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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10468/2023 promosso con ricorso depositato in data 21 luglio 2023 da
Parte_1
nata a [...], Brasile, il 10/10/1988, C.F. e residente in C.F._1
Sítio Boa Vista, s/n, Caixa postal 135, Victor Hugo, Marechal Floriano/ES - Cep: 29255-000
Rappresentata dagli avvocati Riccardo De Simone e Valeria Saitta del Foro di Roma ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente in epigrafe, ha adito questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere
1 discendente, in linea retta, di cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
(BL) il 01/09/1864 (doc. 1); ad integrazione della domanda la ricorrente deduceva che:
- si sposava nel 1891 con , con la quale Persona_1 Persona_2
emigrava in Brasile, ove nasceva il figlio della coppia, doc. 4). Persona_3
- che dal matrimonio tra (doc. 5) nasceva il figlio Persona_3 CP_2
(doc. 6), il quale, a sua volta, si sposava con (doc. 7) e Per_4 Controparte_3
dall'unione nasceva la figlia (doc. 8). Per_5
- che si univa in matrimonio con (doc. 9) e Persona_6 Controparte_4
dalla loro unione nasceva la ricorrente, (doc. 10). Parte_1
Precisando che deceduto in Brasile senza mai avere acquistato Persona_1
la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione e senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, la ricorrente evidenziava che il medesimo ha trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi Per_3
discendenti; precisava, inoltre, di avere inviato la richiesta di appuntamento presso il consolato generale di Rio De Janeiro, al fine di iniziare il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma di non avere ottenuto alcun riscontro, a causa dello stato di impasse in cui versano i Consolati italiani, con conseguente incertezza in ordine alla definizione della domanda, circostanza che l'ha indotta a ricorrere avanti all'autorità giudiziaria.
Il , regolarmente citato in giudizio non si è costituito e va dichiarato Controparte_1
contumace.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che non ha concluso per l'udienza.
Preliminarmente, con riferimento alla competenza del Tribunale di Venezia, si osserva che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo
4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi
2 da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame secondo la documentazione in atti, la competenza del Tribunale si è spostata dal
Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, sulla base della citata normativa deve, quindi, confermarsi la competenza di questo Tribunale, atteso che nella sua circoscrizione si trova il comune di nascita dell'avo, nato in [...].
Ciò premesso si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che
“è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992 e della precedente n. 123/1983, che espressamente riconoscono la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna. Si ricorda a tale riguardo che la Corte
Costituzionale, con pronuncia n. 87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla moglie la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede
3 che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che la ricorrente ha prodotto come doc. 1 il certificato di battesimo di Persona_1
che può sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile
[...]
per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile
“comunale”, divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1864. Deve darsi, quindi, conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del
Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione Persona_1
del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, peraltro già corretti, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento
4 alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti dell'avo del ricorrente, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la Persona_1
cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 3 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio l'avo era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis Per_3
al predetto figlio e questi, a sua volta, ai propri discendenti, anche se questi ultimi hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della
Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il riconoscimento dello Controparte_1
status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova che la situazione in cui versano i 'Italia in Brasile prevede un tempo di attesa Parte_2
di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di
5 riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda della ricorrente, dichiarando che la medesima è cittadina italiana iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente, come indicato in epigrafe è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia l'8 aprile 2024.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10468/2023 promosso con ricorso depositato in data 21 luglio 2023 da
Parte_1
nata a [...], Brasile, il 10/10/1988, C.F. e residente in C.F._1
Sítio Boa Vista, s/n, Caixa postal 135, Victor Hugo, Marechal Floriano/ES - Cep: 29255-000
Rappresentata dagli avvocati Riccardo De Simone e Valeria Saitta del Foro di Roma ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente in epigrafe, ha adito questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere
1 discendente, in linea retta, di cittadino italiano, nato a [...] Persona_1
(BL) il 01/09/1864 (doc. 1); ad integrazione della domanda la ricorrente deduceva che:
- si sposava nel 1891 con , con la quale Persona_1 Persona_2
emigrava in Brasile, ove nasceva il figlio della coppia, doc. 4). Persona_3
- che dal matrimonio tra (doc. 5) nasceva il figlio Persona_3 CP_2
(doc. 6), il quale, a sua volta, si sposava con (doc. 7) e Per_4 Controparte_3
dall'unione nasceva la figlia (doc. 8). Per_5
- che si univa in matrimonio con (doc. 9) e Persona_6 Controparte_4
dalla loro unione nasceva la ricorrente, (doc. 10). Parte_1
Precisando che deceduto in Brasile senza mai avere acquistato Persona_1
la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione e senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, la ricorrente evidenziava che il medesimo ha trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza al figlio , che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi Per_3
discendenti; precisava, inoltre, di avere inviato la richiesta di appuntamento presso il consolato generale di Rio De Janeiro, al fine di iniziare il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma di non avere ottenuto alcun riscontro, a causa dello stato di impasse in cui versano i Consolati italiani, con conseguente incertezza in ordine alla definizione della domanda, circostanza che l'ha indotta a ricorrere avanti all'autorità giudiziaria.
Il , regolarmente citato in giudizio non si è costituito e va dichiarato Controparte_1
contumace.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che non ha concluso per l'udienza.
Preliminarmente, con riferimento alla competenza del Tribunale di Venezia, si osserva che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo
4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi
2 da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame secondo la documentazione in atti, la competenza del Tribunale si è spostata dal
Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, sulla base della citata normativa deve, quindi, confermarsi la competenza di questo Tribunale, atteso che nella sua circoscrizione si trova il comune di nascita dell'avo, nato in [...].
Ciò premesso si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che
“è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992 e della precedente n. 123/1983, che espressamente riconoscono la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna. Si ricorda a tale riguardo che la Corte
Costituzionale, con pronuncia n. 87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla moglie la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede
3 che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che la ricorrente ha prodotto come doc. 1 il certificato di battesimo di Persona_1
che può sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile
[...]
per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile
“comunale”, divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1864. Deve darsi, quindi, conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del
Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione Persona_1
del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, peraltro già corretti, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento
4 alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti dell'avo del ricorrente, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la Persona_1
cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 3 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio l'avo era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis Per_3
al predetto figlio e questi, a sua volta, ai propri discendenti, anche se questi ultimi hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della
Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il riconoscimento dello Controparte_1
status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova che la situazione in cui versano i 'Italia in Brasile prevede un tempo di attesa Parte_2
di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di
5 riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda della ricorrente, dichiarando che la medesima è cittadina italiana iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente, come indicato in epigrafe è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia l'8 aprile 2024.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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