TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2023 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Barbieri ed Enrico Onde, giusta delega Parte_1
in atti
- ATTRICE-
– contro –
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta nell'esecuzione dell'appalto e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione delle somme percepite pari ad euro
13.400,00 oltre rivalutazioni ed interessi sulla somma rivalutata”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] esponendo: di essere proprietaria di un immobile sito in Torino, Corso Tassoni n. 80; di aver CP_1 commissionato alla società in data 11.8.2021, i lavori di ristrutturazione del bagno della CP_1
propria abitazione;
che i predetti lavori comprendevano la demolizione del precedente locale e il rifacimento integrale del rivestimento in piastrelle sui muri perimetrali, la posa del pavimento, la realizzazione di un box doccia, l'installazione dei sanitari, la consegna e la posa di un lavandino con mobile contenitore, la fornitura e la posa di un armadietto a colonna, l'installazione di un pagina 1 di 4 nuovo termo-arredo e la realizzazione della decorazione delle pareti a muro;
che il costo complessivo delle opere veniva pattuito in € 13.400,00, somma integralmente corrisposta dall'attrice; che nonostante la ristrutturazione dovesse iniziare in data 8.10.2021 e concludersi entro trenta giorni, non solo la convenuta non aveva portato a termine le opere, ma i lavori eseguiti presentavano numerosi vizi e difformità rispetto a quanto stabilito dalle parti;
inoltre, durante la realizzazione delle opere, la aveva procurato una serie di danni all'immobile CP_1 dell'attrice.
Nel rappresentare di avere più volte, e senza esito, sollecitato l'appaltatrice al completamento dei lavori ed alla rimozione dei difetti, chiedeva la risoluzione del contratto di appalto e la restituzione dell'importo versato, pari ad € 13.400,00, oltre rivalutazione ed interessi.
La convenuta non si è costituita e con provvedimento dell'11.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Occorre rilevare come parte attrice abbia precisato le proprie conclusioni chiedendo di
“accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta nell'esecuzione dell'appalto e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione delle somme percepite”.
Benchè, dunque, non sia stata avanzata espressamente una domanda di risoluzione del contratto, essa può comunque intendersi implicitamente formulata, come si evince, da un lato, dalla domanda di restituzione del corrispettivo e, dall'altra, dal tenore degli scritti difensivi e delle espressioni in essi utilizzate (cfr. atto di citazione, pag. 6, ove si legge “Con la risoluzione del contratto di appalto si richiede con il presente atto la restituzione delle somme percepite dalla
Società” (cfr. Cass. n. 24947/2017; Cass. n. 19513/2020).
3. Ciò premesso, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge il grave inadempimento della convenuta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Sebbene la consulente abbia evidenziato come il contratto oggetto di causa contenesse un elenco del tutto generico delle opere da eseguire, non indicasse specificatamente le lavorazioni commissionate e non fosse corredato da una adeguata documentazione progettuale, è tuttavia pacifico e documentato come l'attrice abbia affidato alla “i lavori di demolizione, CP_1
smaltimento, ristrutturazione, impianti sanitari (doccia, vasca, rivestimenti, cc.) come da progetto sopra sviluppato;
il tutto eseguito nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell'arte…” e, dunque, la ristrutturazione completa del bagno (cfr. art. 1 contratto d'appalto sub doc. 1).
La consulente tecnica ha dunque accertato: che “i lavori oggetto della presente vertenza non sono stati eseguiti a regola d'arte” (pag. 1), che “i lavori sono conclusi anche se del tutto imperfetti sia per le finiture che per la presenza di un box doccia precario, di un mobile contenitore lavabo
pagina 2 di 4 provvisorio, per la mancanza del mobiletto contenitore rappresentato solo sull'ordine redatto su ordine cliente della “ ”, per il mancato rifacimento dell'impianto di carico acqua (del Parte_2 quale era stato promesso il rifacimento)”; che “i supporti murari non sono stati correttamente preparati e la posa non è complanare ed in bolla (pag. 13); che “in prossimità della parete
d'ingresso e della doccia e nelle vicinanze del wc e della finestra si osserva che la complanarità del supporto di fatto non è stata curata;
è stato maggiorato lo spessore della colla, che non deve superare in media i 3 e i 4 millimetri e che invece è presente in spessore superiore” (pag. 14); che non è stato eseguito “il riempimento tra piastrella e muro di supporto;
anche per il box-doccia, ad ogni effetto, si è reso necessario dotarlo di un cospicuo coprigiunto per poterlo posare in opera in funzione della non ortogonalità del supporto” (pag. 14); che il rubinetto dell'acqua “ è troppo incassato e le manovre di apertura e chiusura dell'acqua risultano difficili” (pag. 17); che “il termo- arredo risulta essere più grande relativamente alla distanza dei suoi attacchi;
ne deriva che rispetto agli attacchi predisposti il termo arredo non è adatto” (pag.17); che “I rivestimenti delle pareti sono mal eseguiti per i sottofondi non complanari, i terminali in elevato dei rivestimenti risultano scollegati dal supporto in più situazioni, del tutto approssimativi, le fughe derivanti dalla geometria delle piastrelle in particolar modo quelle policrome, irregolari. I rivestimenti non sono realizzati a regola d'arte”; che “una delle cause principali della mal esecuzione dei rivestimenti è proprio la stuccatura mal eseguita, con sbaffi e innumerevoli particolari del tutto non curati” (pag.
18).
La consulente ha inoltre confermato che la parete destra, angolare, del box doccia “non è ancorata, quindi si trova in situazione precaria e non sicura” (pag. 19); che “i sanitari non sono ben fissati, il bidet parrebbe a pavimento e non a muro;
le siliconature dei sanitari sui loro profili vanno riviste e rifinite” (pag. 21) e che il coprifilo “è stato posato in opera per nascondere la cattiva realizzazione dei sottofondi dei rivestimenti e quindi la differenza di spessore che è venuta
a determinarsi per la posa del box doccia. L'opera non è eseguita a regola d'arte” (pag. 21).
Dalle indagini svolte dalla consulente emerge dunque una grave e complessiva inidoneità delle opere appaltate dall'attrice alla con conseguente accoglimento della domanda di CP_1
risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta, ex art. 1453 c.c.
4. Sebbene all'accoglimento della domanda di risoluzione consegua la restituzione delle prestazioni ricevute, occorre osservare come, nella fattispecie in esame, parte attrice non abbia tempestivamente provato il pagamento eseguito in favore della convenuta.
Come evidenziato dalla stessa consulente tecnica, l'attrice (quanto meno sino allo svolgimento delle operazioni peritali) non aveva fornito prova degli importi corrisposti alla solo in CP_1
seguito al deposito della consulenza tecnica, ovvero in occasione delle note scritte depositate in pagina 3 di 4 data 30.5.2024, l'attrice ha prodotto la copia dei bonifici di acconto e saldo dei lavori, con la relativa fattura.
Tale documentazione, tuttavia, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, poiché prodotta dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla “riforma Cartabia”).
A ciò si aggiunga come neppure dalla documentazione tempestivamente prodotta emergessero elementi da cui desumere la prova del pagamento, né può applicarsi alla fattispecie in esame il principio di non contestazione, attesa la contumacia della convenuta.
In conclusione, dal momento che nel caso di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato è quella di ripetizione di indebito oggettivo e poiché “in tema di onere della prova, si è statuito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”
(cfr., ex multis, Trib. Torino, n. 1391/2021), la domanda di restituzione svolta da parte attrice non può essere accolta, non avendo la sig.ra tempestivamente provato il pagamento. Pt_1
5. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (visto il valore dell'appalto), ridotta ai minimi la fase decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
Esse, così come quelle di CTU, si pongono a carico della convenuta, in ragione della soccombenza sulla domanda di risoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto d'appalto oggetto di causa per inadempimento della
[...]
CP_1 respinge la domanda di restituzione somme svolta da parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 4.227,00 per CP_1 Parte_1
compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA
e IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva a carico di le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso CP_1
di causa, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 13.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2023 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Barbieri ed Enrico Onde, giusta delega Parte_1
in atti
- ATTRICE-
– contro –
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta nell'esecuzione dell'appalto e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione delle somme percepite pari ad euro
13.400,00 oltre rivalutazioni ed interessi sulla somma rivalutata”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] esponendo: di essere proprietaria di un immobile sito in Torino, Corso Tassoni n. 80; di aver CP_1 commissionato alla società in data 11.8.2021, i lavori di ristrutturazione del bagno della CP_1
propria abitazione;
che i predetti lavori comprendevano la demolizione del precedente locale e il rifacimento integrale del rivestimento in piastrelle sui muri perimetrali, la posa del pavimento, la realizzazione di un box doccia, l'installazione dei sanitari, la consegna e la posa di un lavandino con mobile contenitore, la fornitura e la posa di un armadietto a colonna, l'installazione di un pagina 1 di 4 nuovo termo-arredo e la realizzazione della decorazione delle pareti a muro;
che il costo complessivo delle opere veniva pattuito in € 13.400,00, somma integralmente corrisposta dall'attrice; che nonostante la ristrutturazione dovesse iniziare in data 8.10.2021 e concludersi entro trenta giorni, non solo la convenuta non aveva portato a termine le opere, ma i lavori eseguiti presentavano numerosi vizi e difformità rispetto a quanto stabilito dalle parti;
inoltre, durante la realizzazione delle opere, la aveva procurato una serie di danni all'immobile CP_1 dell'attrice.
Nel rappresentare di avere più volte, e senza esito, sollecitato l'appaltatrice al completamento dei lavori ed alla rimozione dei difetti, chiedeva la risoluzione del contratto di appalto e la restituzione dell'importo versato, pari ad € 13.400,00, oltre rivalutazione ed interessi.
La convenuta non si è costituita e con provvedimento dell'11.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Occorre rilevare come parte attrice abbia precisato le proprie conclusioni chiedendo di
“accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta nell'esecuzione dell'appalto e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione delle somme percepite”.
Benchè, dunque, non sia stata avanzata espressamente una domanda di risoluzione del contratto, essa può comunque intendersi implicitamente formulata, come si evince, da un lato, dalla domanda di restituzione del corrispettivo e, dall'altra, dal tenore degli scritti difensivi e delle espressioni in essi utilizzate (cfr. atto di citazione, pag. 6, ove si legge “Con la risoluzione del contratto di appalto si richiede con il presente atto la restituzione delle somme percepite dalla
Società” (cfr. Cass. n. 24947/2017; Cass. n. 19513/2020).
3. Ciò premesso, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emerge il grave inadempimento della convenuta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Sebbene la consulente abbia evidenziato come il contratto oggetto di causa contenesse un elenco del tutto generico delle opere da eseguire, non indicasse specificatamente le lavorazioni commissionate e non fosse corredato da una adeguata documentazione progettuale, è tuttavia pacifico e documentato come l'attrice abbia affidato alla “i lavori di demolizione, CP_1
smaltimento, ristrutturazione, impianti sanitari (doccia, vasca, rivestimenti, cc.) come da progetto sopra sviluppato;
il tutto eseguito nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell'arte…” e, dunque, la ristrutturazione completa del bagno (cfr. art. 1 contratto d'appalto sub doc. 1).
La consulente tecnica ha dunque accertato: che “i lavori oggetto della presente vertenza non sono stati eseguiti a regola d'arte” (pag. 1), che “i lavori sono conclusi anche se del tutto imperfetti sia per le finiture che per la presenza di un box doccia precario, di un mobile contenitore lavabo
pagina 2 di 4 provvisorio, per la mancanza del mobiletto contenitore rappresentato solo sull'ordine redatto su ordine cliente della “ ”, per il mancato rifacimento dell'impianto di carico acqua (del Parte_2 quale era stato promesso il rifacimento)”; che “i supporti murari non sono stati correttamente preparati e la posa non è complanare ed in bolla (pag. 13); che “in prossimità della parete
d'ingresso e della doccia e nelle vicinanze del wc e della finestra si osserva che la complanarità del supporto di fatto non è stata curata;
è stato maggiorato lo spessore della colla, che non deve superare in media i 3 e i 4 millimetri e che invece è presente in spessore superiore” (pag. 14); che non è stato eseguito “il riempimento tra piastrella e muro di supporto;
anche per il box-doccia, ad ogni effetto, si è reso necessario dotarlo di un cospicuo coprigiunto per poterlo posare in opera in funzione della non ortogonalità del supporto” (pag. 14); che il rubinetto dell'acqua “ è troppo incassato e le manovre di apertura e chiusura dell'acqua risultano difficili” (pag. 17); che “il termo- arredo risulta essere più grande relativamente alla distanza dei suoi attacchi;
ne deriva che rispetto agli attacchi predisposti il termo arredo non è adatto” (pag.17); che “I rivestimenti delle pareti sono mal eseguiti per i sottofondi non complanari, i terminali in elevato dei rivestimenti risultano scollegati dal supporto in più situazioni, del tutto approssimativi, le fughe derivanti dalla geometria delle piastrelle in particolar modo quelle policrome, irregolari. I rivestimenti non sono realizzati a regola d'arte”; che “una delle cause principali della mal esecuzione dei rivestimenti è proprio la stuccatura mal eseguita, con sbaffi e innumerevoli particolari del tutto non curati” (pag.
18).
La consulente ha inoltre confermato che la parete destra, angolare, del box doccia “non è ancorata, quindi si trova in situazione precaria e non sicura” (pag. 19); che “i sanitari non sono ben fissati, il bidet parrebbe a pavimento e non a muro;
le siliconature dei sanitari sui loro profili vanno riviste e rifinite” (pag. 21) e che il coprifilo “è stato posato in opera per nascondere la cattiva realizzazione dei sottofondi dei rivestimenti e quindi la differenza di spessore che è venuta
a determinarsi per la posa del box doccia. L'opera non è eseguita a regola d'arte” (pag. 21).
Dalle indagini svolte dalla consulente emerge dunque una grave e complessiva inidoneità delle opere appaltate dall'attrice alla con conseguente accoglimento della domanda di CP_1
risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della convenuta, ex art. 1453 c.c.
4. Sebbene all'accoglimento della domanda di risoluzione consegua la restituzione delle prestazioni ricevute, occorre osservare come, nella fattispecie in esame, parte attrice non abbia tempestivamente provato il pagamento eseguito in favore della convenuta.
Come evidenziato dalla stessa consulente tecnica, l'attrice (quanto meno sino allo svolgimento delle operazioni peritali) non aveva fornito prova degli importi corrisposti alla solo in CP_1
seguito al deposito della consulenza tecnica, ovvero in occasione delle note scritte depositate in pagina 3 di 4 data 30.5.2024, l'attrice ha prodotto la copia dei bonifici di acconto e saldo dei lavori, con la relativa fattura.
Tale documentazione, tuttavia, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, poiché prodotta dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla “riforma Cartabia”).
A ciò si aggiunga come neppure dalla documentazione tempestivamente prodotta emergessero elementi da cui desumere la prova del pagamento, né può applicarsi alla fattispecie in esame il principio di non contestazione, attesa la contumacia della convenuta.
In conclusione, dal momento che nel caso di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato è quella di ripetizione di indebito oggettivo e poiché “in tema di onere della prova, si è statuito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”
(cfr., ex multis, Trib. Torino, n. 1391/2021), la domanda di restituzione svolta da parte attrice non può essere accolta, non avendo la sig.ra tempestivamente provato il pagamento. Pt_1
5. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (visto il valore dell'appalto), ridotta ai minimi la fase decisionale, in considerazione della limitata attività svolta.
Esse, così come quelle di CTU, si pongono a carico della convenuta, in ragione della soccombenza sulla domanda di risoluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto d'appalto oggetto di causa per inadempimento della
[...]
CP_1 respinge la domanda di restituzione somme svolta da parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 4.227,00 per CP_1 Parte_1
compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA
e IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva a carico di le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso CP_1
di causa, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 13.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 4 di 4