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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2558/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13041/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00040 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102558 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Anzio
per l'annullamento dell'avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento della TARI n.102558 del
17/04/2025 notificato in data 08/05/2025 avente numero di protocollo 41018, afferente la tassa rifiuti per gli anni 2020-2021-2022-2023 per importo pari ad € 1.472,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica. Censura l'avviso per violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, l'accertamento non riporta i riferimenti delle delibere di adozione delle tariffe TARI per gli anni oggetto di verifica. Le stesse vengono soltanto genericamente richiamate – per di più al singolare – come segue: “Vista la delibera di approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno oggetto del presente accertamento”. Né vengono indicati i riferimenti delle delibere di consiglio comunale con le quali sono stati approvati i Regolamenti Comunali per l'applicazione della Tassa Rifiuti nel Comune di Anzio.
Tale violazione non consente al contribuente di verificare se il tributo è stato correttamente liquidato, non potendo esaminare se, ad esempio, la tariffa applicata risulta essere quella pertinente all'utenza di cui la sottoscritta è titolare.
Con il secondo motivo censura l'avviso per violazione del principio di buon andamento e trasparenza della
Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Afferma che la tassa rifiuti non è un tributo non in autoliquidazione, quindi: il contribuente non è tenuto a versare spontaneamente la tassa sulla base di calcoli propri, deve attendere la comunicazione dell'importo dovuto da parte del Comune, in forma di bollettino precompilato o atto equivalente.
l'atto impugnato è il primo atto ricevuto dalla ricorrente, la quale ha appreso soltanto in data 8 maggio 2025 gli importi da corrispondere a titolo di tassa rifiuti e le modalità con le quali sono stati calcolati – seppure in maniera parziale, atteso che non potendo individuare le delibere tariffarie non è stata in grado di verificare esattamente se la pretesa sia corretta o meno -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale si censura il difetto di motivazione è infondato.
Nell'avviso di accertamento è nelle premesse indicato il riferimento al regolamento comunale e alla delibera comunale applicata in quanto vigente nell'anno di riferimento e sono altresì indicate le tariffe applicate per mq e in relazione al tipo di abitazione.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo,
(cfr. Cass.n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).
2.5. Con Con riferimento alla TARI, che ha sostituito la
TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta ratione temporis alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma
162, della l. n. 296 del 2006, in base al quale deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficie accertata e della tariffa riferita alla tipologia di abitazione senza necessità di alcun'altra motivazione.
In tema di TARI, è stato recentemente ribadito che, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta (in tale senso Cass. 21872 del 2025).
Il secondo motivo, con il quale si sostiene che il tributo non è auto liquidabile è infondato.
La TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi dell' art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, detta disposizione stabilisce che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014 (primo termine stabilito dalla legge) il versamento della prima rata della TASI
è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
E', dunque, onere del contribuente provvedere al pagamento del tributo alle scadenze fissate dall'Ente impositore, e l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario non esonera dunque il contribuente dal tempestivo pagamento.
Il tributo è infatti dovuto non in base all'avviso di pagamento, ma in base alla legge che fornisce i criteri di determinazione in mancanza di liquidazione ad hoc da patre del Comune. L'avviso bonario è un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Roma, 15 gennaio 2025 La
Giudice Paola Filippi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13041/2025 depositato il 03/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti 25 00040 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102558 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Anzio
per l'annullamento dell'avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento della TARI n.102558 del
17/04/2025 notificato in data 08/05/2025 avente numero di protocollo 41018, afferente la tassa rifiuti per gli anni 2020-2021-2022-2023 per importo pari ad € 1.472,00 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica. Censura l'avviso per violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000, l'accertamento non riporta i riferimenti delle delibere di adozione delle tariffe TARI per gli anni oggetto di verifica. Le stesse vengono soltanto genericamente richiamate – per di più al singolare – come segue: “Vista la delibera di approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno oggetto del presente accertamento”. Né vengono indicati i riferimenti delle delibere di consiglio comunale con le quali sono stati approvati i Regolamenti Comunali per l'applicazione della Tassa Rifiuti nel Comune di Anzio.
Tale violazione non consente al contribuente di verificare se il tributo è stato correttamente liquidato, non potendo esaminare se, ad esempio, la tariffa applicata risulta essere quella pertinente all'utenza di cui la sottoscritta è titolare.
Con il secondo motivo censura l'avviso per violazione del principio di buon andamento e trasparenza della
Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Afferma che la tassa rifiuti non è un tributo non in autoliquidazione, quindi: il contribuente non è tenuto a versare spontaneamente la tassa sulla base di calcoli propri, deve attendere la comunicazione dell'importo dovuto da parte del Comune, in forma di bollettino precompilato o atto equivalente.
l'atto impugnato è il primo atto ricevuto dalla ricorrente, la quale ha appreso soltanto in data 8 maggio 2025 gli importi da corrispondere a titolo di tassa rifiuti e le modalità con le quali sono stati calcolati – seppure in maniera parziale, atteso che non potendo individuare le delibere tariffarie non è stata in grado di verificare esattamente se la pretesa sia corretta o meno -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, con il quale si censura il difetto di motivazione è infondato.
Nell'avviso di accertamento è nelle premesse indicato il riferimento al regolamento comunale e alla delibera comunale applicata in quanto vigente nell'anno di riferimento e sono altresì indicate le tariffe applicate per mq e in relazione al tipo di abitazione.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo,
(cfr. Cass.n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).
2.5. Con Con riferimento alla TARI, che ha sostituito la
TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta ratione temporis alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma
162, della l. n. 296 del 2006, in base al quale deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficie accertata e della tariffa riferita alla tipologia di abitazione senza necessità di alcun'altra motivazione.
In tema di TARI, è stato recentemente ribadito che, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori informazioni, salvo che la normativa comunale contempli una riduzione tariffaria in presenza di specifici requisiti, nel qual caso il Comune, a fronte della richiesta di riduzione del contribuente, è tenuto a motivare la pretesa esplicitando le ragioni del diniego dell'agevolazione, onde consentire al soggetto passivo di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta (in tale senso Cass. 21872 del 2025).
Il secondo motivo, con il quale si sostiene che il tributo non è auto liquidabile è infondato.
La TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi dell' art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, detta disposizione stabilisce che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014 (primo termine stabilito dalla legge) il versamento della prima rata della TASI
è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
E', dunque, onere del contribuente provvedere al pagamento del tributo alle scadenze fissate dall'Ente impositore, e l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario non esonera dunque il contribuente dal tempestivo pagamento.
Il tributo è infatti dovuto non in base all'avviso di pagamento, ma in base alla legge che fornisce i criteri di determinazione in mancanza di liquidazione ad hoc da patre del Comune. L'avviso bonario è un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore.
Nulla deve essere disposto quanto alle spese stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Roma, 15 gennaio 2025 La
Giudice Paola Filippi