Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 933/2022 R.G.L., vertente TRA
nata il [...] a [...], CF. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Accardo C.F._1
( ) e Margherita Accardo ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, fax n. 0965/893231, pec Email_1 appellante CONTRO
(C.F. – P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio, dai quali C.F._4 è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – Persona_1 raccolta 7131), pec t Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 10.01.2018, adiva il Tribunale di Locri – Parte_1
Sezione Lavoro, esponeva di lavorare in agricoltura come operaia a tempo determinato, venendo regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza. Nell'anno 2015 aveva svolto detta attività per 102 giornate alle dipendenze della ditta di Monasterace;
nell'anno 2016 aveva denunciato all' Controparte_2 [...]
due periodi di malattia (dal 27 gennaio al 19 marzo e Controparte_1 dal 18 aprile al 31 maggio) senza però ottenere il relativo indennizzo. Chiedeva, pertanto, accertare il suo diritto alle indennità di malattia relative ai periodi sopra indicati e condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle stesse, nonché al pagamento di spese ed onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. eccependo l'indeterminatezza della domanda, la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e, nel merito, la cancellazione della ricorrente dagli elenchi
dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, effettuata con il secondo elenco trimestrale 2016 di variazione del Comune di Marina di Gioiosa, notificato mediante pubblicazione telematica (ex art. 38 c. 7 L. n. 111/11) dal 15.09.2016 al 03.10.2016. Con successivo ricorso depositato il 12.04.2018 l'odierna appellante adiva il Tribunale di Locri, deducendo che lavorava come OTD in agricoltura dal 1991 e che negli anni 2013 e 2015 aveva svolto detta attività per 102 gg. alle dipendenze del sig. Controparte_2 di Monasterace;
nel marzo 2017, avendo riscontrato la mancata annotazione della suddetta attività nel proprio estratto conto assicurativo, aveva presentato all'INPS istanza ex art. 22 L. n. 241/90, apprendendo così (nota INPS del 07.04.2017) di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per detti anni con il secondo elenco trimestrale 2016 di variazione del Comune di Marina di Gioiosa, notificato mediante pubblicazione telematica (ex art. 38 c. 7 L. n. 111/11) dal 15.09.2016 al 03.10.2016, a seguito di attività ispettiva esperita nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, conclusa con verbale del 21.03.2016. La cancellazione così effettuata risultava illegittima per violazione della normativa ex L. n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70, della normativa in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro e della relativa contribuzione nonché di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Ella aveva regolarmente prestato l'attività lavorativa, sicché l'operato dell'
[...]
risultava illegittimo. CP_3 Chiedeva accertare la nullità, inesistenza e/o illegittimità della cancellazione e la condanna dell'I.N.P.S. al ripristino degli elenchi originari, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l'I.N.P.S. eccependo la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e sostenendo la legittimità del proprio operato. All'udienza del 02.10.2019 le cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 574/2022 del 01.07.2022 il Tribunale di Locri dichiarava inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2015 e tutte le domande consequenziali, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto la stessa aveva dichiarato reddito superiore all'importo di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Osservava il Tribunale che l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo costituiva il presupposto per le prestazioni invocate. L'INPS aveva fondatamente eccepito l'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70 al momento della proposizione del ricorso giudiziario, posto che vi era stata rituale notificazione, mediante pubblicazione telematica, degli elenchi, con la conseguenza che il provvedimento di cancellazione era divenuto definitivo allo scadere dei trenta giorni dalla data dell'ultima visualizzazione degli elenchi, ossia dal 03.10.2016, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine. L'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro 120 giorno dalla predetta data, mentre, essendo stata proposta nell'anno 2018, il ricorso era tardivo.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma. Con il primo motivo, affermava che l'atto con cui l'Istituto aveva eseguito la cancellazione altro non rappresentava se non la “revoca dei provvedimento originario di 3
iscrizione”, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere assunto con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 nonies, comma 1, L. 241/1990 erano stati stabiliti anche i termini entro cui il potere doveva essere esercitato, non superiore a 18 mesi dal momento dell'emanazione dell'atto. L'iscrizione della negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2015 era Pt_1 stata revocata solo nell'ottobre 2016, epoca di asserita pubblicazione del secondo elenco di variazione 2016 del Comune di Marina di Gioiosa e, pertanto, tardivamente. Con il secondo motivo affermava che il provvedimento di cancellazione doveva essere considerato inesistente o radicalmente nullo per mancanza dell'atto presupposto. La normativa di riferimento in materia di tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 12 R. D. 1949/1940; artt. 8 e 9 D. Lgs. 375/1993; art. 9 quinquies D. L. 510/1996, convertito in L. 608/1996) aveva distinto il procedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. L'INPS, eseguita la pubblicazione degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli, aveva facoltà di modificare le risultanze degli stessi e il provvedimento di disconoscimento, nella vigenza della L. 241/1990, non poteva che essere, a pena di nullità/annullabilità, espresso (ex art. 2), motivato (art. 3) e ritualmente notificato agli interessati (art. 21 bis), oltre che assunto da parte dell'ente competente (artt. 21 septies e octies) all'esito di procedimento del cui inizio sia stata data rituale comunicazione ai destinatari (artt. da 7 a 13). A partire dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011, l'INPS aveva modificato il proprio modus operandi, rimuovendo, dal procedimento, il provvedimento di disconoscimento (e le relative notifiche individuali) e operando le cancellazioni attraverso le modalità ex art. 38 comma 7. L' aveva violato il disposto normativo, omettendo di assumere il provvedimento CP_1 di disconoscimento sulla base di un accertamento ispettivo neppure mai notificato all'interessata; tale operazione doveva essere considerata tamquam non esset o comunque disapplicata per la sua manifesta illegittimità. Con il terzo motivo, avente ad oggetto la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, osservava che con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L.
6.7.11 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.7.11 n. 111, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati dal remittente afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare I.N.P.S. n. 82 del 2012, che aveva definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n. 82 del 2012”. Con l'art. 43, comma 7, del D.L. 16.07.2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella L. 11.09.2020, n. 120, era stato disposto: "all'articolo 38, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità" e il terzo periodo è soppresso". La novella normativa aveva ripristinato la notifica, mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo, del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. Doveva ritenersi, quindi, che la pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione effettuata dall'INPS con le modalità telematiche di cui alla circolare n. 82/12 non era legittima e non poteva valere a far decorrere nei confronti dei destinatari il termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70. 4
In ogni caso la declaratoria di avvenuta decadenza non poteva prescindere dalla prova della pubblicazione, per il periodo richiesto dalla legge, dell'elenco di variazione in questione sul sito internet dell'Istituto, evenienza di cui l'Ente non aveva fornito prova, con la conseguenza che nessuna notifica poteva ritenersi perfezionata e nessun termine di decadenza poteva essere decorso. Considerava che l'art. 38 D.L. n. 98/2011 era molto generico con riferimento alle modalità tecniche della pubblicazione, tuttavia, non poteva ritenersi che le operazioni telematiche potessero essere effettuate senza il rispetto di alcun parametro tecnico e in deroga alla disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Sull'onere della prova osservava che gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli avevano valore di agevolazione probatoria, che veniva meno in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , ma, non avendo mai l operato il CP_1 CP_1 disconoscimento del rapporto e una volta disapplicato l'illegittimo provvedimento di cancellazione, si verificava la reviviscenza degli effetti dell'originaria iscrizione, con conseguente presunzione che il rapporto di lavoro in questione era vero e reale, salva prova del contrario da parte del resistente. Quanto ai verbali ispettivi essi erano l'atto conclusivo di un accertamento esperito nei confronti dell'azienda agricola ed era rimasto ignoto se esso fosse CP_2 CP_2 stato impugnato e eventualmente con quale esito;
se fossero stati avviati procedimenti e con quale esito. Le valutazioni degli ispettori erano poi inficiate dalla circostanza che il materiale raccolto ed esaminato (documentazione contabile dell'impresa, dichiarazioni del titolare e dei suoi familiari, informazioni e chiarimenti assunti dai lavoratori) non era stato allegato al verbale, che si sostanziava in una sorta di collage di dichiarazioni decontestualizzate e prive di sottoscrizioni. In ogni caso, in punto di effettività e regolarità dell'espletamento dell'attività lavorativa dedotta in ricorso è stata ritualmente offerta prova testimoniale. Con il quarto motivo, avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese del giudizio, osservava di aver reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contestualmente alla procura conferita per il giudizio iscritto al n. 1190/18 RGACL (reddito dichiarato per l'anno 2017 pari ad € 14.680,00). Nel procedimento iscritto al n. 83/18, a seguito della originaria dichiarazione di € 23.183,00 per l'anno 2016 (precedente alla procura conferita nel dicembre 2017), nelle note di trattazione scritta del 07.04.2021 era stata richiesto, per il caso di soccombenza, l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese dei giudizi riuniti, attesa la dichiarazione, già ritualmente depositata nella causa riunita, di mancato superamento dei limiti reddituali a decorrere dall'anno 2017 (precedente all'introduzione di entrambi i giudizi). Tale dichiarazione veniva confermata con la dichiarazione, anch'essa contestuale alla procura, di € 16.500,00 per l'anno 2021. Chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa per gli anni 2013 e 2015 con 102 giornate l'anno, nonché all'indennità di malattia per i periodi 27.01.2016 – 19.03.2016 e 18.04.2016 – 31.05.2016, con condanna dell'INPS al pagamento delle prestazioni;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. In via subordinata, quantomeno esonerare la ricorrente del pagamento delle spese del doppio grado di giudizio stanti le rituali dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Costituitosi, l'INPS resisteva all'appello. Affermava che la cancellazione per l'anno 2015 era confluita nel secondo elenco trimestrale 2016 di variazione Comune di Marina di Gioiosa, notificato mediante 5
pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, L. 111/2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 15/09/2016 al 03/10/2016 Il ricorso giudiziale era stato depositato il 11.01.2018, ben oltre i 120 giorni previsti dall'art. 22 L.7/70. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con tre ordinanze del 16 giugno 2020, emesse nei giudizi RG 68/2018, 97/2017 e 279/2017, aveva sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 117 e 24 della Costituzione – dell'art. 38, comma 7, decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, nella parte in cui prevedeva che “in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Con la sentenza n. 45, depositata il 23 marzo 2021, la Corte Costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». La Corte Costituzionale - affermata la non retroattività della novella di cui all'art. 43, comma 7, D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, (secondo cui «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che aveva ripristinato la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale - aveva giudicato non fondata la questione, rilevando che i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente andavano riferiti alle modalità con le quali la circolare INPS n. 82 del 2012 aveva definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali, addivenendo alla conclusione che la disposizione censurata non poteva essere considerata ex se lesiva dell'art. 24 Cost., spettando eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare Inps n. 82 del 2012 con cui l aveva definito le specifiche CP_1 tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata. Osservava l'appellato che non sussisteva alcuna gravosità del sistema di notificazione, posto che le specifiche tecniche dettate dall'Istituto (Circolare n. 82 del 2012), in forza delle espresse previsioni di legge, precisavano: quando erano pubblicate le variazioni;
dove erano pubblicate le variazioni;
per quanto tempo restavano consultabili sul sito. Non trattavasi di una modalità di verifica onerosa per i lavoratori interessati, considerato che le prestazioni previdenziali all'Inps venivano richieste con modalità telematiche. Il lavoratore era solo onerato di prendere conoscenza, personalmente o per il tramite dei Patronati / Sindacati che lo assistevano, della pubblicazione sul sito internet dell'Istituto
– delle variazioni trimestrali degli elenchi – ove permanevano per ben quindici giorni. 6
Quanto alla violazione della normativa in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e conseguente riparto dell'onere della prova, l'appellante aveva svolto un ragionamento specioso, laddove il giudizio era un giudizio non sull'atto, ma sul rapporto, il cui onere gravava ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla ricorrente e eventuali vizi amministrativi e/o procedurali non avevano il potere di travolgerlo né di modificarne le conseguenze. Ancora, la questione adombrata, secondo la quale mancava il provvedimento di disconoscimento, non era fondata, poiché i verbali allegati riportavano anche l'elenco dei rapporti disconosciuti. Quanto alla questione attinente alla qualificazione giuridica del provvedimento e la violazione dei termini di legge, rilevava che il diritto alle prestazioni assistenziali nasceva dalla legge e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico avevano la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione.
Il diritto alla prestazione veniva meno nel momento in cui veniva accertata l'insussistenza delle condizioni di legge e da qui l'obbligo dell'INPS di recuperare le prestazioni già erogate e divenute indebite. L'eccezione sollevata da controparte sulla violazione della L.241/90 era infondata e il ricorso andava rigettato si era verificata la decadenza dalla possibilità di contestare giudizialmente le variazioni degli elenchi decorsi 120 giorni dalla pubblicazione telematica degli elenchi come documentazione che veniva prodotta. L'assunto di controparte – che poneva la sola iscrizione negli elenchi e la sua definitività a presupposto e condizione della legittimità del pagamento delle prestazioni erogate – era infondato e non provato. Per mero scrupolo e nel merito, osserva che il rapporto di lavoro oggetto di successivo disconoscimento era quello alle dipendenze della ditta , cui era stato Controparte_2 contestato l'avvenuto avviamento della ricorrente per un numero di giornate non fruibili in base ai valori medi di impiego di manodopera ai sensi di legge. Il comportamento dell era pienamente legittimo, mentre del tutto destituita di CP_1 fondamento era la richiesta di controparte. L'appello era infondato e andava respinto.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. E' infondata l'argomentazione rassegnata dall'appellante, a tenore della quale l'atto con cui l'INPS aveva eseguito la cancellazione altro non rappresentava se non la revoca del provvedimento originario di iscrizione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere assunto con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 nonies, comma 1, L. 241/1990 nel termine ivi indicato, non superiore a 18 mesi dal momento della sua emanazione, mentre l'iscrizione della negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2015 era stata Pt_1 revocata solo nell'ottobre 2016, epoca di asserita pubblicazione del II elenco di variazione 2016 del Comune di Marina di Gioiosa. Osserva la Corte che, a tacere, in virtù della ragione più liquida, ogni considerazione sulla qualificazione della cancellazione quale atto di revoca del provvedimento di iscrizione, non può che rilevarsi che l'art. 21 nonies disciplina l'annullamento d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, del provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, il quale ha ad oggetto il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è dato comprendere, e non lo ha illustrato l'appellante, come l'inscrizione e la cancellazione dagli elenchi possano esser ricondotte ad attività procedimentale 7
amministrativa in violazione di legge o ad atto viziato da eccesso di potere o da incompetenza, tali da poter essere annullati d'ufficio (revocato?) nel termine indicato dall'appellante. L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli non è un atto esplicativo di potere discrezionale, che possa risultare viziato da violazione di legge, eccesso di potere
o incompetenza, assolvendo ad una mera funzione ricognitiva della relativa situazione e di agevolazione probatoria, tant'è che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza, non dell'atto di iscrizione, bensì del rapporto di lavoro, in esecuzione del quale sia stata prestata attività lavorativa per un minimo di giornate nell'anno. La Suprema Corte ha chiarito che, in subiecta materia, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa: “si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina di cui alla L. n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto” (cfr. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019). Non v'è, dunque, potere discrezionale che possa essere esercitato e non v'è provvedimento amministrativo viziato che possa essere annullato d'ufficio entro il termine che l'appellante vorrebbe estendere alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Il primo motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
5. Con il secondo motivo, l'appellante ha affermato che la cancellazione avrebbe dovuto essere considerata inesistente o radicalmente nulla per mancanza dell'atto presupposto, sul rilievo che la normativa di riferimento in materia di tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 12 R. D. 1949/1940; artt. 8 e 9 D. Lgs. 375/1993; art. 9 quinquies D. L. 510/1996, convertito in L. 608/1996) aveva sempre distinto il procedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. L'INPS, eseguita la pubblicazione degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli, aveva facoltà di modificare le risultanze degli stessi, attraverso la pubblicazione di elenchi suppletivi di variazione, in tutti i casi nei quali, a seguito di attività ispettive e di vigilanza, avesse emesso provvedimento di disconoscimento di giornate lavorative: tale provvedimento, nella vigenza della L. 241/1990, non poteva che essere, a pena di nullità/annullabilità, espresso (ex art. 2), motivato (art. 3) e ritualmente notificato agli interessati (art. 21 bis), oltre che assunto da parte dell'ente competente (artt. 21 septies e octies) all'esito di procedimento del cui inizio sia stata data rituale comunicazione ai destinatari (artt. da 7 a 13). Nell'omesso assolvimento di siffatti incombenti il disconoscimento doveva essere considerato tamquam non esset o comunque disapplicato per sua manifesta illegittimità. La doglianza è infondata. Si è detto sub 4 che l'iscrizione e la cancellazione non sono atti costituenti esercizio di discrezionalità amministrativa, sì che essi non sono assoggettati alle norme ex L. 241/1990 e la pretesa dell'appellante di emanazione di un provvedimento amministrativo di cancellazione espresso, motivato, ritualmente notificato agli interessati, adottato all'esito di procedimento del cui inizio sia stata data rituale comunicazione ai destinatari secondo i dettami della L. 241/1990 non solo non ha riscontro nel diritto positivo, ma di essi non può neanche essere invocata un'applicazione analogica stante, lo si è detto, l'ontologica diversità tra cancellazione dagli elenchi e atto di amministrazione in senso stretto. 8
A ciò va aggiunto che il giudizio proposto dal lavoratore agricolo cancellato non è un giudizio di impugnazione dell'atto, ma è un giudizio di accertamento sull'esistenza, durata e onerosità del rapporto disconosciuto: “La funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato: “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L,Sent. 26816 del 07/11/2008). Anche tale motivo è, dunque, infondato, posto che la controversia in esame non ha ad oggetto il sindacato sulla legittimità di un provvedimento, bensì l'accertamento dell'effettività del rapporto lavorativo, il cui onere probatorio grava sulla ricorrente/appellante.
6. Con il terzo motivo, l'appellante, con riferimento alla decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, ha osservato che con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011 n. 111, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati dal Giudice remittente (ed ampiamente riportati nel provvedimento) afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare I.N.P.S. n. 82 del 2012, che aveva definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n. 82 del 2012”. Ha altresì affermato che con l'art. 43, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120, era stata ripristinata la notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità". In esito a tale novella ha rassegnato la conclusione che la pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione effettuata con le modalità telematiche di cui alla circolare n. 82/12 non era legittima e non poteva far decorrere il termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70. La doglianza è infondata, posto che alla fattispecie dedotta in giudizio non è applicabile ratione temporis la previsione del D.L. n. 76 del 2020, art. 43, comma 7, (conv. con L. n. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, ha ripristinato la notifica a mezzo di comunicazione individuale. 9
Nel caso di specie, il disconoscimento è stato adottato nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 38 e, dunque, notificato mediante pubblicazione telematica. La Suprema Corte, cfr. Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del 2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l' art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_1 Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma 4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell'INPS non erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali”. In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che, se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e se la medesima norma ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non sussiste alcun presupposto per ritenere consumata una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70. Quanto alla circolare INPS n. 82 del 2012 - rispetto alla quale l'appellante ha riportato l'inciso della sentenza Corte Cost. 45/2021, secondo cui spettava “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n. 82 del 2012” - l'appellante non ha offerto elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità. Esclusa, per le ragioni esposte, la necessità/indefettibilità della comunicazione individuale, al di là del mero enunciato, l'appellante non ha compiutamente illustrato in cosa si sia sostanziato il (dedotto) mancato rispetto di alcun parametro tecnico e la deroga alla disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale e soprattutto, posto che ciò sarebbe stato dirimente, per quali aspetti il lamentato mancato rispetto e la lamentata deroga abbiano, in concreto, leso i diritti dell'appellante e come, a causa di essi, il diritto alla conoscenza o conoscibilità dell'atto sia stato pregiudicato o compromesso, poiché solo in ciò potrebbe ravvisarsi la lesione. 10
Le allegazioni in atti non consentono di poter apprezzare profili di illegittimità della circolare INPS n. 82 del 2012, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente. Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
7. Sempre nel corpo del terzo motivo, l'appellante ha lamentato che l'Ente non aveva fornito la prova della pubblicazione, per il periodo richiesto dalla legge, dell'elenco di variazione in questione sul sito internet dell'Istituto. La doglianza è infondata posto che il secondo elenco nominativo trimestrale 2016 Comune Marina di Gioiosa di variazione degli operai agricoli a tempo determinato e la relativa attestazione di notificazione sono stati depositati dall'INPS sin dal giudizio di primo grado. Privi di decisività si rivelano, poi, le doglianze secondo cui: 1) era rimasto ignoto se avverso i verbali ispettivi fossero state attivate le impugnative di legge e eventualmente con quale esito;
se vi fossero stati procedimenti penali e se le responsabilità ipotizzate dagli ispettori avessero trovato qualche genere di conferma e 2)l'attendibilità delle valutazioni degli ispettori era inficiata, posto che il materiale raccolto ed esaminato (documentazione contabile dell'impresa, dichiarazioni del titolare e dei suoi familiari, informazioni e chiarimenti assunti dai lavoratori) non veniva allegato al verbale, rinvenendosi solo una sorta di “collage di dichiarazioni decontestualizzate (prive di sottoscrizioni), messe insieme al solo scopo di fornire verosimiglianza ad una tesi”. A tale conclusione deve addivenirsi solo a considerare che i rilievi sopra riportati non compromettono in alcun modo il diritto di difesa gravante sulla ricorrente che, in quanto onerata della prova dell'effettività del rapporto di lavoro posto a fondamento del diritto di iscrizione (e non della prova della corretta gestione dell'azienda agricola), ben può offrire la prova di resistenza anche a confutazione degli elementi riportati nei verbali ispettivi, dimostrandone l'inidoneità. I verbali ispettivi riportano le circostanze di fatto accertate e l'identità dei soggetti ascoltati, sì che è onere della parte ricorrente, tenuta a dimostrare l'effettività del rapporto in contrasto con le conclusioni rassegnate nel verbale, confutare compiutamente le relative risultanze. In esito a tutte le considerazioni esposte nessun profilo di non conformità a legge può ravvisarsi sussistente, tale che, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato la decadenza della ex art. 22 D.L. n. 7/70. Pt_1
8. Nelle note scritte depositate il 10.02.2025, l'appellante ha dedotto che,
“quand'anche la domanda di reiscrizione dovesse essere ritenuta inammissibile per decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 la domanda di prestazione potrebbe tuttavia trovare accoglimento, sulla base di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene “sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce (da ultimo, Cass. Civ. 11
Sez. Lav. Sent. N. 12001 del 16.05.18); tale orientamento, peraltro, é stato espressamente richiamato e fatto proprio dalla Corte adita nella recente sentenza n. 269/24, che ha escluso il rapporto di pregiudizialità necessaria tra due giudizi potendosi accertare il diritto alla prestazione a prescindere dall'iscrizione negli elenchi”. A tacere del non pertinente richiamo alla sentenza n.12001 emessa da questa Corte, posto che il rapporto di pregiudizialità necessaria ivi escluso aveva ad oggetto una differente questio facti, vale a dire “la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto rispetto a quelle di bracciante agricolo o di piccolo colono”, si dubita che sia consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione, posto che questa costituisce uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, Ad ogni buon fine e pure accantonando le perplessità sopra segnalate, va rilevato che la domanda di accertamento incidentale del diritto alla prestazione previdenziale in assenza di iscrizione costituisce un novum, tardivamente proposto sia in questo grado di giudizio - laddove tutti i motivi di impugnazione sono stati circoscritti agli asseriti vizi procedimentali della cancellazione – sia del giudizio di primo grado, laddove l'oggetto del giudizio instaurato con ricorso depositato in data 10.01.2018 era la corresponsione della prestazione senza invocare alcun accertamento incidenter tantum e l'oggetto del ricorso depositato il 12.04.2018 era la cancellazione dagli elenchi, asseritamente illegittima. La domanda è, quindi, una domanda nuova, come tale inammissibile.
9. Deve trovare accoglimento l'ultimo motivo di appello, con cui è stata chiesta la riforma della sentenza in punto di statuizione sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Invero, la richiesta di prestazione previdenziale costituiva oggetto della domanda proposta dalla ricorrente, né, invero, è dato riscontrare il dato genericamente affermato nella sentenza appellata e posto a fondamento della condanna alle spese. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dall'INPS nel giudizio di primo grado e medesima statuizione va adottata, risultando apposita dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 574/2022 emessa dal Tribunale di Locri,
[...] pubblicata in data 01.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese sostenute dall'INPS nel giudizio di primo grado.
2. Conferma l'appellata sentenza nella restanti statuizioni.
3. Dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado giudizio sostenute dall'INPS. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti