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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3215/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 03 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3215/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Simone Pinato;
Parte_1
- attrice;
e
- di via Martiri di Cefalonia n. 3 Vimercate Controparte_1
con l'Avv. Giovanni Calabrese;
- convenuto;
e di
- con l'Avv. Carlo Zucca;
Controparte_2
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice agiva in giudizio ex art. 2051 cc. nei confronti del convenuto CP_1
per chiedere il risarcimento del danno derivante da una caduta asseritamente avvenuta in un'area condominiale.
Si costituiva il eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione CP_1
passiva ed insistendo comunque per il rigetto dell'avversa pretesa;
provvedeva in ogni caso a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice.
Quest'ultima, costituendosi, aderiva alle difese del e chiedeva respingersi CP_1
la domanda.
La pretesa attorea non è accoglibile non potendosi, ad avviso del Giudicante, affermare in capo al convenuto la qualità di custode sull'area in cui, CP_1
stando alla prospettazione dell'attrice, si sarebbe verificato il sinistro.
Dalla CTU espletata in corso di causa (cfr. in particolare le fotografie di cui alle pagine 5 ed 8 dell'elaborato peritale) risulta infatti come tale area, ancorché formalmente di proprietà condominiale, sia situata proprio di fronte all'ingresso del supermercato IN'S e risulti funzionale all'ingresso ed all'uscita dei clienti dell'esercizio commerciale in questione tra i quali, come ammesso dalla stessa, era da annoverarsi anche l'attrice al momento dell'incidente. Per converso non risulta in alcun modo che il suddetto spazio venga normalmente utilizzato dai condomini per accedere all'edificio condominiale.
Dalle suesposte circostanze è pertanto possibile desumere come l'area in esame fosse asservita alle esigenze del supermercato il quale deve essere considerato, quanto meno in via di fatto, l'effettivo soggetto giuridico che la gestisce e che, di conseguenza, esercita su di essa una custodia nell'interesse dei propri clienti.
Sotto questo profilo appare significativa la circostanza, sottolineata dal CTU, che, a seguito del sinistro oggetto di causa, non sia stato il bensì assai CP_1 verosimilmente proprio il personale del supermercato a far installare in corrispondenza dell'ingresso dei dispositivi di sicurezza antisdrucciolo.
L'evidenziato rapporto di custodia tra l'esercizio commerciale suddetto e la cosa che ha presumibilmente determinato il danno impedisce di applicare la disposizione di cui all'art. 2051 cc. al che, pur essendo il formale proprietario dell'area, non CP_1
vi esercita di fatto alcun concreto potere di gestione.
Attesa la complessità giuridica della questione trattata nel presente processo, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti. Il rigetto della domanda comporta invece che le spese di CTU vengano poste ad esclusivo carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico della parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 03 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3215/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 03 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3215/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Simone Pinato;
Parte_1
- attrice;
e
- di via Martiri di Cefalonia n. 3 Vimercate Controparte_1
con l'Avv. Giovanni Calabrese;
- convenuto;
e di
- con l'Avv. Carlo Zucca;
Controparte_2
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice agiva in giudizio ex art. 2051 cc. nei confronti del convenuto CP_1
per chiedere il risarcimento del danno derivante da una caduta asseritamente avvenuta in un'area condominiale.
Si costituiva il eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione CP_1
passiva ed insistendo comunque per il rigetto dell'avversa pretesa;
provvedeva in ogni caso a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice.
Quest'ultima, costituendosi, aderiva alle difese del e chiedeva respingersi CP_1
la domanda.
La pretesa attorea non è accoglibile non potendosi, ad avviso del Giudicante, affermare in capo al convenuto la qualità di custode sull'area in cui, CP_1
stando alla prospettazione dell'attrice, si sarebbe verificato il sinistro.
Dalla CTU espletata in corso di causa (cfr. in particolare le fotografie di cui alle pagine 5 ed 8 dell'elaborato peritale) risulta infatti come tale area, ancorché formalmente di proprietà condominiale, sia situata proprio di fronte all'ingresso del supermercato IN'S e risulti funzionale all'ingresso ed all'uscita dei clienti dell'esercizio commerciale in questione tra i quali, come ammesso dalla stessa, era da annoverarsi anche l'attrice al momento dell'incidente. Per converso non risulta in alcun modo che il suddetto spazio venga normalmente utilizzato dai condomini per accedere all'edificio condominiale.
Dalle suesposte circostanze è pertanto possibile desumere come l'area in esame fosse asservita alle esigenze del supermercato il quale deve essere considerato, quanto meno in via di fatto, l'effettivo soggetto giuridico che la gestisce e che, di conseguenza, esercita su di essa una custodia nell'interesse dei propri clienti.
Sotto questo profilo appare significativa la circostanza, sottolineata dal CTU, che, a seguito del sinistro oggetto di causa, non sia stato il bensì assai CP_1 verosimilmente proprio il personale del supermercato a far installare in corrispondenza dell'ingresso dei dispositivi di sicurezza antisdrucciolo.
L'evidenziato rapporto di custodia tra l'esercizio commerciale suddetto e la cosa che ha presumibilmente determinato il danno impedisce di applicare la disposizione di cui all'art. 2051 cc. al che, pur essendo il formale proprietario dell'area, non CP_1
vi esercita di fatto alcun concreto potere di gestione.
Attesa la complessità giuridica della questione trattata nel presente processo, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti. Il rigetto della domanda comporta invece che le spese di CTU vengano poste ad esclusivo carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
3) Pone le spese di CTU a carico della parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 03 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa