Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 6-bis legge 212/2003 – mancata attivazione contraddittorio preliminare

    Nel caso di accertamento Tasi, sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e gli atti di controllo formale della dichiarazione del contribuente, fattispecie che ricorre nel caso di specie.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per inesistenza della notifica

    Eventuali nullità della notifica sono sanate per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. a seguito della tempestiva proposizione del ricorso. Inoltre, l'eventuale irregolarità della notifica non determina la nullità dell'atto notificato. Si applicano le norme del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per carenza di sottoscrizione autografa

    Non si è in presenza di alcuna violazione degli artt. 24, 3, comma 1, e 111, commi 1 e 2 Cost. La riferibilità dell'atto alla società incaricata della riscossione non è dubbia e l'atto reca l'attestazione della firma digitale apposta da soggetto legittimato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione

    Il provvedimento risulta completo in ogni sua parte, contiene ampio preambolo normativo e regolamentare, l'indicazione dei provvedimenti comunali fondanti e la menzione dell'immobile soggetto a tassazione. La motivazione è sussistente e l'atto contiene analitica indicazione delle singole somme dovute e del calcolo della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 60
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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