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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3040/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3040/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Cesare SALME'
APPELLANTE,
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Daniela Maria MACRI'
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3
c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. Parte_1 CP_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
3107/2023, emessa il 27.11.2023 e depositata il 28.11.2023, chiedendo, in via principale,
l'annullamento e/o l'inefficacia dei verbali di contravvenzione nn. 3038593/22/V/0,
3043364/22/V/T e 3043365/22/V/T del 30.03.2022 per insussistenza dell'infrazione contestata o per totale impunibilità ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81; in subordine, l'inapplicabilità in via solidale della sanzione pecuniaria di euro 5.100,00 di cui al verbale n. 3038593/22/V/0; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La difesa di parte appellante, con un primo motivo, ha eccepito l'erronea interpretazione da parte del giudice di pace delle risultanze probatorie, specificamente della deposizione testimoniale di Testimone_1
Secondo la difesa di parte appellante, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la avesse lasciato una copia delle chiavi del motoveicolo presso l'abitazione della Pt_1
suocera, deducendone una negligenza e l'accettazione del rischio di un uso illecito da parte di terzi. In realtà, la teste aveva confermato che il motoveicolo si trovava nel garage senza chiavi e con blocco sterzo attivato, e che le chiavi del garage (non del motoveicolo) erano custodite altrove.
Pertanto, il giudice avrebbe errato nel non riconoscere la scriminante della "circolazione all'insaputa ovvero contro la volontà del legittimo proprietario", avendo l'appellante adottato le cautele necessarie per impedire l'uso del veicolo.
Con un secondo motivo, la difesa ha lamentato il mancato riconoscimento della prova relativa all'assenza di dolo e/o colpa in capo a Parte_1
La testimonianza resa da ritenuta chiara ed inequivocabile, avrebbe Testimone_1
dovuto condurre il giudice a ritenere provato che l'utilizzo del motoveicolo da parte di era avvenuto all'insaputa e contro la volontà dell'appellante, la quale non Controparte_2
aveva mai affidato né consentito la guida del veicolo al cognato.
Di conseguenza, mancava l'elemento soggettivo (coscienza e volontà dell'azione od omissione, dolosa o colposa) richiesto dall'art. 3 della L. 689/81 per l'applicazione di qualsiasi sanzione.
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Con un terzo motivo, la difesa ha dedotto l'inapplicabilità in via solidale alla della Pt_1 sanzione pecuniaria principale di € 5.100,00 (relativa al verbale N. 3038593/22/V/0 per violazione degli artt. 116/15-17 del C.d.S. - guida senza patente mai conseguita).
La difesa, in particolare, ha esposto che tale violazione ha natura e carattere personale, gravando esclusivamente sul conducente materiale ( . La norma sanziona Controparte_2
specificamente e autonomamente (art. 116/14 C.d.S., oggetto del verbale N. 3043365/22/V/T per € 397,00) il proprietario che affida o consente la guida a persona senza patente.
Queste norme speciali derogherebbero al principio generale della solidarietà tra conducente e proprietario.
Il giudice di pace, non pronunciandosi su questo aspetto, sarebbe incorso in un vizio di omessa pronuncia.
Indi, la difesa ha concluso come sopra specificato, chiedendo altresì in via istruttoria di sentire nuovamente la teste Testimone_1
§§§§§
Il si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1
proposto da Parte_1
In primo luogo, la difesa dell'Ente ha sostenuto la piena responsabilità della proprietaria
(appellante) ai sensi dell'art. 2054 c.c., per aver consentito o, quantomeno, non aver impedito con misure concrete ed idonee, l'uso del ciclomotore (privo di revisione) da parte del cognato
( , persona notoriamente non patentata e definita dalla stessa appellante Controparte_2
come "instabile mentalmente". La difesa ha evidenziato che la mera affermazione di non aver dato il consenso, come sostenuto in primo grado, non era sufficiente a liberarla dalla responsabilità, essendo invece necessario, secondo consolidata giurisprudenza, provare che la circolazione fosse avvenuta "contro la sua volontà", dando prova di un comportamento attivo e ostativo alla circolazione, prova che l'appellante non aveva fornito.
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La difesa del ha inoltre sottolineato come l'appellante avesse inammissibilmente e CP_1
tardivamente modificato la propria versione dei fatti in appello, ipotizzando per la prima volta un furto mediante "chiave bulgara" ed aggiungendo dettagli sulle misure di sicurezza (blocco sterzo, assenza chiavi) nell'articolato di prova testimoniale
Inoltre, la difesa ha contestato anche l'errata ricostruzione dei fatti processuali da parte dell'appellante, specificando che la versione originale del capitolato di prova in primo grado non conteneva i dettagli aggiunti in appello circa il blocco sterzo e l'assenza di chiavi.
In secondo luogo, il ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di nuova prova CP_1
testimoniale formulata dall'appellante, in quanto la modifica apportata all'articolato di prova rispetto al primo grado costituiva introduzione di una nuova prova, vietata ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
La difesa ha ritenuto, inoltre, irrilevante l'eventuale errore del giudice di pace sulla custodia delle chiavi del garage rispetto a quelle del motociclo.
Infine, il ha ribadito la legittimità del verbale relativo alla mancata revisione del CP_1
motociclo, affermando che era onere del proprietario attuale assicurarsi della regolarità della revisione prima della circolazione del veicolo, indipendentemente dalla data di acquisto o da eventuali sanzioni pregresse a carico di precedenti proprietari.
Indi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§§§
In corso di causa, con ordinanza del 28.10.2024, veniva rigettata la richiesta di nuova escussione della teste . Tes_1
§§§§§
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3
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c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Giova, preliminarmente, chiarire che oggetto del giudizio sono tre verbali di violazione di norme del codice della strada elevati in data 30.03.2022 dalla Polizia Municipale di nei CP_1
confronti di quale proprietaria del motoveicolo Honda targato EB55718 Parte_1
(oltre che di quale conducente del mezzo): Controparte_2
numero verbale violazione Destinatari Sanzione
3038593/22/V/0 violazione dell'art.116
euro 5.100,00 oltre CP_2 comma 15 c.d.s. per avere
(conducente) accessori CP_2
Controparte_2
circolato alla guida del fermo veicolo senza essere Parte_1 amministrativo munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita;
3043364/22/V/T violazione dell'art.80
euro 346,00 oltre CP_2 comma 14 c.d.s. per avere
(conducente) accessori CP_2
Controparte_2
circolato con il veicolo non presentato alla revisione Parte_1 per più di una volta
3043365/22/V/T violazione dell'art.116 euro 397,00 oltre Parte_1 comma 14 per avere (proprietaria) accessori affidato Parte_1 il proprio veicolo ed averne consentito la guida a persona senza patente pagina 5 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Con i primi due motivi parte appellante ha contestato la sentenza
1) nella parte in cui è stata ritenuta la insussistenza della causa di esclusione di responsabilità dell'essere avvenuta la circolazione all'insaputa ovvero contro la volontà della proprietaria Parte_1
2) nella parte in cui non era stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla mancanza di dolo e/o colpa in capo alla Pt_1
I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell'art.196 comma 1 c.d.s.:
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. […]
Secondo risalente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il proprietario del veicolo è responsabile, in solido e salvo diritto di regresso verso il trasgressore, per le violazioni alle norme del codice della strada commesse da un terzo a meno che non provi che la circolazione è 'avvenuta contro la sua volontà'; la prova in questione è particolarmente rigorosa in quanto il proprietario non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta a sua insaputa ma ha onere di dimostrare che il mezzo è stato posto in circolazione contro la sua volontà:
L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta
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contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva rilevato l'omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l'utilizzazione, da parte del figlio del proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, quali, ad esempio, l'occultamento delle chiavi del veicolo).
Cass civ., sez. VI, 21 ottobre 2014 n.22318
Il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo.
(Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).
Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2023 n.26922
I principi in tema di concorso ex art.196 c.d.s. sono coerentemente affermati anche in tema di responsabilità civile ex art.2054 c.c. (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2024 n.15237).
Ciò premesso, con la originaria opposizione aveva sostenuto di non dovere Parte_1
rispondere delle sanzioni in quanto
…non ha mai affidato né consentito la guida del proprio motoveicolo Honda targa
EB55718 al sig. , il quale risulta legato alla stessa per esserne il Controparte_2
pagina 7 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
cognato…
ulteriormente specificando che
Il sig. ha illecitamente e senza alcun permesso utilizzato il Controparte_2
motoveicolo Honda targa EB55718 di proprietà della sig.ra il quale si trovava Pt_1
ricoverato nel garage della suocera…
concludendo nel senso che
In ogni caso un dato è certo: la sig.ra non ha mai né affidato, né Parte_1
consentito di guidare il proprio motoveicolo al cognato , e pertanto Controparte_2
non può risponderne, in solido, per fatti dalla stessa non compiuti, né attribuibili in via solidale.
Già sulla base delle allegazioni operate dalla difesa di deve affermarsi la Parte_1
insussistenza della operatività della causa di esclusione di responsabilità e, pertanto, a prescindere da qualsivoglia informazione ricavabile dalla escussione della teste
[...]
deve affermarsi la infondatezza, in diritto, del motivo di opposizione posto che la Tes_1
odierna appellante si era limitata a rassegnare di non avere affidato il proprio mezzo né comunque consentito allo di utilizzarlo, mentre non ha allegato che la CP_2
circolazione fosse avvenuta non solo senza il suo consenso ma, più specificamente, 'nonostante il suo divieto' ('prohibente domino').
Quanto ulteriormente allegato con l'atto di appello, a pagina 5 della impugnazione, secondo cui doveva riconoscersi
…la scriminante della “circolazione all'insaputa del legittimo proprietario”, alla luce del fatto che il motoveicolo fosse allocato presso il garage della sig.ra
[...]
con il blocco sterzo attivato e senza chiavi, la cui disponibilità era nello Tes_1
esclusivo possesso della sig.ra e, di conseguenza, la non poteva Parte_1 Pt_1 essere a conoscenza, e quindi impedirla, della illecita circolazione'
pagina 8 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
è inammissibile in quanto tardiva.
Né può condividersi quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante con riguardo al fatto che dalla escussione della teste sarebbero emersi elementi favorevoli alla originaria Tes_1
opponente.
Ed invero, sebbene il capitolo 2) sia stato modificato in occasione dell'udienza avanti al giudice di pace del 03.02.2023 con la integrazione '…con il blocco sterzo attivato e senza chiavi, la cui disponibilità era nell'esclusivo possesso della sig.ra (cfr. copia del , Parte_1 Pt_2
prodotto quale all.D all'atto di appello), la tesi difensiva risulta comunque infondata per le seguenti, convergenti, ragioni:
a) anzitutto deve considerarsi inammissibile la integrazione dei capitoli di prova con la indicazione di circostanze mai allegate posto che non può essere provato ciò che non sia stato previamente allegato;
b) le dichiarazioni rese da anche prescindendo dalla sua posizione Testimone_1
nella vicenda e, in concreto, dalla sua capacità a testimoniare (invero non eccepita ma che, evidentemente, si riflette sulla sua attendibilità), risultano insufficienti a provare la circostanza in questione;
la teste si è limitata a confermare, genericamente, la veridicità della circostanza ('è vero') senza tuttavia offrire alcun chiarimento sulle ragioni per le quali ella fosse a conoscenza che il motociclo era custodito all'interno del garage non tanto senza chiavi quanto con il blocco sterzo attivato (cfr. copia del verbale, prodotto quale all.D all'atto di appello);
c) la ulteriore circostanza che, nel corso della deposizione, la teste abbia effettivamente fatto riferimento alle chiavi del garage e non alle chiavi del motociclo, come correttamente evidenziato dalla difesa della appellante, rimane comunque irrilevante posto che la teste non ha riferito alcunché sulla custodia e la conservazione delle chiavi del motociclo (cfr. copia del verbale, prodotto quale all.D all'atto di appello);
d) in ogni caso, la circostanza, anche ove fosse provata nella 'massima estensione'
pagina 9 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
ritenuta dalla difesa di parte appellante, resta irrilevante ai fini della prova della causa di esclusione della responsabilità; secondo la interpretazione della Suprema
Corte sopra richiamata, la custodia del motociclo secondo modalità ordinarie (e, quindi, all'interno di un garage ed anche ammettendo positivamente provato l'inserimento del bloccasterzo) e la custodia delle chiavi del motociclo da parte della proprietaria (senza specificazione alcuna in ordine alle modalità di detta 'custodia' onde consentire di valutare la idoneità a prevenire l'impossessamento da parte di terzi) non integrano la situazione di 'divieto di utilizzo' rigorosamente richiesto per liberare il proprietario;
e) quanto, poi, al fatto, peraltro tardivamente allegato con l'atto di appello, relativo alla mancata presentazione di querela per il delitto di furto, non può che prendersi atto di tale ulteriore assenza di elemento oggettivo che, sebbene non decisivo, avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione, dovendosi, quindi, concludere per la sua irrilevanza, non aggiungendo alcunché, in punto di fatto, alla ricostruzione e non offrendo elementi comprovanti una circolazione avvenuta prohibente domino.
I primi due motivi di appello, non risultando provata, quanto meno, la esclusione di colpa in capo alla sono, in conclusione, infondati (salvo quanto si dirà in seguito con Pt_1
riguardo al verbale 3038593/22/V/0).
§§§§§
Con il terzo motivo parte appellante ha contestato la applicabilità in via solidale a Pt_1
della sanzione pecuniaria di euro 5.100,00 di cui al verbale n. 3038593/22/V/0.
[...]
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che il codice della strada, in ipotesi di guida di veicolo senza patente, prevede, per quel che maggiormente rileva in questa sede, due fattispecie:
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1) art.116 comma 14:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592
2) art.116 comma 15:
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
Inoltre, ai sensi dell'art.116 comma 17 c.d.s., sempre per quel che maggiormente rileva in questa sede, 'alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi […]'.
Va ancora premesso, solo per completezza di esposizione, che la condotta di colui che conduce un mezzo senza patente, originariamente integrante gli estremi di reato, è stata depenalizzata con d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8 (salva l'ipotesi del recidivo nel biennio).
Ciò posto, sebbene come già detto con riguardo ai primi due motivi di appello, l'art.196 comma
1 c.d.s. preveda che 'per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo […] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. […]', nel caso specifico ritiene questo giudice che non possa considerarsi operante la previsione di solidarietà.
Le ragioni risiedono nella corretta applicazione del principio di specialità.
pagina 11 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ed invero, posto che, peraltro all'interno della stessa previsione normativa (art.116 c.d.s) sia prevista uno specifico trattamento per le ipotesi di guida senza patente di mezzo altrui, con sanzione specifica per il proprietario (comma 14) ed altra diversa sanzione per il conducente
(comma 15), deve ritenersi derogata la regola generale della solidarietà per la sanzione principale (quella a carico del conducente).
Deve pertanto ritenersi che la previsione di cui al comma 14 esaurisca la responsabilità del proprietario per la specifica fattispecie di messa in circolazione, anche colposa, di proprio veicolo ad opera di conducente privo di patente.
Il verbale n. 3038593/22/V/0, con il quale è stata irrogata la sanzione principale di euro
5.100,00 di ammenda e la sanzione accessoria del fermo del veicolo, con destinatari sia il conducente che la proprietaria deve considerarsi Controparte_2 Parte_1
illegittima unicamente con riguardo alla sanzione pecuniaria della ammenda prevista dal comma 15 e, naturalmente, limitatamente alla posizione di Parte_1
Quanto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo di cui all'art.116 comma 17 c.d.s., in relazione alla quale non sono state peraltro svolte censure con il terzo motivo di appello, va comunque evidenziata la sua legittimità quale conseguenza nei confronti del proprietario di violazione posta in essere da un terzo (come per le violazioni al codice della strada può riscontrarsi anche per condotte integranti estremi di reato).
Peraltro, posta la infondatezza dei primi due motivi di appello, non potendosi affermare la esclusione di colpa in capo alla non può ritenersi sussistente alcun profilo di Pt_1
illegittimità.
§§§§§
In conclusione, quindi, deve ritenersi la parziale fondatezza dell'appello per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, quanto ai singoli verbali, può affermarsi che:
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1) il verbale n.3038593/22/V/0 che, per la guida senza patente di di CP_2
veicolo della ha irrogato una sanzione pecuniaria (art.116 comma 15 Pt_1
c.d.s.) ed una sanzione accessoria (art.116 comma 17 c.d.s.), va annullato limitatamente alla irrogazione a quale responsabile in solido, della Parte_1
sola sanzione pecuniaria;
2) il verbale n.3043364/22/V/T che, per la guida di veicolo non sottoposto a revisione da parte di di veicolo della ha irrogato sanzione CP_2 Pt_1
pecuniaria (art.80 c.d.s.) è legittimo anche nella parte in cui ha individuato quale responsabile in solido dovendosi ritenere la piena operatività del Parte_1
disposto di cui all'art.196 comma 1 c.d.s.; irrilevanti risultano le questioni, peraltro non riproposte, relative al possibile pagamento di sanzioni analoghe da parte di precedenti proprietari del veicolo;
3) il verbale n.3043365/22/V/T che, in dipendenza della circolazione di veicolo condotto da persona senza patente, ha irrogato sanzione pecuniaria (art.116 comma
14 c.d.s.) esclusivamente a carico della è legittimo avendo sanzionato Pt_1
per fatto proprio la proprietaria, non risultando sussistenti profili di esclusione di colpa.
§§§§§
La sentenza del giudice di pace va revocata anche con riguardo alla statuizione sulle spese che, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza (risultando fondata la censura principale avverso il verbale che aveva irrogato la sanzione più elevata), vanno poste a carico del;
tuttavia, avuto riguardo alle argomentazioni giuridiche su cui si Controparte_1 fonda l'accoglimento parziale, diverse da quelle sostenute con la originaria opposizione (con la quale la illegittimità della sanzione prevista dall'art.116 comma 15 c.d.s. era sostenuta unicamente con riguardo alla mancanza di autorizzazione alla guida del veicolo da parte della le spese vanno liquidate secondo i valori minimi per fasi studio, introduttiva, Pt_1
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istruttoria e decisionale), nonché per il valore, in concreto, della controversia
(complessivamente prossima al valore più basso dello scaglione di riferimento).
Per le stesse ragioni, anche le spese del presente grado vanno poste a carico del CP_1
, liquidate, per gli stessi motivi, secondo i minimi per fasi studio, introduttiva e
[...]
decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 3107/2023, emessa il 27.11.2023 e depositata il 28.11.2023, del giudice di pace di e così statuisce: CP_1
- in parziale accoglimento della opposizione, annulla il verbale di contravvenzione n.
3038593/22/V/0 del 30.03.2022 della Polizia Municipale di limitatamente CP_1
alla irrogazione della sanzione pecuniaria, quale obbligata in solido, nei confronti di
Parte_1
- rigetta ogni altro motivo;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'Erario che liquida in complessivi euro 1.191,50 (di cui euro 145,50 per spese vive) oltre accessori;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'Erario per il giudizio di secondo grado che liquida in complessivi euro 2.083,50
(di cui euro 382,50 per spese vive) oltre accessori.
Catania, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3040/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Cesare SALME'
APPELLANTE,
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Daniela Maria MACRI'
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3
c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. Parte_1 CP_1 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
3107/2023, emessa il 27.11.2023 e depositata il 28.11.2023, chiedendo, in via principale,
l'annullamento e/o l'inefficacia dei verbali di contravvenzione nn. 3038593/22/V/0,
3043364/22/V/T e 3043365/22/V/T del 30.03.2022 per insussistenza dell'infrazione contestata o per totale impunibilità ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81; in subordine, l'inapplicabilità in via solidale della sanzione pecuniaria di euro 5.100,00 di cui al verbale n. 3038593/22/V/0; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La difesa di parte appellante, con un primo motivo, ha eccepito l'erronea interpretazione da parte del giudice di pace delle risultanze probatorie, specificamente della deposizione testimoniale di Testimone_1
Secondo la difesa di parte appellante, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la avesse lasciato una copia delle chiavi del motoveicolo presso l'abitazione della Pt_1
suocera, deducendone una negligenza e l'accettazione del rischio di un uso illecito da parte di terzi. In realtà, la teste aveva confermato che il motoveicolo si trovava nel garage senza chiavi e con blocco sterzo attivato, e che le chiavi del garage (non del motoveicolo) erano custodite altrove.
Pertanto, il giudice avrebbe errato nel non riconoscere la scriminante della "circolazione all'insaputa ovvero contro la volontà del legittimo proprietario", avendo l'appellante adottato le cautele necessarie per impedire l'uso del veicolo.
Con un secondo motivo, la difesa ha lamentato il mancato riconoscimento della prova relativa all'assenza di dolo e/o colpa in capo a Parte_1
La testimonianza resa da ritenuta chiara ed inequivocabile, avrebbe Testimone_1
dovuto condurre il giudice a ritenere provato che l'utilizzo del motoveicolo da parte di era avvenuto all'insaputa e contro la volontà dell'appellante, la quale non Controparte_2
aveva mai affidato né consentito la guida del veicolo al cognato.
Di conseguenza, mancava l'elemento soggettivo (coscienza e volontà dell'azione od omissione, dolosa o colposa) richiesto dall'art. 3 della L. 689/81 per l'applicazione di qualsiasi sanzione.
pagina 2 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con un terzo motivo, la difesa ha dedotto l'inapplicabilità in via solidale alla della Pt_1 sanzione pecuniaria principale di € 5.100,00 (relativa al verbale N. 3038593/22/V/0 per violazione degli artt. 116/15-17 del C.d.S. - guida senza patente mai conseguita).
La difesa, in particolare, ha esposto che tale violazione ha natura e carattere personale, gravando esclusivamente sul conducente materiale ( . La norma sanziona Controparte_2
specificamente e autonomamente (art. 116/14 C.d.S., oggetto del verbale N. 3043365/22/V/T per € 397,00) il proprietario che affida o consente la guida a persona senza patente.
Queste norme speciali derogherebbero al principio generale della solidarietà tra conducente e proprietario.
Il giudice di pace, non pronunciandosi su questo aspetto, sarebbe incorso in un vizio di omessa pronuncia.
Indi, la difesa ha concluso come sopra specificato, chiedendo altresì in via istruttoria di sentire nuovamente la teste Testimone_1
§§§§§
Il si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza dell'appello Controparte_1
proposto da Parte_1
In primo luogo, la difesa dell'Ente ha sostenuto la piena responsabilità della proprietaria
(appellante) ai sensi dell'art. 2054 c.c., per aver consentito o, quantomeno, non aver impedito con misure concrete ed idonee, l'uso del ciclomotore (privo di revisione) da parte del cognato
( , persona notoriamente non patentata e definita dalla stessa appellante Controparte_2
come "instabile mentalmente". La difesa ha evidenziato che la mera affermazione di non aver dato il consenso, come sostenuto in primo grado, non era sufficiente a liberarla dalla responsabilità, essendo invece necessario, secondo consolidata giurisprudenza, provare che la circolazione fosse avvenuta "contro la sua volontà", dando prova di un comportamento attivo e ostativo alla circolazione, prova che l'appellante non aveva fornito.
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La difesa del ha inoltre sottolineato come l'appellante avesse inammissibilmente e CP_1
tardivamente modificato la propria versione dei fatti in appello, ipotizzando per la prima volta un furto mediante "chiave bulgara" ed aggiungendo dettagli sulle misure di sicurezza (blocco sterzo, assenza chiavi) nell'articolato di prova testimoniale
Inoltre, la difesa ha contestato anche l'errata ricostruzione dei fatti processuali da parte dell'appellante, specificando che la versione originale del capitolato di prova in primo grado non conteneva i dettagli aggiunti in appello circa il blocco sterzo e l'assenza di chiavi.
In secondo luogo, il ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di nuova prova CP_1
testimoniale formulata dall'appellante, in quanto la modifica apportata all'articolato di prova rispetto al primo grado costituiva introduzione di una nuova prova, vietata ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
La difesa ha ritenuto, inoltre, irrilevante l'eventuale errore del giudice di pace sulla custodia delle chiavi del garage rispetto a quelle del motociclo.
Infine, il ha ribadito la legittimità del verbale relativo alla mancata revisione del CP_1
motociclo, affermando che era onere del proprietario attuale assicurarsi della regolarità della revisione prima della circolazione del veicolo, indipendentemente dalla data di acquisto o da eventuali sanzioni pregresse a carico di precedenti proprietari.
Indi, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§§§
In corso di causa, con ordinanza del 28.10.2024, veniva rigettata la richiesta di nuova escussione della teste . Tes_1
§§§§§
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della motivazione ex art.281 sexies comma 3
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c.p.c..
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Giova, preliminarmente, chiarire che oggetto del giudizio sono tre verbali di violazione di norme del codice della strada elevati in data 30.03.2022 dalla Polizia Municipale di nei CP_1
confronti di quale proprietaria del motoveicolo Honda targato EB55718 Parte_1
(oltre che di quale conducente del mezzo): Controparte_2
numero verbale violazione Destinatari Sanzione
3038593/22/V/0 violazione dell'art.116
euro 5.100,00 oltre CP_2 comma 15 c.d.s. per avere
(conducente) accessori CP_2
Controparte_2
circolato alla guida del fermo veicolo senza essere Parte_1 amministrativo munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita;
3043364/22/V/T violazione dell'art.80
euro 346,00 oltre CP_2 comma 14 c.d.s. per avere
(conducente) accessori CP_2
Controparte_2
circolato con il veicolo non presentato alla revisione Parte_1 per più di una volta
3043365/22/V/T violazione dell'art.116 euro 397,00 oltre Parte_1 comma 14 per avere (proprietaria) accessori affidato Parte_1 il proprio veicolo ed averne consentito la guida a persona senza patente pagina 5 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Con i primi due motivi parte appellante ha contestato la sentenza
1) nella parte in cui è stata ritenuta la insussistenza della causa di esclusione di responsabilità dell'essere avvenuta la circolazione all'insaputa ovvero contro la volontà della proprietaria Parte_1
2) nella parte in cui non era stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla mancanza di dolo e/o colpa in capo alla Pt_1
I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell'art.196 comma 1 c.d.s.:
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. […]
Secondo risalente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il proprietario del veicolo è responsabile, in solido e salvo diritto di regresso verso il trasgressore, per le violazioni alle norme del codice della strada commesse da un terzo a meno che non provi che la circolazione è 'avvenuta contro la sua volontà'; la prova in questione è particolarmente rigorosa in quanto il proprietario non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta a sua insaputa ma ha onere di dimostrare che il mezzo è stato posto in circolazione contro la sua volontà:
L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta
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contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva rilevato l'omessa adozione di cautele adeguate ad evitare l'utilizzazione, da parte del figlio del proprietario, di un ciclomotore custodito in un locale adiacente all'abitazione, quali, ad esempio, l'occultamento delle chiavi del veicolo).
Cass civ., sez. VI, 21 ottobre 2014 n.22318
Il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo.
(Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).
Cass. civ., sez. II, 20 settembre 2023 n.26922
I principi in tema di concorso ex art.196 c.d.s. sono coerentemente affermati anche in tema di responsabilità civile ex art.2054 c.c. (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2024 n.15237).
Ciò premesso, con la originaria opposizione aveva sostenuto di non dovere Parte_1
rispondere delle sanzioni in quanto
…non ha mai affidato né consentito la guida del proprio motoveicolo Honda targa
EB55718 al sig. , il quale risulta legato alla stessa per esserne il Controparte_2
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cognato…
ulteriormente specificando che
Il sig. ha illecitamente e senza alcun permesso utilizzato il Controparte_2
motoveicolo Honda targa EB55718 di proprietà della sig.ra il quale si trovava Pt_1
ricoverato nel garage della suocera…
concludendo nel senso che
In ogni caso un dato è certo: la sig.ra non ha mai né affidato, né Parte_1
consentito di guidare il proprio motoveicolo al cognato , e pertanto Controparte_2
non può risponderne, in solido, per fatti dalla stessa non compiuti, né attribuibili in via solidale.
Già sulla base delle allegazioni operate dalla difesa di deve affermarsi la Parte_1
insussistenza della operatività della causa di esclusione di responsabilità e, pertanto, a prescindere da qualsivoglia informazione ricavabile dalla escussione della teste
[...]
deve affermarsi la infondatezza, in diritto, del motivo di opposizione posto che la Tes_1
odierna appellante si era limitata a rassegnare di non avere affidato il proprio mezzo né comunque consentito allo di utilizzarlo, mentre non ha allegato che la CP_2
circolazione fosse avvenuta non solo senza il suo consenso ma, più specificamente, 'nonostante il suo divieto' ('prohibente domino').
Quanto ulteriormente allegato con l'atto di appello, a pagina 5 della impugnazione, secondo cui doveva riconoscersi
…la scriminante della “circolazione all'insaputa del legittimo proprietario”, alla luce del fatto che il motoveicolo fosse allocato presso il garage della sig.ra
[...]
con il blocco sterzo attivato e senza chiavi, la cui disponibilità era nello Tes_1
esclusivo possesso della sig.ra e, di conseguenza, la non poteva Parte_1 Pt_1 essere a conoscenza, e quindi impedirla, della illecita circolazione'
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è inammissibile in quanto tardiva.
Né può condividersi quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante con riguardo al fatto che dalla escussione della teste sarebbero emersi elementi favorevoli alla originaria Tes_1
opponente.
Ed invero, sebbene il capitolo 2) sia stato modificato in occasione dell'udienza avanti al giudice di pace del 03.02.2023 con la integrazione '…con il blocco sterzo attivato e senza chiavi, la cui disponibilità era nell'esclusivo possesso della sig.ra (cfr. copia del , Parte_1 Pt_2
prodotto quale all.D all'atto di appello), la tesi difensiva risulta comunque infondata per le seguenti, convergenti, ragioni:
a) anzitutto deve considerarsi inammissibile la integrazione dei capitoli di prova con la indicazione di circostanze mai allegate posto che non può essere provato ciò che non sia stato previamente allegato;
b) le dichiarazioni rese da anche prescindendo dalla sua posizione Testimone_1
nella vicenda e, in concreto, dalla sua capacità a testimoniare (invero non eccepita ma che, evidentemente, si riflette sulla sua attendibilità), risultano insufficienti a provare la circostanza in questione;
la teste si è limitata a confermare, genericamente, la veridicità della circostanza ('è vero') senza tuttavia offrire alcun chiarimento sulle ragioni per le quali ella fosse a conoscenza che il motociclo era custodito all'interno del garage non tanto senza chiavi quanto con il blocco sterzo attivato (cfr. copia del verbale, prodotto quale all.D all'atto di appello);
c) la ulteriore circostanza che, nel corso della deposizione, la teste abbia effettivamente fatto riferimento alle chiavi del garage e non alle chiavi del motociclo, come correttamente evidenziato dalla difesa della appellante, rimane comunque irrilevante posto che la teste non ha riferito alcunché sulla custodia e la conservazione delle chiavi del motociclo (cfr. copia del verbale, prodotto quale all.D all'atto di appello);
d) in ogni caso, la circostanza, anche ove fosse provata nella 'massima estensione'
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ritenuta dalla difesa di parte appellante, resta irrilevante ai fini della prova della causa di esclusione della responsabilità; secondo la interpretazione della Suprema
Corte sopra richiamata, la custodia del motociclo secondo modalità ordinarie (e, quindi, all'interno di un garage ed anche ammettendo positivamente provato l'inserimento del bloccasterzo) e la custodia delle chiavi del motociclo da parte della proprietaria (senza specificazione alcuna in ordine alle modalità di detta 'custodia' onde consentire di valutare la idoneità a prevenire l'impossessamento da parte di terzi) non integrano la situazione di 'divieto di utilizzo' rigorosamente richiesto per liberare il proprietario;
e) quanto, poi, al fatto, peraltro tardivamente allegato con l'atto di appello, relativo alla mancata presentazione di querela per il delitto di furto, non può che prendersi atto di tale ulteriore assenza di elemento oggettivo che, sebbene non decisivo, avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione, dovendosi, quindi, concludere per la sua irrilevanza, non aggiungendo alcunché, in punto di fatto, alla ricostruzione e non offrendo elementi comprovanti una circolazione avvenuta prohibente domino.
I primi due motivi di appello, non risultando provata, quanto meno, la esclusione di colpa in capo alla sono, in conclusione, infondati (salvo quanto si dirà in seguito con Pt_1
riguardo al verbale 3038593/22/V/0).
§§§§§
Con il terzo motivo parte appellante ha contestato la applicabilità in via solidale a Pt_1
della sanzione pecuniaria di euro 5.100,00 di cui al verbale n. 3038593/22/V/0.
[...]
Il motivo è fondato.
Deve premettersi che il codice della strada, in ipotesi di guida di veicolo senza patente, prevede, per quel che maggiormente rileva in questa sede, due fattispecie:
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1) art.116 comma 14:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592
2) art.116 comma 15:
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
Inoltre, ai sensi dell'art.116 comma 17 c.d.s., sempre per quel che maggiormente rileva in questa sede, 'alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi […]'.
Va ancora premesso, solo per completezza di esposizione, che la condotta di colui che conduce un mezzo senza patente, originariamente integrante gli estremi di reato, è stata depenalizzata con d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8 (salva l'ipotesi del recidivo nel biennio).
Ciò posto, sebbene come già detto con riguardo ai primi due motivi di appello, l'art.196 comma
1 c.d.s. preveda che 'per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo […] è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. […]', nel caso specifico ritiene questo giudice che non possa considerarsi operante la previsione di solidarietà.
Le ragioni risiedono nella corretta applicazione del principio di specialità.
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Ed invero, posto che, peraltro all'interno della stessa previsione normativa (art.116 c.d.s) sia prevista uno specifico trattamento per le ipotesi di guida senza patente di mezzo altrui, con sanzione specifica per il proprietario (comma 14) ed altra diversa sanzione per il conducente
(comma 15), deve ritenersi derogata la regola generale della solidarietà per la sanzione principale (quella a carico del conducente).
Deve pertanto ritenersi che la previsione di cui al comma 14 esaurisca la responsabilità del proprietario per la specifica fattispecie di messa in circolazione, anche colposa, di proprio veicolo ad opera di conducente privo di patente.
Il verbale n. 3038593/22/V/0, con il quale è stata irrogata la sanzione principale di euro
5.100,00 di ammenda e la sanzione accessoria del fermo del veicolo, con destinatari sia il conducente che la proprietaria deve considerarsi Controparte_2 Parte_1
illegittima unicamente con riguardo alla sanzione pecuniaria della ammenda prevista dal comma 15 e, naturalmente, limitatamente alla posizione di Parte_1
Quanto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo di cui all'art.116 comma 17 c.d.s., in relazione alla quale non sono state peraltro svolte censure con il terzo motivo di appello, va comunque evidenziata la sua legittimità quale conseguenza nei confronti del proprietario di violazione posta in essere da un terzo (come per le violazioni al codice della strada può riscontrarsi anche per condotte integranti estremi di reato).
Peraltro, posta la infondatezza dei primi due motivi di appello, non potendosi affermare la esclusione di colpa in capo alla non può ritenersi sussistente alcun profilo di Pt_1
illegittimità.
§§§§§
In conclusione, quindi, deve ritenersi la parziale fondatezza dell'appello per le ragioni sopra esposte.
Pertanto, quanto ai singoli verbali, può affermarsi che:
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1) il verbale n.3038593/22/V/0 che, per la guida senza patente di di CP_2
veicolo della ha irrogato una sanzione pecuniaria (art.116 comma 15 Pt_1
c.d.s.) ed una sanzione accessoria (art.116 comma 17 c.d.s.), va annullato limitatamente alla irrogazione a quale responsabile in solido, della Parte_1
sola sanzione pecuniaria;
2) il verbale n.3043364/22/V/T che, per la guida di veicolo non sottoposto a revisione da parte di di veicolo della ha irrogato sanzione CP_2 Pt_1
pecuniaria (art.80 c.d.s.) è legittimo anche nella parte in cui ha individuato quale responsabile in solido dovendosi ritenere la piena operatività del Parte_1
disposto di cui all'art.196 comma 1 c.d.s.; irrilevanti risultano le questioni, peraltro non riproposte, relative al possibile pagamento di sanzioni analoghe da parte di precedenti proprietari del veicolo;
3) il verbale n.3043365/22/V/T che, in dipendenza della circolazione di veicolo condotto da persona senza patente, ha irrogato sanzione pecuniaria (art.116 comma
14 c.d.s.) esclusivamente a carico della è legittimo avendo sanzionato Pt_1
per fatto proprio la proprietaria, non risultando sussistenti profili di esclusione di colpa.
§§§§§
La sentenza del giudice di pace va revocata anche con riguardo alla statuizione sulle spese che, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza (risultando fondata la censura principale avverso il verbale che aveva irrogato la sanzione più elevata), vanno poste a carico del;
tuttavia, avuto riguardo alle argomentazioni giuridiche su cui si Controparte_1 fonda l'accoglimento parziale, diverse da quelle sostenute con la originaria opposizione (con la quale la illegittimità della sanzione prevista dall'art.116 comma 15 c.d.s. era sostenuta unicamente con riguardo alla mancanza di autorizzazione alla guida del veicolo da parte della le spese vanno liquidate secondo i valori minimi per fasi studio, introduttiva, Pt_1
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istruttoria e decisionale), nonché per il valore, in concreto, della controversia
(complessivamente prossima al valore più basso dello scaglione di riferimento).
Per le stesse ragioni, anche le spese del presente grado vanno poste a carico del CP_1
, liquidate, per gli stessi motivi, secondo i minimi per fasi studio, introduttiva e
[...]
decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 3107/2023, emessa il 27.11.2023 e depositata il 28.11.2023, del giudice di pace di e così statuisce: CP_1
- in parziale accoglimento della opposizione, annulla il verbale di contravvenzione n.
3038593/22/V/0 del 30.03.2022 della Polizia Municipale di limitatamente CP_1
alla irrogazione della sanzione pecuniaria, quale obbligata in solido, nei confronti di
Parte_1
- rigetta ogni altro motivo;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'Erario che liquida in complessivi euro 1.191,50 (di cui euro 145,50 per spese vive) oltre accessori;
- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
dell'Erario per il giudizio di secondo grado che liquida in complessivi euro 2.083,50
(di cui euro 382,50 per spese vive) oltre accessori.
Catania, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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