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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2978/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2978/2023 r.g. promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA ENRICO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. PETRETTO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi e note scritte successive
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 18.03.2021 il Sig. decedeva lasciando quali propri eredi la moglie, sig.ra Controparte_4 CP_3
ed i di loro due figli, i quali in data 01.10.2021 presentavano dichiarazione di
[...] CP_1 Controparte_2 successione e domanda di volture catastali depositata presso la competente Agenzia delle Entrate.
A seguito della notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente vertenza (avente per oggetto l'accertamento della qualità di erede degli aventi convenuti) da parte di , creditrice del de Parte_1 cuius in forza di Decreto Ingiuntivo Tribunale di Verona n. 1772/2019, i sig.ri CP_3 CP_1 [...] si sono costituiti confermando espressamente la loro qualità di eredi, precisando di aver compiuto atti CP_2 di accettazione tacita dell'eredità mediante l'amministrazione di beni immobili facenti parte dell'eredità, cui la parte attrice avrebbe potuto avere contezza (v. contratto di locazione registrato – allegato alla comparsa).
Il Giudice rileva che con la costituzione in giudizio dei convenuti è cessata la materia del contendere, dato che pagina 1 di 2 gli stessi hanno confermato la loro qualità di eredi.
La controversia rimane incentrata sulla debenza o meno delle spese processuali;
i convenuti sostengono che non sono dovute, non sussistendo soccombenza stante la loro non opposizione e considerata l'esistenza di strumenti processuali diversi e più snelli per l'accertamento dell'accettazione o meno dell'eredità (es. interpello ex art. 481 cc nel giudizio di divisione incardinato – che non necessita della difesa tecnica), che la parte attrice ha ritenuto di non attivare.
Ebbene, come già preannunciato con provvedimento del 24.04.2024, non risulta possibile determinare alcuna soccombenza virtuale nel caso di specie, in quanto va considerato (1) il contenuto della comparsa di costituzione e risposta che è un risultato vantaggioso per la pretesa della parte attrice che ottiene così in tempi rapidissimi il titolo giudiziale utile per realizzare lo scopo della continuità delle trascrizioni (e dunque ben avrebbero potuto le parti, secondo lealtà, far estinguere il presente procedimento conciliando sulle spese) e (2) che il mezzo idoneo per l'accertamento giudiziale della qualità di erede è rimesso alla scelta della parte attrice creditrice: non vi è alcun obbligo di legge di tentare la strada dell'interpello ex art. 481 cc;
strumento processuale quest'ultimo, tuttavia, indubbiamente più economico e snello per la parte convenuta.
Appare pertanto equo e corretto compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la sig.ra (C.F. , nata a [...] il [...] residente CP_3 C.F._3 in Torralba (SS) in Via Sardegna 16, il sig. (C.F. ), nato ad [...] Controparte_2 C.F._2
(SS) il 20.05.1985 residente in [...], e il sig. Controparte_1
( ) nato ad [...] il [...] residente in [...], sono C.F._1 eredi (per accettazione tacita dell'eredità) per la quota di 1/3 ciascuno di deceduto il Controparte_4
18.03.2021;
- compensa le spese di lite.
Sassari, il 11.06.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2978/2023 r.g. promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA ENRICO
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. PETRETTO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi e note scritte successive
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 18.03.2021 il Sig. decedeva lasciando quali propri eredi la moglie, sig.ra Controparte_4 CP_3
ed i di loro due figli, i quali in data 01.10.2021 presentavano dichiarazione di
[...] CP_1 Controparte_2 successione e domanda di volture catastali depositata presso la competente Agenzia delle Entrate.
A seguito della notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente vertenza (avente per oggetto l'accertamento della qualità di erede degli aventi convenuti) da parte di , creditrice del de Parte_1 cuius in forza di Decreto Ingiuntivo Tribunale di Verona n. 1772/2019, i sig.ri CP_3 CP_1 [...] si sono costituiti confermando espressamente la loro qualità di eredi, precisando di aver compiuto atti CP_2 di accettazione tacita dell'eredità mediante l'amministrazione di beni immobili facenti parte dell'eredità, cui la parte attrice avrebbe potuto avere contezza (v. contratto di locazione registrato – allegato alla comparsa).
Il Giudice rileva che con la costituzione in giudizio dei convenuti è cessata la materia del contendere, dato che pagina 1 di 2 gli stessi hanno confermato la loro qualità di eredi.
La controversia rimane incentrata sulla debenza o meno delle spese processuali;
i convenuti sostengono che non sono dovute, non sussistendo soccombenza stante la loro non opposizione e considerata l'esistenza di strumenti processuali diversi e più snelli per l'accertamento dell'accettazione o meno dell'eredità (es. interpello ex art. 481 cc nel giudizio di divisione incardinato – che non necessita della difesa tecnica), che la parte attrice ha ritenuto di non attivare.
Ebbene, come già preannunciato con provvedimento del 24.04.2024, non risulta possibile determinare alcuna soccombenza virtuale nel caso di specie, in quanto va considerato (1) il contenuto della comparsa di costituzione e risposta che è un risultato vantaggioso per la pretesa della parte attrice che ottiene così in tempi rapidissimi il titolo giudiziale utile per realizzare lo scopo della continuità delle trascrizioni (e dunque ben avrebbero potuto le parti, secondo lealtà, far estinguere il presente procedimento conciliando sulle spese) e (2) che il mezzo idoneo per l'accertamento giudiziale della qualità di erede è rimesso alla scelta della parte attrice creditrice: non vi è alcun obbligo di legge di tentare la strada dell'interpello ex art. 481 cc;
strumento processuale quest'ultimo, tuttavia, indubbiamente più economico e snello per la parte convenuta.
Appare pertanto equo e corretto compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la sig.ra (C.F. , nata a [...] il [...] residente CP_3 C.F._3 in Torralba (SS) in Via Sardegna 16, il sig. (C.F. ), nato ad [...] Controparte_2 C.F._2
(SS) il 20.05.1985 residente in [...], e il sig. Controparte_1
( ) nato ad [...] il [...] residente in [...], sono C.F._1 eredi (per accettazione tacita dell'eredità) per la quota di 1/3 ciascuno di deceduto il Controparte_4
18.03.2021;
- compensa le spese di lite.
Sassari, il 11.06.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 2 di 2