Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2558
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione

    L'avviso di accertamento riporta il riferimento al regolamento comunale e alla delibera applicata, nonché le tariffe per mq e per tipo di abitazione. È sufficiente indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, senza necessità di esplicitare la formula di determinazione o altri dati.

  • Rigettato
    Violazione principio buon andamento e trasparenza ex art. 97 Cost.

    La TARI è un tributo in autoliquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013. È onere del contribuente provvedere al pagamento alle scadenze fissate dall'Ente, e il mancato ricevimento dell'avviso bonario non esonera dal pagamento tempestivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2558
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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