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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5043/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e , con l'avvocato Antonio Achille Cattaneo Parte_1 Parte_2
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… In data 06 Dicembre 1896, in Italia, nel Comune di Bergamo, nasceva il signor , figlio legittimo di Persona_1
e di , come comprovato dall'”Estratto dai registri degli atti di Persona_2 CP_2
Nascita”, Atto N.1345, Anno 1896 datato 19.04.2000, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Bergamo, che si produce (doc.03).
2. Il signor non Persona_1 ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” n.000.821.675.679/2024 datato 01.04.2024, emesso dal Ministero della Giustizia
Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.04).
3. In data 11 Novembre 1922, in San OL (SP-Brasile), il signor - espressamente e formalmente qualificato in atto, di Persona_1
“nazionalità italiana” - contraeva matrimonio con la signora Persona_3
cittadina Brasiliana, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio”, matricola
115154.01.55.1922.2.00011.0007.0000187-53 datato 09.03.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del 12° Sottodistretto Cambuci del Municipio di San OL (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.05).
4. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora nasceva, Persona_1 Persona_3 in San OL (SP-Brasile), in data 14 Settembre 1925, il signor come Parte_3 comprovato dal “Certificato di Nascita”, matricola 115154.01.55.1925.1.00026.143.0000635-01 datato 15.03.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 12° Sottodistretto Cambuci del Municipio di San OL (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.06).
5. In data 28 Novembre 1949, in San OL (SP-Brasile), il signor Parte_3
contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, , Persona_4 Persona_5 cittadina Brasiliana, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio”, matricola
112375.01.55.1949.2.00021.044.0004177-21 datato 12.03.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del 28° Sottodistretto Jardin Paulista del Municipio di San OL (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.07).
6. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora nasceva in San OL (SP- Parte_3 Pt_2 Persona_5
Brasile), in data 14 Agosto 1950, il signor come comprovato dal Parte_4
“Certificato di Nascita”, matricola 112375.01.55.1950.1.00014.149.0010246-55 datato 13.03.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 28° Sottodistretto Jardin Paulista del Municipio di San OL
(SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.08).
7. In data 11 Gennaio 1975, in Espirito Santo do Pinhal (SP-Brasile), il signor Parte_4
contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, Persona_6 [...]
, cittadina Brasiliana, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio”, Persona_7
matricola 122655.01.55.1975.2.00043.293.0009964-50 datato 08.03.2024, emesso dall'Ufficiale di
Stato Civile del Municipio di Espirito Santo do Pinhal (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio
Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.09).
8. Dall'unione coniugale tra il signor Parte_4
e la signora nasceva, in Espirito Santo do
[...] Persona_7
Pinhal (SP-Brasile), in data 24 Settembre 1976, la signora come Parte_1
comprovato dal “Certificato di Nascita”, matricola 122655.01.55.1976.1.00100.631.0000691-14 datato 08.03.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Espirito Santo do Pinhal
(SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.10). 9.
Dall'unione tra la signora ed il signor , Parte_1 Controparte_3
cittadino Brasiliano, nasceva, in San OL (SP-Brasile), in data 04 Aprile 2008, la signora
- espressamente dichiarata e formalmente riconosciuta, da entrambi i Parte_2
genitori, quale propria figlia - come comprovato dal “Certificato di Nascita”, matricola 112375.01.55.2008.1.00301.273.0042355-39datato 12.03.2024, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 28° Sottodistretto Jardin Paulista del Municipio di San OL (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di Giustizia Brasiliano (doc.11)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che: − si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 3 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 8.5.25
Il giudice
Christian Colombo