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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MACAGNO GIAN PAOLO, Presidente
MOLINERIS GUIDO, Relatore
GRECO SERGIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025CN0124477 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
La Parte Ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiede a questa C.G.T.:
< emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, rettificare la classificazione catastale dallo stesso operata, attribuendo al bene immobile di proprietà della società esponente – censito al Catasto Fabbricati del Comune di Luogo_1 al Foglio N_1 particella N_2 Subalterno Numero_3 – la categoria catastale N_4. Con rifusione di spese e competenze di causa.>>
Resistente:
La Parte Resistente, nelle costituzioni in giudizio, chiede a questa C.G.T.:
< dell'Ufficio, con vittoria delle spese di giudizio>>.
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (C.G.T). il 07 ottobre 2025 e qui registrato al R.G.R. n. 236/2025 la società “Ricorrente_1 s.p.a.”, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante signora Rappresentante_1. (società qui di seguito identificata quale “società Ricorrente”), rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 con studio in Cuneo presso il cui studio ha eletto domicilio speciale ai fini del ricorso de quo, ricorre contro la “Direzione Provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate”
(qui di seguito: l'Ufficio) avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025CN0124477 (qui di seguito: avviso impugnato o secondo avviso) che la società Ricorrente dichiara esserle stato notificato il 10 giugno 2025.
La società Ricorrente premette di essere proprietaria di un fabbricato sito in Luogo_1 (CN) Indirizzo_1
, catastalmente individuato al foglio Numero_1 particella N_2 subalterno N_3 edificato in forza di vari titoli abilitativi edilizi ed oggetto di tre pratiche catastali Do.C.Fa.; in particolare la società Ricorrente espone che la pratica catastale Do.C.Fa. del Data_1 (l'ultima delle tre) è stata oggetto di modifica con un avviso di accertamento catastale n. N_5 (definibile “primo avviso”) emesso dall'Ufficio e notificato il Data_2 che ha rettificato la categoria catastale (da N_4 dichiarata a N_6 accertata) e la rendita catastale (da € N_7 dichiarata ad € N_8 accertata); la società Ricorrente rende noto di avere presentato un'istanza di annullamento in autotutela relativamente a tale avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso), istanza che non ha avuto riscontro da parte dell'Ufficio; la società Ricorrente espone di avere proposto ricorso avverso detto avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso) avanti a questa C.G.T. che, con sentenza n. 320/2024 depositata il 02 dicembre 2024, ha accolto il ricorso annullando l'avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso) e compensato le spese di giudizio.
La società Ricorrente rende noto che l'Ufficio in data 14 febbraio 2025 proponeva appello contro la citata sentenza di questa C.G.T. avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, poi la società Ricorrente espone che in data 10 giugno 2025 l'Ufficio le notificava l'avviso impugnato (secondo avviso) dal quale si rileva che l'Ufficio, in applicazione del potere di autotutela, annulla il precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso) e lo ha sostituito con l'avviso impugnato (secondo avviso).
La società Ricorrente espone le proprie ragioni nei confronti dell'avviso impugnato (secondo avviso).
I. Illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del principio del ne bis in idem.
La società Ricorrente rileva che il giudizio in corso presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte avverso la sentenza n. 320/2024 (emessa da questa C.G.T.) è pendente, quindi per la società
Ricorrente si è violato il principio del ne bis in idem poiché l'Ufficio ha emanato l'avviso impugnato (secondo avviso) mentre è pendente il citato giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Piemonte, inerente al primo avviso, avente ad oggetto il medesimo fabbricato.
II. Illegittimità dell'avviso di accertamento catastale opposto, per mancato espletamento del contraddittorio preventivo ex art. 6bis L. n. 212/2000.
La società Ricorrente evidenzia, con riferimento al comma 2 dell'art. 6bis della legge 212/2000, che l'avviso impugnato (secondo avviso) – modificato rispetto al precedente avviso di accertamento n. N_5 (primo avviso) – non può rientrare fra gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale, di conseguenza per la società Ricorrente l'Ufficio era tenuto ad espletare la pratica di contraddittorio preventivo.
III) In ordine alla distinzione tra le categoria catastali N_6 e N_4
La società Ricorrente, con riferimento alla guida in linea “Help Docfa” del software dell'Agenzia delle Entrate Docfa 4.0, elenca quali sono i fabbricati che rientrano nella categoria N_6 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) quali interporti e terminal portuali, uffici strutturati, centri commerciali, immobili destinati a grande distribuzione organizzata in fabbricati autonomi, ecc., e la società Ricorrente deduce che la categoria catastale N_6 può essere assegnata solo a fabbricati adibiti allo svolgimento di un'attività commerciale e non suscettibili di una diversa destinazione in assenza di radicali trasformazioni;
la società Ricorrente evidenzia che nella categoria N_4 rientrano gli “Uffici e studi privati”, unità immobiliari caratterizzate da ampie superfici da attrezzare con pareti mobili, da destinarsi allo svolgimento di attività professionali (studi privati, agenzie assicurative, laboratori professionali ecc.).
IV) In ordine all'individuazione della categoria catastale più attinente all'immobile adibito a studio dentistico
La società Ricorrente dichiara che il fabbricato di cui trattasi è adibito a studio dentistico, e la società
Ricorrente – a comprova – rimanda alla documentazione fotografica riprodotta nell'istanza di autotutela
(allegata in copia al ricorso de quo) che la società Ricorrente ha presentato relativamente all'avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso); la società Ricorrente fa presente che l'attività odontoiatrica rientra certamente fra le categorie professionali e non fra le attività commerciali, per la società
Ricorrente questa differenziazione da sola porterebbe ad escludere che il fabbricato rientri nella categoria N_6 in quanto tali fabbricati sono costruiti o adattati “per le speciali esigenze di un'attività commerciale”; per la società Ricorrente la categoria catastale consona allo studio dentistico è la categoria N_4 (la società Ricorrente cita una nota della Direzione Regionale Salute del Lazio che riterrebbe corretta la categoria catastale N_4 per gli studi dentistici).
V) In ordine all'individuazione della categoria catastale più adatta al fabbricato per cui è causa
La società Ricorrente richiama nuovamente la documentazione fotografica riprodotta nell'istanza di autotutela (allegata in copia al ricorso de quo) che la società Ricorrente ha presentato relativamente all'avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso), documentazione fotografica da cui risulterebbe evidente la conformazione e struttura interna del fabbricato.
In relazione alla composizione del fabbricato la società Ricorrente espone nel ricorso quanto segue: < precisamente, ad esclusione dei locali tecnici al piano terreno, i restanti spazi del fabbricato sono stati creati tramite l'utilizzo prevalente di pareti vetrate ed in cartongesso, eventualmente riorganizzabili a seconda di nuove esigenze lavorative. Ai pochi vani adibiti ad uffici e servizi, si aggiungono i locali adibiti a studio, costituenti ambienti privati e personali in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale di diagnosi e terapia. L'elevato numero di ambienti risulta necessario secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, che prevede la presenza di adeguati spazi di attesa, accettazione e attività amministrativa, servizi igienici e depositi di materiale, attrezzature e strumentazioni. La dotazione tecnologica e gli impianti devono essere adeguati e all'avanguardia, così come le finiture, luminose e disinfettabili. Orbene, rispetto alla situazione di fatto sovra descritta e documentata, la categoria catastale N_4 si presenta pertanto la più adatta e corretta.>>.
La società Ricorrente fa presente che nell'istanza di autotutela (presentata con riferimento all'avviso di accertamento catastale n. N_5 – primo avviso - oggetto della citata sentenza n. 32/2024 di questa C.G.T.) si è fatto riferimento ad altri fabbricati destinati a studi dentistici e cliniche (nella provincia di
Cuneo) che sono stati classificati nella categoria catastale N_4; la società Ricorrente, con richiamo alla composizione del fabbricato (due scale in posizione opposta, ecc.), precisa che i locali formanti il fabbricato possono essere facilmente destinati ad altre attività (uffici amministrativi, ecc., il secondo piano anche convertibile in destinazione residenziale); la società Ricorrente ritiene che l'attività odontoiatrica non può essere ricondotta in nessuna delle destinazioni d'uso previste per la categoria N_6, nemmeno – in particolare – fra gli “uffici ristrutturati” (ipotesi, secondo la società Ricorrente, relativa a uffici amministrativi di grandi dimensioni); la società Ricorrente poi, con riferimento a giurisprudenza, rimarca che l'accertamento catastale non può prescindere dall'effettivo utilizzo del bene, e che conseguentemente il corretto accatastamento del fabbricato di cui trattasi è in categoria N_4; la società Ricorrente richiama l'art. 8 del R.D. 13.04.1939 n. 652, convertito in legge 11.08.1939 n. 1249, e l'art. 61 del D.P.R. 1141/1949, ritenendo in conclusione che l'Ufficio ha commesso un errore di valutazione attribuendo al fabbricato la categoria N_6.
**
L'Ufficio si è costituito in giudizio in data 07 ottobre 2025 con il deposito delle controdeduzioni al ricorso, nelle quali replica agli assunti della società Ricorrente.
L'Ufficio, nel capitolo “Fatto” delle controdeduzioni, premette che l'avviso di accertamento catastale n.
2025CN0124477 (ovvero l'avviso impugnato o secondo avviso) è stato emesso in autotutela sostituiva del precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso); l'Ufficio rende noto che la proprietà del fabbricato, con denuncia di nuova costruzione (pratica Do.C.Fa.) del Data_3, proponeva la categoria ordinaria catastale N_4, e in sede di verifica l'Ufficio rettificava la categoria ordinaria N_4 in categoria speciale catastale N_6 ritenendo tale categoria speciale più adatta alle caratteristiche costruttive e funzionali del fabbricato;
successivamente a tale pratica Do.C.Fa. di nuova costruzione la proprietà del fabbricato presentava in data Data_1 una pratica Do.C.Fa. di variazione, secondo l'Ufficio per scorporo della cabina elettrica, confermando – la proprietà del fabbricato – la categoria N_4; l'Ufficio evidenzia che con atto pubblico del Data_4 il fabbricato veniva acquistato dalla società Ricorrente, e che in data Data_2 l'Ufficio notificava alla società Ricorrente l'avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso); l'Ufficio evidenzia che avverso detto avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso) proponeva ritualmente ricorso la società Ricorrente, ricorso che sfociava nella sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T. che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso) senza entrare nel merito del contenzioso catastale;
l'Ufficio conferma che in data 14 febbraio 2025 interponeva appello (avverso la citata sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T.) avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – alla data di deposito delle controdeduzioni l'Ufficio precisa essere in attesa di fissazione di udienza – e l'Ufficio dichiara che nelle more del citato pendente giudizio di secondo grado notificava il 10 giugno 2025 alla società Ricorrente l'avviso impugnato (il secondo avviso) emesso in autotutela sostitutiva del precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso), con la conferma della categoria catastale N_6.
L'Ufficio contro deduce alle contestazioni della società Ricorrente.
I. Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del principio del ne bis in idem.
L'Ufficio precisa di avere emanato l'avviso impugnato (il secondo avviso) in applicazione del potere di autotutela sostitutiva, annullando il precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso), ai sensi dell'art. 10-quinquies della legge 212/2000; l'Ufficio compie un lungo ed articolato excursus sulla sua facoltà di annullare un avviso e di sostituirlo con un altro anche in pendenza di giudizio, entro i termini di decadenza dei poteri di accertamento ed in assenza di una sentenza definitiva, e con riferimento a sentenze della Corte Suprema l'Ufficio precisa che l'avviso sostituito cessa di esistere per effetto della cessazione della materia del contendere relativamente a tale avviso sostituito;
per l'Ufficio dunque non esiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
II) Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento catastale opposto, per mancato espletamento del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. n. 212/2000.
Per l'Ufficio il legislatore, in ordine agli avvisi di accertamento catastale, ha previsto una espressa deroga al principio generale del contraddittorio preventivo, come chiarito nel D.M. 24.04.2024 nonché dalla relazione illustrativa allegato al medesimo D.M.; anche in punto contraddittorio preventivo l'Ufficio espone un'articolata motivazione sulla non necessità del contraddittorio preventivo in materia catastale (Do.C.Fa.), anche con riferimento a sentenze della Corte Suprema e della C.G.T. di primo grado di Torino.
III) In ordine alla distinzione tra le categorie catastali N_6 e N_4
IV) In ordine all'individuazione della categoria catastale più attinente all'immobile adibito a studio dentistico
V) In ordine all'individuazione della categoria catastale più adatta al fabbricato per cui è causa.
L'Ufficio precisa che il fabbricato destinato a studio dentistico è stato originato dalla demolizione di fabbricati preesistenti, quindi costruito ex novo nel 2022, e nella dichiarazione Do.C.Fa. di nuova costruzione del Data_3 veniva proposta dalla proprietà la categoria N_4, rettificata dall'Ufficio in categoria N_6 in quanto secondo l'Ufficio il fabbricato possiede caratteristiche costruttive e funzionali coerenti con la categoria speciale N_6; la proprietà poi ha proceduto ad uno scorporo della cabina elettrica riconfermando la categoria N_4 per il fabbricato, categoria N_4 nuovamente rettificata dall'Ufficio in categoria N_6.
L'Ufficio richiama l'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 01.12.1949 n. 1142, il contenuto del paragrafo
22 dell'Istruzione II, e poi l'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 23.03.1998, deducendo <<… che la categoria si determina in funzione delle caratteristiche intrinseche all'unità immobiliare.>>.
L'Ufficio dichiara che <<… la categoria catastale va attribuita in relazione alle caratteristiche oggettive del bene ed alla destinazione funzionale e produttiva, sulla base della concreta potenzialità di utilizzo, e non in relazione all'uso estemporaneo. Inoltre, il classamento è indipendente dalle autorizzazioni amministrative rilasciate dall'ente locale.>>.
L'Ufficio ritiene che la categoria N_4 è ordinariamente attribuita a unità immobiliari ubicate in fabbricati comunemente costituiti da una pluralità di u.i. aventi caratteristiche costruttive di natura residenziale/mista, per l'Ufficio la descrizione del fabbricato fatta dalla società Ricorrente non rappresenta una descrizione tratta da normativa catastale, e come tale irrilevante. Per l'Ufficio l'attribuzione di una categoria ordinaria presuppone l'esistenza, nel Comune e nella zona censuaria di ubicazione, di “unità tipo” o di riferimento comparabili con l'unità oggetto di accatastamento,
l'Ufficio richiama la Circolare 4/2006 del 16 maggio 2006 dell'ex Agenzia del Territorio, dalla quale si deduce che l'aggettivo "ordinario" assume il significato di “normale”, “frequente”, “diffuso”, mentre gli aggettivi
"speciale" e "particolare" hanno un significato opposto a quello di "ordinario" e qualificano immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni, nonché immobili, che per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi omogenee.
L'Ufficio precisa che la categoria N_6 attribuita, contrariamente a quanto sostiene la società Ricorrente, non comprende esclusivamente unità con destinazione “commerciale”, ma è da intendersi in senso estensivo, ricomprendendo anche gli “uffici strutturati” (codice 0601 della tabella allegata al Vademecum DoCFa del
2022), ovvero uffici che presentano caratteristiche particolari che li rendono assimilabili a immobili commerciali specializzati in virtù della prassi catastale di riconduzione alla tipologia più assimilabile.
L'Ufficio rende noto che il fabbricato di cui trattasi è costituito da un corpo di fabbrica isolato, sito lungo una strada statale, in zona decentrata rispetto al centro cittadino, proposto in categoria N_4, classe prima di N_12 vani con superficie ex DPR 138/98 di N_13 mq.; l'Ufficio espone che il fabbricato si distingue per la presenza di una fascia volumetrica sporgente rispetto alla struttura principale, dalla copertura in tetto piano, oltre che dal rivestimento in facciata con pannelli e la struttura in acciaio e vetrata in corrispondenza di uno dei due corpi scala;
l'Ufficio evidenzia che il fabbricato è dotato di una pertinenza scoperta esclusiva di N_9 mq, di un “porticato” al piano terreno di N_10 mq, di un “terrazzo” calpestabile in copertura di N_11 mq, di n. 2 impianti di ascensore.
L'Ufficio fa presente che nel comune di Luogo_1 le unità immobiliari attualmente classate in categoria N_4 presentano al massimo una consistenza pari a N_14 vani ed una superficie massima calcolata ai sensi del DPR 138/98 di N_15 mq, quindi il fabbricato di cui trattasi, con consistenza di N_12 vani e superficie ex DPR 138/98 di N_13 mq e pertinenza scoperta esclusiva superiore a N_16 mq, non è comparabile con le altre unità immobiliari site nel comune di Luogo_1 e censite in categoria ordinaria N_4, il fabbricato di cui trattasi per l'Ufficio presenta caratteristiche “speciali”; l'Ufficio respinge l'ipotesi, formulata dalla società Ricorrente, di comparazione con altre unità immobiliari poste in altri Comuni.
L'Ufficio prosegue nella descrizione del fabbricato precisando che < distribuzione degli spazi interni è composta al piano terreno da un ampio ingresso su scala a vista e corridoio a servizio di spogliatoi, locali tecnici ed ampi sgomberi;
al piano primo si compone di due corridoi centrali a servizio di una pluralità di locali finestrati e al piano secondo è inoltre presente un'ampia sala, ulteriori locali e una grande terrazza calpestabile. La parte evidenzia la possibilità di trasformare “senza particolari lavori o trasformazioni” l'U.I.U. e adibire i locali ad altre attività. Tuttavia, le destinazioni segnalate, quali “uffici amministrativi, poliambulatori, centro congressi” rientrano anch'esse nelle destinazioni speciali in categoria D. Qualunque modifica alla distribuzione dei locali non permetterebbe in ogni caso un inquadramento di tipo ordinario “A” essendo la tipologia strutturale dell'U.I.U. tipica delle categorie speciali. Inoltre, nel caso specifico, sono le impiantistiche mobili a determinare la tipologia odontoiatrica non la tramezzatura o pareti mobili che asseritamente si adatterebbero a qualunque attività professionale-amministrativa. Dalla documentazione presente agli atti prodotta da controparte e da quanto affermato dalla stessa … nel proprio Ricorso, emerge che l'immobile de quo è strutturalmente progettato per attività su larga scala, trattandosi di centro odontoiatrico con più unità operative, con impianti e dotazioni specialistiche non compatibili con un uso ordinario, non convertibile facilmente ad altri usi senza radicali trasformazioni. >>; l'Ufficio ritiene pertanto che il fabbricato di cui trattasi rientra in categoria speciale N_6, per la sua tipologia non ordinaria, che non consente di classificarlo in una categoria ordinaria quale la N_4, e la categoria N_6 è corretta in relazione alla natura di “uffici strutturati” rientranti nella categoria N_6.
- Osservazioni relative al calcolo della rendita catastale. L'Ufficio conferma che, come evidenziato nella motivazione dell'avviso impugnato (il secondo avviso), stante la categoria assegnata N_6, la rendita catastale è stata determinata mediante “stima diretta” con correlata tabella di calcolo, con riferimento alle consistenze dichiarate nella pratica Do.C.Fa.:
a) “vani principali” e “accessori diretti” (voce “uffici” indicata nella colonna “Descrizione” della tabella di calcolo): N_17 mq;
b) “accessori indiretti” (voce “accessori uffici” indicata nella colonna “Descrizione” della tabella di calcolo): N_18 mq;
c) “pertinenze scoperte esclusive” (voce “area esterna” indicata nella colonna “Descrizione” della tabella di calcolo): N_19 mq.
L'Ufficio precisa che ai fini della determinazione della rendita catastale ai locali considerati “accessori uffici”
è stato attribuito un costo unitario pari al 60% di quello assegnato ai locali con destinazione “uffici”, e l'Ufficio evidenzia che la società Ricorrente non ha contestato la metodologia ed il calcolo della rendita catastale operata dall'Ufficio nell'avviso impugnato (il secondo avviso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa C.G.T. ritiene di esaminare i principali motivi di doglianza della società Ricorrente e le connesse controdeduzioni dell'Ufficio, dopo il capitolo Premesse.
Premesse
Questa C.G.T. si è già interessata dell'accatastamento del fabbricato sito in Luogo_1 (CN) di cui trattasi con la sentenza n. 320/2024 depositata il 02 dicembre 2024, sentenza il cui
P.Q.M.
era il seguente < accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate>>; in sostanza la sentenza n. 320/2024 accoglieva il ricorso sul presupposto – riassumendo – che l'atto impugnato era mancante di un'adeguata motivazione, e che tale mancanza prevaleva sul merito catastale (categoria N_4 o categoria N_6).
Come risultante dagli atti del ricorso de quo l'Ufficio in data 14 febbraio 2025 proponeva appello, avverso la sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T., avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Piemonte (R.G.A. n. 255/2025); nelle more di questo giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, l'Ufficio in data 10 giugno 2025 emette un nuovo avviso di accertamento catastale n. N_20 (l'avviso impugnato o il secondo avviso) da cui risulta che tale nuovo secondo avviso di accertamento catastale è un < presente avviso di accertamento annulla e sostituisce il precedente avviso n. N_21 (Atto numero N_5) notificato alla … il Data_2.>>; l'avviso impugnato (il secondo avviso) è quindi relativo al medesimo fabbricato sito in Luogo_1 già oggetto della sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T., fabbricato dichiarato in categoria ordinaria N_4 ed accertato in categoria speciale N_6, avviso impugnato (il secondo avviso) che – come dichiarato dall'Ufficio nelle controdeduzioni – è <<… emendato del vizio motivazionale>> rilevato da questa C.G.T. nella sentenza n. 320/2024.
Contro questo avviso impugnato (il secondo avviso) la società Ricorrente propone il ricorso oggetto del presente giudizio, l'Ufficio in data Data_5 deposita a questa C.G.T., unitamente ad una memoria in pari data, un documento intitolato < 546/92>> indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, nel quale l'Ufficio – dopo aver riassunto l'iter procedurale connesso ai due avvisi di accertamento catastale, con particolare riferimento alla circostanza che l'avviso impugnato (il secondo avviso), emesso in autotutela, annulla e sostituisce il primo avviso – chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte di < dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.>>.
Da quanto qui sopra esposto risulta evidente a questa C.G.T. che il ricorso di cui trattasi contro l'avviso impugnato (il secondo avviso) non è collegabile e/o riferibile al precedente ricorso contro il primo avviso, ed alle relative controdeduzioni dell'Ufficio, documenti (ricorso, controdeduzioni) inerenti alla citata sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T., in virtù della circostanza che l'Ufficio - nel citato documento intitolato < Oggetto. Cessata materia del contendere, ex art. 46 D.Lgs. n. 546/92>> indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – dichiara che <<… è cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela.>> quindi l'Ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione al primo avviso, ritiene inutile continuare il contenzioso relativamente al primo avviso, annullato e sostituito in sede di autotutela dal secondo avviso (l'avviso impugnato).
Nell'udienza del 10 novembre 2025 questa C.G.T., ravvisata l'assenza del danno grave ed irreparabile, ha respinto l'istanza di sospensione dell'avviso impugnato (il secondo avviso) avanzata dalla società Ricorrente.
-Violazione del principio “ne bis in idem”.
A giudizio di questa C.G.T. il principio del “ne bis in idem” non è stato violato dall'Ufficio.
Il fatto che l'Ufficio ha chiesto specificatamente alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte di < delle spese di giudizio>> con il citato documento datato Data_5 costituisce una prova che l'Ufficio ha abbandonato definitivamente la causa d'appello contro la citata sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T.,
a seguito dell'emanazione in autotutela dell'atto impugnato (il secondo avviso) con il conseguente integrale annullamento del primo avviso;
nel documento Data_5 l'Ufficio, anche in punto richiesta di compensazione delle spese, dichiara che <<… l'Ufficio ha correttamente e legittimamente esercitato il proprio potere di autotutela in ossequio alle disposizioni di legge, emendando l'atto dal vizio di motivazione originario, a garanzia della correttezza del proprio operato e a tutela del diritto di difesa del contribuente che ha tempestivamente proposto impugnazione avverso il nuovo atto impositivo.>>.
Non si è quindi in presenza di una violazione del principio del “ne bis in idem”, la procedura inerente al primo avviso – giacente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – si è interrotta con la citata dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Data_5) prodotta dall'Ufficio, quindi tale procedura cessa di esistere ex tunc;
il ricorso avverso l'atto impugnato (il secondo avviso) è quindi una diversa ed autonoma procedura, che non può produrre alcun pericolo per la società Ricorrente di essere giudicata “due volte per la stessa cosa” (ovvero ciò che rappresenterebbe la violazione del principio del “ne bis in idem”); occorre tuttavia precisare che al momento della proposizione del ricorso (07 ottobre 2025)
l'Ufficio non aveva ancora abbandonato la causa d'appello promossa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, quindi era legittimo che in quel momento la società Ricorrente sollevasse il problema del “ne bis in idem”, problema poi annullato dalla citata dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dall'Ufficio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.
Tenuto conto di tutto quanto sopra dedotto questa C.G.T. dichiara l'inesistenza della violazione – da parte dell'Ufficio - del principio del “ne bis in idem”.
Sulla circostanza che l'Ufficio possa annullare un atto emesso e sostituirlo con un altro atto, questa C.G.T. concorda con l'Ufficio che lo stesso Ufficio è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, ad esercitare la propria potestà impositiva in virtù del cosiddetto “principio di perennità” e quindi ad annullare un atto (se viziato) e sostituirlo con un altro atto privo dei vizi rilevati, il tutto nel rispetto dei termini decadenziali (se perentori) dell'azione accertatrice e in mancanza di una sentenza definitiva sul caso specifico.
- Violazione del principio del contraddittorio preventivo.
L'articolo 6-bis (principio del contraddittorio) della legge 27 luglio 2000 n. 212, dispone – ai commi 1 e 2 – quanto segue: <<
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. >>.
L'articolo 7-bis del D.L. 29 marzo 2024 n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024 n. 123, dispone quanto segue: < 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo).
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.>>.
Dalla lettura dell'art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2014 si rileva in primis che il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva;
l'avviso di accertamento catastale, come nel caso de quo, non contiene una pretesa impositiva, ovvero non contiene la richiesta del versamento di una qualsiasi imposta, in quanto trattasi di un accertamento sostanzialmente tecnico rivolto alla determinazione dell'accatastamento di un'unità immobiliare urbana (in categoria ordinaria, speciale, particolare) con la relativa rendita catastale;
la rendita catastale determinata in un avviso di accertamento quindi, per sua natura, non costituisce una pretesa impositiva diretta ed immediata, ma occorre evidenziare che la rendita catastale è attualmente la base per il calcolo di alcune imposte, fra le principali: I.M.U. per le amministrazioni comunali, imposta di registro per atti dove sia applicabile la regola del “prezzo valore” (solo per unità abitative), imposte di trascrizione e catasto per immobili rientranti nella dichiarazione di successione, imposta di successione oltre le franchigie di legge;
inoltre anche la categoria catastale ha importanti risvolti nel campo fiscale, ad esempio le categorie A/1, A/8 e A/9 (indipendentemente dalla relativa rendita catastale) sono soggette a particolari regimi impositivi, i fabbricati strumentali per natura sono così identificati in base alla classificazione catastale, ecc.; quindi l'avviso di accertamento catastale non contiene una richiesta impositiva diretta ed immediata, ma è un atto che inciderà sulla capacità economica del soggetto destinatario dell'avviso di accertamento catastale in quanto costituisce comunque una pretesa impositiva rappresentata dalla rendita catastale che, come appena indicato, è la base per il calcolo di una serie di imposte (locali o statali), pretesa impositiva rappresentata anche da una categoria catastale che può avere particolari risvolti fiscali.
Di conseguenza, leggendo l'art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024 – sopra riportato – contenente un'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.
6-bis della legge 212/2000, potrebbe ipotizzarsi che l'avviso di accertamento catastale rientri fra gli <<… atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, …>> - quindi fra gli atti che devono essere preceduti da un contraddittorio - poiché, come appena dedotto, l'avviso di accertamento catastale reca comunque una pretesa impositiva, quand'anche non immediata, ed è indubbiamente un accertamento autonomamente impugnabile avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
tuttavia l'art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024 prosegue stabilendo che <<… ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente …>> con ciò escludendo dall'obbligo del contraddittorio gli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione fra l'Amministrazione finanziaria (nel caso de quo l'Ufficio) e il contribuente (nel caso de quo la società Ricorrente); per giurisprudenza consolidata e granitica della Corte Suprema di Cassazione l'avviso di accertamento catastale inerente ad una pratica Do.C.Fa. (acronimo per Documenti Catasto Fabbricati, un programma informatico ministeriale) è un avviso basato su un documento (la pratica Do.C.Fa.) definito “fortemente partecipativo”, ovvero un documento che, in base alla normativa catastale, è predisposto in autonomia dal dichiarante – con dati, superfici, composizione, descrizione, planimetria ecc. dell'unità immobiliare – quindi con la partecipazione attiva e diretta (definibile “originaria”) del dichiarante che fornisce egli stesso all'Agenzia delle
Entrate – Territorio tutte le caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, dell'unità immobiliare oggetto di nuova costruzione o di variazione o afferente, e propone categoria, classe, consistenza e rendita per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (o condivide il classamento automatico del programma Do.C.Fa. sulla base di un algoritmo di calcolo per i gruppi A, B e C), e propone categoria e rendita (con stima) per le unità immobiliari a destinazione speciale del gruppo D (esistono anche gli immobili a destinazione particolare, gruppo E, e gli immobili fittizi, gruppo F); il successivo controllo dell'Agenzia delle Entrate – Territorio si fonda quindi sui dati tecnici forniti direttamente dal dichiarante sulla base della normativa catastale, dati che possono essere condivisi o non condivisi dall'Agenzia delle Entrate – Territorio (nel caso de quo la “scheda di stima categorie speciali e particolari” allegata all'avviso impugnato riprende le consistenza risultanti dalla pratica
Do.C.Fa. presentata); in caso di non condivisione i nuovi dati sono riportati, con adeguata motivazione, in un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, avviso di accertamento catastale che tuttavia – come appena indicato – ha come elemento basilare i dati tecnici forniti direttamente ed autonomamente dal dichiarante con la pratica Do.C.Fa., realizzandosi quindi indubbiamente quella <
… forma di interlocuzione fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente … >> citata nella soprariportata norma di legge, che conferma alla pratica Do.C.Fa. il carattere di documento “fortemente partecipativo” come da insegnamento della Corte Suprema di Cassazione.
Conseguentemente a quanto qui sopra dedotto la pratica Do.C.Fa. (unica pratica utilizzabile per il Catasto
Fabbricati), a giudizio di questa C.G.T., essendo un documento “fortemente partecipativo” rientra certamente
(art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024) fra gli atti <<… per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente …>> ovvero atti per i quali non è applicabile il comma 1 dell'art.
6-bis della legge 212/2000 in base all'interpretazione autentica fornita dal legislatore con il citato art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024, quindi non era necessaria l'attivazione del contraddittorio preventivo avendo l'Ufficio rispettato i citati disposti di legge.
Questa C.G.T. respinge quindi l'ipotesi della società Ricorrente di violazione, da parte dell'Ufficio, dell'istituto del contraddittorio preventivo, in quanto tale istituto non è necessario nel caso di un avviso di accertamento catastale conseguente ad una pratica Do.C.Fa. presentata autonomamente dal contribuente (la società Ricorrente nel caso de quo).
-Nel merito
Le motivazioni dell'avviso impugnato (pagina 1 dell'avviso impugnato) sono le seguenti:
< sorretto o annullato (L. n. 212/2000), abbiamo verificato il precedente classamento dell'immobile sopra indicato. In particolare, abbiamo considerato:
-documentazione presente agli atti del catasto ed in particolare la planimetria della unità immobiliare urbana in oggetto;
-necessità della rettifica della categoria in base alle caratteristiche della UIU che ne determinano la destinazione ordinaria permanente.>>.
In una pagina successiva dell'avviso impugnato sono riportate le “Integrazioni a scheda motivazionale” nelle quali – capitoli Premesse, Conclusioni e Osservazioni relative al calcolo della rendita catastale – l'Ufficio elenca una serie di caratteristiche del fabbricato e considerazioni varie, poi riportate nelle controdeduzioni;
quale allegato all'avviso impugnato c'è la “Scheda di stima categorie speciali e particolari” con indicati i vari dati (superfici, costo a nuovo, costo deprezzato ecc.) connessi alla stima diretta del fabbricato, dati che – come in precedenza già evidenziato – sono i dati forniti dal dichiarante in sede di dichiarazione Do.C.Fa.
Il fabbricato di cui trattasi, distinto nel Catasto Fabbricati (Comune di Luogo_1) con il foglio N_1 particella N_2 subalterno N_3, è stato proposto in categoria ordinaria N_4 classe 1 consistenza N_12 vani Rendita € N_7 (qui ricordando che tale rendita deriva dalla moltiplicazione del numero dei vani per la tariffa a vano prevista dalla legge in base alla classe ed alla eventuale zona censuaria del Comune ove è ubicata l'unità immobiliare), mentre l'Ufficio – con l'avviso impugnato – accerta una categoria speciale N_6 con rendita di € N_22 (che l'Ufficio dichiara determinata in base a stima diretta).
La categoria N_4 proposta è una categoria catastale ordinaria, che individua gli uffici e studi privati;
la categoria N_6 accertata è un categoria catastale speciale che identifica fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
la società Ricorrente in primis lamenta la circostanza che l'attività svolta all'interno del fabbricato di cui trattasi è un'attività odontoiatrica, come tale rientrante fra le attività professionali e non certamente fra le attività commerciali, ed a parere della società Ricorrente questa considerazione sarebbe sufficiente da sola ad inficiare l'accertamento in categoria N_6; sul punto l'Ufficio dichiara che < N_6 (“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”) attribuita dall'Ufficio, contrariamente a quanto sostiene controparte, non comprende esclusivamente unità con destinazione meramente “commerciale”, ma è da intendersi in senso estensivo, ricomprendendo anche gli “uffici strutturati” (codice 0601 della tabella allegata al Vademecum DoCFa del 2022), ovvero quegli uffici che presentano caratteristiche particolari che li rendono assimilabili a immobili commerciali specializzati, anche perché, come già ribadito, la categoria si determina in funzione delle caratteristiche intrinseche all'unità immobiliare.>>; dalla lettura dell'elenco dei fabbricati che, secondo la tabella allegata al vademecum Do.C.Fa. 2022, possono rientrare nella categoria N_6 si rileva che tali fabbricati sono da considerarsi costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale, quali interporti e terminal portuali, centri commerciali, immobili destinati a grande distribuzione organizzativa in fabbricati autonomi, altri immobili destinati al commercio all'ingrosso o al dettaglio, immobili destinati ad attività fieristiche, autorimesse pluripiano e silos, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, immobili per servizi di ristorazione, discoteche, sale da ballo e simili, sale da gioco, parchi di divertimento, tematici e zoo, stabilimenti balneari, ecc.; sono anche compresi nell'elenco di detta tabella altri tipi di fabbricati, che evidentemente per la citata tabella sono anch'essi costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale, quali caserme destinate ai Corpi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (le caserme sono già anche comprese nella categoria ordinaria B/1); scuole (già anche comprese nella categoria ordinaria B/5); immobili militari;
istituti universitari e conservatori;
collegi e convitti, educandati e seminari (già anche compresi nella categoria ordinaria B/1); accademie e scuole militari. Questa
C.G.T. rileva quindi che esiste, nella citata tabella, una elencazione di fabbricati destinati ad attività commerciale, per cui i fabbricati riportati in detta tabella come “uffici strutturati” si possono individuare come uffici che in qualche modo sono comunque collegati ad un'attività commerciale;
è pur vero che in linea generale le caratteristiche intrinseche del fabbricato influiscono sulla classificazione catastale del fabbricato
(come enunciato dall'Ufficio), però è altrettanto evidente che il fabbricato di cui trattasi è utilizzato – incontestabilmente - quale studio dentistico, ovvero utilizzato per lo svolgimento di una professione sanitaria, soggetta alle regole deontologiche delle professioni, che non può – ai soli fini catastali - essere assimilata ad un'attività commerciale;
viene quindi a mancare, nel caso de quo, - a giuedizio di questa C.G.T. - il primo presupposto fondante della categoria N_6, ovvero la destinazione commerciale del fabbricato di cui trattasi
Questa C.G.T., inoltre, evidenzia che le categorie speciali N_6, nella seconda parte della loro definizione, sono unità immobiliari <<… non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni>>; l'Ufficio nell'avviso impugnato (Integrazione a scheda motivazionale) e nelle controdeduzioni, elenca – riassumendo
- una serie di caratteristiche del fabbricato: -è un corpo di fabbrica isolato, proposto con una consistenza di N_12 vani, con superficie ex DPR 138/98 di N_13 mq., è presente una fascia volumetrica sporgente rispetto alla struttura principale, copertura in tetto piano, rivestimento in facciata con pannelli e la struttura in acciaio e vetrata in corrispondenza di uno dei due corpi scala, dotato di una pertinenza scoperta esclusiva di N_9 mq, di un “porticato” al piano terreno di N_10 mq, di un “terrazzo” calpestabile in copertura di N_11 mq e di n. 2 impianti di ascensore.
In relazione alla previsione <<… non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni>> l'Ufficio ritiene che qualunque modifica alla distribuzione dei locali non permetterebbe l'inquadramento nella categoria ordinaria “A” essendo la tipologia strutturale del fabbricato tipica delle destinazioni speciali;
questa
C.G.T. non condivide l'assunto dell'Ufficio in quanto – ipotizzando che il fabbricato rientri fra gli immobili a destinazione speciale – un'eventuale radicale trasformazione (in forza di idoneo titolo abilitativo edilizio) potrebbe far rientrare il fabbricato in una delle categorie del gruppo “A”, non può essere stabilito a priori che qualunque modifica alla distribuzione dei locali non permetterebbe l'inquadramento nella categoria ordinaria
“A” (o in altre categorie ordinarie), dipenderà dal tipo di intervento;
inoltre per l'Ufficio <<… sono le impiantistiche mobili a determinare la tipologia odontoiatrica non la tramezzatura o pareti mobili che asseritamente si adatterebbero a qualunque attività professionale-amministrativa. Dalla documentazione presente agli atti prodotta da controparte e da quanto affermato dalla stessa … nel proprio Ricorso, emerge che l'immobile de quo è strutturalmente progettato per attività su larga scala, trattandosi di centro odontoiatrico con più unità operative, con impianti e dotazioni specialistiche non compatibili con un uso ordinario, non convertibile facilmente ad altri usi senza radicali trasformazioni. >>; premesso che per quanto attiene agli impianti tutti gli studi dentistici, sia quelli caratterizzati da pochi vani sia quello di cui trattasi, hanno la particolarità di avere impianti speciali collegati ai cosiddetti “riuniti”, l'Ufficio - a giudizio di questa
C.G.T. – non prova compiutamente che il fabbricato può essere destinato ad una diversa destinazione solo con una radicale trasformazione;
dalla planimetria del fabbricato – allegata al ricorso – risulta a questa C.
G.T. che eventuali diverse destinazioni (salvo le prescrizioni urbanistiche) possono essere ipotizzate senza una radicale trasformazione, precisando che per radicale trasformazione si devono intendere gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
nel caso de quo un'eventuale diversa destinazione del fabbricato può essere ipotizzabile senza una radicale trasformazione, si tratta di un fabbricato di recente costruzione (2022), con struttura in cemento armato (come da dichiarazione Do.C.
Fa.) sicuramente antisismica visto il periodo di costruzione, con due vani scala di accesso di cui uno caratterizzato da ampio vano di accesso al piano terreno, due porticati al piano terreno, due ascensori, disimpegni interni e locali tecnici al piano terreno, studi (ed accessori) al piano primo e piano secondo con vari servizi igienici, terrazze al piano secondo (ove esiste anche un impianto fotovoltaico censito separatamente), presenza di un'area esterna di pertinenza: tutte queste caratteristiche, che in parte per l'Ufficio sono giustificanti del classamento in categoria N_6, a giudizio di questa C.G.T. sono invece caratteristiche che possono permettere un potenziale diverso utilizzo del fabbricato senza una necessaria radicale trasformazione dello stesso;
viene quindi a mancare, nel caso de quo, - secondo questa C.G.T. - il secondo presupposto fondante della categoria N_6, ovvero il fabbricato di cui trattasi è suscettibile di diversa destinazione senza una radicale trasformazione.
In sostanza questa C.G.T. rileva la prevalenza di caratteristiche ordinarie relativamente al fabbricato di cui trattasi, tali da farlo rientrare nella categoria ordinaria N_4 e non nella categoria speciale N_6, poiché la destinazione del fabbricato non può essere assimilata ad una destinazione commerciale e non è compiutamente provato dall'Ufficio che una eventuale diversa destinazione comporti obbligatoriamente una radicale trasformazione del fabbricato, caratteristiche fondanti per giustificare la categoria speciale N_6.
La circostanza enunciata dall'Ufficio che nel Comune di Luogo_1 le unità immobiliari classate in categoria N_4 presentano una consistenza massima di N_14 vani è una circostanza che, a giudizio di questa C.G.T., non influisce sul classamento del fabbricato di cui trattasi, in quanto non esiste un limite previsto dall'ordinamento catastale per la consistenza in vani della categoria N_4, per cui il fabbricato di cui trattasi, con consistenza di N_12 vani, rappresenta evidentemente una consistenza maggiore da quella dei N_14 vani citati dall'Ufficio, ma questa diversità in sé non può giustificare l'accatastamento in categoria N_6 del fabbricato di cui trattasi;
sul punto l'Ufficio, nelle controdeduzioni, deduce che < proposto dalla parte, presuppone l'esistenza, nel Comune e nella zona censuaria di ubicazione, di “unità tipo” o di riferimento comparabili con l'unità che si sta qualificando. Come indicato nella Circolare 4/2006 del 16 maggio 2006 dell'ex Agenzia del Territorio, “[…] l'aggettivo "ordinario" assume il significato di “normale”,
“frequente”, “diffuso”, nel senso che una determinata tipologia di unità immobiliare risponde a tale requisito quando è diffusa in una certa zona censuaria, talché è possibile definire un campione significativo di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione […], attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.>>; quanto dedotto dall'Ufficio conferma che la categoria N_4 presuppone l'esistenza di unità tipo o di riferimento comparabili, ed in effetti l'unità tipo o di riferimento è l'unità immobiliare che l'Ufficio dichiara avere una consistenza di N_14 vani e superficie di N_15 metri quadrati, che è evidentemente un'unità immobiliare ordinaria che risponde alle citate caratteristiche di “normale”,
“frequente” e “diffuso”; il fabbricato in oggetto secondo l'Ufficio non può usufruire di un'unità tipo o di riferimento comparabile evidentemente per la sua consistenza (N_12 vani) e superficie, ma questa C.G.T. ribadisce che non risulta esistere nella normativa catastale un limite alla consistenza di un'unità immobiliare in categoria N_4, tant'è che la pratica Do.C.Fa. presentata è stata originariamente accettata dal programma informatico in categoria N_4 con consistenza di N_12 vani, se esistesse un limite alla consistenza della categoria N_4 il programma avrebbe già bloccato in sede di presentazione la pratica Do.C.Fa.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, dichiara che < oggetto del contendere la categoria N_4, si ricorda in primo luogo che ordinariamente la categoria sopracitata è attribuita a unità ubicate in fabbricati comunemente costituiti da una pluralità di u.i. aventi caratteristiche costruttive di natura residenziale/mista.>>; questa dichiarazione dell'Ufficio è condivisa perché effettivamente esistono numerose unità immobiliari censite in categoria N_4 che formano parte di fabbricati comprendenti al loro interno altre unità immobiliari con destinazioni diverse, ma non è una precisa e vincolante normativa catastale, non risulta che una disposizione catastale vieti che un fabbricato sia composto interamente da varie unità immobiliari censite in categoria N_4 e nemmeno risulta che una norma catastale vieti che un fabbricato sia composto da un'unica unità immobiliare censita in categoria N_4.
La circostanza enunciata dalla società Ricorrente che altre strutture a destinazione odontoiatrica, simili al fabbricato di cui trattasi, poste in Comuni limitrofi a quello di Luogo_1 sono classate in categoria N_4, nulla rileva in ordine al classamento del fabbricato di cui trattasi in quanto ubicate in Comuni diversi, distanti da
Luogo_1, e pertanto non comparabili.
In base a tutto quanto sopra esposto questa C.G.T., in accoglimento del ricorso, dichiara che il fabbricato di cui trattasi – censito in Catasto Fabbricati al foglio N_1 particella N_2 subalterno N_3 Luogo_1 – deve intendersi classato in categoria N_4 classe n_23 consistenza N_12 vani Rendita € N_7, con il conseguente annullamento dell'avviso impugnato.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, la complessiva decisione di questa C.G.T., quale ragione più “liquida” utilizzando il termine coniato dalla giurisprudenza della Corte Suprema, assorbe tutti gli altri motivi di doglianza della società Ricorrente e di difesa dell'Ufficio.
SPESE DI GIUDIZIO
La soccombenza dell'Ufficio nel merito del ricorso comporterebbe anche la soccombenza dello stesso nelle spese di giudizio, ma questa C.G.T. ritiene che l'intero svolgimento del particolare iter processuale di cui trattasi costituisca valido motivo per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MACAGNO GIAN PAOLO, Presidente
MOLINERIS GUIDO, Relatore
GRECO SERGIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025CN0124477 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
La Parte Ricorrente, nel ricorso introduttivo, chiede a questa C.G.T.:
< emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, rettificare la classificazione catastale dallo stesso operata, attribuendo al bene immobile di proprietà della società esponente – censito al Catasto Fabbricati del Comune di Luogo_1 al Foglio N_1 particella N_2 Subalterno Numero_3 – la categoria catastale N_4. Con rifusione di spese e competenze di causa.>>
Resistente:
La Parte Resistente, nelle costituzioni in giudizio, chiede a questa C.G.T.:
< dell'Ufficio, con vittoria delle spese di giudizio>>.
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (C.G.T). il 07 ottobre 2025 e qui registrato al R.G.R. n. 236/2025 la società “Ricorrente_1 s.p.a.”, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante signora Rappresentante_1. (società qui di seguito identificata quale “società Ricorrente”), rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 con studio in Cuneo presso il cui studio ha eletto domicilio speciale ai fini del ricorso de quo, ricorre contro la “Direzione Provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate”
(qui di seguito: l'Ufficio) avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025CN0124477 (qui di seguito: avviso impugnato o secondo avviso) che la società Ricorrente dichiara esserle stato notificato il 10 giugno 2025.
La società Ricorrente premette di essere proprietaria di un fabbricato sito in Luogo_1 (CN) Indirizzo_1
, catastalmente individuato al foglio Numero_1 particella N_2 subalterno N_3 edificato in forza di vari titoli abilitativi edilizi ed oggetto di tre pratiche catastali Do.C.Fa.; in particolare la società Ricorrente espone che la pratica catastale Do.C.Fa. del Data_1 (l'ultima delle tre) è stata oggetto di modifica con un avviso di accertamento catastale n. N_5 (definibile “primo avviso”) emesso dall'Ufficio e notificato il Data_2 che ha rettificato la categoria catastale (da N_4 dichiarata a N_6 accertata) e la rendita catastale (da € N_7 dichiarata ad € N_8 accertata); la società Ricorrente rende noto di avere presentato un'istanza di annullamento in autotutela relativamente a tale avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso), istanza che non ha avuto riscontro da parte dell'Ufficio; la società Ricorrente espone di avere proposto ricorso avverso detto avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso) avanti a questa C.G.T. che, con sentenza n. 320/2024 depositata il 02 dicembre 2024, ha accolto il ricorso annullando l'avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso) e compensato le spese di giudizio.
La società Ricorrente rende noto che l'Ufficio in data 14 febbraio 2025 proponeva appello contro la citata sentenza di questa C.G.T. avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, poi la società Ricorrente espone che in data 10 giugno 2025 l'Ufficio le notificava l'avviso impugnato (secondo avviso) dal quale si rileva che l'Ufficio, in applicazione del potere di autotutela, annulla il precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso) e lo ha sostituito con l'avviso impugnato (secondo avviso).
La società Ricorrente espone le proprie ragioni nei confronti dell'avviso impugnato (secondo avviso).
I. Illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del principio del ne bis in idem.
La società Ricorrente rileva che il giudizio in corso presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte avverso la sentenza n. 320/2024 (emessa da questa C.G.T.) è pendente, quindi per la società
Ricorrente si è violato il principio del ne bis in idem poiché l'Ufficio ha emanato l'avviso impugnato (secondo avviso) mentre è pendente il citato giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Piemonte, inerente al primo avviso, avente ad oggetto il medesimo fabbricato.
II. Illegittimità dell'avviso di accertamento catastale opposto, per mancato espletamento del contraddittorio preventivo ex art. 6bis L. n. 212/2000.
La società Ricorrente evidenzia, con riferimento al comma 2 dell'art. 6bis della legge 212/2000, che l'avviso impugnato (secondo avviso) – modificato rispetto al precedente avviso di accertamento n. N_5 (primo avviso) – non può rientrare fra gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale, di conseguenza per la società Ricorrente l'Ufficio era tenuto ad espletare la pratica di contraddittorio preventivo.
III) In ordine alla distinzione tra le categoria catastali N_6 e N_4
La società Ricorrente, con riferimento alla guida in linea “Help Docfa” del software dell'Agenzia delle Entrate Docfa 4.0, elenca quali sono i fabbricati che rientrano nella categoria N_6 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) quali interporti e terminal portuali, uffici strutturati, centri commerciali, immobili destinati a grande distribuzione organizzata in fabbricati autonomi, ecc., e la società Ricorrente deduce che la categoria catastale N_6 può essere assegnata solo a fabbricati adibiti allo svolgimento di un'attività commerciale e non suscettibili di una diversa destinazione in assenza di radicali trasformazioni;
la società Ricorrente evidenzia che nella categoria N_4 rientrano gli “Uffici e studi privati”, unità immobiliari caratterizzate da ampie superfici da attrezzare con pareti mobili, da destinarsi allo svolgimento di attività professionali (studi privati, agenzie assicurative, laboratori professionali ecc.).
IV) In ordine all'individuazione della categoria catastale più attinente all'immobile adibito a studio dentistico
La società Ricorrente dichiara che il fabbricato di cui trattasi è adibito a studio dentistico, e la società
Ricorrente – a comprova – rimanda alla documentazione fotografica riprodotta nell'istanza di autotutela
(allegata in copia al ricorso de quo) che la società Ricorrente ha presentato relativamente all'avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso); la società Ricorrente fa presente che l'attività odontoiatrica rientra certamente fra le categorie professionali e non fra le attività commerciali, per la società
Ricorrente questa differenziazione da sola porterebbe ad escludere che il fabbricato rientri nella categoria N_6 in quanto tali fabbricati sono costruiti o adattati “per le speciali esigenze di un'attività commerciale”; per la società Ricorrente la categoria catastale consona allo studio dentistico è la categoria N_4 (la società Ricorrente cita una nota della Direzione Regionale Salute del Lazio che riterrebbe corretta la categoria catastale N_4 per gli studi dentistici).
V) In ordine all'individuazione della categoria catastale più adatta al fabbricato per cui è causa
La società Ricorrente richiama nuovamente la documentazione fotografica riprodotta nell'istanza di autotutela (allegata in copia al ricorso de quo) che la società Ricorrente ha presentato relativamente all'avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso), documentazione fotografica da cui risulterebbe evidente la conformazione e struttura interna del fabbricato.
In relazione alla composizione del fabbricato la società Ricorrente espone nel ricorso quanto segue: < precisamente, ad esclusione dei locali tecnici al piano terreno, i restanti spazi del fabbricato sono stati creati tramite l'utilizzo prevalente di pareti vetrate ed in cartongesso, eventualmente riorganizzabili a seconda di nuove esigenze lavorative. Ai pochi vani adibiti ad uffici e servizi, si aggiungono i locali adibiti a studio, costituenti ambienti privati e personali in cui l'odontoiatra esercita la sua libera attività professionale di diagnosi e terapia. L'elevato numero di ambienti risulta necessario secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, che prevede la presenza di adeguati spazi di attesa, accettazione e attività amministrativa, servizi igienici e depositi di materiale, attrezzature e strumentazioni. La dotazione tecnologica e gli impianti devono essere adeguati e all'avanguardia, così come le finiture, luminose e disinfettabili. Orbene, rispetto alla situazione di fatto sovra descritta e documentata, la categoria catastale N_4 si presenta pertanto la più adatta e corretta.>>.
La società Ricorrente fa presente che nell'istanza di autotutela (presentata con riferimento all'avviso di accertamento catastale n. N_5 – primo avviso - oggetto della citata sentenza n. 32/2024 di questa C.G.T.) si è fatto riferimento ad altri fabbricati destinati a studi dentistici e cliniche (nella provincia di
Cuneo) che sono stati classificati nella categoria catastale N_4; la società Ricorrente, con richiamo alla composizione del fabbricato (due scale in posizione opposta, ecc.), precisa che i locali formanti il fabbricato possono essere facilmente destinati ad altre attività (uffici amministrativi, ecc., il secondo piano anche convertibile in destinazione residenziale); la società Ricorrente ritiene che l'attività odontoiatrica non può essere ricondotta in nessuna delle destinazioni d'uso previste per la categoria N_6, nemmeno – in particolare – fra gli “uffici ristrutturati” (ipotesi, secondo la società Ricorrente, relativa a uffici amministrativi di grandi dimensioni); la società Ricorrente poi, con riferimento a giurisprudenza, rimarca che l'accertamento catastale non può prescindere dall'effettivo utilizzo del bene, e che conseguentemente il corretto accatastamento del fabbricato di cui trattasi è in categoria N_4; la società Ricorrente richiama l'art. 8 del R.D. 13.04.1939 n. 652, convertito in legge 11.08.1939 n. 1249, e l'art. 61 del D.P.R. 1141/1949, ritenendo in conclusione che l'Ufficio ha commesso un errore di valutazione attribuendo al fabbricato la categoria N_6.
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L'Ufficio si è costituito in giudizio in data 07 ottobre 2025 con il deposito delle controdeduzioni al ricorso, nelle quali replica agli assunti della società Ricorrente.
L'Ufficio, nel capitolo “Fatto” delle controdeduzioni, premette che l'avviso di accertamento catastale n.
2025CN0124477 (ovvero l'avviso impugnato o secondo avviso) è stato emesso in autotutela sostituiva del precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (primo avviso); l'Ufficio rende noto che la proprietà del fabbricato, con denuncia di nuova costruzione (pratica Do.C.Fa.) del Data_3, proponeva la categoria ordinaria catastale N_4, e in sede di verifica l'Ufficio rettificava la categoria ordinaria N_4 in categoria speciale catastale N_6 ritenendo tale categoria speciale più adatta alle caratteristiche costruttive e funzionali del fabbricato;
successivamente a tale pratica Do.C.Fa. di nuova costruzione la proprietà del fabbricato presentava in data Data_1 una pratica Do.C.Fa. di variazione, secondo l'Ufficio per scorporo della cabina elettrica, confermando – la proprietà del fabbricato – la categoria N_4; l'Ufficio evidenzia che con atto pubblico del Data_4 il fabbricato veniva acquistato dalla società Ricorrente, e che in data Data_2 l'Ufficio notificava alla società Ricorrente l'avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso); l'Ufficio evidenzia che avverso detto avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso) proponeva ritualmente ricorso la società Ricorrente, ricorso che sfociava nella sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T. che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso) senza entrare nel merito del contenzioso catastale;
l'Ufficio conferma che in data 14 febbraio 2025 interponeva appello (avverso la citata sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T.) avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – alla data di deposito delle controdeduzioni l'Ufficio precisa essere in attesa di fissazione di udienza – e l'Ufficio dichiara che nelle more del citato pendente giudizio di secondo grado notificava il 10 giugno 2025 alla società Ricorrente l'avviso impugnato (il secondo avviso) emesso in autotutela sostitutiva del precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso), con la conferma della categoria catastale N_6.
L'Ufficio contro deduce alle contestazioni della società Ricorrente.
I. Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del principio del ne bis in idem.
L'Ufficio precisa di avere emanato l'avviso impugnato (il secondo avviso) in applicazione del potere di autotutela sostitutiva, annullando il precedente avviso di accertamento catastale n. N_5 (il primo avviso), ai sensi dell'art. 10-quinquies della legge 212/2000; l'Ufficio compie un lungo ed articolato excursus sulla sua facoltà di annullare un avviso e di sostituirlo con un altro anche in pendenza di giudizio, entro i termini di decadenza dei poteri di accertamento ed in assenza di una sentenza definitiva, e con riferimento a sentenze della Corte Suprema l'Ufficio precisa che l'avviso sostituito cessa di esistere per effetto della cessazione della materia del contendere relativamente a tale avviso sostituito;
per l'Ufficio dunque non esiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem.
II) Sull'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento catastale opposto, per mancato espletamento del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. n. 212/2000.
Per l'Ufficio il legislatore, in ordine agli avvisi di accertamento catastale, ha previsto una espressa deroga al principio generale del contraddittorio preventivo, come chiarito nel D.M. 24.04.2024 nonché dalla relazione illustrativa allegato al medesimo D.M.; anche in punto contraddittorio preventivo l'Ufficio espone un'articolata motivazione sulla non necessità del contraddittorio preventivo in materia catastale (Do.C.Fa.), anche con riferimento a sentenze della Corte Suprema e della C.G.T. di primo grado di Torino.
III) In ordine alla distinzione tra le categorie catastali N_6 e N_4
IV) In ordine all'individuazione della categoria catastale più attinente all'immobile adibito a studio dentistico
V) In ordine all'individuazione della categoria catastale più adatta al fabbricato per cui è causa.
L'Ufficio precisa che il fabbricato destinato a studio dentistico è stato originato dalla demolizione di fabbricati preesistenti, quindi costruito ex novo nel 2022, e nella dichiarazione Do.C.Fa. di nuova costruzione del Data_3 veniva proposta dalla proprietà la categoria N_4, rettificata dall'Ufficio in categoria N_6 in quanto secondo l'Ufficio il fabbricato possiede caratteristiche costruttive e funzionali coerenti con la categoria speciale N_6; la proprietà poi ha proceduto ad uno scorporo della cabina elettrica riconfermando la categoria N_4 per il fabbricato, categoria N_4 nuovamente rettificata dall'Ufficio in categoria N_6.
L'Ufficio richiama l'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 01.12.1949 n. 1142, il contenuto del paragrafo
22 dell'Istruzione II, e poi l'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 23.03.1998, deducendo <<… che la categoria si determina in funzione delle caratteristiche intrinseche all'unità immobiliare.>>.
L'Ufficio dichiara che <<… la categoria catastale va attribuita in relazione alle caratteristiche oggettive del bene ed alla destinazione funzionale e produttiva, sulla base della concreta potenzialità di utilizzo, e non in relazione all'uso estemporaneo. Inoltre, il classamento è indipendente dalle autorizzazioni amministrative rilasciate dall'ente locale.>>.
L'Ufficio ritiene che la categoria N_4 è ordinariamente attribuita a unità immobiliari ubicate in fabbricati comunemente costituiti da una pluralità di u.i. aventi caratteristiche costruttive di natura residenziale/mista, per l'Ufficio la descrizione del fabbricato fatta dalla società Ricorrente non rappresenta una descrizione tratta da normativa catastale, e come tale irrilevante. Per l'Ufficio l'attribuzione di una categoria ordinaria presuppone l'esistenza, nel Comune e nella zona censuaria di ubicazione, di “unità tipo” o di riferimento comparabili con l'unità oggetto di accatastamento,
l'Ufficio richiama la Circolare 4/2006 del 16 maggio 2006 dell'ex Agenzia del Territorio, dalla quale si deduce che l'aggettivo "ordinario" assume il significato di “normale”, “frequente”, “diffuso”, mentre gli aggettivi
"speciale" e "particolare" hanno un significato opposto a quello di "ordinario" e qualificano immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni, nonché immobili, che per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi omogenee.
L'Ufficio precisa che la categoria N_6 attribuita, contrariamente a quanto sostiene la società Ricorrente, non comprende esclusivamente unità con destinazione “commerciale”, ma è da intendersi in senso estensivo, ricomprendendo anche gli “uffici strutturati” (codice 0601 della tabella allegata al Vademecum DoCFa del
2022), ovvero uffici che presentano caratteristiche particolari che li rendono assimilabili a immobili commerciali specializzati in virtù della prassi catastale di riconduzione alla tipologia più assimilabile.
L'Ufficio rende noto che il fabbricato di cui trattasi è costituito da un corpo di fabbrica isolato, sito lungo una strada statale, in zona decentrata rispetto al centro cittadino, proposto in categoria N_4, classe prima di N_12 vani con superficie ex DPR 138/98 di N_13 mq.; l'Ufficio espone che il fabbricato si distingue per la presenza di una fascia volumetrica sporgente rispetto alla struttura principale, dalla copertura in tetto piano, oltre che dal rivestimento in facciata con pannelli e la struttura in acciaio e vetrata in corrispondenza di uno dei due corpi scala;
l'Ufficio evidenzia che il fabbricato è dotato di una pertinenza scoperta esclusiva di N_9 mq, di un “porticato” al piano terreno di N_10 mq, di un “terrazzo” calpestabile in copertura di N_11 mq, di n. 2 impianti di ascensore.
L'Ufficio fa presente che nel comune di Luogo_1 le unità immobiliari attualmente classate in categoria N_4 presentano al massimo una consistenza pari a N_14 vani ed una superficie massima calcolata ai sensi del DPR 138/98 di N_15 mq, quindi il fabbricato di cui trattasi, con consistenza di N_12 vani e superficie ex DPR 138/98 di N_13 mq e pertinenza scoperta esclusiva superiore a N_16 mq, non è comparabile con le altre unità immobiliari site nel comune di Luogo_1 e censite in categoria ordinaria N_4, il fabbricato di cui trattasi per l'Ufficio presenta caratteristiche “speciali”; l'Ufficio respinge l'ipotesi, formulata dalla società Ricorrente, di comparazione con altre unità immobiliari poste in altri Comuni.
L'Ufficio prosegue nella descrizione del fabbricato precisando che < distribuzione degli spazi interni è composta al piano terreno da un ampio ingresso su scala a vista e corridoio a servizio di spogliatoi, locali tecnici ed ampi sgomberi;
al piano primo si compone di due corridoi centrali a servizio di una pluralità di locali finestrati e al piano secondo è inoltre presente un'ampia sala, ulteriori locali e una grande terrazza calpestabile. La parte evidenzia la possibilità di trasformare “senza particolari lavori o trasformazioni” l'U.I.U. e adibire i locali ad altre attività. Tuttavia, le destinazioni segnalate, quali “uffici amministrativi, poliambulatori, centro congressi” rientrano anch'esse nelle destinazioni speciali in categoria D. Qualunque modifica alla distribuzione dei locali non permetterebbe in ogni caso un inquadramento di tipo ordinario “A” essendo la tipologia strutturale dell'U.I.U. tipica delle categorie speciali. Inoltre, nel caso specifico, sono le impiantistiche mobili a determinare la tipologia odontoiatrica non la tramezzatura o pareti mobili che asseritamente si adatterebbero a qualunque attività professionale-amministrativa. Dalla documentazione presente agli atti prodotta da controparte e da quanto affermato dalla stessa … nel proprio Ricorso, emerge che l'immobile de quo è strutturalmente progettato per attività su larga scala, trattandosi di centro odontoiatrico con più unità operative, con impianti e dotazioni specialistiche non compatibili con un uso ordinario, non convertibile facilmente ad altri usi senza radicali trasformazioni. >>; l'Ufficio ritiene pertanto che il fabbricato di cui trattasi rientra in categoria speciale N_6, per la sua tipologia non ordinaria, che non consente di classificarlo in una categoria ordinaria quale la N_4, e la categoria N_6 è corretta in relazione alla natura di “uffici strutturati” rientranti nella categoria N_6.
- Osservazioni relative al calcolo della rendita catastale. L'Ufficio conferma che, come evidenziato nella motivazione dell'avviso impugnato (il secondo avviso), stante la categoria assegnata N_6, la rendita catastale è stata determinata mediante “stima diretta” con correlata tabella di calcolo, con riferimento alle consistenze dichiarate nella pratica Do.C.Fa.:
a) “vani principali” e “accessori diretti” (voce “uffici” indicata nella colonna “Descrizione” della tabella di calcolo): N_17 mq;
b) “accessori indiretti” (voce “accessori uffici” indicata nella colonna “Descrizione” della tabella di calcolo): N_18 mq;
c) “pertinenze scoperte esclusive” (voce “area esterna” indicata nella colonna “Descrizione” della tabella di calcolo): N_19 mq.
L'Ufficio precisa che ai fini della determinazione della rendita catastale ai locali considerati “accessori uffici”
è stato attribuito un costo unitario pari al 60% di quello assegnato ai locali con destinazione “uffici”, e l'Ufficio evidenzia che la società Ricorrente non ha contestato la metodologia ed il calcolo della rendita catastale operata dall'Ufficio nell'avviso impugnato (il secondo avviso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa C.G.T. ritiene di esaminare i principali motivi di doglianza della società Ricorrente e le connesse controdeduzioni dell'Ufficio, dopo il capitolo Premesse.
Premesse
Questa C.G.T. si è già interessata dell'accatastamento del fabbricato sito in Luogo_1 (CN) di cui trattasi con la sentenza n. 320/2024 depositata il 02 dicembre 2024, sentenza il cui
P.Q.M.
era il seguente < accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate>>; in sostanza la sentenza n. 320/2024 accoglieva il ricorso sul presupposto – riassumendo – che l'atto impugnato era mancante di un'adeguata motivazione, e che tale mancanza prevaleva sul merito catastale (categoria N_4 o categoria N_6).
Come risultante dagli atti del ricorso de quo l'Ufficio in data 14 febbraio 2025 proponeva appello, avverso la sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T., avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Piemonte (R.G.A. n. 255/2025); nelle more di questo giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, l'Ufficio in data 10 giugno 2025 emette un nuovo avviso di accertamento catastale n. N_20 (l'avviso impugnato o il secondo avviso) da cui risulta che tale nuovo secondo avviso di accertamento catastale è un < presente avviso di accertamento annulla e sostituisce il precedente avviso n. N_21 (Atto numero N_5) notificato alla … il Data_2.>>; l'avviso impugnato (il secondo avviso) è quindi relativo al medesimo fabbricato sito in Luogo_1 già oggetto della sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T., fabbricato dichiarato in categoria ordinaria N_4 ed accertato in categoria speciale N_6, avviso impugnato (il secondo avviso) che – come dichiarato dall'Ufficio nelle controdeduzioni – è <<… emendato del vizio motivazionale>> rilevato da questa C.G.T. nella sentenza n. 320/2024.
Contro questo avviso impugnato (il secondo avviso) la società Ricorrente propone il ricorso oggetto del presente giudizio, l'Ufficio in data Data_5 deposita a questa C.G.T., unitamente ad una memoria in pari data, un documento intitolato < 546/92>> indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, nel quale l'Ufficio – dopo aver riassunto l'iter procedurale connesso ai due avvisi di accertamento catastale, con particolare riferimento alla circostanza che l'avviso impugnato (il secondo avviso), emesso in autotutela, annulla e sostituisce il primo avviso – chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte di < dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.>>.
Da quanto qui sopra esposto risulta evidente a questa C.G.T. che il ricorso di cui trattasi contro l'avviso impugnato (il secondo avviso) non è collegabile e/o riferibile al precedente ricorso contro il primo avviso, ed alle relative controdeduzioni dell'Ufficio, documenti (ricorso, controdeduzioni) inerenti alla citata sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T., in virtù della circostanza che l'Ufficio - nel citato documento intitolato < Oggetto. Cessata materia del contendere, ex art. 46 D.Lgs. n. 546/92>> indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – dichiara che <<… è cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione di un atto già annullato in sede di autotutela.>> quindi l'Ufficio, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione al primo avviso, ritiene inutile continuare il contenzioso relativamente al primo avviso, annullato e sostituito in sede di autotutela dal secondo avviso (l'avviso impugnato).
Nell'udienza del 10 novembre 2025 questa C.G.T., ravvisata l'assenza del danno grave ed irreparabile, ha respinto l'istanza di sospensione dell'avviso impugnato (il secondo avviso) avanzata dalla società Ricorrente.
-Violazione del principio “ne bis in idem”.
A giudizio di questa C.G.T. il principio del “ne bis in idem” non è stato violato dall'Ufficio.
Il fatto che l'Ufficio ha chiesto specificatamente alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte di < delle spese di giudizio>> con il citato documento datato Data_5 costituisce una prova che l'Ufficio ha abbandonato definitivamente la causa d'appello contro la citata sentenza n. 320/2024 di questa C.G.T.,
a seguito dell'emanazione in autotutela dell'atto impugnato (il secondo avviso) con il conseguente integrale annullamento del primo avviso;
nel documento Data_5 l'Ufficio, anche in punto richiesta di compensazione delle spese, dichiara che <<… l'Ufficio ha correttamente e legittimamente esercitato il proprio potere di autotutela in ossequio alle disposizioni di legge, emendando l'atto dal vizio di motivazione originario, a garanzia della correttezza del proprio operato e a tutela del diritto di difesa del contribuente che ha tempestivamente proposto impugnazione avverso il nuovo atto impositivo.>>.
Non si è quindi in presenza di una violazione del principio del “ne bis in idem”, la procedura inerente al primo avviso – giacente presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – si è interrotta con la citata dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Data_5) prodotta dall'Ufficio, quindi tale procedura cessa di esistere ex tunc;
il ricorso avverso l'atto impugnato (il secondo avviso) è quindi una diversa ed autonoma procedura, che non può produrre alcun pericolo per la società Ricorrente di essere giudicata “due volte per la stessa cosa” (ovvero ciò che rappresenterebbe la violazione del principio del “ne bis in idem”); occorre tuttavia precisare che al momento della proposizione del ricorso (07 ottobre 2025)
l'Ufficio non aveva ancora abbandonato la causa d'appello promossa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, quindi era legittimo che in quel momento la società Ricorrente sollevasse il problema del “ne bis in idem”, problema poi annullato dalla citata dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dall'Ufficio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.
Tenuto conto di tutto quanto sopra dedotto questa C.G.T. dichiara l'inesistenza della violazione – da parte dell'Ufficio - del principio del “ne bis in idem”.
Sulla circostanza che l'Ufficio possa annullare un atto emesso e sostituirlo con un altro atto, questa C.G.T. concorda con l'Ufficio che lo stesso Ufficio è tenuto, se ne ricorrono i presupposti, ad esercitare la propria potestà impositiva in virtù del cosiddetto “principio di perennità” e quindi ad annullare un atto (se viziato) e sostituirlo con un altro atto privo dei vizi rilevati, il tutto nel rispetto dei termini decadenziali (se perentori) dell'azione accertatrice e in mancanza di una sentenza definitiva sul caso specifico.
- Violazione del principio del contraddittorio preventivo.
L'articolo 6-bis (principio del contraddittorio) della legge 27 luglio 2000 n. 212, dispone – ai commi 1 e 2 – quanto segue: <<
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. >>.
L'articolo 7-bis del D.L. 29 marzo 2024 n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024 n. 123, dispone quanto segue: < 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo).
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.>>.
Dalla lettura dell'art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2014 si rileva in primis che il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva;
l'avviso di accertamento catastale, come nel caso de quo, non contiene una pretesa impositiva, ovvero non contiene la richiesta del versamento di una qualsiasi imposta, in quanto trattasi di un accertamento sostanzialmente tecnico rivolto alla determinazione dell'accatastamento di un'unità immobiliare urbana (in categoria ordinaria, speciale, particolare) con la relativa rendita catastale;
la rendita catastale determinata in un avviso di accertamento quindi, per sua natura, non costituisce una pretesa impositiva diretta ed immediata, ma occorre evidenziare che la rendita catastale è attualmente la base per il calcolo di alcune imposte, fra le principali: I.M.U. per le amministrazioni comunali, imposta di registro per atti dove sia applicabile la regola del “prezzo valore” (solo per unità abitative), imposte di trascrizione e catasto per immobili rientranti nella dichiarazione di successione, imposta di successione oltre le franchigie di legge;
inoltre anche la categoria catastale ha importanti risvolti nel campo fiscale, ad esempio le categorie A/1, A/8 e A/9 (indipendentemente dalla relativa rendita catastale) sono soggette a particolari regimi impositivi, i fabbricati strumentali per natura sono così identificati in base alla classificazione catastale, ecc.; quindi l'avviso di accertamento catastale non contiene una richiesta impositiva diretta ed immediata, ma è un atto che inciderà sulla capacità economica del soggetto destinatario dell'avviso di accertamento catastale in quanto costituisce comunque una pretesa impositiva rappresentata dalla rendita catastale che, come appena indicato, è la base per il calcolo di una serie di imposte (locali o statali), pretesa impositiva rappresentata anche da una categoria catastale che può avere particolari risvolti fiscali.
Di conseguenza, leggendo l'art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024 – sopra riportato – contenente un'interpretazione autentica del comma 1 dell'art.
6-bis della legge 212/2000, potrebbe ipotizzarsi che l'avviso di accertamento catastale rientri fra gli <<… atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, …>> - quindi fra gli atti che devono essere preceduti da un contraddittorio - poiché, come appena dedotto, l'avviso di accertamento catastale reca comunque una pretesa impositiva, quand'anche non immediata, ed è indubbiamente un accertamento autonomamente impugnabile avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
tuttavia l'art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024 prosegue stabilendo che <<… ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente …>> con ciò escludendo dall'obbligo del contraddittorio gli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione fra l'Amministrazione finanziaria (nel caso de quo l'Ufficio) e il contribuente (nel caso de quo la società Ricorrente); per giurisprudenza consolidata e granitica della Corte Suprema di Cassazione l'avviso di accertamento catastale inerente ad una pratica Do.C.Fa. (acronimo per Documenti Catasto Fabbricati, un programma informatico ministeriale) è un avviso basato su un documento (la pratica Do.C.Fa.) definito “fortemente partecipativo”, ovvero un documento che, in base alla normativa catastale, è predisposto in autonomia dal dichiarante – con dati, superfici, composizione, descrizione, planimetria ecc. dell'unità immobiliare – quindi con la partecipazione attiva e diretta (definibile “originaria”) del dichiarante che fornisce egli stesso all'Agenzia delle
Entrate – Territorio tutte le caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, dell'unità immobiliare oggetto di nuova costruzione o di variazione o afferente, e propone categoria, classe, consistenza e rendita per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (o condivide il classamento automatico del programma Do.C.Fa. sulla base di un algoritmo di calcolo per i gruppi A, B e C), e propone categoria e rendita (con stima) per le unità immobiliari a destinazione speciale del gruppo D (esistono anche gli immobili a destinazione particolare, gruppo E, e gli immobili fittizi, gruppo F); il successivo controllo dell'Agenzia delle Entrate – Territorio si fonda quindi sui dati tecnici forniti direttamente dal dichiarante sulla base della normativa catastale, dati che possono essere condivisi o non condivisi dall'Agenzia delle Entrate – Territorio (nel caso de quo la “scheda di stima categorie speciali e particolari” allegata all'avviso impugnato riprende le consistenza risultanti dalla pratica
Do.C.Fa. presentata); in caso di non condivisione i nuovi dati sono riportati, con adeguata motivazione, in un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, avviso di accertamento catastale che tuttavia – come appena indicato – ha come elemento basilare i dati tecnici forniti direttamente ed autonomamente dal dichiarante con la pratica Do.C.Fa., realizzandosi quindi indubbiamente quella <
… forma di interlocuzione fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente … >> citata nella soprariportata norma di legge, che conferma alla pratica Do.C.Fa. il carattere di documento “fortemente partecipativo” come da insegnamento della Corte Suprema di Cassazione.
Conseguentemente a quanto qui sopra dedotto la pratica Do.C.Fa. (unica pratica utilizzabile per il Catasto
Fabbricati), a giudizio di questa C.G.T., essendo un documento “fortemente partecipativo” rientra certamente
(art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024) fra gli atti <<… per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente …>> ovvero atti per i quali non è applicabile il comma 1 dell'art.
6-bis della legge 212/2000 in base all'interpretazione autentica fornita dal legislatore con il citato art.
7-bis comma 1 del D.L. 39/2024, quindi non era necessaria l'attivazione del contraddittorio preventivo avendo l'Ufficio rispettato i citati disposti di legge.
Questa C.G.T. respinge quindi l'ipotesi della società Ricorrente di violazione, da parte dell'Ufficio, dell'istituto del contraddittorio preventivo, in quanto tale istituto non è necessario nel caso di un avviso di accertamento catastale conseguente ad una pratica Do.C.Fa. presentata autonomamente dal contribuente (la società Ricorrente nel caso de quo).
-Nel merito
Le motivazioni dell'avviso impugnato (pagina 1 dell'avviso impugnato) sono le seguenti:
< sorretto o annullato (L. n. 212/2000), abbiamo verificato il precedente classamento dell'immobile sopra indicato. In particolare, abbiamo considerato:
-documentazione presente agli atti del catasto ed in particolare la planimetria della unità immobiliare urbana in oggetto;
-necessità della rettifica della categoria in base alle caratteristiche della UIU che ne determinano la destinazione ordinaria permanente.>>.
In una pagina successiva dell'avviso impugnato sono riportate le “Integrazioni a scheda motivazionale” nelle quali – capitoli Premesse, Conclusioni e Osservazioni relative al calcolo della rendita catastale – l'Ufficio elenca una serie di caratteristiche del fabbricato e considerazioni varie, poi riportate nelle controdeduzioni;
quale allegato all'avviso impugnato c'è la “Scheda di stima categorie speciali e particolari” con indicati i vari dati (superfici, costo a nuovo, costo deprezzato ecc.) connessi alla stima diretta del fabbricato, dati che – come in precedenza già evidenziato – sono i dati forniti dal dichiarante in sede di dichiarazione Do.C.Fa.
Il fabbricato di cui trattasi, distinto nel Catasto Fabbricati (Comune di Luogo_1) con il foglio N_1 particella N_2 subalterno N_3, è stato proposto in categoria ordinaria N_4 classe 1 consistenza N_12 vani Rendita € N_7 (qui ricordando che tale rendita deriva dalla moltiplicazione del numero dei vani per la tariffa a vano prevista dalla legge in base alla classe ed alla eventuale zona censuaria del Comune ove è ubicata l'unità immobiliare), mentre l'Ufficio – con l'avviso impugnato – accerta una categoria speciale N_6 con rendita di € N_22 (che l'Ufficio dichiara determinata in base a stima diretta).
La categoria N_4 proposta è una categoria catastale ordinaria, che individua gli uffici e studi privati;
la categoria N_6 accertata è un categoria catastale speciale che identifica fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
la società Ricorrente in primis lamenta la circostanza che l'attività svolta all'interno del fabbricato di cui trattasi è un'attività odontoiatrica, come tale rientrante fra le attività professionali e non certamente fra le attività commerciali, ed a parere della società Ricorrente questa considerazione sarebbe sufficiente da sola ad inficiare l'accertamento in categoria N_6; sul punto l'Ufficio dichiara che < N_6 (“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”) attribuita dall'Ufficio, contrariamente a quanto sostiene controparte, non comprende esclusivamente unità con destinazione meramente “commerciale”, ma è da intendersi in senso estensivo, ricomprendendo anche gli “uffici strutturati” (codice 0601 della tabella allegata al Vademecum DoCFa del 2022), ovvero quegli uffici che presentano caratteristiche particolari che li rendono assimilabili a immobili commerciali specializzati, anche perché, come già ribadito, la categoria si determina in funzione delle caratteristiche intrinseche all'unità immobiliare.>>; dalla lettura dell'elenco dei fabbricati che, secondo la tabella allegata al vademecum Do.C.Fa. 2022, possono rientrare nella categoria N_6 si rileva che tali fabbricati sono da considerarsi costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale, quali interporti e terminal portuali, centri commerciali, immobili destinati a grande distribuzione organizzativa in fabbricati autonomi, altri immobili destinati al commercio all'ingrosso o al dettaglio, immobili destinati ad attività fieristiche, autorimesse pluripiano e silos, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, immobili per servizi di ristorazione, discoteche, sale da ballo e simili, sale da gioco, parchi di divertimento, tematici e zoo, stabilimenti balneari, ecc.; sono anche compresi nell'elenco di detta tabella altri tipi di fabbricati, che evidentemente per la citata tabella sono anch'essi costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale, quali caserme destinate ai Corpi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (le caserme sono già anche comprese nella categoria ordinaria B/1); scuole (già anche comprese nella categoria ordinaria B/5); immobili militari;
istituti universitari e conservatori;
collegi e convitti, educandati e seminari (già anche compresi nella categoria ordinaria B/1); accademie e scuole militari. Questa
C.G.T. rileva quindi che esiste, nella citata tabella, una elencazione di fabbricati destinati ad attività commerciale, per cui i fabbricati riportati in detta tabella come “uffici strutturati” si possono individuare come uffici che in qualche modo sono comunque collegati ad un'attività commerciale;
è pur vero che in linea generale le caratteristiche intrinseche del fabbricato influiscono sulla classificazione catastale del fabbricato
(come enunciato dall'Ufficio), però è altrettanto evidente che il fabbricato di cui trattasi è utilizzato – incontestabilmente - quale studio dentistico, ovvero utilizzato per lo svolgimento di una professione sanitaria, soggetta alle regole deontologiche delle professioni, che non può – ai soli fini catastali - essere assimilata ad un'attività commerciale;
viene quindi a mancare, nel caso de quo, - a giuedizio di questa C.G.T. - il primo presupposto fondante della categoria N_6, ovvero la destinazione commerciale del fabbricato di cui trattasi
Questa C.G.T., inoltre, evidenzia che le categorie speciali N_6, nella seconda parte della loro definizione, sono unità immobiliari <<… non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni>>; l'Ufficio nell'avviso impugnato (Integrazione a scheda motivazionale) e nelle controdeduzioni, elenca – riassumendo
- una serie di caratteristiche del fabbricato: -è un corpo di fabbrica isolato, proposto con una consistenza di N_12 vani, con superficie ex DPR 138/98 di N_13 mq., è presente una fascia volumetrica sporgente rispetto alla struttura principale, copertura in tetto piano, rivestimento in facciata con pannelli e la struttura in acciaio e vetrata in corrispondenza di uno dei due corpi scala, dotato di una pertinenza scoperta esclusiva di N_9 mq, di un “porticato” al piano terreno di N_10 mq, di un “terrazzo” calpestabile in copertura di N_11 mq e di n. 2 impianti di ascensore.
In relazione alla previsione <<… non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni>> l'Ufficio ritiene che qualunque modifica alla distribuzione dei locali non permetterebbe l'inquadramento nella categoria ordinaria “A” essendo la tipologia strutturale del fabbricato tipica delle destinazioni speciali;
questa
C.G.T. non condivide l'assunto dell'Ufficio in quanto – ipotizzando che il fabbricato rientri fra gli immobili a destinazione speciale – un'eventuale radicale trasformazione (in forza di idoneo titolo abilitativo edilizio) potrebbe far rientrare il fabbricato in una delle categorie del gruppo “A”, non può essere stabilito a priori che qualunque modifica alla distribuzione dei locali non permetterebbe l'inquadramento nella categoria ordinaria
“A” (o in altre categorie ordinarie), dipenderà dal tipo di intervento;
inoltre per l'Ufficio <<… sono le impiantistiche mobili a determinare la tipologia odontoiatrica non la tramezzatura o pareti mobili che asseritamente si adatterebbero a qualunque attività professionale-amministrativa. Dalla documentazione presente agli atti prodotta da controparte e da quanto affermato dalla stessa … nel proprio Ricorso, emerge che l'immobile de quo è strutturalmente progettato per attività su larga scala, trattandosi di centro odontoiatrico con più unità operative, con impianti e dotazioni specialistiche non compatibili con un uso ordinario, non convertibile facilmente ad altri usi senza radicali trasformazioni. >>; premesso che per quanto attiene agli impianti tutti gli studi dentistici, sia quelli caratterizzati da pochi vani sia quello di cui trattasi, hanno la particolarità di avere impianti speciali collegati ai cosiddetti “riuniti”, l'Ufficio - a giudizio di questa
C.G.T. – non prova compiutamente che il fabbricato può essere destinato ad una diversa destinazione solo con una radicale trasformazione;
dalla planimetria del fabbricato – allegata al ricorso – risulta a questa C.
G.T. che eventuali diverse destinazioni (salvo le prescrizioni urbanistiche) possono essere ipotizzate senza una radicale trasformazione, precisando che per radicale trasformazione si devono intendere gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
nel caso de quo un'eventuale diversa destinazione del fabbricato può essere ipotizzabile senza una radicale trasformazione, si tratta di un fabbricato di recente costruzione (2022), con struttura in cemento armato (come da dichiarazione Do.C.
Fa.) sicuramente antisismica visto il periodo di costruzione, con due vani scala di accesso di cui uno caratterizzato da ampio vano di accesso al piano terreno, due porticati al piano terreno, due ascensori, disimpegni interni e locali tecnici al piano terreno, studi (ed accessori) al piano primo e piano secondo con vari servizi igienici, terrazze al piano secondo (ove esiste anche un impianto fotovoltaico censito separatamente), presenza di un'area esterna di pertinenza: tutte queste caratteristiche, che in parte per l'Ufficio sono giustificanti del classamento in categoria N_6, a giudizio di questa C.G.T. sono invece caratteristiche che possono permettere un potenziale diverso utilizzo del fabbricato senza una necessaria radicale trasformazione dello stesso;
viene quindi a mancare, nel caso de quo, - secondo questa C.G.T. - il secondo presupposto fondante della categoria N_6, ovvero il fabbricato di cui trattasi è suscettibile di diversa destinazione senza una radicale trasformazione.
In sostanza questa C.G.T. rileva la prevalenza di caratteristiche ordinarie relativamente al fabbricato di cui trattasi, tali da farlo rientrare nella categoria ordinaria N_4 e non nella categoria speciale N_6, poiché la destinazione del fabbricato non può essere assimilata ad una destinazione commerciale e non è compiutamente provato dall'Ufficio che una eventuale diversa destinazione comporti obbligatoriamente una radicale trasformazione del fabbricato, caratteristiche fondanti per giustificare la categoria speciale N_6.
La circostanza enunciata dall'Ufficio che nel Comune di Luogo_1 le unità immobiliari classate in categoria N_4 presentano una consistenza massima di N_14 vani è una circostanza che, a giudizio di questa C.G.T., non influisce sul classamento del fabbricato di cui trattasi, in quanto non esiste un limite previsto dall'ordinamento catastale per la consistenza in vani della categoria N_4, per cui il fabbricato di cui trattasi, con consistenza di N_12 vani, rappresenta evidentemente una consistenza maggiore da quella dei N_14 vani citati dall'Ufficio, ma questa diversità in sé non può giustificare l'accatastamento in categoria N_6 del fabbricato di cui trattasi;
sul punto l'Ufficio, nelle controdeduzioni, deduce che < proposto dalla parte, presuppone l'esistenza, nel Comune e nella zona censuaria di ubicazione, di “unità tipo” o di riferimento comparabili con l'unità che si sta qualificando. Come indicato nella Circolare 4/2006 del 16 maggio 2006 dell'ex Agenzia del Territorio, “[…] l'aggettivo "ordinario" assume il significato di “normale”,
“frequente”, “diffuso”, nel senso che una determinata tipologia di unità immobiliare risponde a tale requisito quando è diffusa in una certa zona censuaria, talché è possibile definire un campione significativo di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione […], attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.>>; quanto dedotto dall'Ufficio conferma che la categoria N_4 presuppone l'esistenza di unità tipo o di riferimento comparabili, ed in effetti l'unità tipo o di riferimento è l'unità immobiliare che l'Ufficio dichiara avere una consistenza di N_14 vani e superficie di N_15 metri quadrati, che è evidentemente un'unità immobiliare ordinaria che risponde alle citate caratteristiche di “normale”,
“frequente” e “diffuso”; il fabbricato in oggetto secondo l'Ufficio non può usufruire di un'unità tipo o di riferimento comparabile evidentemente per la sua consistenza (N_12 vani) e superficie, ma questa C.G.T. ribadisce che non risulta esistere nella normativa catastale un limite alla consistenza di un'unità immobiliare in categoria N_4, tant'è che la pratica Do.C.Fa. presentata è stata originariamente accettata dal programma informatico in categoria N_4 con consistenza di N_12 vani, se esistesse un limite alla consistenza della categoria N_4 il programma avrebbe già bloccato in sede di presentazione la pratica Do.C.Fa.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, dichiara che < oggetto del contendere la categoria N_4, si ricorda in primo luogo che ordinariamente la categoria sopracitata è attribuita a unità ubicate in fabbricati comunemente costituiti da una pluralità di u.i. aventi caratteristiche costruttive di natura residenziale/mista.>>; questa dichiarazione dell'Ufficio è condivisa perché effettivamente esistono numerose unità immobiliari censite in categoria N_4 che formano parte di fabbricati comprendenti al loro interno altre unità immobiliari con destinazioni diverse, ma non è una precisa e vincolante normativa catastale, non risulta che una disposizione catastale vieti che un fabbricato sia composto interamente da varie unità immobiliari censite in categoria N_4 e nemmeno risulta che una norma catastale vieti che un fabbricato sia composto da un'unica unità immobiliare censita in categoria N_4.
La circostanza enunciata dalla società Ricorrente che altre strutture a destinazione odontoiatrica, simili al fabbricato di cui trattasi, poste in Comuni limitrofi a quello di Luogo_1 sono classate in categoria N_4, nulla rileva in ordine al classamento del fabbricato di cui trattasi in quanto ubicate in Comuni diversi, distanti da
Luogo_1, e pertanto non comparabili.
In base a tutto quanto sopra esposto questa C.G.T., in accoglimento del ricorso, dichiara che il fabbricato di cui trattasi – censito in Catasto Fabbricati al foglio N_1 particella N_2 subalterno N_3 Luogo_1 – deve intendersi classato in categoria N_4 classe n_23 consistenza N_12 vani Rendita € N_7, con il conseguente annullamento dell'avviso impugnato.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, la complessiva decisione di questa C.G.T., quale ragione più “liquida” utilizzando il termine coniato dalla giurisprudenza della Corte Suprema, assorbe tutti gli altri motivi di doglianza della società Ricorrente e di difesa dell'Ufficio.
SPESE DI GIUDIZIO
La soccombenza dell'Ufficio nel merito del ricorso comporterebbe anche la soccombenza dello stesso nelle spese di giudizio, ma questa C.G.T. ritiene che l'intero svolgimento del particolare iter processuale di cui trattasi costituisca valido motivo per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato. Spese compensate.