Articolo 1 della Legge 25 giugno 1952, n. 876
Articolo 2
Versione
20 luglio 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.
Entrata in vigore il 20 luglio 1952