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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con gli avvocati Parte_2 C.F._2
Paola Tarquinio e Lorena Ravelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Monza (MB),
Via Vittorio Emanuele II n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2 comma, cod. civ.;
• dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• ordinare al Comune di Fasano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI con la specificazione che trattasi di accordi raggiunti al fine di risolvere la crisi coniugale, da intendersi, quanto al loro contenuto eventuale e non necessario, quali obbligazioni assunte da ambo le parti, privi di effetti traslativi immediati: Pt_
1) Il signor si impegna a trasferire la propria residenza, comunicandola alla signora nelle more Pt_2 della sentenza di divorzio. Pt_
2) I Sig.ri e si impegnano: Pt_2
i) a collaborare affinché vengano avviate le pratiche relative al passaggio di proprietà Pt_ dell'autovettura Peugeot 3008 TG FL642CA, a favore della Sig.ra entro e non oltre
31/07/25, con spese a carico della stessa. Pt_ ii) accollo da parte della Sig.ra della residua quota di mutuo (mutuo del 17/11/2017 n.
15.045/8.193 Notaio di Monza, surrogato in data 28/10/2020) gravante ora Persona_1 anche sul marito sino a totale estinzione del debito contratto con Banca Unicredit Spa;
a tal proposito le parti collaboreranno e si adopereranno affinché l'istituto di credito acconsenta alla liberazione del Sig. con l'intesa tuttavia che, nell'ipotesi in cui la banca non aderisse alla Pt_2
Pt_ richiesta, a Sig.ra si impegnerà a tenere manlevato il signor da qualsiasi pretesa che la Pt_2
Banca dovesse avanzare nei confronti di quest'ultimo, provvedendo a pagare tutte le somme che il signor fosse costretto a versare all'istituto di credito in relazione al citato prestito. Il Pt_2 signor rinuncia, ora per allora, alla ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento Pt_2 delle rate di mutuo durante il matrimonio e sino al 1/10/2024;
- a seguito del passaggio da mutuo cointestato a unico intestatario, le parti si impegnano a risolvere il rapporto di conto corrente cointestato n. [...], acceso presso Banca
Unicredit Spa
3) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.7.2015 a Fasano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 8.9.2025, svoltasi ex articolo
473bis.51 c. 2 ultimo capoverso c.p.c.;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12.6.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 24.7.2015 in Fasano, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Fasano, per le annotazioni di legge (atto n.
18 parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con gli avvocati Parte_2 C.F._2
Paola Tarquinio e Lorena Ravelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Monza (MB),
Via Vittorio Emanuele II n. 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2 comma, cod. civ.;
• dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• ordinare al Comune di Fasano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI con la specificazione che trattasi di accordi raggiunti al fine di risolvere la crisi coniugale, da intendersi, quanto al loro contenuto eventuale e non necessario, quali obbligazioni assunte da ambo le parti, privi di effetti traslativi immediati: Pt_
1) Il signor si impegna a trasferire la propria residenza, comunicandola alla signora nelle more Pt_2 della sentenza di divorzio. Pt_
2) I Sig.ri e si impegnano: Pt_2
i) a collaborare affinché vengano avviate le pratiche relative al passaggio di proprietà Pt_ dell'autovettura Peugeot 3008 TG FL642CA, a favore della Sig.ra entro e non oltre
31/07/25, con spese a carico della stessa. Pt_ ii) accollo da parte della Sig.ra della residua quota di mutuo (mutuo del 17/11/2017 n.
15.045/8.193 Notaio di Monza, surrogato in data 28/10/2020) gravante ora Persona_1 anche sul marito sino a totale estinzione del debito contratto con Banca Unicredit Spa;
a tal proposito le parti collaboreranno e si adopereranno affinché l'istituto di credito acconsenta alla liberazione del Sig. con l'intesa tuttavia che, nell'ipotesi in cui la banca non aderisse alla Pt_2
Pt_ richiesta, a Sig.ra si impegnerà a tenere manlevato il signor da qualsiasi pretesa che la Pt_2
Banca dovesse avanzare nei confronti di quest'ultimo, provvedendo a pagare tutte le somme che il signor fosse costretto a versare all'istituto di credito in relazione al citato prestito. Il Pt_2 signor rinuncia, ora per allora, alla ripetizione delle somme corrisposte per il pagamento Pt_2 delle rate di mutuo durante il matrimonio e sino al 1/10/2024;
- a seguito del passaggio da mutuo cointestato a unico intestatario, le parti si impegnano a risolvere il rapporto di conto corrente cointestato n. [...], acceso presso Banca
Unicredit Spa
3) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 24.7.2015 a Fasano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 8.9.2025, svoltasi ex articolo
473bis.51 c. 2 ultimo capoverso c.p.c.;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12.6.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 24.7.2015 in Fasano, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Fasano, per le annotazioni di legge (atto n.
18 parte I);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3