Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 1390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 21/07/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2
tutti e tre con il patrocinio dell'avv. LONGO SILVIA;
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SORGATO DANIELA;
- parte appellata - con l'intervento di
), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
procuratore speciale a tanto abilitato in virtù di procura conferita con CP_3
atto autenticato notaio in data 18 gennaio 2023 rep. 57.362., racc. Persona_1
26.786, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Lillo;
- parte intervenuta -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Appello avverso la sentenza del tribunale di Padova n. 41/2023 pubblicata in data 12/01/2023.-
-1-
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa ogni opportuna declaratoria di accertamento e disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, così statuire:
A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la domanda di declaratoria di inammissibilità dell'appello principale in quanto infondata in fatto e in diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
B) IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. dell'appello incidentale svolto con comparsa di costituzione del 10.11.2023;
C) IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE DI MERITO: rigettarsi nel merito tutto quanto dedotto ed eccepito con comparsa di costituzione del 10.11.2023 in quanto infondato in fatto e in diritto.
D) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di
Padova n. 41/2023 pubblicata il 12.01.2023, rep. n. 110/2023, r.g. n. 9808/2015, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano (con esclusione delle conclusioni precisate su parti di sentenza che non costituiscono oggetto di impugnativa):
1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità degli addebiti per interessi passivi o per competenze analoghe, effettuati sul conto corrente della narrativa che precede in costanza di rapporto ex art. 1284 comma 3, c.c. e, per l'effetto, previa ricontabilizzazione e rideterminazione degli effettivi saldi dare-avere relativi al conto corrente di cui è causa, condannarsi la banca convenuta alla restituzione in favore della società attrice di quanto illegittimamente addebitato e percepito, per competenze, spese, commissioni ed interessi solo asseritamente convenzionali, maggiorato degli interessi legali, dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo;
2) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità delle operazioni di capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori e delle altre remunerazioni
-2- pretese dalla banca, per contrasto con norme imperative;
previa ricontabilizzazione e rideterminazione degli effettivi saldi dare-avere relativi al conto corrente di cui è causa, condannare la convenuta alla restituzione in favore della società attrice CP_1
delle somme indebitamente trattenute maggiorato degli interessi legali, dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo;
3) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi la l'illegittimità di ogni capitalizzazione a debito della “Commissione di SI
RT per mancanza di un valido accordo o per indeterminabilità della stessa, e comunque per assenza di causa, nell'ipotesi di una pattuizione da ritenersi valida o, ancora, per nullità ex art.
2-bis, comma 1 della legge 02/2009, nonché ex art. 117-bis del d.lgs. n. 385 del 1993 e, per l'effetto, previa ricontabilizzazione e rideterminazione degli effettivi saldi dare-avere relativi al conto corrente di cui è causa , condannarsi la convenuta alla restituzione in favore della società attrice delle somme CP_1
indebitamente trattenute maggiorato degli interessi legali, dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario, accertata e dichiarata, quindi, per le causali di cui in atti, la contestuale violazione della legge n. 108/1996 con evidenza degli elementi integrativi del reato di usura di cui all'art. 644 c.p., come compiutamente verrà accertato in corso di causa;
ferma l'applicazione del comma 4 art. 331 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p.: dichiararsi, in applicazione del comma 2 art. 1815 c.c., non dovuto dall'attrice alcun interesse e/o onere a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla Banca convenuta e, per l'effetto condannarsi la convenuta a restituire alla società attrice la somma che emergerà all'esito dell'istruttoria o, in subordine, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e 1418, 2° comma c.c., degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e disporsi l'applicazione, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, degli interessi sul saggio legale tempo per tempo vigente;
5) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare la nullità,
l'invalidità, l'illegittimità ed inefficacia della commissione cd. CSA – “Corrispettivi su
Accordato” e “c.i.v.”, per mancanza di pattuizione della medesima e per l'assoluta
-3- indeterminatezza, in conseguenza, dichiarare la non applicabilità della suddetta condizione al rapporto intercorrente tra le parti;
previa ricontabilizzazione e rideterminazione degli effettivi saldi dare-avere relativi al conto corrente di cui è causa condannarsi la convenuta alla restituzione in favore della società attrice CP_1
delle somme indebitamente trattenute maggiorato degli interessi legali, dalla data dei singoli addebiti sino al saldo effettivo;
6) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: accertarsi e dichiararsi la prassi relativa al c.d gioco delle valute è nulla o in quanto non espressamente pattuita in contratto, come invece è richiesto ai sensi dell'art. 1284 c.c., 3° comma, o in quanto non sufficientemente determinata o determinabile rispetto all'oggetto del contratto, o in quanto nulla perché usuraria e pertanto non dovuta ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c., in quanto calcolata alla stregua di un corrispettivo per la remunerazione del credito e, pertanto, sottoposta all'applicazione della disciplina degli interessi usurari;
7) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità ed inefficacia, accertarsi e dichiararsi la nullità degli addebiti indicati in atti e di cui alle domande da n. 1) a n. 6), anche in via disgiunta tra loro, e, previa ricontabilizzazione e rideterminazione degli effettivi saldi dare-avere relativi al conto corrente di cui è causa, ordinarsi la liquidazione del saldo positivo in favore della società attrice o, in subordine, statuire il minor saldo reale;
8) IN ULTERIORE VIA PRINCIPALE DI MERITO: previa ogni opportuna declaratoria di nullità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità delle operazioni di capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori in relazione al periodo successivo al 1° gennaio 2014 e delle altre remunerazioni pretese dalla banca, per contrasto con norme imperative;
previa rideterminazione degli esatti saldi dare/avere del conto corrente di cui è causa, condannarsi la convenuta alla restituzione in CP_1
favore della società attrice delle somme indebitamente trattenute, mediante ricalcolo del saldo di conto corrente de quo;
E) IN VIA ISTRUTTORIA: richiamati tutti i motivi di diritto svolti si insta affinchè venga disposta integrazione della c.t.u. provvedendo ad espungere tutti gli interessi, oneri, spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni sostitutive, indebita capitalizzazione – sulla base dell'ordinanza del 13.09.2016, sino alla data del
-4- 31.03.2016.
C) IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite e compensi.
Parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via principale:
1) rigettare l'appello ex adverso promosso in quanto infondato per tutti i motivi e le eccezioni indicati in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 41/2023 del 12.01.2023.
In via incidentale condizionata:
2) con riferimento al secondo motivo di impugnazione, se del caso confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 41/2023 del 12.01.2023 previa rettifica della motivazione con riferimento alla necessità che le aperture di credito siano provate mediante la produzione del relativo contratto in forma scritta.
In via istruttoria:
3) rigettare la richiesta di integrazione di CTU contabile per i motivi esposti in atti.
In ogni caso:
4) con vittoria di spese e competenze di lite.
AMCO
In via preliminare
-Per la denegata ipotesi in cui venga effettuata dall'Ecc.ma Corte una diversa qualificazione giudica all'azione ex adverso prospettata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo ad in relazione ad azioni restitutorie e/o risarcitorie per le ragioni CP_2
esposte in atti;
-Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. con ogni conseguente provvedimento per le ragioni esposte in atti;
- Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguente provvedimento per le ragioni esposte in atti;
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di rigetto della domanda di ripetizione delle somme e del capo relativo all'applicazione delle date valuta per le ragioni esposte in atti;
nel merito
-5- in via principale
Rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 41/2023 resa dal Tribunale di Padova. in via di appello incidentale tardivo condizionato
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice del gravame dovesse ritenere ammissibile e fondato il secondo motivo di impugnazione ex adverso proposto, confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 41/2023 modificando la motivazione in ordine all'onere della prova dei contratti di apertura di credito che può essere assolto dal correntista solo mediante la rituale produzione in giudizio del contratto in forma scritta.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU e ci si richiama a tutte le osservazioni svolte dal CTP della nel giudizio di primo grado CP_1
Motivi della decisione
In fatto.-
1. Con la sentenza qui appellata, il tribunale di Padova, adito da Parte_1
e per ottenere la ripetizione degli addebiti
[...] CP_4 Parte_3
illegittimi praticati da sul conto corrente n. Controparte_1
372/11 acceso dalla e con la garanzia personale di Parte_1 [...]
e ha, innanzi tutto, ritenuto l'inammissibilità della CP_4 Parte_3
domanda diretta alla ripetizione degli addebiti, trattandosi di rapporto di conto corrente ancora pendente, e ha giudicato ammissibile la richiesta di rideterminazione del saldo.
Nel merito, il tribunale ha giudicato fondate le contestazioni inerenti alla nullità del contratto per difetto di forma scritta quanto al periodo anteriore al 7-4-1993, agli addebiti per interessi anatocistici e usurari, nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive e, per quanto ancora qui di interesse, ha ritenuto che:
i.) l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento agli addebiti
-6- anteriori al 10-11-2025 era stata ritualmente formulata;
ii.) la parte attrice non aveva tempestivamente dedotto l'esistenza di indici presuntivi circa il c.d. fido di fatto per contrastare l'eccezione di prescrizione;
iii.) era corretta la verifica effettuata dal c.t.u. sulla base dei movimenti risultanti dagli estratti conto anziché sul saldo rettificato;
iv.) andavano recepiti gli esiti della espletata c.t.u. (nella seconda integrazione depositata in data 29-7-2022) relativamente all'ipotesi di “fido zero” per calcolo delle rimesse e “fido da e/c” per calcolo interessi, con calcolo dell'usura secondo la formula della Banca d'Italia, ipotesi secondo la quale il saldo a debito del correntista ammontava a - € 116.273,77;
v.) andava respinta la domanda diretta alla nullità del contratto prodotto in causa dalla banca per difetto di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito.
Il tribunale ha pertanto definito la controversia determinando il saldo del conto corrente n. 372/11 in € 116.273,77 a debito del correntista e disponendo la relativa sua rettifica;
ha respinto la domanda risarcitoria formulata dagli attori per l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; ha condannato la banca alla rifusione delle spese processuali, onerandola anche delle spese inerenti alla c.t.u.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
e sulla base di quattro motivi, chiedendo, in parziale CP_4 Parte_3 riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle domande formulate in prime cure e non accolte dal tribunale.
3. Si è costituita in causa chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e, in via incidentale condizionata “con riferimento al secondo motivo di impugnazione, se del caso confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 41/2023 del 12.01.2023 previa rettifica della motivazione con riferimento alla necessità che le aperture di credito siano provate mediante la produzione del relativo contratto in forma scritta”.
4. È intervenuta in causa quale Controparte_2
cessionaria del rapporto con eccependo Parte_1
l'inammissibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza, assumendo le conclusioni come in epigrafe riportate.
-7- 5. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, depositate le scritture difensive conclusionali, è stata riservata per la decisione all'udienza del 16 gennaio
2025.
In diritto.-
a) Eccezioni di inammissibilità
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (salvo quanto in appresso si avrà modo di evidenziare con riguardo ai singoli motivi) è priva di pregio, in quanto dall'atto di appello è agevolmente comprensibile la critica mossa alla sentenza di primo grado e le parti di essa sottoposte a censura, il che è sufficiente a escludere ogni inammissibilità, nel mentre la formulazione delle conclusioni vale unicamente a imporre un loro separato scrutinio, senza incorrere per ciò solo nei profili di inammissibilità denunciati.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è del tutto fuori bersaglio, alla luce del contenuto della disposizione normativa invocata attualmente vigente e applicabile alla presente controversia.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale condizionato è in realtà una contestazione nel merito dell'impugnazione proposta in via incidentale e, dunque, la relativa disamina va rinviata in occasione della trattazione dell'appello incidentale.
b) Disamina dei motivi di appello principale.
1. Il primo motivo deplora che il tribunale abbia accolto l'eccezione di prescrizione, da ritenersi eccezione in senso stretto, che non era stata sollevata in sede di comparsa di risposta tempestivamente depositata, ma unicamente con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Segnatamente la parte appellante ha Contr dedotto che si è “limitata ad eccepire in maniera del tutto generica la prescrizione del diritto azionato da parte attrice nel presente giudizio, allegando
l'inesistenza di affidamenti sul conto, senza indicare i pagamenti aventi natura solutoria e senza fornire la prova di tale funzione […] Solo tardivamente, ovvero con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., [la ha tentato di fornire una più CP_1
specifica analisi, ma in modo del tutto errato da un punto di vista tecnico- contabile, come si espone qui appresso, non assolvendo in alcun caso all'onere della prova ex art. 2967 c.c.” (appello, pag. 14).
1.1. Il motivo è privo di pregio.
-8- Occorre - in fatto - considerare che la banca nella sua comparsa costitutiva ha eccepito in termini assai chiari e precisi la prescrizione [“Si eccepisce, pertanto, la prescrizione con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto prima del 10.11.2005, dal momento che sino a tale data non risulta che il conto corrente fosse assistito da valide aperture di credito (ossia da affidamenti contrattualizzati” invocando “il decorso del termine decennale rispetto all'instaurazione del presente giudizio”].
Ciò posto, secondo il ricevuto insegnamento giurisprudenziale di legittimità, puntualmente richiamato dal tribunale, è sufficiente - per integrare una rituale eccezione di prescrizione - la mera allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e del decorso del tempo “senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass. ss.uu. 15895/2019) ovvero senza alcun onere probatorio aggiuntivo in ordine all'indicazione analitica delle rimesse che si intendono solutorie
(Cass. 21225/2022; Cass. 27390/2023).
Principi anche di recente ribaditi dalla Corte di legittimità: “per questa Corte, a sezioni unite (Cass. Sez.U., 15895/2019), pur muovendosi nel solco di altra pronuncia a sezioni unite (Cass. Sez. U., 2/12/2010, n. 24418), in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.
Sez. U., 13 giugno 2019, n. 15895)” (cfr. Cass. 24 giugno 2024, n. 17287).
Il che è sufficiente a destituire di fondamento la tesi agitata con il motivo in disamina.
2. Con il secondo motivo si denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto accertata la sussistenza di un fido di fatto. Il motivo censura l'apprezzamento che il tribunale ha compiuto per pervenire ad escludere la sussistenza di idonei elementi dimostrativi di un contratto di affidamento concluso per fatti concludenti. Si sostiene che – al contrario di quanto opinato dal primo giudice – alla stregua della analisi tecnica allegata alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c. (doc. 6-7) e da quanto emerso in sede di c.t.u. vi erano plurimi elementi, desumibili dagli estratti conto prodotti, dai quali desumere l'esistenza di un fido. Si
-9- evidenzia in proposito la dicitura “Fido con l'importo del fido concesso”, l'espressione
“Entro fido” e “oltre fido” nella liquidazione degli interessi debitori. L'appellante invoca inoltre il documento prodotto con il n. 9 in allegato alla terza memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c., ossia la lettera di recesso nella quale la banca dava atto della presenza di un fido di € 150.000,00. La parte appellante insta per il recepimento delle soluzioni prefigurate dal c.t.u. con riferimento alle ipotesi di ricorrenza del fido di fatto. Contr Sul punto ha, innanzi tutto, eccepito la tardività delle allegazioni, non essendo state formulate né nell'atto di citazione né nella prima memoria, avendo soltanto con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., prodotto una relazione tecnica dalla quale desumere gli elementi per l'esistenza di un contratto di affidamento in conto corrente (Comparsa di risposta, pag. 13).
2.1. Il motivo è fondato.
Occorre muovere dalla premessa, accreditata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019,
n. 31927; in senso conforme: Cass. 17 luglio 2023, n. 20455; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti» (v. da ultima Cass. 29372/2024).
In tale chiarita prospettiva è certo che gli elementi indicati dalla parte qui appellante sono presenti nella relazione allegata alla memoria ex art. 183, VI° c., n. 2 c.p.c. quale doc. 7 ove viene evidenziato che “nel caso in oggetto è agevolmente riscontrabile dagli estratti conto la presenza del fido” (pag. 3) e viene svolta una analisi degli estratti conto al fine di indicare gli elementi dimostrativi dell'affidamento.
L'espletata c.t.u. ha poi dato un puntuale riscontro all'esistenza di tali affidamenti di fatto – alla luce della disamina degli estratti conto e dell'altra documentazione versata in causa (doc. 9 lettera di recesso 11-2-2016 ove la banca dà atto dell'affidamento di € 150.000 sul conto corrente) – “accertando le rimesse solutorie nel periodo precedente al 10.11.2005 previa individuazione, tra gli elementi
-10- presuntivi precisi, del limite dell'affidamento indicato negli estratti conto evincibili in atti. In particolare, dagli estratti conto sono emersi i seguenti limiti di affidamento:
1) Euro 30.987,41 (Lire 60.000.000) sino al 30.09.1985; [….]
2) Euro 92.962,24 (Lire 180.000,00) sino al 29.06.1988; [….]
3) Euro 294.380,43 (Lire 570.000,00) sino al 19.11.1990 [….]
4) Euro 154.937,07 (Lire 300.000,00) sino al 31.12.1995;
5) Euro 180.759,91 (Lire 350.000,00) che poi diventa 180.760 sino al 31.03.2016
(data dell'ultimo estratto conto disponibile in atti)” (pag. 7 ss. relazione c.t.u. 13-4-
2022).
Quanto alla questione – sollevata con l'appello incidentale condizionato – relativa alla ammissibilità di un contratto di apertura di credito non concluso in forma scritta, è sufficiente – per evidenziare l'infondatezza della tesi veicolata con l'impugnazione incidentale – il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, già innanzi ricordata. Come ha avuto modo di ricordare Cass. 29372/2024, infatti, «sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito, poi, si sono consolidati principi che giova riportare per completezza della ricostruzione del quadro nomofilattico in materia … detti principi affermano che:
(i) nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090);
(ii) nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra ― poi ― una nullità «di protezione», potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art.
127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio;
né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2,
t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice: infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro «dichiarazione», ove sia mancata
-11- un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, e sempre che non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437; Cass.
34997/2023; Cass. 15073/2024; 25711/2024);
(iii) è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992); «ma ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni» (Cass. n. 34997/23 in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass.25711/2024)».
Relativamente poi alla valenza probatoria degli elementi risultanti in causa appare inane il tentativo della banca di cercare di deprivare di significatività l'insieme di convergenti dati risultanti in causa (desumibili dagli estratti conto e dalla lettera di recesso menzionata), poi anche vagliati criticamente dal c.t.u., come sopra già ricordato, del tutto idonei a dare la dimostrazione in causa degli affidamenti di fatto nei termini innanzi ricordati.
3. Il terzo motivo lamenta che il tribunale abbia ritenuto di compiere la verifica delle rimesse prescritte, non operando la previa rettifica di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (c.d. saldo rettificato), ma sul saldo così come esposto negli estratti conto (c.d. saldo banco).
3.1. Il motivo evidenzia profili di inammissibilità, essendo il mezzo limitato alla
-12- generica prospettazione di un errore di metodo compiuto dal c.t.u. (peraltro secondo le prassi in uso presso l'Ufficio giudiziario a quo) e recepito dal Tribunale, individuato nel ricorso al c.d. saldo banca anziché al c.d. saldo rettificato o ricostruito, senza che tuttavia tale prospettazione sia corredata da una qualche allegazione circa la rilevanza nel caso concreto dell'errore denunciato.
La censura mossa dall'appellante, così come formulata, risulta del tutto generica, non avendo la parte dedotto – come pure era suo onere fare con riferimento al caso specifico – in quale misura il calcolo dovrebbe ritenersi errato e se e in che termini la metodologia seguita dal c.t.u. abbia comportato un effettivo errore in danno dell'appellante, diversamente da quanto sarebbe accaduto se avesse seguito integralmente il metodo del c.d. saldo rettificato, e dunque senza minimamente precisare la rilevanza concreta della doglianza, tanto più necessaria in presenza di rapporti di c/c con saldo frequentemente negativo per importi consistenti.
In conclusione, sul punto, la genericità del motivo, che si limita al richiamo di regole giuridiche senza calarle nella fattispecie concreta, non soddisfa le condizioni minime di cui all'art. 342 c.p.c.
4. Con il quarto motivo si torna a riproporre la questione in ordine alla validità del contratto prodotto quale documento n. 10 dalla parte attrice (corrispondente al doc. 1
Contr dimesso da , ossia il contratto di conto corrente 7-4-1993, siccome recante la sola sottoscrizione del legale rappresentante di Parte_1
Si sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della conclusione in forma scritta del contratto ai sensi dell'art. 117 t.u.b. in presenza di un contratto con la sola firma del cliente.
4.1. La censura è infondata e la soluzione cui è pervenuto il primo giudice va condivisa, in quanto pienamente in linea con il consolidato orientamento di legittimità.
Il tribunale, che pur aveva riconosciuto la mancanza di un contratto scritto per il periodo anteriore al 7-4-1993, ha escluso la nullità invocata dalla parte appellante e la statuizione merita conferma, siccome in linea con l'insegnamento sul punto della giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. s.u. 898/2018; Cass. s.u. 898/2018;
Cass. 17110/2019; Cass. 18590/2023).
c) Conclusioni e spese.
In definitiva, l'appello principale può trovare accoglimento con esclusivo riguardo al
-13- secondo motivo, mentre va respinto l'appello incidentale condizionato.
La fondatezza della doglianza inerente all'esistenza degli affidamenti comporta la conseguenza che il saldo del conto va coerentemente ricostruito alla stregua della presenza degli accertati “fidi di fatto” e che va, dunque, prescelta l'ipotesi ricostruttiva elaborata dal c.t.u. “saldo ricalcolato – fido da e/c (calcolo usura con Formula Banca
d'Italia)
Saldo da E/C - 149.986,31
Saldo ricalcolato - 18.932,86
Delta finale a favore del correntista 131.053,45” (pag 15 della seconda integrazione del 29-7-2022).
In tali termini, pertanto, va accertato il saldo del conto corrente n. 372/11 intrattenuto
Contr dalla società appellante con alla data del 31-3-2016 e disposta la conseguente rettifica.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata e dell'intervenuta.
Considerato che
il capo delle spese della sentenza impugnata reca già la condanna a carico della banca non sussistono motivi per non confermarlo anche in questa sede.
Alle spese processuali si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi (salvo che per la fase trattazione-istruttoria da riconoscersi nel valore minimo attesa la sua limitata rilevanza in sede di appello) dei compensi previsti dal d.m.
55/2014 per le controversie di valore corrispondente alla presente (valore indeterminato media complessità) e in ragione delle attività effettivamente svolte in questo grado, dato atto che la parte appellante non ha depositato una nota delle spese.-
P.Q.M.
definitivamente decidendo sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e da avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
41/2023 del tribunale di Padova, respinge l'appello incidentale e, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, così provvede:
1. accerta che il saldo del conto corrente n. 372/11 intrattenuto dalla società
-14- Contr appellante con alla data del 31-3-2016 ammonta a € - 18.932,86 a debito del correntista, disponendo che la banca appellata proceda alla conseguente rettifica del predetto saldo nei termini innanzi indicati;
2. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a rifondere agli appellati le spese processuali del primo grado di giudizio, nella misura tassata dal tribunale nella sentenza appellata, e le spese inerenti alle espletate cc.tt.u. come già liquidate in distinti provvedimenti;
3. condanna, fra loro in solido, e Controparte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, a rifondere agli appellati le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
4. dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante incidentale
[...] del presupposto procedimentale di cui all'art. Controparte_1
13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 30 gennaio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
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