Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 9594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9594 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09594/2025REG.PROV.COLL.
N. 03188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 01761/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. PP UC CA e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Medici e Renzulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS- contro il Comune di Nola e nei confronti della controinteressata -OMISSIS-, per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale n.2599 del 29 novembre 2024, con la quale il Comune di Nola ha disposto l’esclusione del ricorrente, l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1889 del 7 dicembre 2023 e l’approvazione della (nuova) graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo Istruttore contabile, Area degli istruttori, ed ha dichiarato la nullità della determinazione dirigenziale n. 1349 del 28 giugno 2024 e del contratto individuale di lavoro del 3 luglio 2024, rep. 1356, con conseguente decadenza del ricorrente dall’assunzione nei ruoli del Comune di Nola;
- della determinazione dirigenziale n. 2923 del 19 dicembre 2024, con la quale, assunta la disponibilità della sig.ra -OMISSIS-, che, nella graduatoria definitiva approvata con la determinazione dirigenziale di cui sopra, è risultata collocata al quarto posto (in luogo del ricorrente), ne ha disposto l’assunzione per scorrimento della graduatoria.
1.1. Il provvedimento di esclusione è stato disposto per la violazione degli artt. 2, 4 e 6 del bando di concorso e del D.P.R. 445/2000, avendo il ricorrente reso una dichiarazione mendace in sede di domanda di partecipazione al concorso, in merito all’assenza di procedimenti penali in corso a suo carico, mentre è risultato, da una verifica condotta dall’Amministrazione, che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, era a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Livorno.
1.2. Il tribunale – dato atto dei due motivi di ricorso e della resistenza del Comune di Nola – ha respinto le censure del ricorrente sulla base della fondamentale ratio decidendi che, nel caso di specie, “ l’esclusione dal concorso e i conseguenti provvedimenti adottati dal Comune non si fondano sul disposto dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, ma sulle previsioni del bando di concorso ”, in specie gli artt. 4 e 6 (non impugnati), che prevedono quale “ causa di esclusione automatica l’accertamento da parte dell’Amministrazione della falsità o non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione ”.
1.3. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente ed a favore del Comune di Nola.
2. Il signor -OMISSIS- ha proposto appello con un unico motivo articolato in più censure.
Il Comune di Nola si è costituito per resistere all’appello, depositando memoria di costituzione.
2.1. Con ordinanza cautelare del 9 maggio 2025, n. 1675 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza.
2.2. All’udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione, su richiesta scritta di entrambe le parti, previo deposito di memoria dell’appellante e di replica del Comune appellato (quest’ultima peraltro inammissibile poiché indirizzata al T.a.r. per la Campania – Napoli e riferita al ricorso n. 2013 anno 2019, privo di attinenza col presente).
3. Con l’unico motivo di appello si formulano le seguenti censure:
- la sentenza non avrebbe affatto considerato quanto testualmente stabilito dall’art. 4 del bando di concorso (riportato in ricorso): secondo il ricorrente, non sarebbe una norma derogatoria della disciplina generale dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, dato che anzi avrebbe interamente ricalcato il testo del comma 1 di quest’ultima disposizione; ai sensi dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, poi, secondo il ricorrente, egli non avrebbe potuto essere dichiarato decaduto dall’impiego, perché anche se avesse dichiarato la pendenza di procedimento penale non avrebbe potuto essere escluso dal concorso, dato che la pendenza del procedimento penale non si configurava quale causa di esclusione dal concorso; in definitiva, l’art. 4 del bando di concorso dovrebbe essere interpretato in senso conforme alla giurisprudenza, oramai consolidata, relativa all’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo cui la decadenza può essere dichiarata nel solo caso in cui la dichiarazione infedele riguardi l’assenza di un requisito (sostanziale) per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego;
- una causa di esclusione automatica quale quella ritenuta dal Ta.r. non sarebbe prevista nemmeno nell’art. 6 del bando di concorso, il cui testo (riportato in ricorso) confermerebbe invece che la decadenza avrebbe potuto essere disposta solo se le dichiarazioni non veritiere avessero riguardato requisiti sostanziali richiesti per l’instaurazione del rapporto di lavoro; il ricorrente aggiunge che l’art. 6 si riferisce all’esclusione dei candidati che saranno chiamati ad assumere servizio (e non a quelli già assunti come nel caso di specie), mentre l’art. 4, ult. co., avrebbe un ambito di applicazione più vasto; in ogni caso, sia l’art. 4 che l’art. 6 del bando di concorso, in tema di esclusione dal concorso, cancellazione dalla graduatoria e decadenza dall’assunzione o dall’impiego, dovrebbero essere interpretati in conformità alla giurisprudenza formatasi sull’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000;
- sarebbero errate le ulteriori affermazioni del T.a.r. secondo cui la causa di esclusione in discorso sarebbe rilevante in relazione alla “affidabilità del richiedente”, che è “ fondata sulla veridicità o meno delle dichiarazioni rese (quale che sia l’oggetto di siffatte dichiarazioni) ”; la sentenza richiama i precedenti del T.a.r. Lazio – Roma, sez. III, 23 agosto 2018 n. 9028 e del Cons. Stato, VI, 14 gennaio 2009 n. 137: l’appellante osserva che il primo arresto giurisprudenziale sarebbe non pertinente ed il secondo oramai non attuale, in quanto superato dalla più recente giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione sull’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 (di cui l’atto di appello richiama, nell’ordine: Cass. civ. sez. lav., 6 giugno 2024, n. 15816, anche per i richiami giurisprudenziali contenuti nella motivazione, e Cons. Stato, V, 2 aprile 2024, n. 3001, oltre che altre pronunce amministrative di merito);
- la pendenza del procedimento penale non sarebbe stata comunque prevista come causa di esclusione dal concorso, sia sulla base dell’art. 2, comma 2, lett. e), del bando di concorso, sia in conformità alla disciplina generale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 3 del 1957 ed all’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, come d’altronde affermato in un caso analogo - concernente il medesimo obbligo informativo da rendere nel modello di domanda di partecipazione ad un concorso - nella sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 3001/2024 su citata;
- in relazione poi alla disciplina generale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 3 del 1957 e all’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, il requisito della “buona condotta” è stato da tempo abrogato dalla legge n. 732 del 1984 (salve le eccezioni dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, peraltro restrittivamente interpretate dalla giurisprudenza riportata in ricorso); la seconda delle due disposizioni predette contiene la previsione di un mero obbligo dichiarativo, così come risulta dalle modifiche apportate dall’art. 1, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 82 del 2023.
4. L’appello è infondato.
Il bando di concorso stabiliva:
- all’art.4 che “ L’Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni momento, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il/la dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. Qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa ”;
- all’art.6 che “ L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio. Il riscontro di falsità in atti comporta l’esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ”.
Tenuto conto della lettera di entrambe le clausole del bando, è da ritenere quanto segue.
4.1. L’art. 4 ( Dichiarazioni sostitutive ) richiama, nella sua prima parte , l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, concernente le “ modalità dei controlli ” da effettuarsi dalle pubbliche amministrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., concludendo nel senso che, in caso di “esito negativo” dei controlli, quindi in caso di accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante “ decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera ”: non vi è dubbio che si tratti della sanzione prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, da intendersi perciò richiamato in tale parte del bando di concorso.
Tuttavia, la seconda parte della clausola dell’art. 4 prosegue dettando una regola ulteriore, applicabile in ogni fase della procedura, per la quale l’accertamento della “non veridicità” della dichiarazione comporta, rispettivamente: nella fase di ammissione, il provvedimento di esclusione dalla selezione; nella fase successiva all’approvazione della graduatoria, la cancellazione dalla graduatoria; nella fase successiva all’assunzione, la decadenza dall’assunzione.
4.2. L’art. 6, a sua volta, conferma tale regola, relativamente ai concorrenti che, in quanto vincitori del concorso, “ saranno chiamati ad assumere servizio ”, ribadendo che “ il riscontro di falsità in atti ” comporta l’esclusione dalla graduatoria, oltre che la comunicazione alle autorità competenti per l’adozione di altre tipologie di sanzione (in specie, penali).
Si tratta di un motivo di esclusione dalla graduatoria (quindi dalla selezione) evidentemente distinto da quelli specificamente indicati nel comma successivo della stessa clausola del bando.
Dalla circostanza, poi, che quest’ultima si riferisce ai controlli finalizzati all’assunzione, non può certo trarsi la conseguenza -cui si accenna nell’atto di appello- che i controlli non potrebbero avere effetti analoghi se effettuati dopo l’assunzione. Non vi sono elementi letterali né sistemaci per attribuire al provvedimento di assunzione effetti preclusivi dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in precedenza: questo, nel caso di specie, è stato effettuato nell’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti risultati adottati in presenza di falsità dichiarative o documentali. Inoltre, il provvedimento impugnato è stato adottato entro il limite temporale di legge; e comunque la questione dell’eventuale superamento di tale limite (o di altri) dell’esercizio dei poteri di autotutela nemmeno è stata posta a fondamento dei motivi di ricorso.
In ogni caso, come detto, il precedente art. 4 prevede anche la decadenza dall’assunzione, quale conseguenza della falsa dichiarazione, implicitamente ammettendo i relativi controlli dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro.
4.3. In definitiva, è da escludere -contrariamente a quanto sostiene l’appellante- che il bando di gara si sia limitato a richiamare la normativa dell’art. 71 e seg. (ed in specie dell’art. 75) del D.P.R. n. 445/2000. Piuttosto, vi ha fatto un rinvio esplicito (fatta sempre salva l’applicazione dell’art. 76 riguardante le “norme penali”), soltanto nella prima parte dell’articolo 4.
Per il resto, ed in aggiunta, il bando è inequivoco nel comminare ai partecipanti alla selezione in genere (art. 4, seconda parte ) ed ai soggetti chiamati ad assumere servizio (art. 6) le dette sanzioni escludenti nel caso di dichiarazioni non veritiere -anche quando non riguardanti requisiti richiesti come necessari per la partecipazione alla procedura e per l’assunzione dell’impiego. L’amministrazione comunale non avrebbe potuto fare altro che darvi applicazione, dopo avere constatato la non veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente riguardo all’assenza di procedimenti penali pendenti a suo carico.
4.3.1. Di qui l’irrilevanza delle ultime due censure dell’appellante, sopra sintetizzate, relative, per un verso, alla portata non escludente della pendenza del procedimento penale ove fosse stata dichiarata (alla stregua delle previsioni del bando di concorso, in particolare dell’art. 2, comma 2, lett. e), secondo cui causa ostativa sarebbe potuta essere soltanto eventuale sentenza di condanna passata in giudicato) e, per altro verso, alla disciplina generale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 3 del 1957 e all’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 (sulla base delle quali è da ritenere vigente tutt’al più un obbligo dichiarativo, la cui violazione non sarebbe sanzionabile con l’esclusione dal concorso).
4.3.2. Il caso di specie si distingue da quello oggetto del precedente di questa stessa Sezione V, 2 aprile 2024, n. 3001, sul quale si fondano diverse argomentazioni di parte appellante.
Nel caso esaminato nella sentenza appena citata non risulta vi fossero prescrizioni del bando di concorso coincidenti od analoghe a quelle sopra riportate.
Invero, l’obbligo dichiarativo della candidata al concorso oggetto della decisione era ivi stato desunto dalla clausola di cui all’art. 3 del bando che prescriveva l’utilizzo di un allegato modulo di domanda (stabilendo che “ La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE il modulo allegato al […] bando, di cui si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione ”) e dalla dizione nel modello di domanda della dichiarazione sub d), di “ non [avere] riportato condanne penali e non [avere] procedimenti penali in corso ”(salvo, “ in caso affermativo [dover] indicare le condanne riportate (anche se [fosse] stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti(qualunque [ne fosse] la natura […]) ”).
In tale situazione, non può che essere condivisa la conclusione raggiunta nella sentenza secondo cui la detta previsione del bando di concorso “ vale semplicemente a rendere obbligatorio e vincolato il veicolo di presentazione della domanda (anche) nei suoi contenuti, ma non già a creare altri e diversi requisiti partecipativi ”, di modo che il modulo di domanda non avrebbe potuto introdurre “ una diversa causa (peraltro automatica) escludente, ulteriore rispetto alla condanna ”, avendo più semplicemente ad oggetto “ un obbligo d’informazione aggiuntivo (anche per il controllo e monitoraggio da parte dell’amministrazione, e comunque per tutte le valutazioni del caso) non associato ad una causa escludente ” (e, a tale ultimo riguardo, la sentenza n. 3001/24 richiama i requisiti generali e le cause escludenti di cui all’art. 2 d.P.R. n. 3 del 1957 e all’art. 2 d.P.R. n. 487 del 1994).
4.4. Il provvedimento impugnato è stato invece adottato dal Comune di Nola sulla base delle citate clausole del bando di concorso, escludendo l’odierno appellante dalla selezione e dalla graduatoria e dichiarandolo decaduto anche dall’assunzione (con conseguente nullità del contratto di lavoro frattanto stipulato), per il solo fatto di avere fornito una dichiarazione falsa e non perché tale dichiarazione gli avrebbe consentito di fruire di benefici concorsuali cui lo stesso non avrebbe avuto diritto.
4.4.1. L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 è invero richiamato nel bando di concorso, ma ai soli limitati fini sopra detti, mentre non è in alcun modo posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Esso non trova comunque applicazione nel caso di specie, non potendo operare nemmeno a fini etero-integrativi del bando di concorso, poiché questo contiene delle clausole incompatibili col testo della norma (così come interpretato dalla giurisprudenza di cui appresso). Per pretendere - non importa qui se fondatamente o meno - la disapplicazione degli artt. 4 e 6 il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando in parte qua .
4.4.2. In mancanza di tale impugnazione, non è dato occuparsi nemmeno della giurisprudenza – che pure va ribadita – in ragione della quale “ il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la ‘non veridicità del contenuto’ comporta la decadenza del dichiarante ‘dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera’, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio ”(Cass., sez. lav., 19 ottobre 2020, n. 22673), di guisa che “ la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 ” in caso di “ assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti ”, “ per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare ” (Cass., sez. lav., 11 luglio 2019, n. 18699, che richiama al riguardo anche id., 23 settembre 2016, n. 18719).
4.5. Nel caso di specie il ricorrente, nella domanda di partecipazione al concorso, ha dichiarato di non avere procedimenti penali in corso, omettendo, dunque, di esplicitare di essere indagato dalla Procura della Repubblica di Livorno nel procedimento penale n° […omissis …], nonostante fosse a conoscenza di tale circostanza almeno dal 10 giugno 2020, com’è risultato dalle comunicazioni rese al Comune dalla Procura procedente e non contestato in giudizio.
Dato quanto sopra, in presenza di tali circostanze, è corretta la sentenza che ha ritenuto legittimi l’esclusione dalla graduatoria e i conseguenti provvedimenti adottati dall’amministrazione, trattandosi di scelte vincolate derivanti dal bando di concorso.
5. L’appello va quindi respinto.
5.1. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell’appellante ed a favore del Comune di Nola.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del Comune di Nola, nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
PP UC CA, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP UC CA | RA RI |
IL SEGRETARIO