Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3994/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA N. 90 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. CASTALDO ENRICO (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a C.F._1 margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/02/1948, elettivamente domiciliato in VIA CRISTOFORO COLOMBO SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. VIOLANTE NICOLA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._3 della comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 733/2015 del 27/5/2015 e notificato il 9/6/2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.968,11, per il mancato pagamento del compenso per l'attività di amministrazione per il periodo aprile 1998-novembre 2011. Premetteva di aver ricevuto incarico di amministratore di in data Parte_1
30/4/1998, nomina confermata nella successiva assemblea del 23/5/1998, nella quale veniva approvato il preventivo del suo compenso professionale, di aver esercitato ininterrottamente l'attività fino al mese di novembre 2011, approvando tutti i bilanci e redigendo tutti i rendiconti di gestione e che in data 10/11/2011 era avvenuto il
N.R.G. 3994/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
che durante la sua gestione venivano approvati solo 3 rendiconti fino al 29/5/2001, mentre non venivano approvati i rendiconti consuntivi dal 30/5/2002 al 31/5/2006, quello relativo al periodo 16/6/2006 al 31/5/2007 non veniva neanche redatto e quelli successivi, dall'1/6/2007 al 31/5/2012 erano stati consegnati direttamente al nuovo amministratore dopo la cessazione dell'incarico e non sottoposti all'assemblea; eccepiva inoltre la mancata consegna dei documenti giustificativi delle spese che affermava di aver sostenuto durante la gestione;
eccepiva altresì che durante la gestione dell'opposto il condominio aveva subito una serie di azioni giudiziarie, il distacco della fornitura di energia elettrica, accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate;
eccepiva infine che il non aveva detratto dall'importo del compenso le somme che i CP_1 condomini gli avevano versato direttamente e quelle da lui dichiarate all'Agenzia delle Entrate nel 2007. Istruita la causa, escussi i testi, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Da un punto di vista giuridico, il rapporto tra amministratore e condomini rientra nel contratto di mandato con rappresentanza (art. 1703 c.c.). In particolare, il (mandante) deve pagare all'amministratore Parte_1
(mandatario) il compenso che gli spetta e rimborsare le spese da questi anticipate (art. 1720 c.c.). Il compenso dell'amministratore di condominio viene deliberato al momento della nomina, infatti, «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta» (art. 1129 c. 14 c.c.). Il compenso relativo all'attività di amministratore condominiale trae origine dalle delibere con le quali l'assemblea condominiale, anno per anno, conferma la nomina dell'amministratore e provvede alla determinazione e liquidazione del compenso;
a tal fine, il deposito di una contabilità regolare costituisce necessario ed ineludibile presupposto per ottenere il pagamento del compenso, con la conseguenza che, in assenza, il credito dell'amministratore non può ritenersi provato. Nel caso in esame, durante la sua gestione condominiale sono stati approvati tre soli rendiconti relativi agli anni fino al 29/05/2001. L'assemblea non ha approvato i rendiconti consuntivi dal 30/05/2002 al 31/05/2006, quello relativo al periodo 01/06/2006 al 31/05/2007 non risulta neanche redatto mentre quelli successivi dall'1/06/2007 al 31/05/2012 sono stati consegnati dal al nuovo CP_1 amministratore, dopo la cessazione dell'incarico. I rendiconti non sono stati approvati dall'assemblea del condominio e poiché non ha mai consegnato ai condomini la documentazione contabile del , neanche Parte_1 al termine del suo incarico.
N.R.G. 3994/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 L'opposizione va dunque accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3994/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
Parte_2
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie. per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 733/2015;
3. condanna , al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € Parte_1
145,50 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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