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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3554/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.09.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Antimo (Na) alla Via Pablo Picasso n. 12, presso lo studio dell'avv. Lucia
Verde, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Itri CP_1 C.F._2
(Lt) alla Piazza Umberto I n. 20, presso lo studio dell'avv. Concetta Carfagna, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.09.2025 i procuratori concludevano chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle parti in udienza. Il P.M. in data 30.09.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.05.2024, la sig.ra , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 02.07.2007 in Sant'Antimo CP_1
(NA), ed evidenziando che da tale unione era nato, il 15.06.2008, un figlio di nome
, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per le condotte contrarie Per_1 ai doveri coniugali tenute dal marito in costanza di matrimonio.
La ricorrente rappresentava, in particolare, che la convivenza era ormai cessata da tempo e che il coniuge si era sempre disinteressato delle esigenze del figlio, accudito esclusivamente dalla madre: e difatti, stando alla ricostruzione operata in ricorso, il minore rifiutava ormai ogni contatto con il padre.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. il quale, pur non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e formulato.
In particolare, il resistente deduceva che la comunione materiale e spirituale era già venuta meno da circa nove anni, poiché, mentre il sig. era costretto ad abitare CP_1 fuori regione per motivi di lavoro, la ricorrente aveva deciso arbitrariamente di trasferirsi e di rientrare in Campania, unitamente al minore, lasciando il marito da solo.
Tale condotta aveva compromesso, il rapporto del resistente con il figlio, dal momento che la notevole distanza, contribuendo ad allontanare padre e minore per anni, aveva inciso sul predetto legame, ulteriormente ostacolato, peraltro, dalla condotta ostruzionistica della ricorrente.
Con riguardo alle condizioni economiche, il resistente precisava che, a far data dall'anno 2022, egli si trovava costretto a ridimensionare la propria attività lavorativa, fino a cessarla totalmente, in ragione delle proprie condizioni di salute che lo avevano reso inabile al lavoro.
pag. 2/7
Per questi motivi
, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rigetto dell'avversa domanda di addebito e con le statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con provvedimento del 01.10.2024, depositato in data
08.10.2024, così provvedeva in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida il figlio minore nato il [...] in [...] forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e domiciliazione prioritaria presso la madre;
i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
in particolare la madre domiciliataria potrà gestire in modo esclusivo e con propria firma disgiunta le questioni di ordinaria amministrazione, scolastiche e sportive e visite ordinarie, previa informativa al padre e in attuazione dell'indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; - invita le parti ad attivare immediatamente percorsi di rafforzamento e di mediazione genitoriale finalizzati alla corretta gestione del figlio minore con attivazione di idonei canali di comunicazione tra di loro;
- dispone che i
Servizi sociali competenti per il territorio di attuale dimora delle parti e minore (ossia
Comune di Sant'Antimo e Casoria), provvedano ad effettuare un'indagine psicosociale sul nucleo familiare materno e paterno con attivazione degli interventi di sostegno in considerazione anche dell'età del minore, come indicato in parte motiva;
- dispone che
i suddetti Servizi Sociali trasmettano entro il 31-3-2025 gli esiti dell'indagine compiuta
e degli interventi effettuati sia con il minore che con le parti, mediante relazione definitiva con cui dovranno essere indicate eventuali ipotesi di affido e permanenza della minore con i genitori, avviando le parti ad un approfondimento delle loro competenze genitoriali presso gli psicologi della ASL, i quali avranno cura di segnalare possibili fonti di pregiudizio per la minore;
- dispone che il padre incontri il figlio per due/tre pomeriggi infrasettimanali alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di pag. 3/7 Sant'Antimo secondo il programma di incontri all'uopo fissato dai suddetti S.S. d'intesa con le parti e nel rispetto delle condizioni di salute del resistente e delle esigenze del minore, affinché forniscano alle parti un adeguato e professionale supporto per il recupero del rapporto affettivo genitoriale: quest'ultimo ufficio provvederà ad inviare apposita relazione, a questo Tribunale, sull'esito degli incontri e sulla capacità genitoriale delle parti, evidenziando anche eventuali comportamenti dei genitori che si appalesino pregiudizievoli per i minori, entro e non oltre 31-3-2025; - stabilisce che
[...]
contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione di un CP_1 assegno mensile alla di euro=250,00= da versare entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio, purché previamente concordate e documentate, come da protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019 a cui si fa espresso in rinvio; quindi, ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata nei limiti di cui al provvedimento, e disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, rinviava la causa all'udienza del 02.04.2025, poi differita in prosieguo al 14.04.2025, atteso il mancato deposito delle relazioni da parte dei Servizi Sociali.
In tale data, il Giudice delegato, esaminate le relazioni depositate, rinviava per l'ascolto del minore al 22.09.2025.
All'udienza successiva, il Giudice delegato prendeva atto del rifiuto del minore di essere ascoltato e reputava di soprassedere in ordine all'ascolto di , Persona_2 salva diversa valutazione del Collegio, ritenendo preminente, nel caso di specie,
l'interesse del figlio a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori, revocando l'ordinanza che ne disponeva la comparizione (in questo senso Cass. Civ. n.
13241/2011).
Contestualmente, i procuratori evidenziavano che i coniugi avevano raggiunto un'intesa con cui concordavano le condizioni della separazione. Pertanto, sentite il Giudice delegato sentiva le parti personalmente, le quali illustravano l'accordo raggiunto
(cristallizzato nel verbale) chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle pag. 4/7 predette condizioni;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione del verbale al P.M. che, in data 30.09.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La separazione, pertanto, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza del 22.09.2025 hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
- affido e collocamento del minore come stabilito nell'ordinanza dell'01.10.2024;
- previsione di un aumento dell'importo già disposto per il mantenimento a carico del
da euro 250 a euro 300 mensili, da versare nelle modalità indicate CP_1 nell'ordinanza dell'01.10.2024, con percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico universale. Tali importi serviranno a coprire le spese straordinarie quali quelle per il trasporto scolastico/pulmino, palestra, ripetizioni private, mentre le altre spese straordinarie saranno ripartite al 50% come da protocollo del Tribunale;
- restituzione ad opera del resistente dei regali in denaro elargiti al minore dai nonni materni per un importo complessivo di 750 euro, somma che verrà versata su una carta
Postepay intestata al minore entro 15 giorni dalla data odierna;
- quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé due pomeriggi
a settimana il lunedì e al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20:00 ed un fine settimana al mese con pernottamento, da concordare di volta in volta e tenendo pag. 5/7 presente le esigenze lavorative dei coniugi, nonché gli impegni la volontà e la disponibilità del minore, dalle 19:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
- nulla si prevede in ordine alle vacanze natalizie e alle ferie estive, trattandosi di figlio diciassettenne prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Il Collegio, tenuto anche conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.06.1984, e nato a [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - (atto n. 25, parte I, S. /, Uff. 1, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2007);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 3554/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3554 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.09.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Antimo (Na) alla Via Pablo Picasso n. 12, presso lo studio dell'avv. Lucia
Verde, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Itri CP_1 C.F._2
(Lt) alla Piazza Umberto I n. 20, presso lo studio dell'avv. Concetta Carfagna, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22.09.2025 i procuratori concludevano chiedendo di pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo raggiunto dalle parti in udienza. Il P.M. in data 30.09.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.05.2024, la sig.ra , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 02.07.2007 in Sant'Antimo CP_1
(NA), ed evidenziando che da tale unione era nato, il 15.06.2008, un figlio di nome
, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno per le condotte contrarie Per_1 ai doveri coniugali tenute dal marito in costanza di matrimonio.
La ricorrente rappresentava, in particolare, che la convivenza era ormai cessata da tempo e che il coniuge si era sempre disinteressato delle esigenze del figlio, accudito esclusivamente dalla madre: e difatti, stando alla ricostruzione operata in ricorso, il minore rifiutava ormai ogni contatto con il padre.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. il quale, pur non CP_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e formulato.
In particolare, il resistente deduceva che la comunione materiale e spirituale era già venuta meno da circa nove anni, poiché, mentre il sig. era costretto ad abitare CP_1 fuori regione per motivi di lavoro, la ricorrente aveva deciso arbitrariamente di trasferirsi e di rientrare in Campania, unitamente al minore, lasciando il marito da solo.
Tale condotta aveva compromesso, il rapporto del resistente con il figlio, dal momento che la notevole distanza, contribuendo ad allontanare padre e minore per anni, aveva inciso sul predetto legame, ulteriormente ostacolato, peraltro, dalla condotta ostruzionistica della ricorrente.
Con riguardo alle condizioni economiche, il resistente precisava che, a far data dall'anno 2022, egli si trovava costretto a ridimensionare la propria attività lavorativa, fino a cessarla totalmente, in ragione delle proprie condizioni di salute che lo avevano reso inabile al lavoro.
pag. 2/7
Per questi motivi
, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con rigetto dell'avversa domanda di addebito e con le statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con provvedimento del 01.10.2024, depositato in data
08.10.2024, così provvedeva in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida il figlio minore nato il [...] in [...] forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento e domiciliazione prioritaria presso la madre;
i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
in particolare la madre domiciliataria potrà gestire in modo esclusivo e con propria firma disgiunta le questioni di ordinaria amministrazione, scolastiche e sportive e visite ordinarie, previa informativa al padre e in attuazione dell'indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; - invita le parti ad attivare immediatamente percorsi di rafforzamento e di mediazione genitoriale finalizzati alla corretta gestione del figlio minore con attivazione di idonei canali di comunicazione tra di loro;
- dispone che i
Servizi sociali competenti per il territorio di attuale dimora delle parti e minore (ossia
Comune di Sant'Antimo e Casoria), provvedano ad effettuare un'indagine psicosociale sul nucleo familiare materno e paterno con attivazione degli interventi di sostegno in considerazione anche dell'età del minore, come indicato in parte motiva;
- dispone che
i suddetti Servizi Sociali trasmettano entro il 31-3-2025 gli esiti dell'indagine compiuta
e degli interventi effettuati sia con il minore che con le parti, mediante relazione definitiva con cui dovranno essere indicate eventuali ipotesi di affido e permanenza della minore con i genitori, avviando le parti ad un approfondimento delle loro competenze genitoriali presso gli psicologi della ASL, i quali avranno cura di segnalare possibili fonti di pregiudizio per la minore;
- dispone che il padre incontri il figlio per due/tre pomeriggi infrasettimanali alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di pag. 3/7 Sant'Antimo secondo il programma di incontri all'uopo fissato dai suddetti S.S. d'intesa con le parti e nel rispetto delle condizioni di salute del resistente e delle esigenze del minore, affinché forniscano alle parti un adeguato e professionale supporto per il recupero del rapporto affettivo genitoriale: quest'ultimo ufficio provvederà ad inviare apposita relazione, a questo Tribunale, sull'esito degli incontri e sulla capacità genitoriale delle parti, evidenziando anche eventuali comportamenti dei genitori che si appalesino pregiudizievoli per i minori, entro e non oltre 31-3-2025; - stabilisce che
[...]
contribuisca al mantenimento del figlio mediante corresponsione di un CP_1 assegno mensile alla di euro=250,00= da versare entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per il figlio, purché previamente concordate e documentate, come da protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale in data 25-10-2019 a cui si fa espresso in rinvio; quindi, ritenuta ammissibile la prova testimoniale articolata nei limiti di cui al provvedimento, e disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, rinviava la causa all'udienza del 02.04.2025, poi differita in prosieguo al 14.04.2025, atteso il mancato deposito delle relazioni da parte dei Servizi Sociali.
In tale data, il Giudice delegato, esaminate le relazioni depositate, rinviava per l'ascolto del minore al 22.09.2025.
All'udienza successiva, il Giudice delegato prendeva atto del rifiuto del minore di essere ascoltato e reputava di soprassedere in ordine all'ascolto di , Persona_2 salva diversa valutazione del Collegio, ritenendo preminente, nel caso di specie,
l'interesse del figlio a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori, revocando l'ordinanza che ne disponeva la comparizione (in questo senso Cass. Civ. n.
13241/2011).
Contestualmente, i procuratori evidenziavano che i coniugi avevano raggiunto un'intesa con cui concordavano le condizioni della separazione. Pertanto, sentite il Giudice delegato sentiva le parti personalmente, le quali illustravano l'accordo raggiunto
(cristallizzato nel verbale) chiedendo che la separazione venisse pronunciata alle pag. 4/7 predette condizioni;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione del verbale al P.M. che, in data 30.09.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, deve ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
La separazione, pertanto, va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza del 22.09.2025 hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
- affido e collocamento del minore come stabilito nell'ordinanza dell'01.10.2024;
- previsione di un aumento dell'importo già disposto per il mantenimento a carico del
da euro 250 a euro 300 mensili, da versare nelle modalità indicate CP_1 nell'ordinanza dell'01.10.2024, con percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico universale. Tali importi serviranno a coprire le spese straordinarie quali quelle per il trasporto scolastico/pulmino, palestra, ripetizioni private, mentre le altre spese straordinarie saranno ripartite al 50% come da protocollo del Tribunale;
- restituzione ad opera del resistente dei regali in denaro elargiti al minore dai nonni materni per un importo complessivo di 750 euro, somma che verrà versata su una carta
Postepay intestata al minore entro 15 giorni dalla data odierna;
- quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé due pomeriggi
a settimana il lunedì e al mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20:00 ed un fine settimana al mese con pernottamento, da concordare di volta in volta e tenendo pag. 5/7 presente le esigenze lavorative dei coniugi, nonché gli impegni la volontà e la disponibilità del minore, dalle 19:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
- nulla si prevede in ordine alle vacanze natalizie e alle ferie estive, trattandosi di figlio diciassettenne prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Il Collegio, tenuto anche conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma,
c.c. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.06.1984, e nato a [...] il [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - (atto n. 25, parte I, S. /, Uff. 1, Reg. Atti di matrimonio dell'anno
2007);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/7 pag. 7/7