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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1310/2025 riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
MI NG Presidente
LA AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 07.04.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Silvia Gia- Parte_1 C.F._1
comelli,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Carmelo Mostaccio, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e con l'intervento dell'Avv. ILARIA FRANCESCA ZOLDAN (C.F. ) nella qualità C.F._3
di Curatrice Speciale di (C.F. ) e CP_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), residenti in [...], Via Rosolino
[...] C.F._5
Pilo n. 46, giusta ordinanza di nomina assunta in data 28.05.2025 e comparsa di costitu- zione depositata in data 02.07.2025, ammessi in via anticipata e provvisoria al Patrocinio
a Spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 03/08.07.2025 in forza delle istanze depositate in data 25.06.2025.
Conclusioni: come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta cele-
1 brata in data 22.10.2025, accettando la proposta formulata dal giudice relatore in data
26.09.2025 ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di omologare la separazione tra i coniugi “con- fermando i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 28.05.2025 ai n. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, prevedendo che il padre possa, con l'aiuto e sotto la supervisione dell'ente affidatario che lavoreranno
d'intesa e con la collaborazione dei SS del Comune di MI, frequentare i figli minorenni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e, comunque, ogniqualvolta e siano presenti in Sici- CP_2 CP_3
lia, nonché ogniqualvolta il padre sia nelle condizioni economiche di recarsi al Nord, auspicabilmente una volta al mese, dandone tempestiva comunicazione all'ente affidatario per l'organizzazione degli in- contri e la preparazione dei minori e della madre e che il padre possa intrattenere delle videochiamate as- sistite da un operatore professionale (e non anche dalla ricorrente) almeno una volta alla settimana (il giorno e l'ora stabiliti dall'ente affidatario), accettando l'apertura di un procedimento di vigilanza dinan- zi al GT di questo Tribunale a favore dei figli minorenni (con obbligo dei SS di relazionare semestral- mente, fatta salva l'urgenza), la compensazione delle spese di lite sostenute dai coniugi e l'assunzione da parte dei coniugi dell'obbligo di rifondere alla dei minori […] le spese di lite liquidate ex D.M.
147/2022 ai minimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità limi- tatamente alle fasi n. 1 e 2”; con la precisazione/integrazione che “per il momento e sino a che non verranno organizzati gli incontri in videochiamata con l'assistenza di un operatore professionale, i minori vedranno il padre in videochiamata con l'assistenza della sig.ra il sabato pomeriggio Pt_1
alle ore 17,00”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente e il resistente hanno celebrato matrimonio concordatario in Terme Viglia- tore (ME) in data 01.09.2007 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
hanno stabilito la loro residenza abituale, da ultimo, in Busto Arsizio (VA), Via Ro- solino Pilo n. 46, in un immobile di proprietà della ricorrente, gravato da mutuo e sono genitori di (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ricono- CP_2 CP_3
sciuti gravemente disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 con diagnosi di di- sturbo dello spettro autistico.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 05.04.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha lamentato che il resistente “sino al mese di aprile 2024 (periodo in cui la ricorrente ha dovuto
2 lasciare la casa coniugale per ripararsi presso la casa dei genitori in Busto Arsizio Via Pilo nr 31 as- sieme ai figli dopo che il li ha cacciati) ha costantemente vessato la sig.ra con insulti di CP_1 Pt_1
vario tipo e minacce”; ha allegato che lo stesso in data 02.06.2024 è stato ammonito dal
Questore della Provincia di Varese;
ha dichiarato di ricevere supporto psicologico presso
“EVA Onlus”; ha dedotto che il resistente ha rilasciato la casa coniugale in data
30.11.2024 per tornare a vivere a MI (sua città natale), è privo di un'occupazione la- vorativa e continua a percepire l'indennità c.d. “B1” quale caregiver dei figli gravemente disabili nonostante non conviva più con i medesimi e, tra l'altro, ha chiesto, “in via di ur- genza essere autorizzata a richiedere, senza la controfirma del sig. la prosecuzione dell'erogazione CP_1
della misura di sostegno c.d. B1 attualmente percepita dal e per la quale lo stesso ha opposto una CP_1
strenua resistenza” e, in via principale, dichiarare la separazione personale dei coniugi, ad- debitarla al resistente, disporre l'affido esclusivo dei figli alla sua persona “con diritto di vi- sita del padre previo accordo la sig.ra ”; assegnarle la casa coniugale;
autorizzarla a per- Pt_1
cepire l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole e la c.d. misura “B1” e porre a carico del padre l'obbligo di versare l'importo mensile di € 300,00 a titolo di con- tributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per gli stessi e al “50% della spesa relativa a terapie non coperte dal SSN e trasporti da e per le strutture di riabilitazione per entrambi i figli non coperte da fon- di statali come sino ad ora fatto”.
A mezzo del decreto reso in data 07.04.2025, “ritenuto che debba essere concesso il provvedimento indifferibile richiesto per evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile per la prole”, il giudice istruttore ha autorizzato la ricorrente a chiedere l'erogazione a suo favore della c.d. misu- ra “B1”.
All'udienza celebrata in data 15.04.2025, difettando la prova della rituale instaurazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente chiarito l'assenza di un pregiudizio attuale, i predetti provvedimenti sono stati revocati.
Costituendosi in giudizio in data 12.05.2025 il resistente ha contestato la ricostruzione offerta dalla ricorrente, ha dichiarato che “nessuna condotta vessatoria ed aggressiva è stata mai posta in essere da parte del resistente nei confronti della [che] non ha la possibilità economica Pt_1
di recarsi frequentemente a Busto Arsizio poiché non saprebbe dove vivere [che] Nel dicembre 2018,
3 dopo la diagnosi di autismo di tipo 3 di e il decise di smettere di lavorare per de- CP_2 CP_3 CP_1
dicarsi interamente alla gestione, piuttosto complessa, dei due figli permettendo così alla sig.ra Pt_1
di continuare a svolgere la professione di insegnante”; di essere alla ricerca di un'occupazione la- vorativa;
che “in data 26.02.2025 ha inoltrato alla documentazione con la quale autoriz- Pt_1
zava la moglie a divenire caregiver del figlio affinchè possa percepire l'indennità relativa” e ha puntua- lizzato che “la vive nella casa coniugale insieme al figlio ed i suoi genitori vivono in Pt_1 CP_2
un vicino immobile di loro proprietà insieme al figlio […] Ciò in quanto non è più possibile ge- CP_3
stire entrambi contemporaneamente e nello stesso ambiente a causa dei loro atteggiamenti e delle frequenti crisi che li rendono bisognosi di costante sorveglianza”. Tra l'altro, ha chiesto disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre “disponendo il CP_2 CP_3
diritto di visita del padre secondo le modalità che saranno ritenute più confacenti all'interesse ed alle esi- genze dei minori ed in considerazione della lontananza posto che il vive in Sicilia ed i minori in CP_1
Lombardia”, quantificare nell'importo mensile complessivo di € 150,00 il contributo pa- terno dovuto per il mantenimento ordinario indiretto della prole, “Ritenere e dichiarare che il ha prestato il proprio consenso affinché l'indennità di caregiver c.d. B1 erogata dalla Regione CP_1
Lombardia venga erogata in favore della ricorrente” e “Disporre che la ricorrente percepisca l'assegno unico per entrambi i minori, gestisca entrambi i libretti sui quali confluiscono le somme erogate in favore di e previa rendicontazione semestrale sulle movimentazioni e purché al non ven- CP_2 CP_3 CP_1
gano richieste somme a titolo di spese straordinarie e/o spese relative a terapie non coperte dal SSN e trasporti da e per le strutture riabilitative per entrambi i figli”.
A mezzo della relazione depositata in data 26.05.2025, tra l'altro, i S.S. del Comune di
Busto Arsizio hanno riferito che “Il nucleo familiare è seguito dall'assistente sociale dell'area disa- bili del comune di Busto Arsizio dal 2018; nell'ambito della presa in carico, è stato attivato il servizio di educativa domiciliare dal mese di dicembre 2023, nell'ambito del quale è stata prodotta la relazione che ha dato avvio al procedimento apertosi presso la Procura TM; […] Ad oggi l'intervento educativo procede con tre accessi settimanali da due ore;
l'operatore riferisce una situazione apparentemente miglio- rata rispetto a quella precedentemente segnalata, soprattutto dopo che il sig. si è allontanato CP_1
dall'abitazione familiare;
il clima risulterebbe maggiormente tranquillo e sereno, nonostante CP_2
sembrerebbe risentire della mancanza del padre apparendo più agitato […] La sig.ra riporta che i mino- ri non vedono il padre da novembre 2024, mese in cui l'uomo si è trasferito a MI e hanno avuto
4 sporadici contatti telefonici con lui, principalmente tramite videochiamate nelle quali il sig. si rivol- CP_1
gerebbe principalmente alla sig.ra piuttosto che ai figli. La sig.ra in un colloquio av- Pt_1 Pt_1
venuto in data 15/5/2025 riporta di essere preoccupata perché nelle ultime settimane starebbe CP_2
chiedendo in maniera più frequente notizie del padre, associando a queste richieste uno stato di malessere del minore. […] Relativamente ai minori e affetti entrambi da una grave forma di au- CP_2 CP_3
tismo, sono stati contattati i centri frequentati da ciascuno (per il centro diurno “Il Seme” di CP_3
Cardano al Campo;
per l servizio specialistico “AIAS” di Busto Arsizio) e le insegnanti della CP_2
scuola presso cui sono iscritti. [ è inserito nel centro da marzo 2020 e frequenta 4 pomeriggi al- CP_3
la settimana. Gli operatori del servizio riportano che prima di trasferirsi in Sicilia, era il padre ad occu- parsi del trasporto del figlio presso il centro. Attualmente invece usufruirebbe del servizio di trasporto of- ferto da una associazione del territorio a cui l'ente comunale fa riferimento e frequenterebbe volentieri le attività proposte. Il lavoro principale svolto dagli operatori del centro con riguarda il potenzia- CP_3
mento delle autonomie di base […] In un incontro di rete avvenuto in data 14/2/25 gli insegnanti ri- portano che nelle ultime settimane la madre sarebbe in difficoltà nella gestione dei minori e per questo motivo sarebbe rientrato presso i nonni materni;
gli insegnanti avevano inoltre riferito di aver no- CP_3
tato una maggiore trascuratezza nell'abbigliamento e nell'igiene personale del minore. Inoltre, riportano che nelle ultime settimane sarebbe risultato più disorientato e con un atteggiamento oppositivo, CP_2
riscontrato soprattutto nel momento del pasto. […] L'operatore scrivente ha svolto una visita domiciliare presso l'abitazione dei nonni materni, la sig.ra di 76 anni e il sig. Parte_2 Persona_1
seppe di 94 anni […] La signora racconta che sarebbe stato 4 anni presso la loro abitazione CP_3
perché la sig.ra e il sig. sarebbero stati in difficoltà nella gestione di entrambi i minori;
Pt_1 CP_1
in merito a questo lungo periodo di permanenza del nipote la donna normalizzerebbe tale organizzazio- ne. […] Quanto sino ad ora raccolto è una situazione di fragilità del nucleo familiare, legata sicuramen- te alla gestione della disabilità dei minori, che appaiono molto compromessi e richiedono quindi un signi- ficativo dispendio di energie da parte degli adulti di riferimento. La sig.ra appare sicuramente Pt_1
in difficoltà nella gestione autonoma dei figli e per questo risulta fondamentale il sostegno che i nonni ma- terni le hanno sino ad ora dato. Gli elementi fino ad ora raccolti farebbero supporre la necessità di un monitoraggio da parte dei servizi con annessi con eventuali ulteriori interventi di sostegno sia per la signo- ra che per i bambini, in accordo con l'area disabili che ha in carico il nucleo”.
***
5 Alla prima udienza celebrata in data 28.05.2025, tra l'altro, la ricorrente ha manifestato l'intenzione di trascorrere il periodo di vacanza dal 3 luglio al 20 agosto con i figli nella casa di sua proprietà nel Comune di Mazzarrà T'AN (ME), a 30 km dal Comune di residenza del resistente e ha dichiarato di non essere contraria all'organizzazione di una frequentazione padre/figli in tale periodo;
il resistente ha puntualizzato che l'immobile in cui vive è di sua proprietà (avendolo ereditato dalla madre deceduta nel novembre 2021) e il giudice istruttore, rilevata la fragilità del nucleo familiare, in via provvisoria e urgente, ha disposto l'affido dei minori all'Ente territorialmente competen- te (individuato nel Comune di Busto Arsizio) “per quanto riguarda il collocamento, le scelte edu- cative e scolastiche e, d'intesa con i SS del Comune di MI, la regolamentazione della relazio- ne/frequentazione con il padre anche nell'imminente periodo estivo” e all'ASST LE LO “per quanto riguarda le scelte sanitarie”, ha disposto che i S.S. dei Comuni di Busto Arsizio, di
Mazzarrà T'AN e di MI verificassero la possibilità di far trascorrere le vacan- ze estive dei minori con ciascun genitore a settimane alterne;
ha confermato il colloca- mento prevalente dei minori presso la madre nella casa coniugale;
ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto ordinario di ciascun figlio ver- sando alla madre l'importo mensile di € 100,00 e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la
C.d.A. di Milano;
ha confermato l'integrale percezione dell'assegno unico e universale da parte della madre;
ha autorizzato la medesima “quale caregiver dei figli minorenni a percepire ogni pensione/indennità/misura B1 spettante a e/o con obbligo di rendi- CP_3 CP_2
contazione semestrale al padre entro il 31.07 e il 31.01 di ogni anno”; ha invitato le parti ad atte- nersi scrupolosamente alle determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. in quanto funzionali alle successive determinazioni giudiziali e ha nominato l'Avv. Ilaria Francesca
Zoldan Curatrice Speciale di Controparte_5
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Costituendosi in giudizio in data 02.07.2025 la C.S. di e per quello che CP_2 CP_3
qui rileva, ha chiesto confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente “e in aggiunta disporre valutazione psicodiagnostica dei genitori e delle competenze genitoriali”. Tra
l'altro, ha allegato di aver svolto numerosi incontri di rete con i S.S. coinvolti e di aver
6 sollecitato l'ASST LE LO all'effettiva presa in carico del nucleo familiare, ha segna- lato che “La situazione di è quella che desta in questo momento maggiore preoccupazione e che CP_2
potrebbe richiedere interventi urgenti […] oggi, a quanto riferisce la madre, non si vuole alzare, CP_2
non gioca, mostra atteggiamenti di rabbia spezzandosi le unghie. Da ultimo pare che il minore addirittu- ra si rifiuti categoricamente di recarsi presso il centro di riabilitazione AIAS e dica di non voler incon- trare il padre. La sig.ra e i Servizi Sociali di Busto hanno riferito che il dott. (neuro- Pt_1 Per_2
psichiatra infantile presso il servizio specialistico AIAS) conferma questo aggravamento/regresso signifi- cativo e propone un cambio di terapia farmacologica”; che “è un bambino non verbale […] CP_3
sembra non aver subito aggravamenti della patologia”; che la ricorrente “è apparsa molto stanca e preoccupata sia per i figli sia per il rapporto con il marito. La paura del giudizio e delle reazioni di quest'ultimo sembrano paralizzarla anche rispetto a iniziative nell'interesse dei minori (es. prelievo della
B1 di dal conto e suo utilizzo senza l'autorizzazione del marito)” e il resistente “ha riferito CP_3
di sentirsi escluso rispetto alla vita dei propri figli. Al momento sarebbe per lui impossibile recarsi a Bu- sto Arsizio per incontrare i minori, se non a fronte dell'ospitalità da parte della moglie o dei suoceri.
[…] sembra concentrato su una posizione rivendicativa e vittimistica più che sul benessere dei minori.
Molto spazio viene dato agli aspetti economici e alle misure di sostegno per i figli, che a suo dire sbilance- rebbero la situazione economica eccessivamente a favore della signora ” e che “A febbraio Pt_1
2024 gli insegnanti dei minori riferivano al Comune di Busto Arsizio diversi episodi di possibili violen- ze subite dai minori [dal padre] Alla luce delle informazioni di cui sopra, la partenza della madre e dei minori destano non poche preoccupazioni. […] La scrivente si è adoperata per coinvolgere i Servizi di
MI e di Mazzarà T'AN”.
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Dalla relazione depositata dai S.S. del in data 11.09.2025 (data- Controparte_6
ta 29.08.2025) è emerso, tra l'altro, quanto segue:
7 ***
Alla successiva udienza celebrata in data 25.09.2025, la ricorrente ha dichiarato di “non avere contezza della pendenza di procedimenti dinnanzi al TM di Milano” e ha chiesto confermare i provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente “fatta salva l'organizzazione di incontri protetti padre/figli minorenni da parte dei SS territorialmente competenti”; il resistente ha dichiara- to che durante il periodo estivo “la frequentazione estiva padre/figli minorenni è stata positiva e di essere interessato a mantenere la relazione con i figli”, si è impegnato a versare il contributo po- sto a suo carico, ad attenersi alle indicazioni dei S.S. e ad affrontare all'uopo i viaggi al
Nord; la C.S. ha confermato che la frequentazione estiva padre/figli, avvenuta con l'ausilio dei S.S. del Comune di MI, è stata positiva e ha chiesto affidare ai S.S. la regolamentazione della relazione padre/figli “sia tramite videochiamata che in presenza in en- trambi i casi assistita da un educatore”.
Tra l'altro, dalla relazione depositata dai S.S. del Comune di MI esibita dalla C.S. all'udienza celebrata in data 25.09.2025 e dalla stessa depositata in pari data è emerso che:
8 ***
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 26.09.2025, tra l'altro, il giudice relatore ha for- mulato la proposta ut supra integralmente riportata.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 22.10.2025, le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta con l'unica precisazione che “per il momento e sino a che non verranno organizzati gli incontri in videochiamata con l'assistenza di un operatore professionale, i minori vedranno il padre in videochiamata con l'assistenza della sig.ra il sabato pomeriggio alle ore Pt_1
17,00”; sul punto, la C.S. ha specificato che “è in corso un avvicendamento tra le cooperative che gestiscono gli interventi domiciliari e questo supporto potrebbe non essere garantito per qualche settimana.
Pare maggiormente rispondente all'interesse dei minori che la videochiamata nelle more venga, comunque, garantita, onde evitare una nuova cesura netta nel rapporto padre/figli. Occorrerà ovviamente il massimo
9 impegno da parte di entrambi i genitori per evitare che il momento, previsto per i minori e a loro dedicato, diventi occasione di scontro”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
È stato ritualmente acquisito in causa che la prosecuzione della convivenza coniugale (di fatto cessata ante causam) è divenuta intollerabile.
L'accordo perfezionatosi in data 21/22.10.2025 non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appare conforme al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e/o, comunque, a contenere i pregiudizi derivatile dalla di- sgregazione del nucleo familiare.
Ne consegue che la separazione personale dei coniugi deve essere omologata alle condi- zioni accettate e precisate in data 21/22.10.2025.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2 lett. g), della legge 184/1983, la dura- ta dell'affidamento all'Ente dei fanciulli non può essere “superiore a ventiquattro mesi” (dalla pubblicazione del presente).
Nel caso in cui, all'approssimarsi della scadenza del predetto termine, permangano im- portanti fragilità nella coppia genitoriale o nell'uno o nell'altro genitore, l'Ente affidatario ne farà segnalazione alla PR presso il TM per la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti a tutela di CP_2 CP_3
I SS, fatta salva l'urgenza, relazioneranno semestralmente al GT in merito all'adempimento del mandato loro conferito, alle condizioni psicofisiche dei minori e all'andamento dei percorsi/interventi attivati nel loro interesse.
Le spese di lite sostenute dalla C.S., già poste a carico solidale dei genitori di e CP_2
devono essere liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i CP_3
valori tabellari minimi previsti per le fasi n. 1 e 2 delle cause di valore indeterminabile di media complessità, fatto salvo il richiesto (dovuto) aumento del 30% per l'assistenza pre- stata a due fanciulli aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, del D. M. ci- tato).
La coppia genitoriale le rifonderà all'AR (dovendosi confermare l'ammissione dei figli minorenni al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi ac- cettate (di seguito riportate);
2) CONFERMA l'affido di e all'Ente territorialmente CP_2 CP_3
competente (allo stato, il Comune di Busto Arsizio) per quanto riguarda il collocamento, le scelte educative e scolastiche e, d'intesa con i S.S territorialmente competenti per il pa- dre (allo stato, quelli del Comune di MI), la regolamentazione della relazio- ne/frequentazione con il padre (in presenza e tramite videochiamata); allo stato,
3) DISPONE CHE il padre possa, sotto la supervisione dell'ente affidatario,
d'intesa e con la massima collaborazione dei S.S. territorialmente competenti per il padre, frequentare i figli minorenni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e, comunque, ogniqualvolta e siano presenti in Sicilia e/o il padre sia nelle condizioni CP_2 CP_3
economiche di recarsi al Nord, auspicabilmente una volta al mese, dandone tempestiva comunicazione all'ente affidatario per l'organizzazione degli incontri e la preparazione dei minori e della madre E CHE il padre possa intrattenere delle videochiamate assistite da un operatore/educatore professionale almeno una volta alla settimana (il giorno e l'ora stabiliti dall'ente affidatario); sino a che non verranno organizzate le videochiamate assistite come innanzi, i minori vedranno il padre in videochiamata con l'assistenza della madre il sabato pomeriggio alle ore 17:00;
4) CONFERMA l'affido di e all'ASST LE LO CP_2 CP_3
per quanto riguarda le scelte sanitarie;
5) CONFERMA, allo stato, il collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA), Via Rosolino Pilo n. 46 (impregiudicata la facoltà per l'Ente affidatario di collocare presso i nonni materni ove rispondente CP_3
al suo superiore interesse morale e materiale);
6) DÀ ATTO CHE il padre si è obbligato a contribuire al mantenimento indiretto ordinario della prole versando alla madre l'importo mensile di € 100,00 per figlio, rivalu- tato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di parte-
11 cipare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
7) DÀ ATTO CHE i coniugi si sono accordati nel senso di riconoscere alla ricor- rente il diritto di continuare a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per i figli minorenni e qualsivoglia pensione/indennità/misura B1 spettante a e/o con obbligo di rendicontazione semestrale al padre en- CP_3 CP_2
tro il 31.07 e il 31.01 di ogni anno;
8) DÀ ATTO CHE i coniugi si sono impegnati ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. (anche per quanto riguarda l'avvio e adesione ai percorsi individuali di sostegno genitoriale) in quanto funzionali al benessere della prole;
9) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al G.T. di questo
Tribunale a favore dei minori (nato il [...]) e (nato il CP_2 CP_3
24.11.2014) cui i S.S. territorialmente competenti (allo stato, quelli dei Comuni di Busto
Arsizio e di MI) relazioneranno semestralmente in merito alle risultanze/esiti delle attività loro affidate (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, fatta salva l'urgenza);
10) COMPENSA per intero le spese di lite sostenute dal ricorrente e dalla resistente;
11) DÀ ATTO CHE il ricorrente e la resistente si sono obbligati, in via solidale tra loro, a rifondere all'AR le spese di lite sostenute dall'Avv. Ilaria Francesca Zoldan li- quidate in complessivi € 2.303,60, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai
[...]
e al G.T. di questo Tribunale per quanto di competenza. Controparte_7
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 27.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
LA AL MI NG
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