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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese ConSIliere
Dott.ssa Silvia Orlando ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1269/2022 avente ad oggetto: liquidazione quota società di persone promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Romagnolo, che la rappresenta e difende unitamene all'Avv. Luca Binelli per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso P.IVA_1 CP_2
l'Avv. Eleonora Angela Falabrini che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_2 C.F._2
Eleonora Angela Falabrini che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 14 Udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria nella persona del G.I Dott.ssa Elisabetta
Bianco n.660/2022 pubblicata il 21 luglio 2022 nella causa RG n. 1335/2020 Rep. N. 1284/2022, notificata il 10.08.2022,
In via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025;
Nel merito
Dichiarare tenuti e condannare la società e (P.IVA CP_2 Controparte_2 P.IVA_1
sedente in Castellazzo Bormida (AL), Piazza Madonnina dei Centauri n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , nonché il SI. in proprio, a liquidare la CP_2 CP_2
quota detenuta in data 2 ottobre 2006 dal deceduto socio SI. alla sua legittima Controparte_2
erede SI.ra nella misura pari a: Parte_1
- 1/3 del valore di avviamento determinato alla data del 30.06.2007 (chiusura esercizio) nel valore complessivo di euro 980.000,00 come da perizia di stima del dott. ovvero nella diversa somma Per_1
meglio vista;
- 1/3 del saldo contabile di conto corrente all'epoca risultante pari a complessivi euro 10.362,72 ovvero nella diversa somma meglio vista;
- 1/3 del valore degli immobili di proprietà della società censiti al catasto dei fabbricati del comune di
Castellazzo Bormida (AL), foglio 22, particella 187, subalterno 5 e 6 stimati alla data del 30.06.2007 in
Per_ euro 1.128.960,00 come da perizia di stima del geom. ovvero nella diversa somma meglio vista;
così per la complessiva somma di euro 706.440,90, oltre interessi e rivalutazione dal 02.10.2006 al saldo.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA E Controparte_3 [...]
CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, opponendosi a nuove domande,
Nel merito in via principale
Rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni svolte in primo grado dalla società Controparte_4
[...]
pagina 2 di 14 Nel merito in subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda attorea per l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_4
al pagamento della quota di liquidazione della partecipazione societaria a
[...]
favore della ricorrente, nella misura che verrà determinata nel supplemento di perizia di valutazione della società.
In via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni 24.3.2025.
In ogni caso, con il favore di spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA : CP_2
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, opponendosi a nuove domande,
Nel merito in via principale
Rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni svolte in primo grado dal SI. . CP_2
Nel merito in subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ipotesi di rigetto dell'eccezione di giudicato in ordine al difetto di legittimazione passiva del SI. , dichiarare la carenza di legittimazione CP_2
passiva del medesimo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda attorea per l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, dichiarare tenuto il SI. a rispondere in proprio ed in via CP_2
sussidiaria rispetto alla società del pagamento della quota di liquidazione della Controparte_4
partecipazione societaria a favore della ricorrente, nella misura che verrà determinata nel supplemento di perizia di valutazione della società.
In via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni 24.3.2025.
In ogni caso, con il favore di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.5.2020, instaurava il giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Alessandria nei confronti della Controparte_4
e di personalmente, al fine di ottenere la liquidazione della quota
[...] CP_2
detenuta nella società dal defunto marito Controparte_4
pagina 3 di 14 La ricorrente deduceva che: la società convenuta aveva come oggetto la gestione di un bar-ristorante e albergo in Castellazzo Bormida, all'interno di un'immobile di proprietà; il 2.10.2006 era deceduto il marito e la società aveva continuato a operare con l'unico socio superstite Controparte_4 CP_2
a norma dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2284 c.c., richiamato senza deroghe, in caso di
[...]
morte del socio gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società; alla SI.ra in quanto moglie del socio (deceduto senza figli, in assenza di testamento, Pt_1
lasciando come eredi legittimi la moglie, il fratello e la madre) ex art. 582 c.c. spettavano i 2/3 della quota sociale del marito (pari a 1/2 delle quote sociali), quindi 1/3 delle quote sociali;
la SI.ra Pt_1
aveva portato avanti le trattative ed erano state svolte perizie per valutare la quota di spettanza, tuttavia le trattative non avevano avuto alcun esito;
la ricorrente aveva chiesto formalmente la liquidazione della quota spettante in data 6.12.2012. Chiedeva di condannare i convenuti, in solido, a pagare a tale titolo la somma di € 706.440,90 oltre interessi e rivalutazione.
La costituendosi, eccepiva la Controparte_4
prescrizione del diritto preteso da controparte, rilevando che dalla richiesta formale del 6.12.2012 al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (22.5.2020) era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art 2949 c.c., senza l'intervento di atti interruttivi della prescrizione;
in subordine contestava l'importo domandato, frutto di conteggio erroneo, chiedendo di determinare il valore della quota mediante c.t.u.; in via riconvenzionale domandava di condannare la ricorrente al pagamento dell'indennità per occupazione dell'immobile di proprietà della società.
costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione CP_2
del diritto di controparte;
in subordine chiedeva di pronunciare condanna, in via sussidiaria rispetto alla società, al pagamento della quota nella misura da determinarsi mediante c.t.u..
Previa conversione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., il Tribunale di Alessandria, con sentenza n.
660/2022 pubblicata il 21.7.2022, rilevava quanto segue:
-in ordine alla legittimazione passiva, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone composta da due soci aveva ad oggetto un'obbligazione della società stessa e non dell'altro socio, sussistendo la legittimazione passiva solo della società e non del socio CP_2
-la domanda proposta da doveva essere rigettata, essendo fondata l'eccezione di Parte_1
prescrizione del credito;
il diritto riconosciuto agli eredi del socio di società di persone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2284 e 2289 c.c., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del de cuius, era soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. (Cass. civ. 18963/2017) e decorreva dalla scadenza dei sei mesi dallo scioglimento del rapporto, quando la prestazione diveniva eSIibile (Cass. civ. 1200/2022); nel caso di specie lo scioglimento per decesso del socio era avvenuto il pagina 4 di 14 2.10.2006 e in data 28.1.2013 la società aveva riconosciuto il credito, così interrompendo la prescrizione;
da tale momento decorreva la prescrizione e bisognava verificare se vi fossero stati atti interruttivi della stessa nel successivo quinquennio (tra il 28.1.2013 e il 28.1.2018); la documentazione prodotta da parte attrice risultava inidonea a provare atti interruttivi della prescrizione perché riferiti ad altro periodo temporale o insufficienti a provare un riconoscimento trattandosi di mail tra gli avvocati, che in ogni caso non contenevano alcun espresso riconoscimento del diritto;
in particolare i documenti da 1 a 7 erano antecedenti al riconoscimento del credito del 28.1.2013, il doc. 8 era privo di data, i doc.
9 e 10 contenevano uno scambio di mail tra i soli avvocati senza alcun riconoscimento del diritto alla liquidazione, i doc. 11 e 12 contenevano mail del 2017/2018 aventi ad oggetto la fissazione di incontri senza alcun riconoscimento, il doc. 13 era una mail dell'avvocato di del 16.5.2018 che, pur CP_2
facendo espresso riferimento alla liquidazione della quota, era successiva al periodo di riferimento della prescrizione, il doc. 14 conteneva un foglio scritto a mano che faceva solo riferimento a oneri per spese datato comunque al 2019, il doc. 15 conteneva altre mail anteriori rispetto al periodo di riferimento;
l'unica mail che si riferiva espressamente alla liquidazione della quota era del 16.5.2018 (doc.13) e proveniva dal legale, non dalla parte personalmente, senza che risultasse in atti una procura che attribuisse al difensore già nel 2018 il potere di disporre del diritto per conto del titolare, essendo l'unica procura in atti rilasciata nel 2020 per il presente giudizio;
-la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione doveva essere rigettata perché parte convenuta aveva allegato genericamente di non aver potuto disporre dell'immobile senza fornire prova e, prima ancora, allegare concretamente i pregiudizi subiti.
Pertanto rigettava la domanda di parte attrice, rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta e compensava le spese tra le parti nella misura del 30%, condannando parte Controparte_4
attrice a rifondere le spese del giudizio ai convenuti per la restante quota.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la Parte_1
riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
La costituendosi, chiedeva di Controparte_4
dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e di confermare la sentenza appellata, formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello confermando CP_2
la sentenza di primo grado, come da conclusioni sopra riportate.
II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di generale inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata, risultando l'appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di pagina 5 di 14 sentenza impugnata, i motivi di doglianza e il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello proposto dalla SI.ra è articolato in tre motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo - “Sul termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione”- l'appellante allega che: il Tribunale ha errato per non aver tenuto in considerazione il principio giurisprudenziale, maturato in materia di vizi della cosa venduta o dell'appalto d'opera, per cui il semplice riconoscimento del vizio non è idoneo a far venire meno la prescrizione breve prevista in tali fattispecie contrattuali, ma se invece il riconoscimento del vizio è accompagnato dall'impegno a porvi rimedio con adeguate azioni, viene meno il precedente rapporto conteso e sorge una nuova e autonoma obbligazione a cui si applica la prescrizione ordinaria decennale;
nel caso di specie il riconoscimento del credito del 28.1.2013 è idoneo a far sorgere un'autonoma obbligazione fra le parti che supera totalmente il precedente rapporto di liquidazione della quota ereditaria, configurandosi come debito di valuta con prescrizione ordinaria decennale;
la prescrizione ordinaria decennale sarebbe maturata solo il 28.1.2023.
Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità del motivo per novità delle deduzioni svolte ex art. 345
c.p.c.; nel merito ne rilevano l'infondatezza perché l'appellante pretende di applicare principi giurisprudenziali dettati per una diversa materia e perché la lettera del 28.1.2013 non è idonea a far sorgere una nuova obbligazione in sostituzione del precedente rapporto obbligatorio.
Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Risulta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché propone deduzioni nuove, inammissibili in appello.
E' pacifico che l'eccezione non è stata svolta nel giudizio di primo grado.
L'appellante afferma che l'eccezione è ammissibile, ancorché sia stata proposta solo in appello, perché la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione integra una controeccezione in senso lato il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pur dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempre che sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio,
e nel caso di specie il documento era stato prodotto in primo grado.
Senonché la SI.ra nel giudizio di primo grado ha dedotto l'esistenza di atti interruttivi della Pt_1
prescrizione quinquennale, non di atti da cui è sorta un'autonoma obbligazione fra le parti che supera il precedente rapporto (con conseguente termine decennale).
pagina 6 di 14 Solo in appello allega che la lettera 28.1.2013 costituisce atto da cui sorge un'autonoma obbligazione fra le parti che supera totalmente il precedente rapporto;
l'argomento si fonda su deduzione di fatti nuovi, mai dedotti prima, e introduce nuovi temi di indagine.
Il motivo è comunque infondato visto il tenore della lettera in questione (doc.5 , con cui CP_4
(in nome e per conto della società) riscontra la richiesta della SI.ra di CP_2 Pt_1
liquidazione in denaro della quota, dà atto del tentativo effettuato di definire i rapporti tramite divisione dell'immobile della società, dell'insuccesso di tale progetto, e scrive “ribadisco di essere disponibile a verificare la situazione patrimoniale della società per procedere alla liquidazione della quota ereditata e concordo nel porre a base delle valutazioni sociali le relazioni peritali del Dott. e del Geom. Per_1
Per_ che dovranno, peraltro, essere opportunamente aggiornate”.
Con tale riconoscimento del credito la conferma l'obbligazione già esistente, non si CP_4 assume un'obbligazione nuova autonoma che supera il precedente rapporto.
IV. Il secondo e il terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente, presentando profili di connessione.
Con il secondo motivo - “Sulla erroneità della sentenza per avere escluso la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Errata interpretazione del comportamento del debitore nella conduzione della trattativa” - l'appellante lamenta che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non esistano validi atti interruttivi della prescrizione dopo il riconoscimento del credito del 28.1.2013 e non ha valutato il comportamento del debitore durante le trattative successive, che vale a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quale riconoscimento del diritto altrui;
i documenti da 1 a 7, anche se non direttamente rilevanti singolarmente ai fini dell'interruzione della prescrizione perché precedenti al riconoscimento del 28.1.2013, insieme alle prove testimoniali considerate dal Tribunale erroneamente irrilevanti, valgono a fornire un'esegesi del reale intendimento delle parti e la corretta lettura dei documenti successivi, nel senso che controparte ha riconosciuto il diritto della SI.ra Pt_1
alla liquidazione della quota, vertendo le trattative unicamente sulle modalità (meno onerose e più compatibili con la propria condizione economica) per onorare il debito;
tanto che dagli atti non emerge alcuna contestazione alla richiesta di liquidazione della quota;
in particolare la prescrizione è stata interrotta (i) il 2.12.2016, data in cui l'avv. Falabrini in nome e per conto del SI. ha CP_2
comunicato al legale della SI.ra che il proprio assistito aveva ricevuto una proposta di Pt_1 locazione ed acquisto dell'immobile aziendale;
tale comunicazione presuppone necessariamente il riconoscimento delle ragioni creditorie della SI.ra e non può avere altro SInificato che Pt_1
proseguire nelle trattive volte alla liquidazione della quota della stessa, (ii) il 9.11.2017, quando il SI.
pagina 7 di 14 per il tramite del proprio avvocato convocava la creditrice ed il proprio legale presso il CP_2
dott. della di Alessandria per un ennesimo tentativo di trovare una possibile CP_5 CP_6
liquidazione della quota, (iii) il 16.5.2018, con mail intitolata dalla controparte “scioglimento e messa in liquidazione della società e liquidazione della quota ereditaria” in cui è plateale il riconoscimento del diritto della SI.ra (iv) il 10.6.2019, data in cui il SI. scriveva alla SI.ra Pt_1 CP_2
riferendole che avrebbe provveduto a pagare la quota IMU e TARI solo per la “parte che mi si Pt_1 riconosce”, dando per scontato che, sebbene giuridicamente la fosse unica proprietaria CP_4 dell'immobile aziendale, esistesse una quota di pertinenza della SI.ra a seguito della morte del Pt_1
marito; il Tribunale ha errato nel ritenere che le comunicazioni avvenute fra avvocati, e non fra le parti personalmente, siano inidonee a interrompere la prescrizione, dovendosi applicare i principi stabiliti da
Cass. civ. 7437/2011 e da Cass. civ. 25984/2011.
Con il terzo motivo -“Sulla rinunzia alla prescrizione da parte del - l'appellante allega che: il CP_2
Tribunale ha errato per non aver considerato che la e-mail dell'avv. Falabrini del 16.5.2018 (doc. 13), avente ad oggetto “scioglimento e liquidazione della società e liquidazione della quota ereditaria”, è un atto di rinunzia alla prescrizione;
l'avvocato rappresentante della parte ha la capacità di porre in essere atti interruttivi e di rinunziare alla prescrizione per conto del proprio rappresentato, come esposto nel precedente motivo, richiamando anche Cass. civ. 12617/2003 e Cass. civ. 19529/2015; secondo la giurisprudenza di legittimità l'invito, da parte del soggetto passivo, alla ripresa delle trattative quando il termine prescrizionale è decorso, senza ribadire la contestazione del diritto altrui, deve essere ritenuto come comportamento incompatibile con la volontà di conservare il diritto di eccepire la prescrizione;
e l'iniziativa dell'avv. Falabrini, legale di che attraverso la e-mail propone di procedere CP_2 alla vendita dell'immobile, ai fini della definizione della controversia, previa messa in liquidazione della società, integra la rinunzia a eccepire il diritto alla prescrizione, in quanto costituisce atto di iniziativa proveniente dal titolare del diritto potestativo di eccepire la prescrizione, non contiene alcuna contestazione del diritto alla liquidazione della quota che implicitamente riconosce, è finalizzata al componimento stragiudiziale della vicenda.
Gli appellati replicano richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale in accoglimento delle proprie tesi difensive e, in particolare, rilevano che:
-quanto al secondo motivo, i documenti prodotti sono inidonei a interrompere la prescrizione, non contengono esternazioni univoche implicanti il riconoscimento della pretesa altrui, hanno finalità diverse;
successivamente al 28.1.2013 gli unici approcci fra gli avvocati delle parti hanno interessato questioni legate alla gestione dell'immobile di proprietà della società, all'interno del quale viveva la pagina 8 di 14 SI.ra che all'indomani del decesso del marito ha continuato ad abitare all'interno Pt_1 dell'immobile e ha preteso di venire coinvolta nella gestione societaria;
la giurisprudenza di legittimità invocata non è pertinente;
il riconoscimento del debito deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e richiede in chi lo compie la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca;
i documenti successivi al quinquennio dal 28.1.2013 sono irrilevanti;
-in ordine al terzo motivo, ne eccepiscono l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per novità della questione,
e comunque l'infondatezza perché la comunicazione e-mail in esame è inidonea a costituire atto di rinuncia alla prescrizione (così come atto di riconoscimento del debito) in quanto proveniente dal legale, senza che risulti una procura che gli attribuisca il potere dispositivo del diritto del cliente;
l'avvocato, sino alla fase giudiziale, non ha ricevuto dal cliente un mandato professionale per rappresentarlo e difenderlo nella complessa vicenda, ma ha ricevuto singoli incarichi, aventi ad oggetto ciascuno la gestione di specifici aspetti della complessa questione;
mai è stato rilasciato un mandato che l'abilitasse a disporre del diritto in contesa.
I motivi sono infondati.
E' pacifico che dopo l'interruzione della prescrizione del 28.1.2013 (riconoscimento del credito doc. 5 della sottoscritto dalla parte personalmente) fino all'introduzione del giudizio in data CP_4
22.5.2020 non vi sono stati, da parte del creditore, atti formali di costituzione in mora del debitore per l'interruzione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Secondo la prospettazione dell'appellante, la prescrizione è stata interrotta mediante comportamenti e comunicazioni di controparte durante le trattative, che costituiscono riconoscimento del diritto altrui ex art. 2944 c.c.; e comunque, ove maturata alla scadenza del quinquennio (28.1.2018), la prescrizione è stata oggetto di rinuncia con la comunicazione del 16.5.2018.
Non sono però state fornite prove di quanto allegato e la comunicazione e-mail del 16.5.2018 non costituisce rinuncia alla prescrizione.
Si deve premettere che il riconoscimento del diritto altrui quale atto interruttivo della prescrizione (e quale rinuncia alla prescrizione):
(i)-deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento (Cass. civ. 5549/2021; Cass. civ.
29101/2020);
(ii)-è configurabile in presenza dei requisiti della consapevolezza e della inequivocità della esternazione (Cass. civ. 27371/2020; Cass. civ. 29101/2020); richiede quindi la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa pagina 9 di 14 avere finalità diverse, e può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. civ. 5549/2021); pertanto anche il comportamento della parte nel corso delle trattative può essere valutato in tal senso e costituire riconoscimento del credito agli effetti indicati solo quando sia obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
I documenti invocati nel motivo di appello al fine di provare il riconoscimento del diritto, non sono idonei al fine indicato:
(i)-o perché non provengono dal soggetto che può disporre del diritto, ovvero la parte personalmente ma dall'avvocato Falabrini che non aveva poteri dispositivi del diritto;
Controparte_7
non è infatti stata provata l'esistenza di un mandato che all'epoca attribuisse al difensore il potere di disporre del diritto per conto del titolare;
l'unica procura scritta prodotta è stata rilasciata nel 2020 per il giudizio e non è stata fornita prova diversa di un mandato conferito dal cliente comprensivo del potere di disporre del diritto;
(ii)-o perché non contengono una dichiarazione univoca di riconoscimento del diritto, tale da escludere che la stessa possa avere finalità diverse.
I soli documenti relativi al quinquennio 28.1.2013-28.1.2018 in cui è maturata la prescrizione, sono:
-il documento del 2.12.2016 (doc. 9 , che è una comunicazione e-mail dell'avv. Falabrini Pt_1 inviata all'avv. Binelli con allegata una proposta da parte di terzi di locazione e di acquisto dell'immobile della società, ove è scritto “Ti sottopongo la proposta formulata a . Mi CP_2 pare un po' troppo generica e aleatoria per i nostri oltre al fatto che entro il 7 p.v. vogliono una risposta.
Tu cosa ne pensi?”; in essa difettano entrambi i requisiti indicati, trattandosi di comunicazione (i) scambiata tra avvocati e (ii) che non contiene un riconoscimento del diritto, facendo riferimento a proposte di terzi relative all'immobile della società, ove il coinvolgimento della SI.ra non è Pt_1
spiegabile unicamente (in modo consapevole e inequivoco) con il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione della quota, ma anche con la generica intenzione di tenerla informata, considerato che la stessa continuava a vivere in un appartamento facente parte dell'immobile della società e vantava pretese sulla medesima;
-il documento del 9.11.2017 (doc.11 è una comunicazione e-mail dell'avv. Falabrini all'avv. Pt_1
Binelli in cui è scritto “faccio seguito agli accordi intercorsi per comunicarTi che il Dott. è Persona_3 disponibile per l'incontro fissato tra i professionisti delle Parti di cui all'oggetto per il giorno 16 novembre p.v. ore 12.00. A te può andare bene?”; anche in tale documento difettano entrambi i requisiti pagina 10 di 14 indicati, trattandosi di comunicazione (i) scambiata tra avvocati e (ii) che non contiene alcun riconoscimento del diritto ma dimostra solo l'esistenza di contatti tra le parti.
Sono poi invocati due documenti successivi alla maturazione della prescrizione.
Il documento 16.5.2018 (doc. 13 , individuato dall'appellante anche quale rinuncia alla Pt_1
prescrizione (nel terzo motivo di gravame), è una comunicazione e-mail dell'avv. Falabrini inviata all'avv. Binelli con oggetto “ - scioglimento e Controparte_8
messa in liquidazione della società e liquidazione quota ereditaria” ove è scritto che “ai fini della definizione dell'annosa controversia di cui all'oggetto, occorre provvedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società con conseguente vendita dell'immobile e liquidazione della quota CP_2 ereditata dalla SI.ra , spiegando che per poter alienare l'immobile occorre prima lo Pt_1
scioglimento e messa in liquidazione della società perché il SI. ne abbia i poteri come CP_2
liquidatore e che la determinazione del valore della quota da liquidare alla SI.ra dipende anche Pt_1
dal contenuto della dichiarazione di successione presentata dalla medesima, che si chiede di avere.
Si tratta di documento che non proviene dalla parte personalmente ma dall'avvocato che, come esposto, non aveva i poteri dispositivi del diritto;
non può pertanto costituire riconoscimento del diritto né rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c..
La giurisprudenza citata nei motivi di appello per dimostrare che l'avvocato potesse disporre del diritto
(nella comunicazione in esame e nelle precedenti), non è pertinente al caso in esame.
In particolare con la sentenza 7437/2011 la Cassazione ha statuito che “l'onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria è soddisfatto con l'invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresì gli elementi identificativi essenziali”; si tratta di una pronuncia che riguarda la specifica materia del risarcimento danni da circolazione dei veicoli e l'onere, normativamente previsto a pena di improponibilità dell'azione giudiziaria, di chiedere il risarcimento all'assicurazione; non è pertanto applicabile alla fattispecie in esame;
e comunque in quel caso si trattava di lettera che proveniva dall'avvocato del creditore (quindi tale da produrre un effetto a vantaggio del cliente) e in cui il legale comunicava espressamente, ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente;
mentre nel caso qui in esame la comunicazione proviene dall'avvocato del debitore (e viene quindi invocata per produrre un effetto sfavorevole al cliente) e in essa l'avvocato non comunica pagina 11 di 14 espressamente, ai fini del riconoscimento del diritto altrui o della rinuncia alla prescrizione, di essere stato incaricato dal debitore.
Con la sentenza 25984/2011, la Cassazione ha ritenuto che “Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest'ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore" (nello stesso senso è la pronuncia 12617/2003); la sentenza si occupa di una situazione diversa da quella in esame, in cui era stato inviato un formale atto di costituzione in mora, che nella specie non vi è stato;
e in cui si poteva prospettare la tutela del creditore circa il legittimo affidamento in una situazione di rappresentanza del difensore del debitore, mentre nel caso in esame si tratta di attribuire al difensore del debitore un potere di disposizione del diritto che non vi è prova essere stato conferito e che non è stato speso, mancando qualsivoglia legittimo affidamento da tutelare.
Con la pronuncia 19529/2015 la Suprema Corte ha rilevato che “Nel caso di specie, la circostanza - accertata dal giudice del merito - che l'avv. avesse ricevuto mandato da di inviare una CP_9 Pt_2
lettera, in nome e per conto della medesima, contenente una proposta transattiva in relazione al
Part pagamento di quanto preteso dai er i canoni di locazione non corrisposti e per il residuo debito di cessione dell'esercizio commerciale, è condizione sufficiente a far ritenere che il professionista avesse poteri dispositivi idonei ad incidere sull'anzidetto rapporto sostanziale. Ne consegue che, correttamente, la Corte distrettuale ha attribuito alla missiva valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., in quanto proveniente da soggetto munito di potere dispositivo del diritto a cui il riconoscimento si riferiva, avendo il professionista agito espressamente in nome e per conto della debitrice e su incarico della stessa”; anche tale fattispecie è diversa da quella attuale, in quanto in quel caso il giudice di merito aveva accertato che il legale avesse ricevuto mandato dal cliente di inviare una lettera, in nome e per conto del medesimo, contenente la proposta transattiva per il pagamento di quanto preteso dalla controparte, e il legale aveva agito espressamente in nome e per conto del debitore e su incarico dello stesso;
nel caso in esame non vi è alcuna prova del mandato conferito dal cliente all'avvocato, l'avvocato non ha inviato una proposta transattiva per il pagamento di quanto preteso da controparte e non ha agito espressamente in nome e per conto del debitore e su incarico dello stesso.
Come evidenziato da parte appellata, a conferma dell'assenza di uno specifico mandato a disporre del diritto (e quindi a compiere atti di riconoscimento, interruttivi della prescrizione o di rinuncia alla prescrizione già maturata), si rileva che gli atti SInificativi della volontà di disporre del rapporto in contesa sono stati sottoscritti dalla parte personalmente, come nel caso dei disegni allegati al progetto
Per_ divisionale del geom. nel corso delle trattative precedenti il 2013 (doc. 8 e della lettera Pt_1
del SI. 28.1.2013 di riconoscimento del diritto di controparte. CP_2
pagina 12 di 14 Le considerazioni svolte assorbono la questione concernente l'ammissibilità del terzo motivo di gravame.
Il documento 10.6.2019 (doc. 14 è una lettera scritta da a Pt_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
in cui si dà atto che vengono inviati bollettini gestione acqua pagati nel 2018 e documentazione relativa a tasse IMU pagate per intero nel 2018, aggiungendo “Da quest'anno (2019) queste tasse saranno da me pagate soltanto per la parte che mi si riconosce previa consultazione e verifica fatta dagli uffici di competenza. Per quanto riguarda la sono emerse delle incongruenze sulla tua posizione…Per tua CP_10
comodità se preferisci versare la tua quota mediante bonifico sul c/c, a tua richiesta provvederò a comunicartelo”; si tratta di documento che non contiene un riconoscimento del diritto altrui, facendo riferimento al pagamento di tasse sull'immobile della società; e il coinvolgimento della SI.ra Pt_1
non è spiegabile unicamente (in modo consapevole e inequivoco) con il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione della quota, ma anche con il fatto che la stessa continuava a vivere in un appartamento facente parte dell'immobile della società.
Sono poi irrilevanti i documenti dell'appellante da 1 a 7 che riguardano trattative intercorse tra le parti prima del riconoscimento del 28.1.2013, e che sono pertanto estranei alla questione della prescrizione, il cui termine inizia a decorrere da tale riconoscimento.
E non risulta in alcun modo provato che, successivamente al 28.1.2013, nel corso di trattative la abbia riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota della SI.ra trattando CP_4 Pt_1
solo del quantum.
Le conclusioni istruttorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni (revoca dell'ordinanza del
Tribunale che non ha ammesso le istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2
c.p.c., e ammissione di 9 capi di prova orale) sono inammissibili in quanto tardive, in quanto non sono state proposte con l'atto di appello e sono pertanto tardive.
Nel corpo dell'atto di appello viene genericamente contestata la mancata ammissione da parte del
Tribunale delle prove dedotte nella memoria n.2, ma non viene formulata alcuna istanza istruttoria nelle conclusioni, non vengono riportati i capi di prova e non vengono illustrati i motivi per cui ciascuno di essi sarebbe rilevante per la decisione della causa.
Il rigetto dei motivi di appello assorbe la questione della carenza di legittimazione passiva di CP_2
accertata dal Tribunale e non oggetto di gravame.
[...]
pagina 13 di 14 L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva, € 9.487,00 per fase decisionale, per totali € 18.511,00 per compensi;
essendo le due parti appellate difese dallo stesso difensore, viene riconosciuto un aumento del 30%, per complessivi € 24.064,30; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 660/2022 del Tribunale di Parte_1
Alessandria, pubblicata il 21.7.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle parti appellate, che liquida in € 24.064,30 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 13.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il ConSIliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese ConSIliere
Dott.ssa Silvia Orlando ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1269/2022 avente ad oggetto: liquidazione quota società di persone promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Romagnolo, che la rappresenta e difende unitamene all'Avv. Luca Binelli per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso P.IVA_1 CP_2
l'Avv. Eleonora Angela Falabrini che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_2 C.F._2
Eleonora Angela Falabrini che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 14 Udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria nella persona del G.I Dott.ssa Elisabetta
Bianco n.660/2022 pubblicata il 21 luglio 2022 nella causa RG n. 1335/2020 Rep. N. 1284/2022, notificata il 10.08.2022,
In via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni del 24.3.2025;
Nel merito
Dichiarare tenuti e condannare la società e (P.IVA CP_2 Controparte_2 P.IVA_1
sedente in Castellazzo Bormida (AL), Piazza Madonnina dei Centauri n.1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , nonché il SI. in proprio, a liquidare la CP_2 CP_2
quota detenuta in data 2 ottobre 2006 dal deceduto socio SI. alla sua legittima Controparte_2
erede SI.ra nella misura pari a: Parte_1
- 1/3 del valore di avviamento determinato alla data del 30.06.2007 (chiusura esercizio) nel valore complessivo di euro 980.000,00 come da perizia di stima del dott. ovvero nella diversa somma Per_1
meglio vista;
- 1/3 del saldo contabile di conto corrente all'epoca risultante pari a complessivi euro 10.362,72 ovvero nella diversa somma meglio vista;
- 1/3 del valore degli immobili di proprietà della società censiti al catasto dei fabbricati del comune di
Castellazzo Bormida (AL), foglio 22, particella 187, subalterno 5 e 6 stimati alla data del 30.06.2007 in
Per_ euro 1.128.960,00 come da perizia di stima del geom. ovvero nella diversa somma meglio vista;
così per la complessiva somma di euro 706.440,90, oltre interessi e rivalutazione dal 02.10.2006 al saldo.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA E Controparte_3 [...]
CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, opponendosi a nuove domande,
Nel merito in via principale
Rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni svolte in primo grado dalla società Controparte_4
[...]
pagina 2 di 14 Nel merito in subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda attorea per l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_4
al pagamento della quota di liquidazione della partecipazione societaria a
[...]
favore della ricorrente, nella misura che verrà determinata nel supplemento di perizia di valutazione della società.
In via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni 24.3.2025.
In ogni caso, con il favore di spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA : CP_2
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, opponendosi a nuove domande,
Nel merito in via principale
Rigettare l'appello avversario per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni svolte in primo grado dal SI. . CP_2
Nel merito in subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ipotesi di rigetto dell'eccezione di giudicato in ordine al difetto di legittimazione passiva del SI. , dichiarare la carenza di legittimazione CP_2
passiva del medesimo.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda attorea per l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice, dichiarare tenuto il SI. a rispondere in proprio ed in via CP_2
sussidiaria rispetto alla società del pagamento della quota di liquidazione della Controparte_4
partecipazione societaria a favore della ricorrente, nella misura che verrà determinata nel supplemento di perizia di valutazione della società.
In via istruttoria, istanze formulate nelle note di precisazione delle conclusioni 24.3.2025.
In ogni caso, con il favore di spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 22.5.2020, instaurava il giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Alessandria nei confronti della Controparte_4
e di personalmente, al fine di ottenere la liquidazione della quota
[...] CP_2
detenuta nella società dal defunto marito Controparte_4
pagina 3 di 14 La ricorrente deduceva che: la società convenuta aveva come oggetto la gestione di un bar-ristorante e albergo in Castellazzo Bormida, all'interno di un'immobile di proprietà; il 2.10.2006 era deceduto il marito e la società aveva continuato a operare con l'unico socio superstite Controparte_4 CP_2
a norma dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2284 c.c., richiamato senza deroghe, in caso di
[...]
morte del socio gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società; alla SI.ra in quanto moglie del socio (deceduto senza figli, in assenza di testamento, Pt_1
lasciando come eredi legittimi la moglie, il fratello e la madre) ex art. 582 c.c. spettavano i 2/3 della quota sociale del marito (pari a 1/2 delle quote sociali), quindi 1/3 delle quote sociali;
la SI.ra Pt_1
aveva portato avanti le trattative ed erano state svolte perizie per valutare la quota di spettanza, tuttavia le trattative non avevano avuto alcun esito;
la ricorrente aveva chiesto formalmente la liquidazione della quota spettante in data 6.12.2012. Chiedeva di condannare i convenuti, in solido, a pagare a tale titolo la somma di € 706.440,90 oltre interessi e rivalutazione.
La costituendosi, eccepiva la Controparte_4
prescrizione del diritto preteso da controparte, rilevando che dalla richiesta formale del 6.12.2012 al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (22.5.2020) era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art 2949 c.c., senza l'intervento di atti interruttivi della prescrizione;
in subordine contestava l'importo domandato, frutto di conteggio erroneo, chiedendo di determinare il valore della quota mediante c.t.u.; in via riconvenzionale domandava di condannare la ricorrente al pagamento dell'indennità per occupazione dell'immobile di proprietà della società.
costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione CP_2
del diritto di controparte;
in subordine chiedeva di pronunciare condanna, in via sussidiaria rispetto alla società, al pagamento della quota nella misura da determinarsi mediante c.t.u..
Previa conversione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., il Tribunale di Alessandria, con sentenza n.
660/2022 pubblicata il 21.7.2022, rilevava quanto segue:
-in ordine alla legittimazione passiva, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone composta da due soci aveva ad oggetto un'obbligazione della società stessa e non dell'altro socio, sussistendo la legittimazione passiva solo della società e non del socio CP_2
-la domanda proposta da doveva essere rigettata, essendo fondata l'eccezione di Parte_1
prescrizione del credito;
il diritto riconosciuto agli eredi del socio di società di persone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2284 e 2289 c.c., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del de cuius, era soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. (Cass. civ. 18963/2017) e decorreva dalla scadenza dei sei mesi dallo scioglimento del rapporto, quando la prestazione diveniva eSIibile (Cass. civ. 1200/2022); nel caso di specie lo scioglimento per decesso del socio era avvenuto il pagina 4 di 14 2.10.2006 e in data 28.1.2013 la società aveva riconosciuto il credito, così interrompendo la prescrizione;
da tale momento decorreva la prescrizione e bisognava verificare se vi fossero stati atti interruttivi della stessa nel successivo quinquennio (tra il 28.1.2013 e il 28.1.2018); la documentazione prodotta da parte attrice risultava inidonea a provare atti interruttivi della prescrizione perché riferiti ad altro periodo temporale o insufficienti a provare un riconoscimento trattandosi di mail tra gli avvocati, che in ogni caso non contenevano alcun espresso riconoscimento del diritto;
in particolare i documenti da 1 a 7 erano antecedenti al riconoscimento del credito del 28.1.2013, il doc. 8 era privo di data, i doc.
9 e 10 contenevano uno scambio di mail tra i soli avvocati senza alcun riconoscimento del diritto alla liquidazione, i doc. 11 e 12 contenevano mail del 2017/2018 aventi ad oggetto la fissazione di incontri senza alcun riconoscimento, il doc. 13 era una mail dell'avvocato di del 16.5.2018 che, pur CP_2
facendo espresso riferimento alla liquidazione della quota, era successiva al periodo di riferimento della prescrizione, il doc. 14 conteneva un foglio scritto a mano che faceva solo riferimento a oneri per spese datato comunque al 2019, il doc. 15 conteneva altre mail anteriori rispetto al periodo di riferimento;
l'unica mail che si riferiva espressamente alla liquidazione della quota era del 16.5.2018 (doc.13) e proveniva dal legale, non dalla parte personalmente, senza che risultasse in atti una procura che attribuisse al difensore già nel 2018 il potere di disporre del diritto per conto del titolare, essendo l'unica procura in atti rilasciata nel 2020 per il presente giudizio;
-la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione doveva essere rigettata perché parte convenuta aveva allegato genericamente di non aver potuto disporre dell'immobile senza fornire prova e, prima ancora, allegare concretamente i pregiudizi subiti.
Pertanto rigettava la domanda di parte attrice, rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta e compensava le spese tra le parti nella misura del 30%, condannando parte Controparte_4
attrice a rifondere le spese del giudizio ai convenuti per la restante quota.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, chiedendone la Parte_1
riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
La costituendosi, chiedeva di Controparte_4
dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e di confermare la sentenza appellata, formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello confermando CP_2
la sentenza di primo grado, come da conclusioni sopra riportate.
II. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di generale inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata, risultando l'appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di pagina 5 di 14 sentenza impugnata, i motivi di doglianza e il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello proposto dalla SI.ra è articolato in tre motivi di gravame. Pt_1
Con il primo motivo - “Sul termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione”- l'appellante allega che: il Tribunale ha errato per non aver tenuto in considerazione il principio giurisprudenziale, maturato in materia di vizi della cosa venduta o dell'appalto d'opera, per cui il semplice riconoscimento del vizio non è idoneo a far venire meno la prescrizione breve prevista in tali fattispecie contrattuali, ma se invece il riconoscimento del vizio è accompagnato dall'impegno a porvi rimedio con adeguate azioni, viene meno il precedente rapporto conteso e sorge una nuova e autonoma obbligazione a cui si applica la prescrizione ordinaria decennale;
nel caso di specie il riconoscimento del credito del 28.1.2013 è idoneo a far sorgere un'autonoma obbligazione fra le parti che supera totalmente il precedente rapporto di liquidazione della quota ereditaria, configurandosi come debito di valuta con prescrizione ordinaria decennale;
la prescrizione ordinaria decennale sarebbe maturata solo il 28.1.2023.
Gli appellati eccepiscono l'inammissibilità del motivo per novità delle deduzioni svolte ex art. 345
c.p.c.; nel merito ne rilevano l'infondatezza perché l'appellante pretende di applicare principi giurisprudenziali dettati per una diversa materia e perché la lettera del 28.1.2013 non è idonea a far sorgere una nuova obbligazione in sostituzione del precedente rapporto obbligatorio.
Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Risulta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché propone deduzioni nuove, inammissibili in appello.
E' pacifico che l'eccezione non è stata svolta nel giudizio di primo grado.
L'appellante afferma che l'eccezione è ammissibile, ancorché sia stata proposta solo in appello, perché la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione integra una controeccezione in senso lato il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pur dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempre che sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio,
e nel caso di specie il documento era stato prodotto in primo grado.
Senonché la SI.ra nel giudizio di primo grado ha dedotto l'esistenza di atti interruttivi della Pt_1
prescrizione quinquennale, non di atti da cui è sorta un'autonoma obbligazione fra le parti che supera il precedente rapporto (con conseguente termine decennale).
pagina 6 di 14 Solo in appello allega che la lettera 28.1.2013 costituisce atto da cui sorge un'autonoma obbligazione fra le parti che supera totalmente il precedente rapporto;
l'argomento si fonda su deduzione di fatti nuovi, mai dedotti prima, e introduce nuovi temi di indagine.
Il motivo è comunque infondato visto il tenore della lettera in questione (doc.5 , con cui CP_4
(in nome e per conto della società) riscontra la richiesta della SI.ra di CP_2 Pt_1
liquidazione in denaro della quota, dà atto del tentativo effettuato di definire i rapporti tramite divisione dell'immobile della società, dell'insuccesso di tale progetto, e scrive “ribadisco di essere disponibile a verificare la situazione patrimoniale della società per procedere alla liquidazione della quota ereditata e concordo nel porre a base delle valutazioni sociali le relazioni peritali del Dott. e del Geom. Per_1
Per_ che dovranno, peraltro, essere opportunamente aggiornate”.
Con tale riconoscimento del credito la conferma l'obbligazione già esistente, non si CP_4 assume un'obbligazione nuova autonoma che supera il precedente rapporto.
IV. Il secondo e il terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente, presentando profili di connessione.
Con il secondo motivo - “Sulla erroneità della sentenza per avere escluso la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Errata interpretazione del comportamento del debitore nella conduzione della trattativa” - l'appellante lamenta che: il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non esistano validi atti interruttivi della prescrizione dopo il riconoscimento del credito del 28.1.2013 e non ha valutato il comportamento del debitore durante le trattative successive, che vale a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quale riconoscimento del diritto altrui;
i documenti da 1 a 7, anche se non direttamente rilevanti singolarmente ai fini dell'interruzione della prescrizione perché precedenti al riconoscimento del 28.1.2013, insieme alle prove testimoniali considerate dal Tribunale erroneamente irrilevanti, valgono a fornire un'esegesi del reale intendimento delle parti e la corretta lettura dei documenti successivi, nel senso che controparte ha riconosciuto il diritto della SI.ra Pt_1
alla liquidazione della quota, vertendo le trattative unicamente sulle modalità (meno onerose e più compatibili con la propria condizione economica) per onorare il debito;
tanto che dagli atti non emerge alcuna contestazione alla richiesta di liquidazione della quota;
in particolare la prescrizione è stata interrotta (i) il 2.12.2016, data in cui l'avv. Falabrini in nome e per conto del SI. ha CP_2
comunicato al legale della SI.ra che il proprio assistito aveva ricevuto una proposta di Pt_1 locazione ed acquisto dell'immobile aziendale;
tale comunicazione presuppone necessariamente il riconoscimento delle ragioni creditorie della SI.ra e non può avere altro SInificato che Pt_1
proseguire nelle trattive volte alla liquidazione della quota della stessa, (ii) il 9.11.2017, quando il SI.
pagina 7 di 14 per il tramite del proprio avvocato convocava la creditrice ed il proprio legale presso il CP_2
dott. della di Alessandria per un ennesimo tentativo di trovare una possibile CP_5 CP_6
liquidazione della quota, (iii) il 16.5.2018, con mail intitolata dalla controparte “scioglimento e messa in liquidazione della società e liquidazione della quota ereditaria” in cui è plateale il riconoscimento del diritto della SI.ra (iv) il 10.6.2019, data in cui il SI. scriveva alla SI.ra Pt_1 CP_2
riferendole che avrebbe provveduto a pagare la quota IMU e TARI solo per la “parte che mi si Pt_1 riconosce”, dando per scontato che, sebbene giuridicamente la fosse unica proprietaria CP_4 dell'immobile aziendale, esistesse una quota di pertinenza della SI.ra a seguito della morte del Pt_1
marito; il Tribunale ha errato nel ritenere che le comunicazioni avvenute fra avvocati, e non fra le parti personalmente, siano inidonee a interrompere la prescrizione, dovendosi applicare i principi stabiliti da
Cass. civ. 7437/2011 e da Cass. civ. 25984/2011.
Con il terzo motivo -“Sulla rinunzia alla prescrizione da parte del - l'appellante allega che: il CP_2
Tribunale ha errato per non aver considerato che la e-mail dell'avv. Falabrini del 16.5.2018 (doc. 13), avente ad oggetto “scioglimento e liquidazione della società e liquidazione della quota ereditaria”, è un atto di rinunzia alla prescrizione;
l'avvocato rappresentante della parte ha la capacità di porre in essere atti interruttivi e di rinunziare alla prescrizione per conto del proprio rappresentato, come esposto nel precedente motivo, richiamando anche Cass. civ. 12617/2003 e Cass. civ. 19529/2015; secondo la giurisprudenza di legittimità l'invito, da parte del soggetto passivo, alla ripresa delle trattative quando il termine prescrizionale è decorso, senza ribadire la contestazione del diritto altrui, deve essere ritenuto come comportamento incompatibile con la volontà di conservare il diritto di eccepire la prescrizione;
e l'iniziativa dell'avv. Falabrini, legale di che attraverso la e-mail propone di procedere CP_2 alla vendita dell'immobile, ai fini della definizione della controversia, previa messa in liquidazione della società, integra la rinunzia a eccepire il diritto alla prescrizione, in quanto costituisce atto di iniziativa proveniente dal titolare del diritto potestativo di eccepire la prescrizione, non contiene alcuna contestazione del diritto alla liquidazione della quota che implicitamente riconosce, è finalizzata al componimento stragiudiziale della vicenda.
Gli appellati replicano richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale in accoglimento delle proprie tesi difensive e, in particolare, rilevano che:
-quanto al secondo motivo, i documenti prodotti sono inidonei a interrompere la prescrizione, non contengono esternazioni univoche implicanti il riconoscimento della pretesa altrui, hanno finalità diverse;
successivamente al 28.1.2013 gli unici approcci fra gli avvocati delle parti hanno interessato questioni legate alla gestione dell'immobile di proprietà della società, all'interno del quale viveva la pagina 8 di 14 SI.ra che all'indomani del decesso del marito ha continuato ad abitare all'interno Pt_1 dell'immobile e ha preteso di venire coinvolta nella gestione societaria;
la giurisprudenza di legittimità invocata non è pertinente;
il riconoscimento del debito deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e richiede in chi lo compie la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca;
i documenti successivi al quinquennio dal 28.1.2013 sono irrilevanti;
-in ordine al terzo motivo, ne eccepiscono l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per novità della questione,
e comunque l'infondatezza perché la comunicazione e-mail in esame è inidonea a costituire atto di rinuncia alla prescrizione (così come atto di riconoscimento del debito) in quanto proveniente dal legale, senza che risulti una procura che gli attribuisca il potere dispositivo del diritto del cliente;
l'avvocato, sino alla fase giudiziale, non ha ricevuto dal cliente un mandato professionale per rappresentarlo e difenderlo nella complessa vicenda, ma ha ricevuto singoli incarichi, aventi ad oggetto ciascuno la gestione di specifici aspetti della complessa questione;
mai è stato rilasciato un mandato che l'abilitasse a disporre del diritto in contesa.
I motivi sono infondati.
E' pacifico che dopo l'interruzione della prescrizione del 28.1.2013 (riconoscimento del credito doc. 5 della sottoscritto dalla parte personalmente) fino all'introduzione del giudizio in data CP_4
22.5.2020 non vi sono stati, da parte del creditore, atti formali di costituzione in mora del debitore per l'interruzione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Secondo la prospettazione dell'appellante, la prescrizione è stata interrotta mediante comportamenti e comunicazioni di controparte durante le trattative, che costituiscono riconoscimento del diritto altrui ex art. 2944 c.c.; e comunque, ove maturata alla scadenza del quinquennio (28.1.2018), la prescrizione è stata oggetto di rinuncia con la comunicazione del 16.5.2018.
Non sono però state fornite prove di quanto allegato e la comunicazione e-mail del 16.5.2018 non costituisce rinuncia alla prescrizione.
Si deve premettere che il riconoscimento del diritto altrui quale atto interruttivo della prescrizione (e quale rinuncia alla prescrizione):
(i)-deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento (Cass. civ. 5549/2021; Cass. civ.
29101/2020);
(ii)-è configurabile in presenza dei requisiti della consapevolezza e della inequivocità della esternazione (Cass. civ. 27371/2020; Cass. civ. 29101/2020); richiede quindi la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa pagina 9 di 14 avere finalità diverse, e può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. civ. 5549/2021); pertanto anche il comportamento della parte nel corso delle trattative può essere valutato in tal senso e costituire riconoscimento del credito agli effetti indicati solo quando sia obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
I documenti invocati nel motivo di appello al fine di provare il riconoscimento del diritto, non sono idonei al fine indicato:
(i)-o perché non provengono dal soggetto che può disporre del diritto, ovvero la parte personalmente ma dall'avvocato Falabrini che non aveva poteri dispositivi del diritto;
Controparte_7
non è infatti stata provata l'esistenza di un mandato che all'epoca attribuisse al difensore il potere di disporre del diritto per conto del titolare;
l'unica procura scritta prodotta è stata rilasciata nel 2020 per il giudizio e non è stata fornita prova diversa di un mandato conferito dal cliente comprensivo del potere di disporre del diritto;
(ii)-o perché non contengono una dichiarazione univoca di riconoscimento del diritto, tale da escludere che la stessa possa avere finalità diverse.
I soli documenti relativi al quinquennio 28.1.2013-28.1.2018 in cui è maturata la prescrizione, sono:
-il documento del 2.12.2016 (doc. 9 , che è una comunicazione e-mail dell'avv. Falabrini Pt_1 inviata all'avv. Binelli con allegata una proposta da parte di terzi di locazione e di acquisto dell'immobile della società, ove è scritto “Ti sottopongo la proposta formulata a . Mi CP_2 pare un po' troppo generica e aleatoria per i nostri oltre al fatto che entro il 7 p.v. vogliono una risposta.
Tu cosa ne pensi?”; in essa difettano entrambi i requisiti indicati, trattandosi di comunicazione (i) scambiata tra avvocati e (ii) che non contiene un riconoscimento del diritto, facendo riferimento a proposte di terzi relative all'immobile della società, ove il coinvolgimento della SI.ra non è Pt_1
spiegabile unicamente (in modo consapevole e inequivoco) con il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione della quota, ma anche con la generica intenzione di tenerla informata, considerato che la stessa continuava a vivere in un appartamento facente parte dell'immobile della società e vantava pretese sulla medesima;
-il documento del 9.11.2017 (doc.11 è una comunicazione e-mail dell'avv. Falabrini all'avv. Pt_1
Binelli in cui è scritto “faccio seguito agli accordi intercorsi per comunicarTi che il Dott. è Persona_3 disponibile per l'incontro fissato tra i professionisti delle Parti di cui all'oggetto per il giorno 16 novembre p.v. ore 12.00. A te può andare bene?”; anche in tale documento difettano entrambi i requisiti pagina 10 di 14 indicati, trattandosi di comunicazione (i) scambiata tra avvocati e (ii) che non contiene alcun riconoscimento del diritto ma dimostra solo l'esistenza di contatti tra le parti.
Sono poi invocati due documenti successivi alla maturazione della prescrizione.
Il documento 16.5.2018 (doc. 13 , individuato dall'appellante anche quale rinuncia alla Pt_1
prescrizione (nel terzo motivo di gravame), è una comunicazione e-mail dell'avv. Falabrini inviata all'avv. Binelli con oggetto “ - scioglimento e Controparte_8
messa in liquidazione della società e liquidazione quota ereditaria” ove è scritto che “ai fini della definizione dell'annosa controversia di cui all'oggetto, occorre provvedere allo scioglimento e messa in liquidazione della società con conseguente vendita dell'immobile e liquidazione della quota CP_2 ereditata dalla SI.ra , spiegando che per poter alienare l'immobile occorre prima lo Pt_1
scioglimento e messa in liquidazione della società perché il SI. ne abbia i poteri come CP_2
liquidatore e che la determinazione del valore della quota da liquidare alla SI.ra dipende anche Pt_1
dal contenuto della dichiarazione di successione presentata dalla medesima, che si chiede di avere.
Si tratta di documento che non proviene dalla parte personalmente ma dall'avvocato che, come esposto, non aveva i poteri dispositivi del diritto;
non può pertanto costituire riconoscimento del diritto né rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c..
La giurisprudenza citata nei motivi di appello per dimostrare che l'avvocato potesse disporre del diritto
(nella comunicazione in esame e nelle precedenti), non è pertinente al caso in esame.
In particolare con la sentenza 7437/2011 la Cassazione ha statuito che “l'onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria è soddisfatto con l'invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresì gli elementi identificativi essenziali”; si tratta di una pronuncia che riguarda la specifica materia del risarcimento danni da circolazione dei veicoli e l'onere, normativamente previsto a pena di improponibilità dell'azione giudiziaria, di chiedere il risarcimento all'assicurazione; non è pertanto applicabile alla fattispecie in esame;
e comunque in quel caso si trattava di lettera che proveniva dall'avvocato del creditore (quindi tale da produrre un effetto a vantaggio del cliente) e in cui il legale comunicava espressamente, ad ogni effetto di legge e in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente;
mentre nel caso qui in esame la comunicazione proviene dall'avvocato del debitore (e viene quindi invocata per produrre un effetto sfavorevole al cliente) e in essa l'avvocato non comunica pagina 11 di 14 espressamente, ai fini del riconoscimento del diritto altrui o della rinuncia alla prescrizione, di essere stato incaricato dal debitore.
Con la sentenza 25984/2011, la Cassazione ha ritenuto che “Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest'ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore" (nello stesso senso è la pronuncia 12617/2003); la sentenza si occupa di una situazione diversa da quella in esame, in cui era stato inviato un formale atto di costituzione in mora, che nella specie non vi è stato;
e in cui si poteva prospettare la tutela del creditore circa il legittimo affidamento in una situazione di rappresentanza del difensore del debitore, mentre nel caso in esame si tratta di attribuire al difensore del debitore un potere di disposizione del diritto che non vi è prova essere stato conferito e che non è stato speso, mancando qualsivoglia legittimo affidamento da tutelare.
Con la pronuncia 19529/2015 la Suprema Corte ha rilevato che “Nel caso di specie, la circostanza - accertata dal giudice del merito - che l'avv. avesse ricevuto mandato da di inviare una CP_9 Pt_2
lettera, in nome e per conto della medesima, contenente una proposta transattiva in relazione al
Part pagamento di quanto preteso dai er i canoni di locazione non corrisposti e per il residuo debito di cessione dell'esercizio commerciale, è condizione sufficiente a far ritenere che il professionista avesse poteri dispositivi idonei ad incidere sull'anzidetto rapporto sostanziale. Ne consegue che, correttamente, la Corte distrettuale ha attribuito alla missiva valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., in quanto proveniente da soggetto munito di potere dispositivo del diritto a cui il riconoscimento si riferiva, avendo il professionista agito espressamente in nome e per conto della debitrice e su incarico della stessa”; anche tale fattispecie è diversa da quella attuale, in quanto in quel caso il giudice di merito aveva accertato che il legale avesse ricevuto mandato dal cliente di inviare una lettera, in nome e per conto del medesimo, contenente la proposta transattiva per il pagamento di quanto preteso dalla controparte, e il legale aveva agito espressamente in nome e per conto del debitore e su incarico dello stesso;
nel caso in esame non vi è alcuna prova del mandato conferito dal cliente all'avvocato, l'avvocato non ha inviato una proposta transattiva per il pagamento di quanto preteso da controparte e non ha agito espressamente in nome e per conto del debitore e su incarico dello stesso.
Come evidenziato da parte appellata, a conferma dell'assenza di uno specifico mandato a disporre del diritto (e quindi a compiere atti di riconoscimento, interruttivi della prescrizione o di rinuncia alla prescrizione già maturata), si rileva che gli atti SInificativi della volontà di disporre del rapporto in contesa sono stati sottoscritti dalla parte personalmente, come nel caso dei disegni allegati al progetto
Per_ divisionale del geom. nel corso delle trattative precedenti il 2013 (doc. 8 e della lettera Pt_1
del SI. 28.1.2013 di riconoscimento del diritto di controparte. CP_2
pagina 12 di 14 Le considerazioni svolte assorbono la questione concernente l'ammissibilità del terzo motivo di gravame.
Il documento 10.6.2019 (doc. 14 è una lettera scritta da a Pt_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
in cui si dà atto che vengono inviati bollettini gestione acqua pagati nel 2018 e documentazione relativa a tasse IMU pagate per intero nel 2018, aggiungendo “Da quest'anno (2019) queste tasse saranno da me pagate soltanto per la parte che mi si riconosce previa consultazione e verifica fatta dagli uffici di competenza. Per quanto riguarda la sono emerse delle incongruenze sulla tua posizione…Per tua CP_10
comodità se preferisci versare la tua quota mediante bonifico sul c/c, a tua richiesta provvederò a comunicartelo”; si tratta di documento che non contiene un riconoscimento del diritto altrui, facendo riferimento al pagamento di tasse sull'immobile della società; e il coinvolgimento della SI.ra Pt_1
non è spiegabile unicamente (in modo consapevole e inequivoco) con il riconoscimento del suo diritto alla liquidazione della quota, ma anche con il fatto che la stessa continuava a vivere in un appartamento facente parte dell'immobile della società.
Sono poi irrilevanti i documenti dell'appellante da 1 a 7 che riguardano trattative intercorse tra le parti prima del riconoscimento del 28.1.2013, e che sono pertanto estranei alla questione della prescrizione, il cui termine inizia a decorrere da tale riconoscimento.
E non risulta in alcun modo provato che, successivamente al 28.1.2013, nel corso di trattative la abbia riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota della SI.ra trattando CP_4 Pt_1
solo del quantum.
Le conclusioni istruttorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni (revoca dell'ordinanza del
Tribunale che non ha ammesso le istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2
c.p.c., e ammissione di 9 capi di prova orale) sono inammissibili in quanto tardive, in quanto non sono state proposte con l'atto di appello e sono pertanto tardive.
Nel corpo dell'atto di appello viene genericamente contestata la mancata ammissione da parte del
Tribunale delle prove dedotte nella memoria n.2, ma non viene formulata alcuna istanza istruttoria nelle conclusioni, non vengono riportati i capi di prova e non vengono illustrati i motivi per cui ciascuno di essi sarebbe rilevante per la decisione della causa.
Il rigetto dei motivi di appello assorbe la questione della carenza di legittimazione passiva di CP_2
accertata dal Tribunale e non oggetto di gravame.
[...]
pagina 13 di 14 L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
V. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva, € 9.487,00 per fase decisionale, per totali € 18.511,00 per compensi;
essendo le due parti appellate difese dallo stesso difensore, viene riconosciuto un aumento del 30%, per complessivi € 24.064,30; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 660/2022 del Tribunale di Parte_1
Alessandria, pubblicata il 21.7.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore delle parti appellate, che liquida in € 24.064,30 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e
IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di conSIlio del 13.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il ConSIliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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