Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 05/09/2023, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/09/2023
N. 04961/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04356/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4356 del 2021, proposto da
MA OS UN, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Attennato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per OTTEMPERANZA A SENTENZA N. 9212/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, recante condanna al pagamento di somme di denaro a carico del Ministero della Salute;
Considerato che con ordinanza collegiale n. 4719 del 31.5.2022 sono stati espressi dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, in ragione della mancanza di prova della notifica della sentenza stessa in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sede reale, essendo allegata solo la notifica del titolo alla avvocatura dello Stato;
Ritenuto che è stato assegnato alla ricorrente termine per controdedurre e depositare documenti e che la stessa alla cc del 18.10.2022 ha rappresentato che nelle more la difesa ha preso contatti con il Ministero onde verificare la possibilità di un adempimento spontaneo dell’obbligazione da parte di quest’ultimo : deducendo in particolare che il Ministero ha reso noto di aver trasmesso la documentazione in data 10.10.2022 all’Ufficio Centrale del bilancio per la liquidazione della sentenza.
Considerato che a richiesta di parte il ricorso è stato rinviato per la verifica della possibile soluzione stragiudiziale della questione, e che con successiva ordinanza collegiale n. 1088/2023 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti:
Rilevato che alla cc del 20 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
DIRITTO
Rilevato che con memoria del 28.2.2023 la difesa erariale ha rappresentato quanto segue:
”Il Ministero, con decreto dirigenziale del 7.10.2022, ha già provveduto all’integrale liquidazione della somma dovuta in favore della Sig.ra MA OS UN, pari ad € 208.125, 60 nonché al pagamento degli interessi legali dal 27.12.20 al 30.09.22 per € 20.733,42, ed al pagamento delle spese legali in favore e dell’avvocato antistatario per € 4.669, 18, come risulta dalla nota del Ministero della Salute DGVESC/Uff.4/I.5.d.d/2008/44817, e relativi allegati ivi indicati, con la quale l’Amministrazione dichiara di aver disposto la liquidazione delle somme dovute.
Si chiede, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”
Considerato che a fronte di tali documentate circostanze ( vedi allegati alla memoria del ministero indicata sub 1 e ss) parte ricorrente non ha dedotto alcunché, e non ha rappresentato alcun elemento in ordine al permanere dell’interesse, per cui deve concludersi nel senso dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere;
Rilevato che l’adempimento effettuato dall’amministrazione prima del passaggio in decisione ed il contegno processuale delle parti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
MA Barbara Cavallo, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO