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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3708 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3708 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2025, alle ore 10:06 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. IMPEDUGLIA VANESSA , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. MASSIMILIANO LO PRESTI Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 CONTARINO Emiliano
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti e chiede che venga riconosciuto al ricorrente il requisito sanitario come accertato dalla CTU. L'avv. CONTARINO si riporta agli atti discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3708 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3708 /2024 tra
( ), nato a [...] lil Parte_1 C.F._1
13.12.2003, elettivamente domiciliato in Catania, via Genova n. 8 presso lo studio dell'avv.
IMPEDUGLIA Vanessa, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , Corso Gelone n. 90, presso la sede Provinciale , rappresentato e difeso CP_1 CP_1
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569 Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 25.09.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 26.09.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ed il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondate.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa , più specificamente, nella relazione Persona_2 scritta depositata il 25.07.2024 non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità concludendo nel senso di ritenere che: “Il sig. a causa delle Parte_1 infermità evidenziate e documentate:
1. Ha subito, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 118/71 e
s.m.i., una permanente riduzione della sua capacità lavorativa generica valutabile – tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 5.2.1992 – nella misura del 70% con decorrenza dall'8/3/2022 (data della domanda ammnistrativa). Tuttavia, non avendo raggiunto la soglia minima stabilita dall'art.
13 della predetta L. n. 118/71, non ha diritto all'assegno mensile ivi previsto;
2. Non ha avuto ridotta, in relazione all'età, l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione per cui non può essere riconosciuto quale persona con disabilità e con contemporanea necessità di sostegno elevato o molto elevato (ridenominazione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità), secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104/1992 e s.m.i”.
Il CTU, pertanto, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1 di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, con relazione depositata in Persona_3 data 21.05.2025, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, non riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ma riteneva sussistenti i requisiti per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo nel senso di ritenere che: “Il sig. va riconosciuto invalido civile con riduzione Parte_1
3 permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% (settanta-percento), come già decretato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. - Le minorazioni riscontrate, per la loro tipologia, consentono di giudicare il sig. portatore Parte_1 di handicap con connotazione di gravità, ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge n. 104/1992”.
Successivamente il CTU, autorizzato dal giudice con provvedimento del 23.05.2025 ad esaminare la documentazione medica (datata 06.05.2025) prodotta da parte ricorrente in sede di osservazioni alle relazioni peritali, riconosceva altresì la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità stabilendone tuttavia la decorrenza da una data successiva alla domanda amministrativa e precisamente dal 06.05.2025 (data del deposito della documentazione medica aggiornata), concludendo nel senso di ritenere che: “Sulla base degli elementi processuali, anamnestici e clinici, e della nuova documentazione acquisita, il sig. va Parte_1 giudicato invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78%
(settantotto-percento), con conseguente diritto all'assegno mensile di invalidità.- L'esame della documentazione sanitaria permette di far decorrere il diritto all'assegno mensile di invalidità a decorrere dal 06/05/2025, data della nuova certificazione acquisita”.
All'udienza del 16.09.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita parziale accoglimento quanto alla sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti aggiornata rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo ad , la Parte_1 sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità dalla domanda amministrativa e per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal 06.05.2025.
4 Le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale in atti e tenuto conto degli accertamenti compiuti nella presente fase, nonché della decorrenza del requisito sanitario, devono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , con Parte_1 ricorso depositato il 26.09.2024 a seguito di ATP:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riconosce in capo a lo Parte_1 status di portatore di handicap in situazione di gravità ed i requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal 06.05.2025, come da relazione di CTU depositata in data
21.05.2025 ed integrata in data 25.06.2025 dal dott. ; Persona_3
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 16/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3708 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2025, alle ore 10:06 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. IMPEDUGLIA VANESSA , oggi sostituito Parte_1 dall'avv. MASSIMILIANO LO PRESTI Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 CONTARINO Emiliano
Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti e chiede che venga riconosciuto al ricorrente il requisito sanitario come accertato dalla CTU. L'avv. CONTARINO si riporta agli atti discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3708 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3708 /2024 tra
( ), nato a [...] lil Parte_1 C.F._1
13.12.2003, elettivamente domiciliato in Catania, via Genova n. 8 presso lo studio dell'avv.
IMPEDUGLIA Vanessa, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , Corso Gelone n. 90, presso la sede Provinciale , rappresentato e difeso CP_1 CP_1
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569 Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 25.09.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 26.09.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ed il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondate.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa , più specificamente, nella relazione Persona_2 scritta depositata il 25.07.2024 non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità concludendo nel senso di ritenere che: “Il sig. a causa delle Parte_1 infermità evidenziate e documentate:
1. Ha subito, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 118/71 e
s.m.i., una permanente riduzione della sua capacità lavorativa generica valutabile – tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 5.2.1992 – nella misura del 70% con decorrenza dall'8/3/2022 (data della domanda ammnistrativa). Tuttavia, non avendo raggiunto la soglia minima stabilita dall'art.
13 della predetta L. n. 118/71, non ha diritto all'assegno mensile ivi previsto;
2. Non ha avuto ridotta, in relazione all'età, l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione per cui non può essere riconosciuto quale persona con disabilità e con contemporanea necessità di sostegno elevato o molto elevato (ridenominazione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità), secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104/1992 e s.m.i”.
Il CTU, pertanto, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1 di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici richiesti.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, con relazione depositata in Persona_3 data 21.05.2025, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, non riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, ma riteneva sussistenti i requisiti per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo nel senso di ritenere che: “Il sig. va riconosciuto invalido civile con riduzione Parte_1
3 permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% (settanta-percento), come già decretato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. - Le minorazioni riscontrate, per la loro tipologia, consentono di giudicare il sig. portatore Parte_1 di handicap con connotazione di gravità, ai sensi del comma 3 art. 3 della Legge n. 104/1992”.
Successivamente il CTU, autorizzato dal giudice con provvedimento del 23.05.2025 ad esaminare la documentazione medica (datata 06.05.2025) prodotta da parte ricorrente in sede di osservazioni alle relazioni peritali, riconosceva altresì la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità stabilendone tuttavia la decorrenza da una data successiva alla domanda amministrativa e precisamente dal 06.05.2025 (data del deposito della documentazione medica aggiornata), concludendo nel senso di ritenere che: “Sulla base degli elementi processuali, anamnestici e clinici, e della nuova documentazione acquisita, il sig. va Parte_1 giudicato invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78%
(settantotto-percento), con conseguente diritto all'assegno mensile di invalidità.- L'esame della documentazione sanitaria permette di far decorrere il diritto all'assegno mensile di invalidità a decorrere dal 06/05/2025, data della nuova certificazione acquisita”.
All'udienza del 16.09.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita parziale accoglimento quanto alla sussistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di invalidità civile e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti aggiornata rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo ad , la Parte_1 sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità dalla domanda amministrativa e per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal 06.05.2025.
4 Le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale in atti e tenuto conto degli accertamenti compiuti nella presente fase, nonché della decorrenza del requisito sanitario, devono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , con Parte_1 ricorso depositato il 26.09.2024 a seguito di ATP:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riconosce in capo a lo Parte_1 status di portatore di handicap in situazione di gravità ed i requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal 06.05.2025, come da relazione di CTU depositata in data
21.05.2025 ed integrata in data 25.06.2025 dal dott. ; Persona_3
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 16/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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