per SE HE nel 2011 nel mio stesso periodo. Nel 2012 Parte_1
ad agosto, perché ha iniziato ad Agosto fino a dicembre. Mi hanno cancellato Pt_1 le giornate: ho fatto una causa che è in corso. S sentiti i miei testimoni: io ho indicato , Testimone_3 La BA SC e . è mia compagna di lavoro. Indi Controparte_5 Pt_1 lavorare con la macchin te anche con qualche volta ha viaggiato Tes_1 CP_5 Pt_1 con noi nel mese di agosto del 2012. Nel he volta anche. . Partivamo alle 5 circa. Pt_1 CP_3 Arrivavamo prima delle 7.00, che era l'ora di inizio del lavoro. L'o dall e dalle 13 alle 15.00. L'azienda agricola aveva terreni con ortaggi, poi piante, ciliegie, albicocche. C'era un cartello vecchio di legno prima dell'arrivo con scritto SE HE. I terreni erano in Contrada Sista Comune di Cassano allo Jonio. C'erano terreni, un ufficio nel capannone: c'era qualche serra sui terreni;
le serre erano utilizzate d'inverno: io non ho lavorato nelle serre, né la sig.ra . Abbiamo lavorato in campo aperto. Le terre erano pianeggianti. I terreni non erano Pt_1 recintati. Non c'era u o. La OR ha fatto 102 giornate: lo so perché eravamo insieme e me lo Pt_1 diceva. Lavoravamo 4-5 giorni: nel 2011 ab vorato sempre insieme. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Sui terreni c'erano ortaggi: pomodori, zucchine, melenzane, finocchi;
li piantavamo e poi raccoglievamo. La mattina ci vedevamo nell'azienda: SE faceva gruppi di 7-8 persone. C'erano moti operai, circa 80 operai. SE la mattina ci divideva e ci dava gli ordini sui lavori da fare. Lui rimaneva e a volte andava via. Il SE ci pagava nel capannone nell'ufficio. Ci pagava SE;
ci pagava con soldi contanti, con la busta paga;
la busta paga era un foglio che firmavamo e lasciavamo a lui la copia. Il conto delle giornate lo facevano loro, NO: ci faceva firmare un registro la mattina nell'ufficio quando arrivavamo;
a volte anche la sera lo firmavamo. La giornata ci veniva pagata 35,00 euro: venivamo pagati mensilmente;
venivamo pagati tutti insieme. Sono stata pagata insieme alla ricorrente: entravamo insieme nell'ufficio. Entravamo in 2-3 nell'ufficio insieme. Non ci sono state ispezioni sul terreno quando ho lavorato io. Non sono stato ascoltato da Ispettori Non c'erano sui terreni altre persone CP_1 diverse dal SE: noi vedevamo sempre lui”.
Non può non segnalarsi che nel caso che ci occupa il teste ha Testimone_1 riferito di aver lavorato con la ricorrente, alle dipendenze della ditta C anni 2008-2011- 2012 da luglio a dicembre “per quasi tutti questi anni” e, tuttavia, nell'anno 2008 il teste ha lavorato da giugno ad ottobre (ad ottobre per soli due giorni), mentre nell'anno 2012 il testimone non ha affatto lavorato a dicembre ed ha lavorato per soli 3 giorni a novembre. Appare evidente che le dichiarazioni rese sono con in contrasto con gli elenchi allegati al verbale ispettivo, suddivisi per anno. In sostanza, sulla scorta delle stesse deposizioni, non sarebbe possibile affermare una prestazione di lavoro di 102 giornate per il 2008 e di 102 giornate per il 2012. Il teste , Pt_2 infatti, nulla sa del rapporto di lavoro della ricorrente nell'anno 2008.
Evidente ed insuperabile appare immediatamente la contraddizione tra quanto risulta documentato nel verbale ispettivo ( indisponibilità di terreni in Cassano allo Jonio, contrada Sisto) e quanto dedotto dalla parte ricorrente ed emerso nel corso del giudizio per mezzo delle testimonianze raccolte. Entrambi i testi hanno dichiarato di aver lavorato a Contrada SISTO. La Corte d'Appello di Catanzaro, con valutazione assolutamente condivisibile, ha anche sottolineato che “le dichiarazioni rese dai testi escussi …che hanno confermato l'allegazione suddetta della medesima, si sono rilevate contraddittorie rispetto al menzionato dato documentale. Tanto ne mina in radice l'attendibilità. Ed infatti,
Pag. 6 di 9 la particolare attendibilità del dichiarato dei testi viene richiesta, peraltro, in virtù degli elementi che hanno condotto l'ente a ritenere fittizio il rapporto di lavoro in considerazione, quali evidenziati dal giudicante nella motivazione della sentenza, nel passaggio sopra riportato. Peraltro, i due testimoni sono da reputare scarsamente attendibili, visto il loro indubbio interesse ad una decisione favorevole all'odierna appellante, essendo stati attinti da analogo provvedimento di disconoscimento per lo stesso rapporto di lavoro. In tale contesto, non è rinvenibile la prova della effettività della prestazione lavorativa – risolvendosi l'esito incerto della prova in danno di chi era gravato dell'onere probatorio -, per cui l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata”. Le incongruenze di cui sopra, si badi bene, non mutano l'onere della prova della ricorrente, che non è certo quello di dover dimostrare l'esistenza dell'azienda agricola, bensì consiste nel provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una azienda di cui è stata messa, a seguito di una complessa attività d'indagine, in dubbio l'esistenza. Ne deriva che l'oggetto dell'onere su cui grava la prova non è affatto variato, ciò che muta invece è la qualità delle informazioni riferite dai testi che, lungi dall'essere neutre e astrattamente suscettibili di essere ripetute in qualsivoglia giudizio della medesima tipologia, devono essere dotate quanto meno di un sufficiente grado di dettaglio tale da superare la contraddizione con le precise risultanze ispettive (che lo si ripete giungono a concludere che sui terreni di Cassano allo Ionio non vi sia mai stata alcuna attività agricola riconducibile all'azienda agricola di SE HE). Si aggiunga in secondo luogo che i testimoni sono inattendibili anche sotto il profilo soggettivo. L'accertamento della valutazione delle dichiarazioni testimoniali non può infatti prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina oggettiva delle loro affermazioni e dalla verifica di eventuali riscontri esterni, ciò in considerazione del fatto – di non poco momento – che la stessa è titolare di una posizione del tutto sovrapponibile a quella della ricorrente. Infatti, l'accertamento ispettivo ha coinvolto tutti i lavoratori denunziati dall'azienda, ivi compreso i detti testimoni, che sono pertanto interessati a confutare l'esito dell'accertamento e ad affermare, come in effetti hanno fatto, la sussistenza, la costanza, la regolarità della prestazione resa insieme a parte ricorrente a favore dell'azienda in una prospettiva di mutuo sostegno delle reciproche posizioni, tutte sub iudice. Il teste è parte di separato giudizio avente Pt_2 medesimo oggetto di quello per cui è causa;
sul ha dichiarato: “…ho fatto una causa Pt_2 che è in corso. Sono stati sentiti i miei testimoni: io ho indicato , La BA SC e Testimone_3 [...]
è mia compagna di lavoro.”. La i Potenza ha recente Controparte_5 Pt_1 i inattendibilità delle dichiarazioni rese da testi, attori in altri giudizi di reiscrizione: “…A ciò deve aggiungersi l'innegabile interesse di ciascuna di esse in ordine all'esito della controversia con la conseguenza di dover formulare un giudizio di inattendibilità dei suddetti testi” . ( Corte d'Appello Potenza n.77/2023 con riferimento ad altra azienda agricola).
Tanto certamente contribuisce ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale innanzitutto sul piano soggettivo ma anche – come già detto - sul diverso piano della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese laddove si rilevano del tutto generiche. Sul punto, sebbene tale affermazione si presti all'obiezione che in effetti i colleghi di lavoro siano gli unici soggetti in grado di testimoniare sui fatti di causa e che la natura elementare e reiterata dell'attività non permette di riferirne i connotati caratterizzanti con grande precisione, tuttavia è altrettanto logico replicare che proprio i caratteri delle fonti dichiarative, aventi medesimo interesse, e le caratteristiche delle dichiarazioni, generiche, sono insufficienti a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro a fronte del contesto che è emerso mediante accertamento ispettivo, cioè l'inesistenza dell'azienda (in tal senso si veda Cass. Sentenza n. 1901/2018, pubblicata il 01/02/2019). Né a differente esito può giungersi cercando elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni testimoniali raccolte, perché l'unico elemento utile è la documentazione proveniente dalla parte datoriale, sospettata di aver assunto personale solo fittiziamente. Si deve concludere, quindi, nel senso che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per confermare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura per tutte le ragioni esposte.
Pag. 7 di 9 Peraltro, diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente inaffidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la testimonianza di soggetti interessati) e del tutto generica possa portare ad una sentenza favorevole in favore di chi non ha provato i fatti posti a fondamento della sua domanda. Va in ultima battuta rilevato che l'orientamento di cui sopra a cui l'intestato Tribunale ha inteso dare continuità è stato fatto proprio anche dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza n. 127/2020, già citata, emessa in riferimento ad altri lavoratori richiedenti l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della azienda agricola “SE HE”. I principi espressi in tale sentenza, che ha respinto il ricorso del lavoratore, sono così riassumibili:
· “Il primo motivo di impugnazione, con cui si imputa al tribunale l'erronea regolamentazione dell'onere probatorio, è infondato perché nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al d.lg.luog. n. 212 del 1946 è lui a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali ( ex pluribus Cass. n. 13877/2012);
· Nella specie, l ha contestato la prestazione lavorativa alla stregua del proprio verbale CP_1 di accertamento ispettivo dal quale emer e correttamente rilevato dal Tribunale) che l'asserito datore di lavoro, HE SE, (a) non aveva la disponibilità di terreni agricoli e non aveva eseguito alcuna fatturazione di acquisto o vendita di prodotti per tutti gli anni in contestazione, (b) ha dichiarato di avere coltivato terreni di terzi proprietari ( ZU IO, e i quali hanno invece negato la circostanza, (c) ha effettuato dal 2008 al Persona_1 Testimone_4 li accianti agricoli che non trovano alcuna giustificazione nella scarna documentazione aziendale esibita..
· E', dunque, corretto quanto sostenuto dal tribunale, ossia che è la ricorrente a dovere provare, con rigore e precisione, l'effettivo svolgimento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
· Non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui rimane privo di rilievo il dato che i testimoni hanno instaurato analoghe cause per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti dai quali sono stati cancellati sulla base dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola del SE. Ritiene la Corte che di tale dato debba invece tenersi conto ai fini della valutazione della loro attendibilità, perché essendo titolari di una posizione identica a quella della ricorrente sono interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna appellante alle dipendenze del SE, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. CP_1 lteriori elementi a supporto del rigetto della domanda si ricavano dal verbale ispettivo e dalle dichiarazioni rese dallo stesso SE. SE HE non ha mai dichiarato terreni in Cassano allo Jonio contrada Sisto. Inoltre, quando gli si sono recati in Contrada Sisto nel CP_6 2013 c'era verde nell'area, a seminativo. Non c'erano coltivazioni di ortaggi. Gli accessi ispettivi sono avvenuti nel 2013, il che rende ancor più inverosimile che vi fosse coltivazione in atto sino al dicembre 2012. I terreni dichiarati dal SE erano esclusivamente quelli in agro di TO (CS) di proprietà della moglie e IA (CS). In conclusione, quindi, il ricorso deve essere integralmente respinto. Va dichiarata l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente per mancato assolvimento dell'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante di tutti gli elementi costituivi delle pretese avanzate. La parte ricorrente, infatti, non ha nemmeno offerto adeguatamente di provare quanto preteso se si tiene conto del difetto assertivo dei fatti posti a fondamento delle domande azionate per come sopra specificato. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse. Si consideri, infatti, che l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria in questo giudizio. Ebbene, detta funzione viene meno quando vi è contestazione del rapporto lavorativo in agricoltura ad opera dell'istituto previdenziale anche a seguito di accertamenti ispettivi, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. Da ultimo, va rilevato che la parte ha chiesto che venga dichiarata l'irripetibilità delle somme e confermata la legittimità di quelle già percepite a titolo di indennità di disoccupazione. La
Pag. 8 di 9 domanda è infondata, tenuto conto che confermata la legittimità della cancellazione, non sussiste il presupposto in capo alla ricorrente per trattenere la indennità di disoccupazione agricola percepita. 3. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 5.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
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