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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 145/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 145/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Emilio Martucci e Gregorio Viscomi;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna;
appellata
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
25945/2018 dell'11.09-17.10.2018, di annullamento, con rinvio, della sentenza n.
1860/2016 emessa da questa Corte d'Appello il 16.11.2016, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con
l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., chiedendone l'accoglimento, previo rigetto di quelle avverse, ed insistendo, in particolare e quale conseguenza
1 delle infondate deduzioni svolte al punto VI dell'avversa comparsa, acchè l'On.le
Corte adita valuti se disporre la CTU richiesta con l'atto di riassunzione”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto di ogni richiesta istruttoria e, in particolare, della dedotta richiesta di CTU, in quanto assolutamente inammissibile, irrilevante generica e tardiva, nel merito, rigettare l'appello in riassunzione proposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonchè infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. In ogni caso, rigettare ogni domanda proposta dall'odierno appellante in quanto inammissibile, improcedibile nonchè infondata in fatto ed in diritto, anche alla luce dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' nonché della mancata interposizione di Parte_2 appello sul relativo capo di sentenza di primo grado, ovvero trattandosi, in ogni caso, di domanda nuova in appello. Solo in subordine, dichiarare l'infondatezza della originaria pretesa monitoria sotto il profilo del quantum debeatur, in assenza di elemento alcuno fondante la pretesa avanzata in applicazione del principio di diritto dedotto in atti. Con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese
e competenze anche del presente grado di giudizio”.
FATTO
1. Con D.I. n. 168/08 del 13-15/02/2008, il Tribunale di Catanzaro intimava alla il pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
, della somma di €184.623,40 oltre accessori, in
[...] conseguenza dei lavori di somma urgenza svolti su ordine del Settore 19, Opere
Idropotabili, del Dipartimento LL.PP. della . Controparte_1
La spiegava opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Controparte_1 eccependo l'insussistenza del credito e la nullità del rapporto sottostante nonché il difetto di legittimazione.
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 2756/2010 depositata in data 14 dicembre
2010, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che spettava al Dirigente di Settore approvare i lavori di somma urgenza oggetto di pretesa monitoria, mentre – nel caso di specie – i suddetti lavori, disposti dal Responsabile del Procedimento geom.
, erano stati approvati dal Dirigente di Servizio (e non di Settore, per Controparte_3 come la normativa citata prevede), Ing. non abilitato a ciò e privo Controparte_4 di specifica delega in tal senso. Ad avviso del Tribunale non si poteva neppure
2 applicare il disposto di cui all'art. 147 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n.
109 e smi, applicabile ratione temporis), nella parte in cui prevedeva che, in caso di mancata approvazione dei lavori disposti in via d'urgenza dall'organo abilitato ad impegnare la stazione appaltante, all'appaltatore è riconosciuto un indennizzo pari ai costi sopportati per la realizzazione dell'opera, poiché «per potersi riconoscere l'indennizzo, tuttavia, è necessaria una espressa domanda di parte, tempestivamente proposta, che nel caso di specie è mancata, avendo l'opposto insistito nella condanna della in base al titolo negoziale (invalido, per quanto sopra detto) Controparte_1 che legava l'ente alla società opponente».
2. Con atto di citazione del 23 settembre 2011, la proponeva CP_2 appello avverso la predetta sentenza. La si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 1860/2016, la Corte d'Appello di Catanzaro, pur riconoscendo la sussistenza di una delega in favore dell'Ing. come da atto prodotto in appello, CP_4 deduceva che la dicitura “Visto, si autorizza”, apposta dal predetto in calce al verbale di somma urgenza, non potesse essere qualificata come provvedimento di
“approvazione”, «non rispondendo ai requisiti di forma di cui all'art. 147, comma 4, del DPR n. 554/1999», sicchè in assenza di detto rituale provvedimento di approvazione non era dato ritenere la sussistenza di valido rapporto contrattuale tra le parti.
3. , quale socio della nelle more estinta a Parte_1 Controparte_2 seguito di cancellazione dal registro delle imprese, proponeva ricorso per cassazione sul rilievo dell'errore in cui era incorso il decidente nel dare applicazione, ratione temporis, all'art. 147 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dal momento che, pur in difetto di approvazione della stazione appaltante — circostanza a cui aveva conferito rilevanza dirimente la Corte territoriale — la specie andava regolata in base all'ultimo comma della norma citata mediante liquidazione della spesa relativa ai lavori realizzati.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25945/2018, accoglieva il ricorso.
In particolare la Corte osservava che nella specie era “applicabile il principio, affermato con riferimento alla norma indicata in premessa, secondo cui in materia di appalto pubblico allorché sia stata disposta per ragioni di somma urgenza
l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei
3 termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori (Cass., Sez. Il, 21/01/2016, n. 1073)”.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione del 10.01.2019 introduceva il Parte_1 presente giudizio di rinvio, e richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, accolti i motivi di diritto col presente atto esposti, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta reietta, così statuire: 1) in applicazione del principio di diritto sancito dall'Ordinanza n.
25945/2018 della Suprema Corte di Cassazione, riconoscere e dichiarare il diritto del sig. al pagamento dei lavori eseguiti, nei limiti di cui all'art. 147 Parte_1 ultimo comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (“qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”); 2) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di €184.623,40 od alla diversa somma ritenuta di giustizia ovvero accertata
a mezzo di c.t.u., oltre rivalutazione e interessi legali come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche di quelli relativi al giudizio di legittimità”.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame. In particolare Controparte_1
l'ente appellato reiterava le eccezioni di mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 147 D.P.R. 554/99, di mancanza di delega in capo al Dirigente del Servizio
e di difetto di legittimazione passiva già sollevate nel giudizio definito con la sentenza cassata ed eccepiva l'inutilizzabilità del computo metrico in atti ai fini della determinazione dei singoli costi di impresa, con conseguente impossibilità di determinare la quantificazione dei medesimi, in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte.
All'udienza di prima comparizione del 14.05.2019 la Corte rinviava al 24.11.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
5. Le questioni in controversia, e la decisione da adottare al riguardo, vanno valutate ed assunte alla stregua di quanto considerato e deciso dalla Suprema Corte con l'ordinanza di annullamento con rinvio, avendo la Corte territoriale, in sede di rinvio, l'obbligo di uniformarsi alla regula juris enunciata dalla Corte di
Cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c.
Va quindi considerato che la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'odierno riassumente, ritenendo la fondatezza dell'unico motivo addotto concernente la violazione dell'art. 147 D.P.R. n. 554/1999 per avere la Corte d'Appello escluso il diritto al compenso per difetto di approvazione dei lavori da parte della stazione appaltante senza considerare che la fattispecie andava regolata in base all'ultimo comma della predetta norma in forza del quale “in materia di appalto pubblico allorché sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorte a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori”.
Le valutazioni del giudizio di rinvio attengono quindi al dictum di specie, ed alle considerazioni formulate dalla Suprema Corte.
Da quanto innanzi discende che tutte le ulteriori questioni già oggetto di decisione, devono ritenersi definitivamente acclarate, essendosi formato il relativo giudicato, in mancanza di apposita impugnazione.
Deve al riguardo rilevarsi che pur essendo pacifico che (Cassazione civile, sez. II,
30/10/2024, n. 28021) “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla
5 disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”, occorre comunque considerare che
(Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n. 6527) il giudizio di rinvio deve avvenire entro i limiti imposti dalla sentenza di annullamento, posto che “Il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto.
Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito e interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione”; ed ancora, ed in particolare, che (Cassazione civile sez. II, 31/01/2025, n. 2365) la rilevabilità del giudicato deve essere coordinata con l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, atteso che “In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio”.
Peraltro (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n. 23290) il giudice di rinvio ha poteri limitati in base al motivo dell'annullamento.
Ed infatti in caso di accoglimento (come nel caso di specie) del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla
6 sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In caso di annullamento per vizi di motivazione -ipotesi che non ricorre nella specie-, il Giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Per quanto innanzi, la questione concernente la legittimazione passiva della deve ritenersi acclarata ed insuscettibile di ulteriore valutazione. Controparte_1
Le ulteriori questioni riproposte dall'odierna appellata ed involgenti il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 147 D.P.R. 554/1999 e la mancanza di delega in capo al Dirigente di Servizio non sono in discussione alla luce del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte che attiene alla individuazione delle conseguenze giuridiche della esecuzione di lavori di somma urgenza cui non abbia fatto seguito l'approvazione da parte della stazione appaltante, conseguenza disciplinate dall'art. 147 comma 5 a mente del quale “qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”.
Ciò posto, conformemente alla esegesi della norma compiuta dalla Suprema
Corte, deve affermarsi che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza ma non approvata, non per questo è acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente pubblico, poichè sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato.
L'art. 146, comma 5 D.P.R. cit. costituisce norma a tutela del terzo cui sono stati affidati i lavori, per cui non rilevano le ragioni della mancata approvazione
(negazione dei requisiti di somma urgenza, mancanza o carenze della perizia giustificativa, impossibilità della copertura finanziaria o altro).
E pertanto deve concludersi che il mancato perfezionamento della fattispecie, da qualsiasi ragione sia dipesa, non fa venir meno il diritto dell'affidatario dell'opera o dei lavori al pagamento nei limiti previsti dalla stessa norma in esame.
In punto di quantum, non può che farsi riferimento a quanto statuito da Cass. n.
1073/2016 (richiamata nell'ordinanza di annullamento) secondo cui
“Nell'espressione "pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente
7 realizzato", contenuta nell'art. 147, comma 5 cit., devono includersi tutti i costi di produzione. Tra questi va compresa (oltre alla mano d'opera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile a profitto
(quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma
l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi)”.
Orbene, risulta ex actis che al processo verbale di somma urgenza del 27.09.2004
è allegato il computo metrico di dettaglio di quantità, prezzi ed importi unitari, evidenziante una spesa pari ad €.192.000,00, oltre IVA al 20%, e quindi complessivi
€.230.400,00; dal certificato di regolare esecuzione del 12.11.2004 risulta Co espressamente “che l'importo dei lavori in epigrafe (n.d.r.: “Acq. ntonio – Lavori di somma urgenza per la sostituzione di ml 2740,00 di condotta O 150 dal torrente
Bruno al partitore di S. Sostene) è uguale a quello della somma autorizzata” (con nota prot. n.1056 del 27.09.2004, di affidamento del lavoro, in atti) e “che i lavori predetti sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni riportate nell'ordine prot. n° 1056 del 27/09/2004 e perciò può essere corrisposta all'impresa la somma di €. 184.623,40 (Diconsi Euro
Centottantaquattromilaseicentoventitre/40) I.V.A. compresa a saldo della fattura n°
35/A del 12.11.2004”.
Ritiene la Corte che l'importo autorizzato con il certificato di regolare esecuzione del 12.11.2004 (€184.623,40) sia in linea con il principio sopra enunciato, non ravvisandovi, in alcun modo, l'inclusione di “compensi imputabili a profitto”; è infatti indubbio che l'avere disposto una riduzione del 20,66% (come da nota prot.
n.1056 del 27.09.2004, di affidamento del lavoro) rispetto all'importo calcolato in computo metrico abbia comportato l'evidente esclusione di ogni profitto e la ricomprensione, “oltre alla mano d'opera, ai materiali e alle spese di trasporto”, della mera “remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario”.
Né d'altra parte la ha offerto elementi volti a confutare tale Controparte_1 conclusione.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte va rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il D.I. n. 168/08 emesso dal Tribunale di Catanzaro Controparte_1
e, per l'effetto, confermato il predetto decreto disponendosi il pagamento della
8 somma dallo stesso portata in favore di , già socio della società Parte_1
, cancellata dal Registro Controparte_2 delle Imprese.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che il giudice del rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.
Tenendo, quindi, conto dell'esito complessivo del giudizio per tutti i gradi, la
, risultata soccombente, dovrà essere condannata a rimborsare a Controparte_1
le spese di tutti i gradi del giudizio (ivi compreso il presente Parte_1 giudizio di rinvio) che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio in seguito all'annullamento della sentenza di questa Corte n. 1860/2016 emessa il 18.11.2016, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 25495/2018 dell'11.09-
17.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il D.I. n. 168/08 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, conferma il predetto decreto disponendo il pagamento delle somme dallo stesso portate in favore di Parte_1
, già socio della società
[...] Controparte_2
(P. IVA , cancellata dal Registro delle Imprese;
[...] P.IVA_2
b) condanna la al rimborso, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in €4.217,00 per compensi;
di quelle del giudizio d'appello definito con la sentenza n. 1860/16, liquidate in €4.758,00 per compensi ed in €681,49 per esborsi;
di quelle del giudizio di cassazione liquidate in €3.828,00 per compensi ed in €809,37 per esborsi e di quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in €3.508,00 per compensi ed in
€1.187,08 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 145/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Emilio Martucci e Gregorio Viscomi;
appellante
e
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna;
appellata
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
25945/2018 dell'11.09-17.10.2018, di annullamento, con rinvio, della sentenza n.
1860/2016 emessa da questa Corte d'Appello il 16.11.2016, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con
l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., chiedendone l'accoglimento, previo rigetto di quelle avverse, ed insistendo, in particolare e quale conseguenza
1 delle infondate deduzioni svolte al punto VI dell'avversa comparsa, acchè l'On.le
Corte adita valuti se disporre la CTU richiesta con l'atto di riassunzione”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto di ogni richiesta istruttoria e, in particolare, della dedotta richiesta di CTU, in quanto assolutamente inammissibile, irrilevante generica e tardiva, nel merito, rigettare l'appello in riassunzione proposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonchè infondato in fatto ed in diritto in ogni sua parte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. In ogni caso, rigettare ogni domanda proposta dall'odierno appellante in quanto inammissibile, improcedibile nonchè infondata in fatto ed in diritto, anche alla luce dell'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' nonché della mancata interposizione di Parte_2 appello sul relativo capo di sentenza di primo grado, ovvero trattandosi, in ogni caso, di domanda nuova in appello. Solo in subordine, dichiarare l'infondatezza della originaria pretesa monitoria sotto il profilo del quantum debeatur, in assenza di elemento alcuno fondante la pretesa avanzata in applicazione del principio di diritto dedotto in atti. Con ogni statuizione inerente e conseguente, e vittoria di spese
e competenze anche del presente grado di giudizio”.
FATTO
1. Con D.I. n. 168/08 del 13-15/02/2008, il Tribunale di Catanzaro intimava alla il pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_2
, della somma di €184.623,40 oltre accessori, in
[...] conseguenza dei lavori di somma urgenza svolti su ordine del Settore 19, Opere
Idropotabili, del Dipartimento LL.PP. della . Controparte_1
La spiegava opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Controparte_1 eccependo l'insussistenza del credito e la nullità del rapporto sottostante nonché il difetto di legittimazione.
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 2756/2010 depositata in data 14 dicembre
2010, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che spettava al Dirigente di Settore approvare i lavori di somma urgenza oggetto di pretesa monitoria, mentre – nel caso di specie – i suddetti lavori, disposti dal Responsabile del Procedimento geom.
, erano stati approvati dal Dirigente di Servizio (e non di Settore, per Controparte_3 come la normativa citata prevede), Ing. non abilitato a ciò e privo Controparte_4 di specifica delega in tal senso. Ad avviso del Tribunale non si poteva neppure
2 applicare il disposto di cui all'art. 147 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n.
109 e smi, applicabile ratione temporis), nella parte in cui prevedeva che, in caso di mancata approvazione dei lavori disposti in via d'urgenza dall'organo abilitato ad impegnare la stazione appaltante, all'appaltatore è riconosciuto un indennizzo pari ai costi sopportati per la realizzazione dell'opera, poiché «per potersi riconoscere l'indennizzo, tuttavia, è necessaria una espressa domanda di parte, tempestivamente proposta, che nel caso di specie è mancata, avendo l'opposto insistito nella condanna della in base al titolo negoziale (invalido, per quanto sopra detto) Controparte_1 che legava l'ente alla società opponente».
2. Con atto di citazione del 23 settembre 2011, la proponeva CP_2 appello avverso la predetta sentenza. La si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 1860/2016, la Corte d'Appello di Catanzaro, pur riconoscendo la sussistenza di una delega in favore dell'Ing. come da atto prodotto in appello, CP_4 deduceva che la dicitura “Visto, si autorizza”, apposta dal predetto in calce al verbale di somma urgenza, non potesse essere qualificata come provvedimento di
“approvazione”, «non rispondendo ai requisiti di forma di cui all'art. 147, comma 4, del DPR n. 554/1999», sicchè in assenza di detto rituale provvedimento di approvazione non era dato ritenere la sussistenza di valido rapporto contrattuale tra le parti.
3. , quale socio della nelle more estinta a Parte_1 Controparte_2 seguito di cancellazione dal registro delle imprese, proponeva ricorso per cassazione sul rilievo dell'errore in cui era incorso il decidente nel dare applicazione, ratione temporis, all'art. 147 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dal momento che, pur in difetto di approvazione della stazione appaltante — circostanza a cui aveva conferito rilevanza dirimente la Corte territoriale — la specie andava regolata in base all'ultimo comma della norma citata mediante liquidazione della spesa relativa ai lavori realizzati.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 25945/2018, accoglieva il ricorso.
In particolare la Corte osservava che nella specie era “applicabile il principio, affermato con riferimento alla norma indicata in premessa, secondo cui in materia di appalto pubblico allorché sia stata disposta per ragioni di somma urgenza
l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei
3 termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori (Cass., Sez. Il, 21/01/2016, n. 1073)”.
Cassava, quindi, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in merito alle spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione del 10.01.2019 introduceva il Parte_1 presente giudizio di rinvio, e richiamato il contenuto della suddetta pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, accolti i motivi di diritto col presente atto esposti, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta reietta, così statuire: 1) in applicazione del principio di diritto sancito dall'Ordinanza n.
25945/2018 della Suprema Corte di Cassazione, riconoscere e dichiarare il diritto del sig. al pagamento dei lavori eseguiti, nei limiti di cui all'art. 147 Parte_1 ultimo comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (“qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”); 2) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di €184.623,40 od alla diversa somma ritenuta di giustizia ovvero accertata
a mezzo di c.t.u., oltre rivalutazione e interessi legali come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, anche di quelli relativi al giudizio di legittimità”.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame. In particolare Controparte_1
l'ente appellato reiterava le eccezioni di mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 147 D.P.R. 554/99, di mancanza di delega in capo al Dirigente del Servizio
e di difetto di legittimazione passiva già sollevate nel giudizio definito con la sentenza cassata ed eccepiva l'inutilizzabilità del computo metrico in atti ai fini della determinazione dei singoli costi di impresa, con conseguente impossibilità di determinare la quantificazione dei medesimi, in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte.
All'udienza di prima comparizione del 14.05.2019 la Corte rinviava al 24.11.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
4 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 24.06.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
5. Le questioni in controversia, e la decisione da adottare al riguardo, vanno valutate ed assunte alla stregua di quanto considerato e deciso dalla Suprema Corte con l'ordinanza di annullamento con rinvio, avendo la Corte territoriale, in sede di rinvio, l'obbligo di uniformarsi alla regula juris enunciata dalla Corte di
Cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c.
Va quindi considerato che la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'odierno riassumente, ritenendo la fondatezza dell'unico motivo addotto concernente la violazione dell'art. 147 D.P.R. n. 554/1999 per avere la Corte d'Appello escluso il diritto al compenso per difetto di approvazione dei lavori da parte della stazione appaltante senza considerare che la fattispecie andava regolata in base all'ultimo comma della predetta norma in forza del quale “in materia di appalto pubblico allorché sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorte a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione restando invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori”.
Le valutazioni del giudizio di rinvio attengono quindi al dictum di specie, ed alle considerazioni formulate dalla Suprema Corte.
Da quanto innanzi discende che tutte le ulteriori questioni già oggetto di decisione, devono ritenersi definitivamente acclarate, essendosi formato il relativo giudicato, in mancanza di apposita impugnazione.
Deve al riguardo rilevarsi che pur essendo pacifico che (Cassazione civile, sez. II,
30/10/2024, n. 28021) “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla
5 disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”, occorre comunque considerare che
(Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n. 6527) il giudizio di rinvio deve avvenire entro i limiti imposti dalla sentenza di annullamento, posto che “Il giudice di rinvio, nel procedere alla nuova valutazione del caso a seguito di una sentenza di cassazione che ha annullato la decisione precedente, è vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza di legittimità e da quelli che ne costituiscono il necessario presupposto.
Tale vincolo implica che il giudizio di rinvio debba svolgersi entro i limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento, senza che possa estendersi a questioni che, pur non essendo state oggetto di specifico esame, formano il presupposto logico e giuridico della decisione di cassazione. Queste ultime sono considerate oggetto di un giudicato implicito e interno, la cui rimessa in discussione comporterebbe una violazione del principio di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione”; ed ancora, ed in particolare, che (Cassazione civile sez. II, 31/01/2025, n. 2365) la rilevabilità del giudicato deve essere coordinata con l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, atteso che “In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio”.
Peraltro (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n. 23290) il giudice di rinvio ha poteri limitati in base al motivo dell'annullamento.
Ed infatti in caso di accoglimento (come nel caso di specie) del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla
6 sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In caso di annullamento per vizi di motivazione -ipotesi che non ricorre nella specie-, il Giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Per quanto innanzi, la questione concernente la legittimazione passiva della deve ritenersi acclarata ed insuscettibile di ulteriore valutazione. Controparte_1
Le ulteriori questioni riproposte dall'odierna appellata ed involgenti il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 147 D.P.R. 554/1999 e la mancanza di delega in capo al Dirigente di Servizio non sono in discussione alla luce del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte che attiene alla individuazione delle conseguenze giuridiche della esecuzione di lavori di somma urgenza cui non abbia fatto seguito l'approvazione da parte della stazione appaltante, conseguenza disciplinate dall'art. 147 comma 5 a mente del quale “qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”.
Ciò posto, conformemente alla esegesi della norma compiuta dalla Suprema
Corte, deve affermarsi che l'opera disposta per ragioni di somma urgenza ma non approvata, non per questo è acquisita gratuitamente al patrimonio dell'ente pubblico, poichè sorge a carico di quest'ultimo un'obbligazione non ex contractu ma ex lege, avente ad oggetto il pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato.
L'art. 146, comma 5 D.P.R. cit. costituisce norma a tutela del terzo cui sono stati affidati i lavori, per cui non rilevano le ragioni della mancata approvazione
(negazione dei requisiti di somma urgenza, mancanza o carenze della perizia giustificativa, impossibilità della copertura finanziaria o altro).
E pertanto deve concludersi che il mancato perfezionamento della fattispecie, da qualsiasi ragione sia dipesa, non fa venir meno il diritto dell'affidatario dell'opera o dei lavori al pagamento nei limiti previsti dalla stessa norma in esame.
In punto di quantum, non può che farsi riferimento a quanto statuito da Cass. n.
1073/2016 (richiamata nell'ordinanza di annullamento) secondo cui
“Nell'espressione "pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente
7 realizzato", contenuta nell'art. 147, comma 5 cit., devono includersi tutti i costi di produzione. Tra questi va compresa (oltre alla mano d'opera, ai materiali e alle spese di trasporto) la remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario, restando invece escluso ogni margine di compenso imputabile a profitto
(quest'ultimo essendo non la remunerazione normale dell'imprenditore ma
l'eventuale surplus, di natura lucrativa, tra i costi, che tale remunerazione normale comprendono, e i ricavi)”.
Orbene, risulta ex actis che al processo verbale di somma urgenza del 27.09.2004
è allegato il computo metrico di dettaglio di quantità, prezzi ed importi unitari, evidenziante una spesa pari ad €.192.000,00, oltre IVA al 20%, e quindi complessivi
€.230.400,00; dal certificato di regolare esecuzione del 12.11.2004 risulta Co espressamente “che l'importo dei lavori in epigrafe (n.d.r.: “Acq. ntonio – Lavori di somma urgenza per la sostituzione di ml 2740,00 di condotta O 150 dal torrente
Bruno al partitore di S. Sostene) è uguale a quello della somma autorizzata” (con nota prot. n.1056 del 27.09.2004, di affidamento del lavoro, in atti) e “che i lavori predetti sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni riportate nell'ordine prot. n° 1056 del 27/09/2004 e perciò può essere corrisposta all'impresa la somma di €. 184.623,40 (Diconsi Euro
Centottantaquattromilaseicentoventitre/40) I.V.A. compresa a saldo della fattura n°
35/A del 12.11.2004”.
Ritiene la Corte che l'importo autorizzato con il certificato di regolare esecuzione del 12.11.2004 (€184.623,40) sia in linea con il principio sopra enunciato, non ravvisandovi, in alcun modo, l'inclusione di “compensi imputabili a profitto”; è infatti indubbio che l'avere disposto una riduzione del 20,66% (come da nota prot.
n.1056 del 27.09.2004, di affidamento del lavoro) rispetto all'importo calcolato in computo metrico abbia comportato l'evidente esclusione di ogni profitto e la ricomprensione, “oltre alla mano d'opera, ai materiali e alle spese di trasporto”, della mera “remunerazione normale dell'attività organizzativa dell'imprenditore affidatario”.
Né d'altra parte la ha offerto elementi volti a confutare tale Controparte_1 conclusione.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte va rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il D.I. n. 168/08 emesso dal Tribunale di Catanzaro Controparte_1
e, per l'effetto, confermato il predetto decreto disponendosi il pagamento della
8 somma dallo stesso portata in favore di , già socio della società Parte_1
, cancellata dal Registro Controparte_2 delle Imprese.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che il giudice del rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.
Tenendo, quindi, conto dell'esito complessivo del giudizio per tutti i gradi, la
, risultata soccombente, dovrà essere condannata a rimborsare a Controparte_1
le spese di tutti i gradi del giudizio (ivi compreso il presente Parte_1 giudizio di rinvio) che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio in seguito all'annullamento della sentenza di questa Corte n. 1860/2016 emessa il 18.11.2016, deciso dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 25495/2018 dell'11.09-
17.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il D.I. n. 168/08 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto, conferma il predetto decreto disponendo il pagamento delle somme dallo stesso portate in favore di Parte_1
, già socio della società
[...] Controparte_2
(P. IVA , cancellata dal Registro delle Imprese;
[...] P.IVA_2
b) condanna la al rimborso, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in €4.217,00 per compensi;
di quelle del giudizio d'appello definito con la sentenza n. 1860/16, liquidate in €4.758,00 per compensi ed in €681,49 per esborsi;
di quelle del giudizio di cassazione liquidate in €3.828,00 per compensi ed in €809,37 per esborsi e di quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in €3.508,00 per compensi ed in
€1.187,08 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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