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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11262/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonella Capaldo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in BeLIzzi (Sa), Via Trento n. 21;
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e a (C.F. (già denominata Controparte_2 P.IVA_1
quale procuratrice generale di in CP_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv.to
Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti
- Opposte –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2623/2019 del 5.09.2019 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha Controparte_5 ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 7.658,96, oltre interessi,
spese e competenze monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo n. 200955461064901 di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta ad uso rotativo c.d. revolving del
03.03.2004.
Eccepiva: la nuLItà del decreto ingiuntivo per incertezza ed iLIquidità del credito con violazione del art. 50 tub;
la mancanza di forma scritta del contratto posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo con violazione dell'art. 117 tub ed art. 124 tub;
nuLItà del contratto di finanziamento non emesso da agente in attività
finanziaria; illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
omessa indicazione del taeg e del tan con conseguente indeterminatezza del contratto;
violazione art. 118
tub e ius variandi.
Concludeva chiedendo: in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto per i motivi di nuLItà indicati;
nel merito accertare e dichiarare la nuLItà dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 50 TUB;
accertare e dichiarare l'inesistenza di forma scritta del contratto relativo al credito rotativo con conseguente nuLItà/inesistenza dello stesso ed applicazione degli interessi al tasso legale;
accertare e dichiarare la sussistenza di addebiti illegittimi in relazione al rapporto posto alla base della pretesa creditoria e, per l'effetto annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto con rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
in via istruttoria depositare l'originale del contratto di credito al consumo n. 20095461064901 mai consegnato al consumatore, anche al fine di leggerne e comprenderne il contenuto, assolutamente illeggibile nella copia depositata nel procedimento monitorio per l'esercizio del diritto di difesa;
ctu contabile. Con comparsa depositata in data 24.11.2020, la e per essa Controparte_6
la si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto Controparte_7
l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: la validità dell'estratto conto ex art. 50 tub;
la certezza del credito oggetto di ingiunzione avendo depositato oltre all'estratto conto certificato anche il contratto per cui è causa nonché gli atti di cessione del credito notificati unitamente alla diffida del dell''odierno opponente;
la sottoscrizione dell'opponente alle condizioni generali del contratto per cui è causa e della relativa linea di credito con conseguente ritiro della copia della documentazione contrattuale da parte di quest'ultimo; l'infondatezza della doglianza relativa al difetto di legittimazione a stipulare il contratto medesimo da parte di un rivenditore autorizzato;
la genericità dell'eccezione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la puntuale indicazione in seno alla scheda contrattuale della misura degli interessi, taeg e tan;
l'inesistenza dell'ius variandi.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., senza alcun approfondimento istruttorio e precisate le conclusioni all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il merito
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa.
L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio.
Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione
civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)
Mentre l'istituto di credito opposto ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, le opponenti si sono limitate a contestazioni generiche e non sempre conferenti al thema decidendum.
In conformità ai principi inerenti alla prova dell'inadempimento contrattuale come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. n. 577/2008 e Cass.
Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001), la Banca opposta ha provato il proprio titolo contrattuale, depositando il contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato con utilizzo di carta ad uso rotativo c.d. revolving e fornendo adeguata prova della consegna della somma oggetto di causa, ed ha allegato l'inadempimento del debitore, mediante il deposito dell'estratto certificato ex art 50
TUB, dimostrando la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito.
Non assume pertanto pregio l'eccezione di inammissibilità del D.I., genericamente articolata sulla presunta assenza dei presupposti sufficienti al suo rilascio, specie con riferimento alla nuLItà del contratto per difetto di forma (art 117 TUB) ed art. 1284
c.c., alla carente efficacia probatoria dell'estratto ex art 50 TUB in sede di opposizione. Circa il presunto difetto di forma, basti rilevare: che l'opponente ha sottoscritto clausola contrattuale dichiarativa del rilascio di copia del contratto in loro favore;
che l'assenza di firma del funzionario non incide sulla validità dei contratti bancari,
atteso che la Suprema Corte di Cassazione con le decisioni rese a Sezioni Unite del
23/01/2018, n. 1653 e del 16/1/2018, n. 898 ha dichiarato la validità del contratto cd.
monofirma, risultando le finalità di protezione sottese alla nuLItà ex art 117 TUB
rispettate ove il contratto sia stato sottoscritto unicamente dal cliente e questi ne abbia ricevuto copia potendo desumersi il consenso dell'istituto di credito da altri comportamenti concludenti.
Con riferimento all'efficacia probatoria dell'estratto certificato ex art 50 TUB, si rileva che la distinzione tra estratto conto analitico ed estratto di saldaconto, il primo idoneo a fornire prova adeguata dell'esatto dare-avere tra le parti nel giudizio di opposizione ed il secondo idoneo a fondare la sola pretesa esposta in via monitoria,
assume specifica rilevanza nelle controversie vertenti su conto corrente bancario, e non anche quando oggetto del contendere è la debitoria maturata rispetto ad un contratto di finanziamento personale, sussumibile nella diversa fattispecie del mutuo ex art 1813 c.c.
Relativamente all'eccezione della “omessa indicazione del TAN e TAEG” la quale avrebbe potuto creare profili di indeterminatezza del contratto de quo, si rileva che la doglianza è infondata, in quanto smentita dalla documentazione prodotta agli atti.
Nel contratto allegato in sede monitoria (cfr. all. d) risultano, infatti, espressamente pattuite per iscritto, contrariamente a quanto assunto, le condizioni economiche del finanziamento: “TAN 17,40% TAEG 18,86%” e le relative clausole risultano sottoscritte dall'odierno opponente.
Parimenti infondata è la censura relativa all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB, siccome priva di qualsivoglia substrato probatorio ed all'evidenza meramente ipotetica, mai riscontrata sul piano probatorio.
Per quanto riguarda l'altra eccezione formulata dall'opponente della carenza dei requisiti dell'agente intermediario non abilitato al rilascio della carta per cui è causa,
si evidenza che la EL S.r.l. F.LI EC come agente della DO era soggetto convenzionato nei moduli intestati alla DO. Si ricorda che è Agente
in Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del
TUB. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché
attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del
TUB). Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I
contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell'Agente sono queLI relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Inoltre la distribuzione di carte di pagamento (quale nella specie è da intendersi la carta di credito revolving con cui utilizzare la linea di credito relativa alla richiesta di finanziamento ) non integra un'attività esclusiva degli agenti finanziari: difatti, ai sensi dell'art. 120 quinquies T.U.B., l'attività di intermediario del credito è svolta anche da qualsiasi soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Con specifico riguardo al caso in esame, DO risulta essere società
regolarmente iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 TUB cd. Albo
Unico e presso l'elenco Ufficio Italiano Cambi.
Orbene, la Cassazione ha ritenuto che nella vigenza del d.g. n. 374 del 1999 e del d.m.
13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010,
il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi è nullo ex art.
1418, comma 1, c.c. (Cass., 13 maggio 2025, n. 12838).
La carta di credito revolving – come ricorda la stessa Corte di Cassazione -
costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede, dunque, nella facoltà riservata al titolare di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis,
dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' CP_8 Pertanto, considerato che la DO risultava iscritta nell'elenco unico previsto dall'art. 106 tub, anche in virtù dell'orientamento da ultimo indicato dalla Suprema
Corte di Cassazione, si ritiene che tale ultima eccezione sia infondata.
Per le medesime motivazioni, può ritenersi priva di pregio l'eccezione formulata in comparsa conclusionale volta ad accertare la nuLItà ex art. 1418 co. 1 c.p.c. del contratto di apertura di credito revolving in esame, a tempo indeterminato, stipulato dall'opponente e la DO per il tramite del rivenditore “convenzionato”.
Infine, va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente con riferimento alla illegittima capitalizzazione mensile degli interessi, essendo la stessa genericamente formulata, mancando qualsivoglia riferimento al regolamento ed alle condizioni contrattuali;
parte opponente, inoltre non ha fornito alcun elemento probatorio utile né ha articolato mezzi istruttori al fine di provare la diversa composizione del credito ingiunto.
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 2623/2019
deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di soccombente in giudizio, Parte_1
e sono liquidate in € 2.540,00 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2623/2019, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2623/2019
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 2.540 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase
Istruttoria € 840, Fase Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11262/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonella Capaldo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in BeLIzzi (Sa), Via Trento n. 21;
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e a (C.F. (già denominata Controparte_2 P.IVA_1
quale procuratrice generale di in CP_3 Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv.to
Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti
- Opposte –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2623/2019 del 5.09.2019 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha Controparte_5 ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 7.658,96, oltre interessi,
spese e competenze monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo n. 200955461064901 di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta ad uso rotativo c.d. revolving del
03.03.2004.
Eccepiva: la nuLItà del decreto ingiuntivo per incertezza ed iLIquidità del credito con violazione del art. 50 tub;
la mancanza di forma scritta del contratto posto a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo con violazione dell'art. 117 tub ed art. 124 tub;
nuLItà del contratto di finanziamento non emesso da agente in attività
finanziaria; illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
omessa indicazione del taeg e del tan con conseguente indeterminatezza del contratto;
violazione art. 118
tub e ius variandi.
Concludeva chiedendo: in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto per i motivi di nuLItà indicati;
nel merito accertare e dichiarare la nuLItà dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 50 TUB;
accertare e dichiarare l'inesistenza di forma scritta del contratto relativo al credito rotativo con conseguente nuLItà/inesistenza dello stesso ed applicazione degli interessi al tasso legale;
accertare e dichiarare la sussistenza di addebiti illegittimi in relazione al rapporto posto alla base della pretesa creditoria e, per l'effetto annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto con rideterminazione dell'esatto dare-avere tra le parti;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
in via istruttoria depositare l'originale del contratto di credito al consumo n. 20095461064901 mai consegnato al consumatore, anche al fine di leggerne e comprenderne il contenuto, assolutamente illeggibile nella copia depositata nel procedimento monitorio per l'esercizio del diritto di difesa;
ctu contabile. Con comparsa depositata in data 24.11.2020, la e per essa Controparte_6
la si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto Controparte_7
l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: la validità dell'estratto conto ex art. 50 tub;
la certezza del credito oggetto di ingiunzione avendo depositato oltre all'estratto conto certificato anche il contratto per cui è causa nonché gli atti di cessione del credito notificati unitamente alla diffida del dell''odierno opponente;
la sottoscrizione dell'opponente alle condizioni generali del contratto per cui è causa e della relativa linea di credito con conseguente ritiro della copia della documentazione contrattuale da parte di quest'ultimo; l'infondatezza della doglianza relativa al difetto di legittimazione a stipulare il contratto medesimo da parte di un rivenditore autorizzato;
la genericità dell'eccezione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la puntuale indicazione in seno alla scheda contrattuale della misura degli interessi, taeg e tan;
l'inesistenza dell'ius variandi.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., senza alcun approfondimento istruttorio e precisate le conclusioni all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Il merito
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento monitorio in giudizio a cognizione piena con inversione sostanziale del ruolo delle parti in causa.
L'opponente, formalmente attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, in qualità di titolare della domanda avanzata in sede monitoria, è attore sostanziale, con conseguente ricaduta in ordine alla regola di ripartizione dell'onere della prova fissata nell'art 2697 c.c.: a parte opposta è riservato l'onere di prova dei fatti costituitivi posti a fondamento della pretesa, mentre parte opponente sostiene l'onere di prova contrario, allegando ogni fatto estintivo e/modificativo rispetto al diritto azionato in giudizio.
Il giudice non è, dunque, chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione
civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)
Mentre l'istituto di credito opposto ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, le opponenti si sono limitate a contestazioni generiche e non sempre conferenti al thema decidendum.
In conformità ai principi inerenti alla prova dell'inadempimento contrattuale come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. SS.UU. n. 577/2008 e Cass.
Civ. SS.UU. N. 13533 del 2001), la Banca opposta ha provato il proprio titolo contrattuale, depositando il contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato con utilizzo di carta ad uso rotativo c.d. revolving e fornendo adeguata prova della consegna della somma oggetto di causa, ed ha allegato l'inadempimento del debitore, mediante il deposito dell'estratto certificato ex art 50
TUB, dimostrando la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito.
Non assume pertanto pregio l'eccezione di inammissibilità del D.I., genericamente articolata sulla presunta assenza dei presupposti sufficienti al suo rilascio, specie con riferimento alla nuLItà del contratto per difetto di forma (art 117 TUB) ed art. 1284
c.c., alla carente efficacia probatoria dell'estratto ex art 50 TUB in sede di opposizione. Circa il presunto difetto di forma, basti rilevare: che l'opponente ha sottoscritto clausola contrattuale dichiarativa del rilascio di copia del contratto in loro favore;
che l'assenza di firma del funzionario non incide sulla validità dei contratti bancari,
atteso che la Suprema Corte di Cassazione con le decisioni rese a Sezioni Unite del
23/01/2018, n. 1653 e del 16/1/2018, n. 898 ha dichiarato la validità del contratto cd.
monofirma, risultando le finalità di protezione sottese alla nuLItà ex art 117 TUB
rispettate ove il contratto sia stato sottoscritto unicamente dal cliente e questi ne abbia ricevuto copia potendo desumersi il consenso dell'istituto di credito da altri comportamenti concludenti.
Con riferimento all'efficacia probatoria dell'estratto certificato ex art 50 TUB, si rileva che la distinzione tra estratto conto analitico ed estratto di saldaconto, il primo idoneo a fornire prova adeguata dell'esatto dare-avere tra le parti nel giudizio di opposizione ed il secondo idoneo a fondare la sola pretesa esposta in via monitoria,
assume specifica rilevanza nelle controversie vertenti su conto corrente bancario, e non anche quando oggetto del contendere è la debitoria maturata rispetto ad un contratto di finanziamento personale, sussumibile nella diversa fattispecie del mutuo ex art 1813 c.c.
Relativamente all'eccezione della “omessa indicazione del TAN e TAEG” la quale avrebbe potuto creare profili di indeterminatezza del contratto de quo, si rileva che la doglianza è infondata, in quanto smentita dalla documentazione prodotta agli atti.
Nel contratto allegato in sede monitoria (cfr. all. d) risultano, infatti, espressamente pattuite per iscritto, contrariamente a quanto assunto, le condizioni economiche del finanziamento: “TAN 17,40% TAEG 18,86%” e le relative clausole risultano sottoscritte dall'odierno opponente.
Parimenti infondata è la censura relativa all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB, siccome priva di qualsivoglia substrato probatorio ed all'evidenza meramente ipotetica, mai riscontrata sul piano probatorio.
Per quanto riguarda l'altra eccezione formulata dall'opponente della carenza dei requisiti dell'agente intermediario non abilitato al rilascio della carta per cui è causa,
si evidenza che la EL S.r.l. F.LI EC come agente della DO era soggetto convenzionato nei moduli intestati alla DO. Si ricorda che è Agente
in Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del
TUB. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché
attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del
TUB). Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I
contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell'Agente sono queLI relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Inoltre la distribuzione di carte di pagamento (quale nella specie è da intendersi la carta di credito revolving con cui utilizzare la linea di credito relativa alla richiesta di finanziamento ) non integra un'attività esclusiva degli agenti finanziari: difatti, ai sensi dell'art. 120 quinquies T.U.B., l'attività di intermediario del credito è svolta anche da qualsiasi soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Con specifico riguardo al caso in esame, DO risulta essere società
regolarmente iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 TUB cd. Albo
Unico e presso l'elenco Ufficio Italiano Cambi.
Orbene, la Cassazione ha ritenuto che nella vigenza del d.g. n. 374 del 1999 e del d.m.
13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010,
il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi è nullo ex art.
1418, comma 1, c.c. (Cass., 13 maggio 2025, n. 12838).
La carta di credito revolving – come ricorda la stessa Corte di Cassazione -
costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede, dunque, nella facoltà riservata al titolare di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis,
dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' CP_8 Pertanto, considerato che la DO risultava iscritta nell'elenco unico previsto dall'art. 106 tub, anche in virtù dell'orientamento da ultimo indicato dalla Suprema
Corte di Cassazione, si ritiene che tale ultima eccezione sia infondata.
Per le medesime motivazioni, può ritenersi priva di pregio l'eccezione formulata in comparsa conclusionale volta ad accertare la nuLItà ex art. 1418 co. 1 c.p.c. del contratto di apertura di credito revolving in esame, a tempo indeterminato, stipulato dall'opponente e la DO per il tramite del rivenditore “convenzionato”.
Infine, va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente con riferimento alla illegittima capitalizzazione mensile degli interessi, essendo la stessa genericamente formulata, mancando qualsivoglia riferimento al regolamento ed alle condizioni contrattuali;
parte opponente, inoltre non ha fornito alcun elemento probatorio utile né ha articolato mezzi istruttori al fine di provare la diversa composizione del credito ingiunto.
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 2623/2019
deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di soccombente in giudizio, Parte_1
e sono liquidate in € 2.540,00 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2623/2019, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2623/2019
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 2.540 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase
Istruttoria € 840, Fase Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara