Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.