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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/07/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4456/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
IC , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Francesco di Natale, presso il cui studio in Trinitapoli, alla via G. Fortunato n. 34, elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell'INPS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 luglio 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza a tale modalità di trattazione del procedimento e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 12.06.2023, ha agito in Parte_2 giudizio al fine di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere alcuni importi, di cui l' ha prospettato l'indebita percezione a titolo di reddito di CP_1 cittadinanza, chiedendo anche l'erogazione della prestazione per il periodo in cui è stato sospeso.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che il 25.07.2019 inoltrava domanda per l'erogazione del reddito di cittadinanza, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti per accedere al beneficio;
che l' erogava la prestazione da CP_1 agosto 2019; che la prestazione era sospesa da gennaio 2021; che con missiva dell'1.02.2022 l' revocava la prestazione e chiedeva la restituzione delle CP_1 somme corrisposte da agosto 2019 a dicembre 2020, per € 6.919,32 per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co. 10 l. 26/2019)”; che in realtà, le norme richiamate si riferiscono a variazioni del dato occupazionale che vanno comunicate, laddove il coniuge, risulta imbarcato dal Persona_1
31.03.2019 e quindi non vi è stata alcuna variazione della situazione reddituale che è rimasta sempre la stessa, atteso che, anche quando è sbarcato, il
20.12.2019, lo ha fatto solo virtualmente, tant'è che si è poi imbarcato nuovamente nella stessa giornata;
che l'11.05.2022 era proposto ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile e il 25.10.2022 era proposto nuovo ricorso rimasto inevaso.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari la nullità, illegittimità e inefficacia della revoca della prestazione, con condanna all'erogazione della prestazione sospesa;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
In particolare, ha eccepito che l'indebito scaturisce dal fatto che al momento del deposito della domanda non è stato comunicato il rapporto di lavoro del coniuge della ricorrente, che andava dichiarato compilando il quadro E della domanda, in
2 violazione dell'art. 3, comma 10 d.l. n. 4/2019; che, quindi, la prestazione è ripetibile, poiché la condotta della ricorrente integra gli estremi del dolo.
Alla luce di ciò ha concluso il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze legali.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
In via di estrema sintesi, la ricorrente ha chiesto che si accerti e si dichiari l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione di somme corrisposte nel CP_1 periodo agosto 2019 - dicembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza di cui l' ha chiesto la corresponsione a titolo di indebito per omessa CP_1 comunicazione, al momento della presentazione della domanda, dell'attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente.
La ricorrente, in particolare, ha contestato la legittimità del provvedimento, evidenziando che il coniuge già lavorava al momento della domanda e, quindi, non vi è stata alcuna comunicazione di variazione reddituale che avrebbe dovuto essere effettuato.
2. In primo luogo è opportuno premettere, in ordine alla natura del reddito di cittadinanza, che essa può essere collocata nell'alveo delle prestazioni assistenziali riconducibili all'art. 38, comma 1, Cost. laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, apprestando al descritto principio una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio.
Com'è noto, infatti, la legge n. 26 del 28.03.2019 ha istituito il c.d. Reddito di
Cittadinanza, definendolo all'articolo 1, come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
Dalla natura assistenziale della prestazione oggetto di causa consegue che la relativa disciplina in tema di indebito applicabile è quella specifica dettata in materia di indebita percezione di prestazioni aventi natura assistenziale.
3 Quanto a quest'ultimo, esso deriva dalla ingiustificata percezione di prestazioni assistenziali, quali, ad esempio, l'indennità di accompagnamento ex lege n.
18/1980, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ai sensi della Legge n. 118/1971, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale,
l'integrazione al trattamento minimo, il reddito di cittadinanza.
La giurisprudenza formatasi con riguardo alla disciplina del suddetto indebito si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033
c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, presentando il regime dell'indebito assistenziale tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità, esaminando la disciplina normativa ed i principi vigenti in tema di indebito assistenziale, è giunta, dunque, ad affermare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale sono due figure differenti e non regolate dalle stesse norme;
in particolare, mentre in tema d'indebito previdenziale vengono in rilievo l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e l'art. 13, commi 1 e 2, della L. n. 412/1991, in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro di fondo tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito nella L. n. 29 del 1977 secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 “secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la
4 permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro”.
Quanto alla ripetibilità delle somme, può esserci ove ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, in caso di dolo comprovato dell'accipiens, o qualora vengano meno i requisiti reddituali.
Con riferimento al dolo dell'accipiens, quale condizione che legittima in ogni caso la richiesta restitutoria, la giurisprudenza di legittimità ha assunto da ultimo un atteggiamento più rigoroso, affermando che la Corte ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, il pieno recupero delle somme indebitamente erogate (così il R.D. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3; la L. n. 88 del 1989, art. 52; il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma
11 quater, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983; la L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1).
Integra, infine, un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una CP_1 prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dell'espletamento di detta attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo, invece, sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo (Cass. 12097/13).
5 La nozione di “dolo omissivo”, comprensiva dell'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, è stata ribadita in base all'art. 19 Legge n. 843/1978 sull'unicità delle integrazioni pensionistiche (Cass. n.
1919/18).
La qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice, con la precisazione che all'indagine sul dolo del beneficiario di trattamenti previdenziali indebiti non può sopperirsi con elementi di giudizio e valutazione esterni alla persona del percettore (Cass. 02.08.2021, n. 22081).
3. Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, come correttamente posto in luce dalla difesa della ricorrente, non vi sono state variazioni reddituali che avrebbero dovuto essere comunicate, atteso che la condizione del coniuge è sempre stata di occupazione sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, con la conseguenza che risultano inconferenti i richiami operati dall' , in primo luogo, ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del d.l. n. 4/2019, CP_1 convertito in legge n. 26/2019, secondo cui: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità (…) 9) In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a CP_1 pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6”; la disposizione richiamata, infatti, come si evince dall'esame della stessa, fa riferimento all'obbligo da parte della percipiente della prestazione di comunicare variazioni della condizione occupazionale, condizione che non ricorre nel caso di specie.
Analogamente è a dirsi se si considera la disposizione di cui all'art. 3, comma 10 della citata legge secondo cui “Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si
6 applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1”. In realtà, infatti, tale disposizione fa riferimento a redditi non rilevati nell'ISEE, condizione che non può ritenersi sussistente nel caso di specie, in cui, sulla base del fatto stesso che la domanda è stata accolta e la prestazione inizialmente liquidata, anche per un consistente periodo di tempo, deve ritenersi che l' CP_1 fosse a conoscenza della condizione reddituale del nucleo familiare, comprensivo quindi del coniuge della ricorrente, quale risultante dall'ISEE allegato alla domanda.
Del resto, a ben vedere, anche la previsione sulla compilazione della domanda non appare pertinente, atteso che il riquadro E evocato dall' prevede che CP_1
“Si dichiara che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso.
2. Comunicare il reddito da lavoro con modello rdc-com Se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017. Se la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2018”, ma all'interno di una previsione che riguarda “attività lavorative in Corso non rilevate dall'ISEE per l'intera annualità”, quindi in attuazione di quanto previsto dal citato comma 10, la cui applicazione nel caso di specie deve escludersi, non essendo documentato che l'attività lavorativa in questione non fosse rilevata dall'ISEE allegato alla domanda per l'intera annualità.
Appare verosimile, quindi, che in realtà l'Istituto, nel richiedere la ripetizione, sia stato indotto in errore dal tipo di lavoro svolto dal coniuge della ricorrente, marittimo, e in particolare dalla condizione di sbarco dello stesso, che, in realtà, come risulta dal libretto di navigazione allegato in ricorso, non ha mai determinato la cessazione o la modifica della condizione lavorativa dello stesso.
Ciò esclude, quindi, che la ricorrente abbia posto in essere una condotta dolosa, anche in termini di dolo omissivo come innanzi ricostruito, che consenta la ripetibilità delle somme dichiarate.
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va dichiarata l'insussistenza dell'indebito
7 di € 6.919,32, di cui alla nota del 01.02.2022, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore di di quanto CP_1 Parte_2 eventualmente recuperato per tale indebito e comunque all'erogazione della prestazione, nella misura dovuta, per le mensilità in cui non è stata erogata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando importi non inferiori ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco di Natale che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4456/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito di €
6.919,32, di cui alla nota del 01.02.2022, con conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione in favore di di quanto eventualmente Parte_2 recuperato per tale indebito e comunque all'erogazione della prestazione, nella misura dovuta, per le mensilità in cui non è stata erogata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida Parte_2 in € 2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Francesco di Natale.
Trani, 9.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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