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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1408/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRIMA SEZIONE PESCARA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1408/2024 tra
Oggi 12 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Nino Presutti si riporta al ricorso e alle note depositate e ne chiede l'accoglimento. Per l'Inps l'avv. Del sordo si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 1408/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 12.02.2025
PROMOSSO DA rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Presutti, con domicilio eletto presso il Parte_1
suo studio in Pescara, alla via Tiburtina n. 132 con procura allegata al ricorso
C O N T R O
INPS, elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo e dall'Avv. Cristina Grappone, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI RECUPERO SGRAVI CONTRIBUTIVI CONCLUSIONI: come da verbale del 12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento Inps del 24.01.2024 di recupero di maggiori contributi dovuti dall'opponente per l'anno di imposta 2019 in applicazione del regime ordinario e non agevolato ex art. 1, commi 77-89 della L. n. 190/2014 non spettanti sul rilievo che nella dichiarazione dei redditi
2019 l'odierno opponente aveva compilato la sezione 1 del quadro LM e non la sezione II che consentiva di beneficiare della riduzione dei contributi al 35%.
Deduceva a fondamento del gravame l'illegittimità del recupero tenuto conto che per mero errore scusabile aveva compilato, per l'anno di imposta 2019, il quadro LM nella sezione I anziché
II, come correttamente invece compilato per gli anni 2020-2023, e che a seguito della comunicazione inps oggetto dell'odierna impugnazione aveva provveduto a sanare fiscalmente la dichiarazione 2020 inviando un dichiarazione redditi 2020 integrativa, compilando la sezione riservata ai soggetti che vogliono fruire del regime forfettario e pertanto provvedendo a sanare la causa ostativa all'entrata nel regime contributivo agevolato essendo in possesso dei requisiti di legge (richiesta di adesione al regime contributivo agevolato presentata in data 6.02.2019; ricavi conseguiti nell'anno precedente non superiore a 65.000 euro).
L'Ente convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto in quanto l'opzione per un regime contributivo non può essere emendata attraverso una dichiarazione integrativa tenuto conto del carattere di dichiarazione negoziale propria della dichiarazione dei redditi.
Va premesso in via generale che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava su chi vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del
26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16674 del 2017; Cass .
Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario non è stata contestata dall'Inps ma è stata desunta esclusivamente dalla mancata compilazione della sez. II del quadro LM del modello 2020 nell'ambito del quale deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'utilizzo del regime in questione e l'assenza di condizioni ostative.
Risulta peraltro dagli atti che il ricorrente ha presentato, nei termini, dichiarazione integrativa, nella quale ha correttamente compilato il quadro LM nella parte relativa all'adesione al regime forfettario. A tal proposito l'art 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede che “8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
Nel comma 8-bis. “Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”.
Tali disposizioni permettono dunque di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tanto premesso occorre poi evidenziare, come emerge dall'orientamento consolidato della S.C. che la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell'obbligo tributario nè produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione, opponendosi all'atto impositivo oppure con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e con onere della prova a suo carico, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U., 25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n. 18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932; Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Il che del resto è a sua volta connesso alla considerazione che di regola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicchè possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass.
04/02/2011, n. 2725); ma tale principio fa salvi i casi in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali;
il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario; in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione ( Cass. sez.V.
n. 36164/2023; Cass. 11/05/2012, n. 7294; Cass. 26/09/2012, n. 6333; Cass. 1/07/2015, n.
13454; Cass. 22/01/2013, n. 1427; Cass. 23/11/2018, n. 30404).
Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato.
In quest'ultima ipotesi ove il contribuente intenda contestare l'atto impositivo notificatogli dalla
Amministrazione finanziaria per far valere l'errore commesso, lo stesso è onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. - estesa dall'art. 1324 c.c., in quanto compatibile agli atti unilaterali "inter vivos" a contenuto patrimoniale -, a fornire la prova della rilevanza dell'errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità (nella specie dovendo ravvisarsi tale requisito nell'errore che cade sulla "qualità di perdita" dell'importo da portare in diminuzione, o ancora nell'errore determinato da ignoranza od errata comprensione della portata delle norme tributarie applicabili) e della obiettiva riconoscibilità (da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli Uffici accertatori) (Cass. sez. V n. 36164/23).
Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord.,
08/08/2024, n. 22407).
Facendo applicazione di tali principi, si osserva che quanto riportato nella dichiarazione integrativa collima con quanto dichiarato a suo tempo dal ricorrente nella domanda di agevolazione contributiva presentata il 6.02.2019 (v. doc. 14 allegato al ricorso).
Inoltre, negli anni di imposta successivi (2020-2023) il ricorrente ha correttamente compilato il quadro LM nella sezione II ed era in possesso anche nell'anno di imposta 2019 dei requisiti per accedere al regime forfettario avendo dichiarato un reddito inferiore al limite reddituale di legge;
tutte le fatture emesse dall'istante nel 2019 risultano emesse in regime forfettario (v. doc. 17) tanto che vi è il richiamo espresso della norma di legge ed infine per l'anno di imposta 2019 ha correttamente compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi indicando nella colonna 7 il codice C, ossia quello volto a beneficiare della riduzione contributiva di cui all'art. 1, commi 77-84
L. n. 190/2014 (v. doc. 18).
I predetti elementi inducono, complessivamente considerati, a ritenere sussistenti i requisiti per avvalersi del regime forfettario ed altresì a dimostrare che l'errore sulla scelta negoziale fosse conoscibile dall'amministrazione, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni ulteriori rispetto alla mancata corretta compilazione del modello LM 2020.
L'opposizione va pertanto accolta
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che per l'anno di imposta 2019 il ricorrente è legittimato a fruire della riduzione del 35% dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 1, commi 59-89 L.
n. 190/2014 ; condanna l'Inps a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro
1.900,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 12.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRIMA SEZIONE PESCARA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1408/2024 tra
Oggi 12 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Nino Presutti si riporta al ricorso e alle note depositate e ne chiede l'accoglimento. Per l'Inps l'avv. Del sordo si riporta alla memoria. Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 1408/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 12.02.2025
PROMOSSO DA rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Presutti, con domicilio eletto presso il Parte_1
suo studio in Pescara, alla via Tiburtina n. 132 con procura allegata al ricorso
C O N T R O
INPS, elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo e dall'Avv. Cristina Grappone, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI RECUPERO SGRAVI CONTRIBUTIVI CONCLUSIONI: come da verbale del 12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento Inps del 24.01.2024 di recupero di maggiori contributi dovuti dall'opponente per l'anno di imposta 2019 in applicazione del regime ordinario e non agevolato ex art. 1, commi 77-89 della L. n. 190/2014 non spettanti sul rilievo che nella dichiarazione dei redditi
2019 l'odierno opponente aveva compilato la sezione 1 del quadro LM e non la sezione II che consentiva di beneficiare della riduzione dei contributi al 35%.
Deduceva a fondamento del gravame l'illegittimità del recupero tenuto conto che per mero errore scusabile aveva compilato, per l'anno di imposta 2019, il quadro LM nella sezione I anziché
II, come correttamente invece compilato per gli anni 2020-2023, e che a seguito della comunicazione inps oggetto dell'odierna impugnazione aveva provveduto a sanare fiscalmente la dichiarazione 2020 inviando un dichiarazione redditi 2020 integrativa, compilando la sezione riservata ai soggetti che vogliono fruire del regime forfettario e pertanto provvedendo a sanare la causa ostativa all'entrata nel regime contributivo agevolato essendo in possesso dei requisiti di legge (richiesta di adesione al regime contributivo agevolato presentata in data 6.02.2019; ricavi conseguiti nell'anno precedente non superiore a 65.000 euro).
L'Ente convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto in quanto l'opzione per un regime contributivo non può essere emendata attraverso una dichiarazione integrativa tenuto conto del carattere di dichiarazione negoziale propria della dichiarazione dei redditi.
Va premesso in via generale che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava su chi vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006, n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del
26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16674 del 2017; Cass .
Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario non è stata contestata dall'Inps ma è stata desunta esclusivamente dalla mancata compilazione della sez. II del quadro LM del modello 2020 nell'ambito del quale deve essere attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l'utilizzo del regime in questione e l'assenza di condizioni ostative.
Risulta peraltro dagli atti che il ricorrente ha presentato, nei termini, dichiarazione integrativa, nella quale ha correttamente compilato il quadro LM nella parte relativa all'adesione al regime forfettario. A tal proposito l'art 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede che “8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
Nel comma 8-bis. “Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”.
Tali disposizioni permettono dunque di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tanto premesso occorre poi evidenziare, come emerge dall'orientamento consolidato della S.C. che la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell'obbligo tributario nè produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione, opponendosi all'atto impositivo oppure con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e con onere della prova a suo carico, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U., 25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n. 18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932; Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Il che del resto è a sua volta connesso alla considerazione che di regola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicchè possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass.
04/02/2011, n. 2725); ma tale principio fa salvi i casi in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali;
il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario; in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione ( Cass. sez.V.
n. 36164/2023; Cass. 11/05/2012, n. 7294; Cass. 26/09/2012, n. 6333; Cass. 1/07/2015, n.
13454; Cass. 22/01/2013, n. 1427; Cass. 23/11/2018, n. 30404).
Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato.
In quest'ultima ipotesi ove il contribuente intenda contestare l'atto impositivo notificatogli dalla
Amministrazione finanziaria per far valere l'errore commesso, lo stesso è onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. - estesa dall'art. 1324 c.c., in quanto compatibile agli atti unilaterali "inter vivos" a contenuto patrimoniale -, a fornire la prova della rilevanza dell'errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità (nella specie dovendo ravvisarsi tale requisito nell'errore che cade sulla "qualità di perdita" dell'importo da portare in diminuzione, o ancora nell'errore determinato da ignoranza od errata comprensione della portata delle norme tributarie applicabili) e della obiettiva riconoscibilità (da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli Uffici accertatori) (Cass. sez. V n. 36164/23).
Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione;
tanto deve affermarsi per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord.,
08/08/2024, n. 22407).
Facendo applicazione di tali principi, si osserva che quanto riportato nella dichiarazione integrativa collima con quanto dichiarato a suo tempo dal ricorrente nella domanda di agevolazione contributiva presentata il 6.02.2019 (v. doc. 14 allegato al ricorso).
Inoltre, negli anni di imposta successivi (2020-2023) il ricorrente ha correttamente compilato il quadro LM nella sezione II ed era in possesso anche nell'anno di imposta 2019 dei requisiti per accedere al regime forfettario avendo dichiarato un reddito inferiore al limite reddituale di legge;
tutte le fatture emesse dall'istante nel 2019 risultano emesse in regime forfettario (v. doc. 17) tanto che vi è il richiamo espresso della norma di legge ed infine per l'anno di imposta 2019 ha correttamente compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi indicando nella colonna 7 il codice C, ossia quello volto a beneficiare della riduzione contributiva di cui all'art. 1, commi 77-84
L. n. 190/2014 (v. doc. 18).
I predetti elementi inducono, complessivamente considerati, a ritenere sussistenti i requisiti per avvalersi del regime forfettario ed altresì a dimostrare che l'errore sulla scelta negoziale fosse conoscibile dall'amministrazione, anche in considerazione dell'assenza di contestazioni ulteriori rispetto alla mancata corretta compilazione del modello LM 2020.
L'opposizione va pertanto accolta
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che per l'anno di imposta 2019 il ricorrente è legittimato a fruire della riduzione del 35% dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 1, commi 59-89 L.
n. 190/2014 ; condanna l'Inps a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro
1.900,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 12.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)