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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2173 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn. 2173/2023 e 3044/2033 r.g. promossi da
(CF. ), con gli avv.ti FRANCESCO MONTALBANO Parte_1 CodiceFiscale_1 CARACCI e LAURA PARCA RICORRENTE in entrambi i procedimenti riuniti nei confronti di
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF , presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 RESISTENTE nel procedimento principale e di
Controparte_2 (C.F. ),
[...] P.IVA_3 costituita tramite funzionario delegato RESISTENTE nel procedimento riunito e di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 9 nel procedimento principale
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che il sig. aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale il giorno Pt_1 11.9.2017, la quale veniva rigettata sia in sede amministrativa (con provvedimento del 17.9.2018), sia in sede giurisdizionale, con provvedimento del Tribunale di Perugia;
tale decisione non veniva impugnata, divenendo pertanto definitiva.
Il richiedente avanzava successivamente nuova domanda per il rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs. 286/98, che veniva rigetta dal Questore di Terni con provvedimento del 6.6.2022.
Avverso quest'ultimo provvedimento, il sig. proponeva impugnazione con ricorso Parte_1 depositato il giorno 12.5.2023 (iscritto al ruolo quale procedimento r.g.n. 2173/2023). Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva preso in debita considerazione la circostanza della sua integrazione in Italia, essendosi egli ben inserito nel tessuto lavorativo e sociale del Paese. Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti dai quali non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente.
Con comparsa del 4.12.2023, si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1 l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
Il 6.6.2023 il ricorrente proponeva, altresì, una seconda istanza di protezione internazionale come domanda reiterata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, allegando, a sostegno della stessa documentazione inerente al livello di integrazione raggiunto (contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di locazione). La riteneva Controparte_2 la domanda inammissibile sul presupposto che la documentazione allegata alla seconda domanda di protezione internazionale non introducesse elementi di novità; riteneva, inoltre, l'insussistenza di un conflitto armato nel Paese di origine.
Il provvedimento di inammissibilità è stato impugnato dal sig. con ricorso depositato in data Parte_1 13.7.2023 (iscritto al n. 3044/2023 r.g.), con il quale egli ha ribadito quanto già riportato dinanzi alla in sede di presentazione della prima domanda di protezione internazionale ed ha dedotto CP_2 che la decisione dell'autorità amministrativa non teneva conto del percorso di integrazione da lui intrapreso in Italia. Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.
pagina 2 di 9 Con provvedimento del 3.4.2024 il tribunale disponeva la riunione del procedimento n. 3044/2023 r.g. a quello n. 2173/2023, stante la parziale identità di domande, essendo stata proposta in entrambi i giudizi la domanda di riconoscimento della protezione speciale per la tutela della vita familiare e privata.
Alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove entrambe le parti si rimettevano ai rispettivi atti introduttivi - la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
*******
Si deve premettere che le suddette cause riunite debbano essere trattate con il rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 40, comma III, c.p.c. secondo cui in caso di connessione qualificata tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello del lavoro, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di atteso il suo difetto di capacità processuale. CP_3
Deve infatti osservarsi che la Questura di è una mera articolazione periferica del CP_3 CP_1
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare va chiarito che il giudizio in materia di protezione internazionale e speciale instaurato all'esito negativo della fase amministrativa è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
*****
Principiando dalla domanda reiterata di protezione internazionale, va da subito evidenziato come il giudicato che si forma sulla pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale è un giudicato “allo stato degli atti”, che ammette la riproposizione della domanda in caso di sopravvenienze idonee a condurre a una pronuncia favorevole al richiedente.
La proposizione di una domanda reiterata (ossia una domanda proposta dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, secondo la definizione fornita dall'art. 2 lett. q) direttiva 2013/32/UE) è dunque ammissibile soltanto ove il richiedente deduca “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.
Risulta quindi centrale nell'esame delle domande reiterate il vaglio dell'eccezione di giudicato secondo il parametro dell'esistenza di “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine” (sul punto si veda anche il considerando 36 della direttiva 2013/32/UE).
La previsione normativa dell'art. 29 d.lgs. 25/2008 deriva dalle disposizioni della cd. Direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE, che ha sostituito la precedente direttiva 2005/85/CE), la quale all'art. 40 comma 2 stabilisce che “una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE” ed al successivo comma 3 precisa che solo ove all'esito dell'esame preliminare si accerti che “sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano pagina 3 di 9 in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale” si potrà procedere all'esame di merito.
Il dato normativo di matrice comunitaria conforta, quindi, un'interpretazione secondo cui i nuovi elementi idonei a far concludere per l'ammissibilità di una domanda reiterata devono consistere in nuove circostanze di fatto astrattamente idonee a integrare elementi costitutivi delle fattispecie di protezione internazionale oppure in nuove prove relative a elementi costitutivi già fatti valere con la prima domanda e tali da aumentare in modo significativo le probabilità di accoglimento;
la novità deve essere intesa con riguardo a quanto ha costituito oggetto del primo giudizio, sicché non deve necessariamente trattarsi di circostanze di fatto o di prove sopravvenute, ben potendo considerarsi nuovi anche elementi e risultanze preesistenti, purché non fatte valere con la prima domanda per ragioni plausibili e non ascrivibili a colpa del richiedente (cfr. Cass. 4522/2015).
*****
Venendo quindi al caso di specie, deve innanzitutto evidenziarsi che il ricorrente non ha proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, convenendo sull'insussistenza dei relativi presupposti, stante la mancanza di una vicenda di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Il sig. ha formulato solo domanda di protezione sussidiaria, deducendo la condizione generale di Pt_1 insicurezza presente in IA e il mancato rispetto dei principi democratici e della libertà d'espressione.
Premesso che la domanda deve ritenersi formulata ai sensi della lettera c) dell'art. 14 D.l.vo 251/2007 si deve evidenziare come le allegazioni contenute nel ricorso in esame non introducono nuovi elementi di fatto;
le stesse sono state prodotte in maniera generica, in assenza di alcun riferimento individualizzante nonché del necessario raffronto tra la situazione attuale e quella presente al momento della pronuncia dell'ordinanza emessa dal tribunale di Perugia in data 1.3.2021. Ed infatti non è stato dedotto un peggioramento della condizione generale di sicurezza.
Deve dunque escludersi che gli elementi dedotti in ricorso costituiscano fatti nuovi, sicché essi non valgono a superare il limite del giudicato pacificamente formatosi sul rigetto della prima domanda.
Ad abundantiam, si osserva come nel caso di specie la consultazione delle principali fonti internazionali consenta di escludere che nel Paese d'origine del ricorrente sussista una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato di livello tale da costituire una seria minaccia per il quivis de populo.
A tal riguardo va premesso che l'elezione del Presidente , avvenuta nel 2017, ha segnato Persona_1 l'inizio di una nuova fase per la storia politica del IA. Questo risultato ha rappresentato, infatti, la fine del regime ventennale di caratterizzato da forti violazioni dei diritti umani e da una politica Pt_2 altamente repressiva. Nel dicembre 2017, il nuovo governo ha perciò istituito la Truth, Reconciliation, and Reparations Commission–TRRC, ovvero una commissione per indagare sugli abusi commessi durante la dittatura, al fine di instaurare dei processi, concedere amnistie e prevedere riparazioni, sia individuali che comunitarie.
È anche vero, però, che la fragile presidenza di è stata oggetto sin da subito di contestazioni _1 popolari, in ragione della violazione di quelle intese politiche che prevedevano una fase di transizione di pagina 4 di 9 tre anni, al termine della quale sarebbero state indette nuove elezioni1.
In effetti a partire dal dicembre 2019, il Paese è stato attraversato da ondate di manifestazioni pro e anti governative, e la popolazione gambiana si è divisa fra chi si opponeva al compimento del mandato quinquennale, rappresentata dal movimento Three Years JOTNA (“basta” in lingua Wolof) e chi invece, come il movimento Five Years JOTAGUL, appoggiava le intenzioni del Presidente, nel rispetto dell'attuale Costituzione gambiana che prevede mandati presidenziali quinquennali.
Il 4 maggio 2021 il ministro della giustizia e procuratore generale informava che erano Persona_2 stati sospesi i procedimenti penali contro le figure di spicco del movimento di protesta della società civile "3 Years Jotna". Tale decisione - come riportato dal comunicato stampa del ministro - non sarebbe stata motivata solo da considerazioni umanitarie ma anche dall'intenzione di promuovere un processo di pace e riconciliazione nella sfera politica. In risposta alla suddetta archiviazione dei procedimenti penali, il movimento di opposizione ha affermato che sia le nuove incriminazioni che il nuovo rigetto dei procedimenti penali avevano chiare finalità politiche nonché elettorali, data l'imminenza delle elezioni, e costituivano perciò un abuso di potere.2
A settembre 2021, in vista delle elezioni presidenziali di dicembre, il Partito popolare nazionale (NPP) del presidente e il (APRC) dell'ex Persona_1 Controparte_4 presidente hanno sottoscritto un Memorandum finalizzato a un'alleanza elettorale, volta Persona_3 a rieleggere come presidente e formare un governo di coalizione. Tale alleanza elettorale è stata _1 fortemente condannata dalla società civile, così come dall'opposizione e dai vari gruppi per i diritti umani.
[. Si è temuto, infatti, che tale alleanza potesse indebolire l'azione penale intrapresa contro per Pt_2
l'umanità e per le varie violazioni dei diritti umani commesse nel corso della sua dittatura. Parte_3 A tal riguardo, alcuni partiti di opposizione hanno dichiarato che il memorandum - che non è di pubblico dominio – conterrebbe in realtà un accordo di rimpatrio e di amnistia in favore dell'ex presidente in esilio3.
Il 4 dicembre 2021 il presidente è stato rieletto con il 53% dei voti. Gli osservatori Persona_1 internazionali e nazionali hanno convenuto che le elezioni si sono svolte in modo trasparente, non violento e democratico, con la partecipazione di circa il 90% degli aventi diritto.4
In seguito, le elezioni politiche tenute il 9 aprile 2022 non hanno premiato che non è riuscito a _1 raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi per governare. Infatti, il partito ha Controparte_5 ottenuto solamente 19 dei 58 seggi in Parlamento5. Il 5 maggio, a distanza di cinque mesi dal voto presidenziale, ha nominato l'esecutivo.6 _1
Le ultime elezioni sono state inoltre caratterizzate dalla esclusione della candidatura di Persona_5 (leader del principale partito di opposizione United Democratic Party UDP). Questa decisione - adottata dalla Commissione elettorale indipendente (IEC) - ha portato a scontri tra i sostenitori dell'UDP e le forze di sicurezza. Il tentativo dei manifestanti di far irruzione nell'ufficio regionale della Commissione Elettorale è stato contrastato da un intervento violento delle forze dell'ordine, causando il ferimento di diverse persone, tra cui un giornalista7.
Con riferimento all'anno 2023, la consultazione delle fonti più recenti ha dato atto di come le ultime manifestazioni organizzate in IA contro gli aumenti dei costi dell'acqua e dell'elettricità si siano svolte in maniera pacifica, senza che si rendesse necessario l'intervento delle forze dell'ordine8.
Ciò posto deve darsi atto che, gli scontri che si sono verificati negli ultimi anni hanno riguardato soltanto i manifestanti e la polizia, intervenuta per controllare la folla, sicché gli stessi non possono certamente rientrare nella nozione di conflitto armato che richiede che le parti contrapposte nello scontro siano entrambe armate e dunque non si attaglia all'ipotesi di intervento da parte dell'autorità per il controllo di manifestazioni di protesta e per il ripristino dell'ordine pubblico.
Da ultimo, sempre con riferimento alla situazione di sicurezza nel territorio gambiano, il report aggiornato dell' conferma la mancanza di un livello di rischio generalizzato che possa CP_8 definirsi pericoloso o preoccupante per la popolazione civile.
Pertanto, alla luce delle fonti consultate, non si rileva in IA una situazione di conflitto armato.
***
Infine, deve passarsi all'esame della domanda di protezione speciale, formulata dal ricorrente sia nel procedimento portante, sia in quello riunito.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'istituto è stato nuovamente riformato dal d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche dalla n. 50/2023, (entrato in vigore il giorno 11.3.2023), ma la nuova disciplina non risulta applicabile al caso di specie, essendo la presentazione dell'istanza antecedente alla sua entrata in vigore.
Infatti, secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Dunque, l'istanza in esame – in quanto presentata il 4.11.2022 – deve essere decisa facendo applicazione della disciplina di cui al d.l. 130/2020.
Passando ad esaminare il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si Pt_4 afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Ciò detto, va innanzitutto precisato che nel caso di specie è applicabile ratione temporis il testo dell'art. 19 comma 1.1, t.u.i. come introdotto dal d.l. 130/2020, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa prima del giorno 11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. In effetti, sia il provvedimento di diniego del Questore quanto il parere della ad esso collegato Controparte_2
pagina 7 di 9 sono stati resi nel corso dell'anno 2022, così dimostrando come la domanda avanzata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in un momento antecedente. Pertanto, nel caso di specie dovrà trovare applicazione il d.l. 130/2020.
Passando quindi all'esame della fattispecie concreta, si osserva che il sig. ha documentato di aver Pt_1 lavorato presso la di con sede a San Gemini (TR), Controparte_10 Controparte_11 per un periodo compreso tra il giorno 8.7.2021 e il 10.9.2021 con la mansione di addetto alle pulizie. Nel periodo compreso tra il 16.12.2022 e il 30.6.2023, il ricorrente è stato assunto presso la Controparte_12
con sede a NO UM (TR) e con qualifica di bracciante agricolo. Con riferimento
[...]
a tali occupazioni il ricorrente ha prodotto comunicazione obbligatoria Unilav, alcune buste paga e la Certificazione Unica degli anni 2022 e 2023.
In data 23.11.203 il sig. è stato assunto presso con sede a AN MA (RM) Pt_1 Controparte_13 e con mansione di operaio, secondo quanto risulta dalle buste paga prodotte agli atti. Con una scrittura privata intervenuta tra le parti in data 24.4.2025 (doc. depositato il 29.4.2025) il suddetto contratto di lavoro è stato trasformato in un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 1.5.2025.
Infine, il ricorrente è conduttore di un immobile sito in secondo quanto risulta dal contratto di CP_3 locazione (con durata dal 1.7.2023 al 30.6.2026), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e la condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di integrazione lavorativa intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l'allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno sradicamento della persona del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di reinserimento agevole nel Paese di origine sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tenuto infine conto che non risultano allegate ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dichiararsi sussistente in capo al ricorrente il titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
Stante l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
dichiara inammissibile il ricorso per il riconoscimento della protezione speciale proposto nei confronti della Questura di CP_3
dichiara che l'allontanamento dal territorio italiano del richiedente nato a [...] Parte_1 (IA), il 23.8.1982, comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e pagina 8 di 9 familiare e conseguentemente accerta il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998;
dispone la trasmissione del presente decreto al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro); compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 23 luglio 2025
La presidente relatrice Gaia Muscato
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Il IA vince la battaglia per i diritti dei , 31 gennaio Per_4 2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-gambia-vince-la-battaglia-i-diritti-dei-rohingya-24981, ; Africa News, Unpacking BIs three-year pact: Constitution vs. MoU, 28 gennaio CP_6 2020,https://www.africanews.com/2020/01/28/unpacking-gambia-s-three-year-pact-constitution-vs-coalition-mou/. 2 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 10 May 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw19- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2 . 3 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 13 September 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw37- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3 ; BIs Jammeh pact bombshell: Treachery or reconciliation?, CP_7 25 September 2021 . Email_1 4 UN Security Council: Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel [S/2021/1091], 15 December 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2066461/S_2021_1091_E.pdf. 5 Africanews, BI president's party gets 19 seats in legislative vote, 11 April 2022, BI president's party gets 19 seats in legislative vote | Africanews. pagina 5 di 9 6 Point (The), OW appoints new cabinet, chief of staff, 5 May 2022, https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/barrow- appoints-new-cabinet-chief-of-staff. 7 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 14 March 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw11- 2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2 8 ) (Author): Briefing Notes (KW021/2023), 22 May 2023, Controparte_9 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes-kw21- 2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 9 UN OCHA- IA INFORM Risk Index 2024, 28 January 2025, Inform Risk Model 2024: Subnational risk model for The
IA (As of 28 January 2025) - IA | ReliefWeb pagina 6 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti nn. 2173/2023 e 3044/2033 r.g. promossi da
(CF. ), con gli avv.ti FRANCESCO MONTALBANO Parte_1 CodiceFiscale_1 CARACCI e LAURA PARCA RICORRENTE in entrambi i procedimenti riuniti nei confronti di
(C.F. ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF , presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 RESISTENTE nel procedimento principale e di
Controparte_2 (C.F. ),
[...] P.IVA_3 costituita tramite funzionario delegato RESISTENTE nel procedimento riunito e di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 9 nel procedimento principale
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che il sig. aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale il giorno Pt_1 11.9.2017, la quale veniva rigettata sia in sede amministrativa (con provvedimento del 17.9.2018), sia in sede giurisdizionale, con provvedimento del Tribunale di Perugia;
tale decisione non veniva impugnata, divenendo pertanto definitiva.
Il richiedente avanzava successivamente nuova domanda per il rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs. 286/98, che veniva rigetta dal Questore di Terni con provvedimento del 6.6.2022.
Avverso quest'ultimo provvedimento, il sig. proponeva impugnazione con ricorso Parte_1 depositato il giorno 12.5.2023 (iscritto al ruolo quale procedimento r.g.n. 2173/2023). Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva preso in debita considerazione la circostanza della sua integrazione in Italia, essendosi egli ben inserito nel tessuto lavorativo e sociale del Paese. Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Il pubblico ministero, ricevuta comunicazione dell'instaurazione del giudizio, produceva certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti dai quali non emergeva nulla di penalmente rilevante a carico del richiedente.
Con comparsa del 4.12.2023, si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1 l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
Il 6.6.2023 il ricorrente proponeva, altresì, una seconda istanza di protezione internazionale come domanda reiterata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, allegando, a sostegno della stessa documentazione inerente al livello di integrazione raggiunto (contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di locazione). La riteneva Controparte_2 la domanda inammissibile sul presupposto che la documentazione allegata alla seconda domanda di protezione internazionale non introducesse elementi di novità; riteneva, inoltre, l'insussistenza di un conflitto armato nel Paese di origine.
Il provvedimento di inammissibilità è stato impugnato dal sig. con ricorso depositato in data Parte_1 13.7.2023 (iscritto al n. 3044/2023 r.g.), con il quale egli ha ribadito quanto già riportato dinanzi alla in sede di presentazione della prima domanda di protezione internazionale ed ha dedotto CP_2 che la decisione dell'autorità amministrativa non teneva conto del percorso di integrazione da lui intrapreso in Italia. Per tali ragioni proponeva domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione speciale.
pagina 2 di 9 Con provvedimento del 3.4.2024 il tribunale disponeva la riunione del procedimento n. 3044/2023 r.g. a quello n. 2173/2023, stante la parziale identità di domande, essendo stata proposta in entrambi i giudizi la domanda di riconoscimento della protezione speciale per la tutela della vita familiare e privata.
Alla scadenza del termine assegnato per note scritte in sostituzione di udienza - ove entrambe le parti si rimettevano ai rispettivi atti introduttivi - la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
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Si deve premettere che le suddette cause riunite debbano essere trattate con il rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 40, comma III, c.p.c. secondo cui in caso di connessione qualificata tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello del lavoro, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di atteso il suo difetto di capacità processuale. CP_3
Deve infatti osservarsi che la Questura di è una mera articolazione periferica del CP_3 CP_1
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare va chiarito che il giudizio in materia di protezione internazionale e speciale instaurato all'esito negativo della fase amministrativa è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
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Principiando dalla domanda reiterata di protezione internazionale, va da subito evidenziato come il giudicato che si forma sulla pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale è un giudicato “allo stato degli atti”, che ammette la riproposizione della domanda in caso di sopravvenienze idonee a condurre a una pronuncia favorevole al richiedente.
La proposizione di una domanda reiterata (ossia una domanda proposta dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, secondo la definizione fornita dall'art. 2 lett. q) direttiva 2013/32/UE) è dunque ammissibile soltanto ove il richiedente deduca “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.
Risulta quindi centrale nell'esame delle domande reiterate il vaglio dell'eccezione di giudicato secondo il parametro dell'esistenza di “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine” (sul punto si veda anche il considerando 36 della direttiva 2013/32/UE).
La previsione normativa dell'art. 29 d.lgs. 25/2008 deriva dalle disposizioni della cd. Direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE, che ha sostituito la precedente direttiva 2005/85/CE), la quale all'art. 40 comma 2 stabilisce che “una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE” ed al successivo comma 3 precisa che solo ove all'esito dell'esame preliminare si accerti che “sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano pagina 3 di 9 in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale” si potrà procedere all'esame di merito.
Il dato normativo di matrice comunitaria conforta, quindi, un'interpretazione secondo cui i nuovi elementi idonei a far concludere per l'ammissibilità di una domanda reiterata devono consistere in nuove circostanze di fatto astrattamente idonee a integrare elementi costitutivi delle fattispecie di protezione internazionale oppure in nuove prove relative a elementi costitutivi già fatti valere con la prima domanda e tali da aumentare in modo significativo le probabilità di accoglimento;
la novità deve essere intesa con riguardo a quanto ha costituito oggetto del primo giudizio, sicché non deve necessariamente trattarsi di circostanze di fatto o di prove sopravvenute, ben potendo considerarsi nuovi anche elementi e risultanze preesistenti, purché non fatte valere con la prima domanda per ragioni plausibili e non ascrivibili a colpa del richiedente (cfr. Cass. 4522/2015).
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Venendo quindi al caso di specie, deve innanzitutto evidenziarsi che il ricorrente non ha proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, convenendo sull'insussistenza dei relativi presupposti, stante la mancanza di una vicenda di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Il sig. ha formulato solo domanda di protezione sussidiaria, deducendo la condizione generale di Pt_1 insicurezza presente in IA e il mancato rispetto dei principi democratici e della libertà d'espressione.
Premesso che la domanda deve ritenersi formulata ai sensi della lettera c) dell'art. 14 D.l.vo 251/2007 si deve evidenziare come le allegazioni contenute nel ricorso in esame non introducono nuovi elementi di fatto;
le stesse sono state prodotte in maniera generica, in assenza di alcun riferimento individualizzante nonché del necessario raffronto tra la situazione attuale e quella presente al momento della pronuncia dell'ordinanza emessa dal tribunale di Perugia in data 1.3.2021. Ed infatti non è stato dedotto un peggioramento della condizione generale di sicurezza.
Deve dunque escludersi che gli elementi dedotti in ricorso costituiscano fatti nuovi, sicché essi non valgono a superare il limite del giudicato pacificamente formatosi sul rigetto della prima domanda.
Ad abundantiam, si osserva come nel caso di specie la consultazione delle principali fonti internazionali consenta di escludere che nel Paese d'origine del ricorrente sussista una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato di livello tale da costituire una seria minaccia per il quivis de populo.
A tal riguardo va premesso che l'elezione del Presidente , avvenuta nel 2017, ha segnato Persona_1 l'inizio di una nuova fase per la storia politica del IA. Questo risultato ha rappresentato, infatti, la fine del regime ventennale di caratterizzato da forti violazioni dei diritti umani e da una politica Pt_2 altamente repressiva. Nel dicembre 2017, il nuovo governo ha perciò istituito la Truth, Reconciliation, and Reparations Commission–TRRC, ovvero una commissione per indagare sugli abusi commessi durante la dittatura, al fine di instaurare dei processi, concedere amnistie e prevedere riparazioni, sia individuali che comunitarie.
È anche vero, però, che la fragile presidenza di è stata oggetto sin da subito di contestazioni _1 popolari, in ragione della violazione di quelle intese politiche che prevedevano una fase di transizione di pagina 4 di 9 tre anni, al termine della quale sarebbero state indette nuove elezioni1.
In effetti a partire dal dicembre 2019, il Paese è stato attraversato da ondate di manifestazioni pro e anti governative, e la popolazione gambiana si è divisa fra chi si opponeva al compimento del mandato quinquennale, rappresentata dal movimento Three Years JOTNA (“basta” in lingua Wolof) e chi invece, come il movimento Five Years JOTAGUL, appoggiava le intenzioni del Presidente, nel rispetto dell'attuale Costituzione gambiana che prevede mandati presidenziali quinquennali.
Il 4 maggio 2021 il ministro della giustizia e procuratore generale informava che erano Persona_2 stati sospesi i procedimenti penali contro le figure di spicco del movimento di protesta della società civile "3 Years Jotna". Tale decisione - come riportato dal comunicato stampa del ministro - non sarebbe stata motivata solo da considerazioni umanitarie ma anche dall'intenzione di promuovere un processo di pace e riconciliazione nella sfera politica. In risposta alla suddetta archiviazione dei procedimenti penali, il movimento di opposizione ha affermato che sia le nuove incriminazioni che il nuovo rigetto dei procedimenti penali avevano chiare finalità politiche nonché elettorali, data l'imminenza delle elezioni, e costituivano perciò un abuso di potere.2
A settembre 2021, in vista delle elezioni presidenziali di dicembre, il Partito popolare nazionale (NPP) del presidente e il (APRC) dell'ex Persona_1 Controparte_4 presidente hanno sottoscritto un Memorandum finalizzato a un'alleanza elettorale, volta Persona_3 a rieleggere come presidente e formare un governo di coalizione. Tale alleanza elettorale è stata _1 fortemente condannata dalla società civile, così come dall'opposizione e dai vari gruppi per i diritti umani.
[. Si è temuto, infatti, che tale alleanza potesse indebolire l'azione penale intrapresa contro per Pt_2
l'umanità e per le varie violazioni dei diritti umani commesse nel corso della sua dittatura. Parte_3 A tal riguardo, alcuni partiti di opposizione hanno dichiarato che il memorandum - che non è di pubblico dominio – conterrebbe in realtà un accordo di rimpatrio e di amnistia in favore dell'ex presidente in esilio3.
Il 4 dicembre 2021 il presidente è stato rieletto con il 53% dei voti. Gli osservatori Persona_1 internazionali e nazionali hanno convenuto che le elezioni si sono svolte in modo trasparente, non violento e democratico, con la partecipazione di circa il 90% degli aventi diritto.4
In seguito, le elezioni politiche tenute il 9 aprile 2022 non hanno premiato che non è riuscito a _1 raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi per governare. Infatti, il partito ha Controparte_5 ottenuto solamente 19 dei 58 seggi in Parlamento5. Il 5 maggio, a distanza di cinque mesi dal voto presidenziale, ha nominato l'esecutivo.6 _1
Le ultime elezioni sono state inoltre caratterizzate dalla esclusione della candidatura di Persona_5 (leader del principale partito di opposizione United Democratic Party UDP). Questa decisione - adottata dalla Commissione elettorale indipendente (IEC) - ha portato a scontri tra i sostenitori dell'UDP e le forze di sicurezza. Il tentativo dei manifestanti di far irruzione nell'ufficio regionale della Commissione Elettorale è stato contrastato da un intervento violento delle forze dell'ordine, causando il ferimento di diverse persone, tra cui un giornalista7.
Con riferimento all'anno 2023, la consultazione delle fonti più recenti ha dato atto di come le ultime manifestazioni organizzate in IA contro gli aumenti dei costi dell'acqua e dell'elettricità si siano svolte in maniera pacifica, senza che si rendesse necessario l'intervento delle forze dell'ordine8.
Ciò posto deve darsi atto che, gli scontri che si sono verificati negli ultimi anni hanno riguardato soltanto i manifestanti e la polizia, intervenuta per controllare la folla, sicché gli stessi non possono certamente rientrare nella nozione di conflitto armato che richiede che le parti contrapposte nello scontro siano entrambe armate e dunque non si attaglia all'ipotesi di intervento da parte dell'autorità per il controllo di manifestazioni di protesta e per il ripristino dell'ordine pubblico.
Da ultimo, sempre con riferimento alla situazione di sicurezza nel territorio gambiano, il report aggiornato dell' conferma la mancanza di un livello di rischio generalizzato che possa CP_8 definirsi pericoloso o preoccupante per la popolazione civile.
Pertanto, alla luce delle fonti consultate, non si rileva in IA una situazione di conflitto armato.
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Infine, deve passarsi all'esame della domanda di protezione speciale, formulata dal ricorrente sia nel procedimento portante, sia in quello riunito.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». L'istituto è stato nuovamente riformato dal d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche dalla n. 50/2023, (entrato in vigore il giorno 11.3.2023), ma la nuova disciplina non risulta applicabile al caso di specie, essendo la presentazione dell'istanza antecedente alla sua entrata in vigore.
Infatti, secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Dunque, l'istanza in esame – in quanto presentata il 4.11.2022 – deve essere decisa facendo applicazione della disciplina di cui al d.l. 130/2020.
Passando ad esaminare il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si Pt_4 afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Ciò detto, va innanzitutto precisato che nel caso di specie è applicabile ratione temporis il testo dell'art. 19 comma 1.1, t.u.i. come introdotto dal d.l. 130/2020, trattandosi di domanda proposta in sede amministrativa prima del giorno 11.3.2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. In effetti, sia il provvedimento di diniego del Questore quanto il parere della ad esso collegato Controparte_2
pagina 7 di 9 sono stati resi nel corso dell'anno 2022, così dimostrando come la domanda avanzata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata in un momento antecedente. Pertanto, nel caso di specie dovrà trovare applicazione il d.l. 130/2020.
Passando quindi all'esame della fattispecie concreta, si osserva che il sig. ha documentato di aver Pt_1 lavorato presso la di con sede a San Gemini (TR), Controparte_10 Controparte_11 per un periodo compreso tra il giorno 8.7.2021 e il 10.9.2021 con la mansione di addetto alle pulizie. Nel periodo compreso tra il 16.12.2022 e il 30.6.2023, il ricorrente è stato assunto presso la Controparte_12
con sede a NO UM (TR) e con qualifica di bracciante agricolo. Con riferimento
[...]
a tali occupazioni il ricorrente ha prodotto comunicazione obbligatoria Unilav, alcune buste paga e la Certificazione Unica degli anni 2022 e 2023.
In data 23.11.203 il sig. è stato assunto presso con sede a AN MA (RM) Pt_1 Controparte_13 e con mansione di operaio, secondo quanto risulta dalle buste paga prodotte agli atti. Con una scrittura privata intervenuta tra le parti in data 24.4.2025 (doc. depositato il 29.4.2025) il suddetto contratto di lavoro è stato trasformato in un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 1.5.2025.
Infine, il ricorrente è conduttore di un immobile sito in secondo quanto risulta dal contratto di CP_3 locazione (con durata dal 1.7.2023 al 30.6.2026), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e la condizione in cui il ricorrente si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di integrazione lavorativa intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l'allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno sradicamento della persona del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di reinserimento agevole nel Paese di origine sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tenuto infine conto che non risultano allegate ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dichiararsi sussistente in capo al ricorrente il titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
Stante l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, appare giustificata la compensazione delle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
dichiara inammissibile il ricorso per il riconoscimento della protezione speciale proposto nei confronti della Questura di CP_3
dichiara che l'allontanamento dal territorio italiano del richiedente nato a [...] Parte_1 (IA), il 23.8.1982, comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e pagina 8 di 9 familiare e conseguentemente accerta il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998;
dispone la trasmissione del presente decreto al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro); compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 23 luglio 2025
La presidente relatrice Gaia Muscato
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Il IA vince la battaglia per i diritti dei , 31 gennaio Per_4 2020 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-gambia-vince-la-battaglia-i-diritti-dei-rohingya-24981, ; Africa News, Unpacking BIs three-year pact: Constitution vs. MoU, 28 gennaio CP_6 2020,https://www.africanews.com/2020/01/28/unpacking-gambia-s-three-year-pact-constitution-vs-coalition-mou/. 2 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 10 May 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw19- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2 . 3 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 13 September 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw37- 2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3 ; BIs Jammeh pact bombshell: Treachery or reconciliation?, CP_7 25 September 2021 . Email_1 4 UN Security Council: Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel [S/2021/1091], 15 December 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2066461/S_2021_1091_E.pdf. 5 Africanews, BI president's party gets 19 seats in legislative vote, 11 April 2022, BI president's party gets 19 seats in legislative vote | Africanews. pagina 5 di 9 6 Point (The), OW appoints new cabinet, chief of staff, 5 May 2022, https://thepoint.gm/africa/gambia/headlines/barrow- appoints-new-cabinet-chief-of-staff. 7 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 14 March 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw11- 2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2 8 ) (Author): Briefing Notes (KW021/2023), 22 May 2023, Controparte_9 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes-kw21- 2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 9 UN OCHA- IA INFORM Risk Index 2024, 28 January 2025, Inform Risk Model 2024: Subnational risk model for The
IA (As of 28 January 2025) - IA | ReliefWeb pagina 6 di 9